§ 57.7.356 - Legge 3 giugno 1970, n. 380.
Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/06/1970
Numero:380


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle E, H, I, L, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi [...]
Art. 2.      Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle C, D, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti [...]
Art. 3.      Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, tabelle B, F, G, M, quest'ultima modificata dal successivo art. 5, [...]
Art. 4.      Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle [...]
Art. 5.      Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformità della legge 9 ottobre 1967, n. 944, presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di [...]
Art. 6.      I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti - dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni - saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche [...]
Art. 7.      Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766, e successive modificazioni, sul [...]
Art. 8.      Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, venti posti del ruolo organico della carriera direttiva [...]
Art. 9.      Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella N, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, duemilasettecentotrenta posti complessivamente di [...]
Art. 10.      Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, diciotto posti di carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici e quattro posti di carriera direttiva del personale [...]
Art. 11.      Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle O, P, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle [...]
Art. 12.      Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella Q, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, cinquanta posti della carriera del personale ausiliario [...]
Art. 13.      Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, [...]
Art. 14.      Alle università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sarà assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e [...]
Art. 15.      Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dagli articoli 16 e 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificati con gli [...]
Art. 16.      Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall'art. 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato con l'art. 1 della legge [...]
Art. 17.      I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle università e degli istituti di istruzione universitari, istituito con decreto legislativo [...]
Art. 18.      Nella prima applicazione della presente legge l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei nuovi posti di tecnici coadiutori presso gli istituti universitari è consentita anche ai [...]
Art. 19.      Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli uffici tecnici di cui all'art. 8 della presente legge sono conferiti [...]
Art. 20.      I posti del ruolo organico della carriera ausiliaria compresi i portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. [...]
Art. 21.      Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli dei calcolatori, dei tecnici delle carriere esecutiva e direttiva degli osservatori astronomici e [...]
Art. 22.      Nella prima applicazione della presente legge i posti di operaio recati in aumento nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione universitaria, di cui al precedente art. 13 sono conferiti [...]
Art. 23.      Per l'assegnazione e ripartizione dei nuovi posti di cui al precedente art. 3 si applicano, per quanto concerne i tecnici laureati ed i tecnici coadiutori, le disposizioni di cui alla legge 3 [...]
Art. 24.      Con effetto dal 1° gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore di cui alla tabella R, [...]
Art. 25.      I concorsi pubblici per la copertura dei posti dei ruoli della carriera direttiva degli ingegneri e della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università e degli istituti [...]
Art. 26.      Con effetto dal 1° gennaio 1970, ai conservatori dei musei delle scienze e ai curatori degli orti botanici universitari di cui alla tabella A, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, [...]
Art. 27. 
Art. 28.      Il personale tecnico universitario in possesso del diploma di laurea o di diploma di istituto secondario di 2° grado non previsti dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, [...]
Art. 29.      I posti di ruolo della carriera di concetto delle ostetriche, delle carriere esecutive degli infermieri e dei tecnici che risulteranno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati di [...]
Art. 30.      I posti dei ruoli del personale tecnico laureato (carriera direttiva), tecnico coadiutore (carriera di concetto), tecnico esecutivo degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, [...]
Art. 31.      Le disposizioni dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuità, a mansioni di natura non salariale da data non [...]
Art. 32.      L'art. 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è abrogato.
Art. 33.      Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle università e degli istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della [...]
Art. 34.      Al personale appartenenti ad uno dei ruoli del personale non insegnanti dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applicano, per il [...]
Art. 35.      Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico-agrario, trasferito a norma dell'art. 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, dal Ministero delle finanze [...]
Art. 36.      Nella prima applicazione della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso istituto di biologia marina di Venezia, derivante dal cessato istituto di biologia marina di Rovigno [...]
Art. 37.      In aggiunta al personale che il Ministro per la pubblica istruzione può assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico, all'Osservatorio vesuviano ed al Giardino coloniale di [...]
Art. 38.      Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di [...]
Art. 39.      Il personale della carriera esecutiva amministrativa delle università consegue l'avanzamento in carriera dalla qualifica iniziale di applicato aggiunto a quella terminale di archivista superiore [...]
Art. 40.      Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'art. 9 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, [...]
Art. 41.      I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di [...]
Art. 42.      I concorsi disposti dalla presente legge dovranno essere espletati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 43.      Alla spesa di lire 19.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, con iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno [...]


