§ 46.3.127 - D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:16/03/1999
Numero:254


Sommario
Art. 1.  (Area di applicazione e durata).
Art. 2.  (Nuovi stipendi).
Art. 3.  (Effetti dei nuovi stipendi).
Art. 4.  (Indennità pensionabile).
Art. 5.  (Assegno funzionale).
Art. 6.  (Trattamento di missione).
Art. 7.  (Assegnazione temporanea).
Art. 8.  (Trattamento economico di trasferimento).
Art. 9.  (Specializzazioni).
Art. 10.  (Presenza qualificata).
Art. 11.  (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
Art. 12.  (Indennità di presenza notturna e festiva).
Art. 13.  (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari).
Art. 14.  (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)
Art. 15.  (Utilizzazione del fondo).
Art. 16.  (Orario di lavoro).
Art. 17.  (Tutela delle lavoratrici madri).
Art. 18.  (Congedo ordinario).
Art. 19.  (Congedi straordinari).
Art. 20.  (Diritto allo studio).
Art. 21.  (Elevazione e aggiornamento culturale - Formazione e aggiornamento).
Art. 22.  (Relazioni Sindacali).
Art. 23.  (Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata).
Art. 24.  (Informazione).
Art. 25.  (Esame).
Art. 26.  (Consultazione).
Art. 27.  (Forme di partecipazione).
Art. 28.  (Norme di garanzia).
Art. 29.  (Proroga di efficacia degli accordi).
Art. 30.  (Distacchi sindacali).
Art. 31.  (Permessi sindacali).
Art. 32.  (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).
Art. 33.  (Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilità).
Art. 34.  (Tutela dei dirigenti sindacali).
Art. 35.  (Buono-pasto).
Art. 36.  (Asili nido).
Art. 37.  (Tutela legale).
Art. 38.  (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85).
Art. 39.  (Norme transitorie e finali).
Art. 40.  (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare).
Art. 41.  (Area di applicazione e durata).
Art. 42.  (Nuovi stipendi)
Art. 43.  (Effetti dei nuovi stipendi).
Art. 44.  (Indennità pensionabile).
Art. 45.  (Assegno funzionale).
Art. 46.  (Trattamento di missione).
Art. 47.  (Aggregazione).
Art. 48.  (Trattamento economico di trasferimento).
Art. 49.  (Presenza qualificata).
Art. 50.  (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
Art. 51.  (Indennità di presenza notturna e festiva).
Art. 52.  (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari).
Art. 53.  (Efficienza dei servizi istituzionali).
Art. 54.  (Orario di lavoro).
Art. 55.  (Licenza ordinaria).
Art. 56.  (Licenze straordinarie e aspettative).
Art. 57.  (Diritto allo studio).
Art. 58.  (Elevazione e aggiornamento culturale).
Art. 59.  (Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni
Art. 60.  (Procedure di raffreddamento dei conflitti).
Art. 61.  (Buono-pasto).
Art. 62.  (Asili nido).
Art. 63.  (Tutela legale).
Art. 64.  (Servizi interni di caserma).
Art. 65.  (Emolumenti ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85).
Art. 66.  (Norme transitorie e finali).
Art. 67.  (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare).
Art. 68.  (Proroga di efficacia di norme).
Art. 69.  (Copertura finanziaria).


§ 46.3.127 - D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

(G.U. 3 agosto 1999, n. 180, S.O.)

 

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI - POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO)

 

     Art. 1. (Area di applicazione e durata).

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

          Art. 2. (Nuovi stipendi).

     1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello IV

lire

68.000

Livello V

lire

71.000

Livello VI

lire

77.000

Livello VI-bis

lire

80.000

Livello VII

lire

83.000

Livello VII-bis

lire

86.500

Livello VIII

lire

90.000

Livello IX

lire

101.000.

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

     3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello IV

lire

37.000

Livello V

lire

39.000

Livello VI

lire

42.000

Livello VI-bis

lire

43.500

Livello VII

lire

45.000

Livello VII-bis

lire

47.000

Livello VIII

lire

49.000

Livello IX

lire

55.000.