§ 57.7.356 - Legge 3 giugno 1970, n. 380.

Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

(G.U. 22 giugno 1970, n. 155)

 

     Art. 1.

     Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle E, H, I, L, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

     ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:

     posti 67 (qualifica iniziale)

     posti 160 (1° segretario)

     posti 55 (segretario principale)

     Totale posti 282

     ruolo organico del personale della carriera direttiva:

     posti 1 (qualifica iniziale)

     posti 29 (direttore di sezione)

     posti 32 (direttore amministrativo 2ª classe)

     posti 9 (direttore amministrativo 1ª classe)

     Totale posti 71

     ruolo organico del personale della carriera speciale di ragioneria:

     posti 1 (qualifica iniziale)

     posti 23 (1° ragioniere)

     posti 41 (ragioniere principale)

     posti 17 (direttore di ragioneria)

     Totale posti 82

     ruolo organico del personale della carriera esecutiva:

     posti 1213.

     Nel ruolo della carriera esecutiva è istituita la qualifica di archivista superiore.

 

          Art. 2.

     Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle C, D, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

     ruolo organico del personale della carriera direttiva:

     posti 19 (qualifica iniziale)

     posti 10 (bibliotecario di 2ª classe)

     posti 9 (bibliotecario di 1ª classe)

     Totale posti 38

     ruolo organico del personale della carriera di concetto:

     posti 107 (qualifica iniziale)

     posti 179 (aiuto bibliotecario principale)

     posti 64 (aiuto bibliotecario superiore)

     Totale posti 350

 

          Art. 3.

     Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, tabelle B, F, G, M, quest'ultima modificata dal successivo art. 5, sono istituiti i seguenti nuovi posti dei ruoli organici delle carriere del personale tecnico universitario, distribuiti nel modo appresso indicato:

     ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: posti 50;

     ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori: posti 450;

     ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche: posti 300;

     ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (compresi gli infermieri): posti 4246.

 

          Art. 4.

     Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle università e degli istituti di istruzione universitaria:

     a) ruolo organico dei tecnici dietisti;

     b) ruolo organico dei tecnici ortottici;

     c) ruolo organico dei tecnici terapisti della riabilitazione.

     Ciascun ruolo è costituito di quaranta posti con le qualifiche di tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di terza classe (ex coeff. 229), tecnico di seconda classe (ex coeff. 271), tecnico di prima classe (ex coeff. 325), tecnico capo di prima classe (ex coeff. 402) e con lo svolgimento di carriera dei tecnici coadiutori di cui all'art. 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

     Per la ripartizione dei posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

     Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nonché le disposizioni degli impiegati civili dello Stato per l'immissione in ruolo e lo stato giuridico.

     Con regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro - saranno determinati i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al presente articolo, la composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi per l'ammissione alle carriere predette, nonché le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformità della legge 9 ottobre 1967, n. 944, presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di novantasei posti e con le seguenti qualifiche: tecnico di radiologia in prova (ex coeff. 202); tecnico di radiologia di prima classe (ex coeff. 229); tecnico di radiologia principale (ex coeff. 271); tecnico di radiologia capo (ex coeff. 325).

     Dalla stessa data, la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico delle università, previsto dalla tabella M annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotta di novantasei unità.

     I tecnici esecutivi che occupano un posto di ruolo ordinario, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati, a tutti gli effetti, dalla data del 10 maggio 1968, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica nelle università, con lo sviluppo di carriera di cui al successivo art. 7.

     Tutti gli altri dipendenti di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti con qualsiasi qualifica anche salariale, adibiti alle mansioni di tecnico di radiologia medica presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati in soprannumero, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 10 maggio 1968, nel suddetto ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con lo stesso sviluppo di carriera previsto per il personale di cui al precedente comma.

     Nei confronti del personale proveniente dai ruoli organici anche se in soprannumero delle carriere del personale tecnico delle università, agli effetti dell'inquadramento, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

     Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai novantasei posti di cui al primo comma, sono istituiti duecentosessanta posti del ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica.

     Il personale inquadrato in soprannumero, ai sensi del presente articolo, viene riassorbito in ruolo dal 1° gennaio 1970 con i posti recati in aumento da tale data.

     Il personale che ritenga di avere titolo all'inquadramento deve produrre apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti - dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni - saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e conferiti mediante concorsi pubblici con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 7 della presente legge.

 

          Art. 7.

     Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente art. 5 della presente legge.

     Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'art. 23 della presente legge.

     Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

     Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore età e non superato il 35° anno di età salvo le elevazioni dei limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale.

 

          Art. 8.

     Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, venti posti del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

     Con effetto dal 1° gennaio 1970, il ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari di cui alla tabella S annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, assume la denominazione di ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) con le seguenti qualifiche: tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di 3ª classe (ex coeff. 229), tecnico di 2ª classe (ex coeff. 271), tecnico di 1ª classe (ex coeff. 325), tecnico capo (ex coefficiente 402).

     Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1970, la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari è incrementata di cento unità.

 

          Art. 9.

     Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella N, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, duemilasettecentotrenta posti complessivamente di personale ausiliario (bidello, custode, usciere e portantino) delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

 

          Art. 10.

     Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, diciotto posti di carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici e quattro posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano, in aggiunta rispettivamente ai posti di cui alle tabelle C, D allegate alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, già aumentati di venticinque e di due unità con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

 

          Art. 11.

     Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle O, P, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle varie carriere degli osservatori astronomici e vesuviano, distribuiti nel modo appresso indicato:

     ruolo organico della carriera di concetto del personale calcolatore:

     posti 20;

     ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:

     posti 50;

     ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico:

     posti 15;

     ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico:

     posti 30.

 

          Art. 12.

     Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella Q, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, cinquanta posti della carriera del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano.

 

          Art. 13.

     Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro 41, foglio 55, pubblicato nel "Bollettino ufficiale", parte I, del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 1°-8 giugno 1967, i seguenti nuovi posti di operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, distribuiti nel modo appresso indicato:

     posti 30 (capo operaio)

     posti 233 (1ª categoria)

     posti 206 (2ª categoria)

     posti 126 (3ª categoria)

     Totale posti 595

     I predetti posti saranno così ripartiti: centottanta per gli orti botanici e centoventi per gli istituti delle facoltà di agraria e veterinaria, per le qualifiche di giardiniere, vivaista, boscaiolo, stalliere e altre qualifiche; duecentonovantacinque per gli altri istituti universitari per le qualifiche di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     I posti così assegnati saranno proporzionalmente ripartiti sulla base dell'incremento organico nelle quattro categorie del personale.

 

          Art. 14.

     Alle università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sarà assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13 della presente legge.

 

          Art. 15.

     Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dagli articoli 16 e 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificati con gli articoli 2 e 3 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

     Gli esami di cui al presente articolo consistono per la carriera direttiva e per la carriera speciale di ragioneria in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta ed una orale. Per la carriera esecutiva il concorso sarà per titoli. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

 

          Art. 16.

     Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall'art. 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato con l'art. 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto-bibliotecari sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

     Gli esami di cui al presente articolo consistono, per la carriera direttiva, in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta e una orale. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

 

          Art. 17.

     I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle università e degli istituti di istruzione universitari, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, e quelli recati in aumento dall'art. 3 della presente legge sono ripartiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in quattro ruoli distinti:

     a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

     b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle università;

     c) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite del diploma rilasciato da una scuola convitto professionale;

     d) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico e degli infermieri, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università e agli istituti universitari da parte di altri enti, ed in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica anche salariale, almeno dal 1° luglio 1968 e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti per accedere ai predetti ruoli. L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici è consentita anche agli ausiliari e salariati di ruolo che abbiano svolto le mansioni di tecnico esecutivo per almeno tre anni alla data del 1° luglio 1968, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

     L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri è consentita anche:

     a) al personale comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università, in servizio nelle università, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio e del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, che abbia svolto le mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a tre anni alla data del 1° luglio 1968;

     b) ai portantini di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università, in servizio nelle università, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma in possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando di concorso, abbiano svolto lodevolmente mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a centottanta giorni alla data del 1° luglio 1968.