 

     4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

     5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello IV

lire

13.519.000

Livello V

lire

14.773.000

Livello VI

lire

16.371.000

Livello VI-bis

lire

17.623.000

Livello VII

lire

18.875.000

Livello VII-bis

lire

20.263.000

Livello VIII

lire

21.651.000

Livello IX

lire

24.851.000.

 

     6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

 

          Art. 3. (Effetti dei nuovi stipendi).

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

 

          Art. 4. (Indennità pensionabile).

     1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

     a) dal 1° settembre 1998

 

QUALIFICHE

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

lire

1.128.000

Commissario capo

"

"

lire

1.103.000

Commissario

"

"

lire

1.088.000

Vice commissario

"

"

lire

1.051.000

Ispettore superiore S.U.PS.

"

"

lire

1.071.000

Ispettore capo

"

"

lire

1.021.000

Ispettore

"

"

lire

985.000

Vice ispettore

"

"

lire

942.000

Sovrintendente capo

"

"

lire

980.000

Sovrintendente

"

"

lire

913.000

Vice sovrintendente

"

"

lire

908.000

Assistente capo

"

"

lire

805.000

Assistente

"

"

lire

725.000

Agente scelto

"

"

lire

660.000

Agente

"

"

lire

604.000.

 

     b) dal 1° ottobre 1999

 

QUALIFICHE

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

lire

1.145.000

Commissario capo

"

"

lire

1.120.000

Commissario

"

"

lire

1.104.000

Vice commissario

"

"

lire

1.067.000

Ispettore superiore S.U.PS.

"

"

lire

1.087.000

Ispettore capo

"

"

lire

1.037.000

Ispettore

"

"

lire

1.000.000

Vice ispettore

"

"

lire

956.000

Sovrintendente capo

"

"

lire

995.000

Sovrintendente

"

"

lire

927.000

Vice sovrintendente

"

"

lire

922.000

Assistente capo

"

"

lire

818.000

Assistente

"

"

lire

736.000

Agente scelto

"

"

lire

670.000

Agente

"

"

lire

614.000.

 

     c) dal 31 dicembre 1999. [1]

 

QUALIFICHE

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

lire

1.162.000

Commissario capo

"

"

lire

1.140.000

Commissario

"

"

lire

1.130.000

Vice commissario

"

"

lire

1.083.000

Ispettore sup. S.U.PS.

"

"

lire

1.103.000

Ispettore capo

"

"

lire

1.053.000

Ispettore

"

"

lire

1.015.000

Vice ispettore

"

"

lire

976.000

Sovrintendente capo

"

"

lire

1.010.000

Sovrintendente

"

"

lire

941.000

Vice sovrintendente

"

"

lire

936.000

Assistente capo

"

"

lire

829.000

Assistente

"

"

lire

747.000

Agente scelto

"

"

lire

680.000

Agente

"

"

lire

622.000.

 

     2. Dal 1° settembre 1998, è soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

 

          Art. 5. (Assegno funzionale).

     1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: [2]

 

QUALIFICHE

19 ANNI

29 ANNI

 

 

 

DI SERVIZIO

DI SERVIZIO

 

 

 

LIRE

LIRE

Agente

e qualifiche equiparate

1.365.000

1.785.000

Agente scelto

"

"

1.365.000

1.785.000

Assistente

"

"

1.365.000

1.785.000

Assistente capo

"

"

1.365.000

1.785.000

Vice-sovrintendente

"

"

1.785.000

2.625.000

Sovrintendente

"

"

1.785.000

2.625.000

Sovrintendente-capo

"

"

1.785.000

2.625.000

Vice-ispettore

"

"

1.820.000

2.675.000

Ispettore

"

"

1.820.000

2.675.000

Ispettore-capo

"

"

1.820.000

2.675.000

Ispettore superiore S.U.PS. "

"

1.820.000

2.675.000.