     Per l'ammissione a tutti i concorsi riservati previsti dai precedenti commi, si prescinde dal limite massimo di età.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche e quelli recati in aumento nello stesso ruolo dall'art. 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorso nazionale, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare secondo le stesse disposizioni e modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, per il concorso nazionale di cui all'art. 18 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

     Tale concorso è riservato alle ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio e che siano in possesso del diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, e dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508. Si prescinde, peraltro, dal limite di età.

 

          Art. 18.

     Nella prima applicazione della presente legge l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei nuovi posti di tecnici coadiutori presso gli istituti universitari è consentita anche ai tecnici di carriera esecutiva di ruolo alla data del 1° novembre 1961 con almeno tre anni di mansioni da tale data ed in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

     Nella prima applicazione della presente legge le infermiere già nominate di ruolo con la qualifica di infermiere diplomate, ai sensi del comma settimo dell'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, o con la qualifica di vice caposala, ai sensi del comma undicesimo dell'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, saranno collocate rispettivamente nei suddetti ruoli di infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale o di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei suddetti ruoli di cui al precedente comma che risulteranno vacanti saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e saranno conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, e cliniche delle università in servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari alla data del 1° luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione del limite massimo di età.

     Nei confronti del personale proveniente dal ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri, l'anzianità maturata è riconosciuta utile, ai fini della progressione di carriera ed economica.

     Alle infermiere di ruolo fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale o del diploma di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitaria visitatrice si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, le disposizioni previste dai commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 24 della legge 3 novembre 1961, numero 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale, le disposizioni previste dai commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite di diploma di abilitazione a funzioni direttive e del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

     Per quanto concerne le qualifiche si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 24 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.

     La ripartizione dei relativi posti di ruolo tra le cliniche e gli istituti universitari è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Al suddetto personale infermieristico si applicano per l'immissione in ruolo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal seguente comma e dal successivo art. 23 della presente legge.

     Per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere diplomate è richiesto il possesso del diploma rilasciato dalla scuola convitto professionale; per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere abilitate a funzioni direttive o fornite del diploma di assistente sanitaria visitatrice è richiesto il possesso del diploma di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente visitatrice.

 

          Art. 19.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli uffici tecnici di cui all'art. 8 della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle università in servizio nella università e negli istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1° luglio 1968, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico negli uffici tecnici, e sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e rispettivamente del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dei requisiti prescritti per l'ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

 

          Art. 20.

     I posti del ruolo organico della carriera ausiliaria compresi i portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e quelli recati in aumento dall'art. 9 della presente legge sono ripartiti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:

     a) ruolo del personale ausiliario con qualifica di bidello, custode e usciere;

     b) ruolo del personale ausiliario con qualifica di portantino.

     Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti recati in aumento a norma del predetto art. 9 si provvede, presso i singoli atenei, mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato da espletare tra il personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università, in servizio nelle università, negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università o agli istituti da parte di altri enti, che alla data del 1° luglio 1968 abbia prestato comunque servizio, anche non continuativo per un periodo non inferiore a novanta giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

 

          Art. 21.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli dei calcolatori, dei tecnici delle carriere esecutiva e direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, di cui all'articolo 11 della presente legge, e nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, di cui all'art. 12 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° luglio 1968, si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

     Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui al medesimo comma, purché abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

 

          Art. 22.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti di operaio recati in aumento nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione universitaria, di cui al precedente art. 13 sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli per la prima e per la seconda categoria e per titoli per la terza da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunta e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università in servizio nelle università, con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università o agli istituti da parte di altri enti che, nei tre anni anteriori alla data del 1° luglio 1968, abbia prestato comunque servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a centottanta giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

 

          Art. 23.

     Per l'assegnazione e ripartizione dei nuovi posti di cui al precedente art. 3 si applicano, per quanto concerne i tecnici laureati ed i tecnici coadiutori, le disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

     I nuovi posti di ostetrica, di tecnico esecutivo e di infermiere sono ripartiti tra gli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Nell'assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza agli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali ove presta servizio personale avente titolo all'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 17.

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di tecnici laureati, tecnici coadiutori e tecnici esecutivi, compresi i tecnici di radiologia medica degli istituti universitari, sono composte:

     a) dal direttore dell'istituto, clinica o cattedra cui è assegnato il posto, che la presiede;

     b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;

     c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

     Per i posti di tecnici esecutivi assegnati ai servizi generali, la commissione è costituita da un preside di facoltà che la presiede, da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame, da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

     Sono abrogate tutte le precedenti norme relative alla composizione della commissione esaminatrice per i concorsi a posti di tecnici degli istituti universitari.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di infermieri, di infermiere fornite del diploma di scuola convitto professionale, di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva e del diploma di assistente sanitaria visitatrice, che si renderanno disponibili presso ciascun ateneo, sono conferiti, per la qualifica iniziale di ciascun ruolo organico, mediante concorso unico da indire dal rettore dell'università, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione, di volta in volta per tutto il contingente dei posti disponibili e da espletare ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, salvo quanto disposto dai successivi commi.

     La commissione giudicatrice è costituita dal preside della facoltà di medicina e chirurgia e da due professori di ruolo della stessa facoltà. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

     L'assegnazione dei vincitori ai posti dei policlinici, delle cliniche, istituti, cattedre messi a concorso sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del rettore dell'università interessata.

     I concorsi a posti di infermieri già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a svolgersi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi relative ai concorsi ed alla composizione delle commissioni giudicatrici per i posti del suddetto personale infermieristico, si applicano anche per i concorsi riservati previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge per i posti del surriferito personale infermieristico.

 

          Art. 24.

     Con effetto dal 1° gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

     Con effetto dalla stessa data le promozioni alla qualifica di ingegnere di seconda classe si conseguono dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di terza classe e a ingegnere di prima classe dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di seconda classe.

 

          Art. 25.

     I concorsi pubblici per la copertura dei posti dei ruoli della carriera direttiva degli ingegneri e della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono indetti presso il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai posti disponibili.

     I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi verranno di volta in volta indicati nel decreto che indice il concorso medesimo fra i titoli seguenti: lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria e di architettura per i concorsi della carriera direttiva degli ingegneri; diplomi di abilitazione rilasciati da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri per i concorsi della carriera di concetto dei tecnici.

     La commissione esaminatrice dei concorsi per la copertura dei posti della carriera direttiva degli ingegneri sono nominate dal Ministro e composte da cinque membri dei quali tre scelti tra professori di ruolo della facoltà di ingegneria o di architettura, uno scelto tra i tecnici laureati della facoltà di ingegneria o tra gli ingegneri degli uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore amministrativo di seconda classe. Esercita le funzioni di presidente della commissione il professore di ruolo più anziano.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura dei posti della carriera di concetto dei tecnici sono nominate dal Ministro, e composte da cinque membri dei quali uno scelto fra i professori di ruolo di facoltà di ingegneria, che esercita le funzioni di presidente, due scelti fra i professori di ruolo di istituti tecnici di una delle materie che formano oggetto di esame, uno scelto fra i tecnici laureati della facoltà di ingegneria e tra gli ingegneri degli uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     Le funzioni di segretario delle commissioni dei concorsi suddetti sono disimpegnate da un funzionario appartenente ai predetti ruoli di carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero o delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

 

          Art. 26.

     Con effetto dal 1° gennaio 1970, ai conservatori dei musei delle scienze e ai curatori degli orti botanici universitari di cui alla tabella A, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

     Con effetto dalla stessa data l'art. 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è come appresso modificato:

     "Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei e dei curatori degli orti botanici avvengono:

     a) a conservatore e curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;

     b) a conservatore e curatore di 3ª classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore aggiunto;

     c) a conservatore e curatore di 2ª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 3ª classe;

     d) a conservatore e curatore di 1ª classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 2ª classe.

     Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal competente consiglio di facoltà su motivata proposta del direttore del museo e dell'orto botanico.

     Nel caso che il museo ed orto botanico non siano annessi ad una facoltà il giudizio sarà espresso dal consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del direttore del museo ed orto botanico".

 

          Art. 27. [1]

 

          Art. 28.

     Il personale tecnico universitario in possesso del diploma di laurea o di diploma di istituto secondario di 2° grado non previsti dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, inquadrato ai sensi dello stesso articolo, in una categoria di impiego statale non di ruolo inferiore a quella corrispondente al titolo di studio da esso posseduto, può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come sotto specificato:

     Categoria I:

     personale in possesso di diploma di laurea rilasciato dalle facoltà o scuole cui appartengano gli istituti presso i quali disimpegni mansioni direttive di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuta valida, in rapporto a particolari esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto, la laurea rilasciata da altra facoltà che abbia specifica attinenza a tali esigenze. In tale caso la validità della laurea è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

     Categoria II:

     personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l'accesso alle facoltà o scuole cui appartengono gli istituti presso i quali disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuto valido altro diploma di istruzione secondaria di 2° grado che abbia attinenza alle specifiche esigenze del servizio da svolgere presso l'istituto.

     In tal caso la validità del diploma è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

     Il personale in possesso del diploma di ostetrica inquadrato a norma dell'art. 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 3ª categoria di impiego statale non di ruolo - che disimpegni mansioni proprie di ostetrica - può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al ruolo organico delle ostetriche di concetto.

     Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 4ª categoria di impiego statale non di ruolo può essere inquadrato, a domanda, nella 3ª categoria di impiego statale non di ruolo di tecnico esecutivo o di infermiera, ancorché sprovvista del titolo di studio, in base alle mansioni svolte di carattere essenzialmente tecnico o infermieristico.

     Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle di cui all'art. 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e si applicano, anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e nei ruoli organici in soprannumero, nei confronti del personale assunto in base a disposizioni anteriori alla citata legge, ed al personale assunto in virtù degli articoli 32, 35 e 51 della legge medesima.

     Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione dei precedenti commi deve presentare domanda, entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria.

 

          Art. 29.

     I posti di ruolo della carriera di concetto delle ostetriche, delle carriere esecutive degli infermieri e dei tecnici che risulteranno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati di cui all'art. 17 della presente legge presso i singoli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali, saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato o da collocare nei corrispondenti ruoli organici in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi.

     I posti di ruolo di nuova istituzione e quelli comunque vacanti della carriera direttiva dei tecnici laureati e di concetto, dei tecnici coadiutori e quelli comunque vacanti presso i singoli istituti, policlinici e cliniche saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato e da collocare nei corrispondenti ruoli organici, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, in servizio presso rispettivi istituti, policlinici e cliniche.

     Il riassorbimento di cui ai precedenti commi è disposto secondo l'anzianità di carriera nella qualifica rivestita e con l'anzianità in essa maturata.

     Il personale di ruolo in soprannumero che non ottenga il riassorbimento potrà conseguire, comunque, la promozione alle qualifiche terminali.

 

          Art. 30.

     I posti dei ruoli del personale tecnico laureato (carriera direttiva), tecnico coadiutore (carriera di concetto), tecnico esecutivo degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, di cui alle tabelle T, U e P della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e quelli recati in aumento dall'art. 11 della presente legge, sono assegnati ai singoli osservatori con decreto del Ministro per la pubblica istruzione secondo le esigenze dei servizi.

     I concorsi pubblici per titoli e per esami per la copertura dei posti predetti sono indetti presso i singoli osservatori con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Le prove consistono:

     a) carriera direttiva: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale;

     b) carriera di concetto: una prova scritta, una prova pratica di laboratorio e una prova orale;

     c) carriera esecutiva: una prova pratica di officina e una prova orale.

     Le materie che formano oggetto delle prove di esame verranno indicate, di volta in volta, nel decreto che indice il concorso.