 

     2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: [3].

 

QUALIFICHE

19 ANNI

29 ANNI

 

 

 

DI SERVIZIO

DI SERVIZIO

 

 

 

LIRE

LIRE

Vice commissario

e qualifiche equiparate

2.205.000

2.835.000

Commissario

"

"

2.205.000

2.835.000

Commissario capo

"

"

2.940.000

4.725.000

Vice questore aggiunto

"

"

3.360.000

4.725.000.

 

     3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.

 

          Art. 6. (Trattamento di missione).

     1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.

     2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.

     3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

     4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

     5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.

     6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

     7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.

     8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non più oneroso per l'Amministrazione.

     9. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.

 

          Art. 7. (Assegnazione temporanea).

     1. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.

     2. L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.

     3. Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rapprsentative sul piano nazionale.

 

          Art. 8. (Trattamento economico di trasferimento).

     1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.

     3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

     4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

     5. A decorrere dal 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di L. 1.500.000.

 

          Art. 9. (Specializzazioni).

     1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

 

          Art. 10. (Presenza qualificata).

     1. L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è soppresso.

     2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all'articolo 14 ed è gestito secondo le modalità definite dall'articolo 23, comma 5, lettera a), del presente decreto.

 

          Art. 11. (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).

     1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. [4]

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno. [5]

 

          Art. 12. (Indennità di presenza notturna e festiva).

     1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 è rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. [6]

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.

 

          Art. 13. (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari).

     1. Il personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

     2. Le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.

     3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

 

          Art. 14. (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) [7].

     1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:

     a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

     b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;

     d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;

     e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10.

 

          Art. 15. (Utilizzazione del fondo).

     1. Il Fondo di cui all'articolo 14 è finalizzato da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.

     2. Il fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 23, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

     a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

     b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

     c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;

     d) compensare la presenza qualificata;

     e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

     3. Le risorse di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

          Art. 16. (Orario di lavoro).

     1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione dell'accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

     3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.

     4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

 

          Art. 17. (Tutela delle lavoratrici madri).

     1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;

     b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     c) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992;

     d) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.

 

          Art. 18. (Congedo ordinario).

     1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

     2. Il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia fruito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.

 

          Art. 19. (Congedi straordinari).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

     3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.

     4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

     5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.

 

          Art. 20. (Diritto allo studio).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

     3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.

     4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.

     5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

 

          Art. 21. (Elevazione e aggiornamento culturale - Formazione e aggiornamento).

     1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti (Omissis).

     2. Le giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.

 

          Art. 22. (Relazioni Sindacali).

     1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.

     2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

     a) contrattazione collettiva:

     a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

     a2) accordo nazionale quadro e contrattazone decentrata;

     b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

     c) esame;

     d) consultazione;

     e) forme di partecipazione;

     f) norme di garanzia.

 

          Art. 23. (Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata).

     1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 22, lettera a1).

     2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.

     3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.

     4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.

     5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:

     a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;

     b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;

     c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;

     d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;

     e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

     f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

     g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

     h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

     i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

     6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti materie:

     a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 28, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;

     b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;

     c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

     d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

     e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

 

          Art. 24. (Informazione).

     1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.

     2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

     a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

     b) la mobilità esterna del personale a domanda;

     c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

     d) l'applicazione del riposo compensativo;

     e) la programmazione di turni di reperibilità;

     3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l'informazione è fornita a livello di Amministrazione centrale.

     4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

     a) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;

     b) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;

     c) l'attuazione di programmi di formazione del personale;

     d) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.

     5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.

     6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

     7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rapprsentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 25. (Esame).

     1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

     2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

     3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 24 e 26, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

 

          Art. 26. (Consultazione).

     1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:

     a) la definizione delle piante organiche;

     b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;

     c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.

     2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.

     3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

 

          Art. 27. (Forme di partecipazione).

     1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione.

     2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.

     3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti (Omissis).

     4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, il comma 4 del predetto articolo è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 28. (Norme di garanzia).