     Le commissioni esaminatrici stabiliranno preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti negli osservatori astronomici sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia o materia affine e fra il personale scientifico degli osservatori medesimi, con qualifica non inferiore ad astronomo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti nell'Osservatorio vesuviano sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o materia affine e fra il personale ricercatore con qualifica non inferiore a ricercatore. Il presidente delle commissioni viene scelto dai componenti delle commissioni stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni predette sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

     Per l'ammissione ai concorsi di carriera direttiva è richiesto il possesso di laurea che verrà di volta in volta indicata nel bando di concorso.

     Per l'ammissione ai concorsi di carriera di concetto è richiesto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     Per l'ammissione al concorso di carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di scuola media.

 

          Art. 31.

     Le disposizioni dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuità, a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.

     La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 32.

     L'art. 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è abrogato.

     Il personale già nominato ai sensi del predetto art. 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità ivi prescritta, ridotta del periodo indicato nel primo comma dell'art. 41 della presente legge.

 

          Art. 33.

     Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle università e degli istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione anche per quanto riguarda gli atti da emanare durante il periodo di prova del personale anzidetto.

 

          Art. 34.

     Al personale appartenenti ad uno dei ruoli del personale non insegnanti dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i consorzi per la sistemazione edilizia delle università e presso i consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le biblioteche delle università ed istituti di istruzione universitaria, nonché presso le opere universitarie, le norme relative al riscatto dei servizi contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

 

          Art. 35.

     Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico-agrario, trasferito a norma dell'art. 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, dal Ministero delle finanze alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è istituito presso quest'ultimo Ministero il ruolo ad esaurimento del personale tecnico-agrario della carriera direttiva.

     In tale ruolo è collocato il personale dipendente appartenente, alla data sopraindicata, al ruolo ad esaurimento del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze di cui al precedente comma, conservando la qualifica e le anzianità maturate, nonché lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606, e 10 gennaio 1957, n. 3, e dalla legge 19 luglio 1962, n. 959.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1963, n. 491, gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze, trasferiti ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 491, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sono inquadrati in soprannumero rispettivamente nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico e nel ruolo organico del personale ausiliario delle università di cui alle tabelle M ed N annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

     Ad essi è assegnata la qualifica corrispondente a quella rivestita nei ruoli di provenienza, con la conservazione delle anzianità maturate in questi ultimi ruoli.

 

          Art. 36.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso istituto di biologia marina di Venezia, derivante dal cessato istituto di biologia marina di Rovigno d'Istria, che sia in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, abbia un'anzianità di servizio di almeno venti anni ed abbia svolto per almeno due anni mansioni di aiuto bibliotecario, è immesso nei posti recati in aumento del ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, di cui all'art. 2 della presente legge.

     L'immissione viene effettuata in base all'anzianità maturata prescindendosi, ove occorra, dal concorso di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 37.

     In aggiunta al personale che il Ministro per la pubblica istruzione può assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico, all'Osservatorio vesuviano ed al Giardino coloniale di Palermo, ai sensi dell'art. 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, potrà essere assegnato agli enti predetti il personale, in servizio presso gli stessi, che risulterà vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

 

          Art. 38.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di aiuto bibliotecario principale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 196, 176, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo.

 

          Art. 39.

     Il personale della carriera esecutiva amministrativa delle università consegue l'avanzamento in carriera dalla qualifica iniziale di applicato aggiunto a quella terminale di archivista superiore mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, al compimento delle anzianità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Si consegue la promozione alla qualifica di primo archivista al compimento di 13 anni di servizio complessivo nelle qualifiche inferiori.

 

          Art. 40.

     Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'art. 9 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, usciere, portantino, a quelle terminali di bidello capo, usciere capo, custode capo, portantino capo mediante scrutinio per merito assoluto al compimento delle anzianità previste dal penultimo comma dell'art. 27 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

 

          Art. 41.

     I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

     Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

 

          Art. 42.

     I concorsi disposti dalla presente legge dovranno essere espletati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 43.

     Alla spesa di lire 19.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, con iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, per lire 9 miliardi 800.000.000 con i fondi cui all'art. 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e per lire 10.000.000.000 mediante riduzioni del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 25 ottobre 1977, n. 808.