     1. La corretta applicazione del titolo I del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

     2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.

     3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.

 

          Art. 29. (Proroga di efficacia degli accordi).

     1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

 

          Art. 30. (Distacchi sindacali).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

     2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per l'anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996.

     3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

     4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

     5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.

     6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

 

          Art. 31. (Permessi sindacali).

     1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 30, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.

     3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999, con riferimento all'anno 1998, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

     4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

     5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

     6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.

     7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

     8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

     9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

     10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 32. (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).

     1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

     2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

     3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 31 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 31 di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 31.

     4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

     5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 33. (Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilità).

     1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 30 ed al comma 3 dell'articolo 31, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

     3. In attuazione dell'art. 47-bis, commi 8, 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.

     4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

     5. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

     6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 4 e 5 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30, comma 3, e dell'articolo 32, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     7. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     8. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

     9. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 34. (Tutela dei dirigenti sindacali).

     1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

     2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.

     3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

     4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

     5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995.

 

          Art. 35. (Buono-pasto).

     1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.

     3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

 

          Art. 36. (Asili nido).

     1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ed esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

     2. Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalità di cui al comma 1, rispettivamente, lire 700.000.000 e lire 350.000.000.

 

          Art. 37. (Tutela legale).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.

 

          Art. 38. (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85).

     1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

     2. L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

     3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

     4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

 

          Art. 39. (Norme transitorie e finali).

     1. L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

 

          Art. 40. (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare).

     1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire:

     a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, della legge 8 agosto 1995, n. 335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

     b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

     c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

     2. Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.

 

TITOLO II

DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI - CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

 

          Art. 41. (Area di applicazione e durata).

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

          Art. 42. (Nuovi stipendi) [8].

     1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello V

lire

71.000

Livello VI

lire

77.000

Livello VI-bis

lire

80.000

Livello VII

lire

83.000

Livello VII-bis

lire

86.500

Livello VIII

lire

90.000

Livello IX

lire

101.000.

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

     3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello V

lire

39.000

Livello VI

lire

42.000

Livello VI-bis

lire

43.500

Livello VII

lire

45.000

Livello VII-bis

lire

47.000

Livello VIII

lire

49.000

Livello IX

lire

55.000.

 

     4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

     5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello V

lire

14.773.000

Livello VI

lire

16.371.000

Livello VI-bis

lire

17.623.000

Livello VII

lire

18.875.000

Livello VII-bis

lire

20.263.000

Livello VIII

lire

21.651.000

Livello IX

lire

24.851.000.

 

     6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

 

          Art. 43. (Effetti dei nuovi stipendi).

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti ed i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

 

          Art. 44. (Indennità pensionabile).

     1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

     a) dal 1° settembre 1998

 

Gradi

Lire

Tenente Colonnello

1.128.000

Maggiore

1.103.000

Capitano

1.088.000

Tenente

1.051.000

Sottotenente

1.011.000

Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante

1.071.000

Maresciallo capo

1.021.000

Maresciallo ordinario

985.000

Maresciallo

942.000

Brigadiere capo

980.000

Brigadiere

913.000

Vice brigadiere

908.000

Appuntato scelto

805.000

Appuntato

725.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto

660.000

Carabiniere e finanziere

604.000;

 

     b) dal 1° ottobre 1999

 

Gradi

Lire

Tenente Colonnello

1.145.000

Maggiore

1.120.000

Capitano

1.104.000

Tenente

1.067.000

Sottotenente

1.027.000

Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante

1.087.000

Maresciallo capo

1.037.000

Maresciallo ordinario

1.000.000

Maresciallo

956.000

Brigadiere capo

995.000

Brigadiere

927.000

Vice brigadiere

922.000

Appuntato scelto

818.000

Appuntato

736.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto

670.000

Carabiniere e finanziere

614.000;

 

     c) dal 31 dicembre 1999 [9]

 

Gradi

Lire

Tenente Colonnello

1.162.000

Maggiore

1.140.000

Capitano

1.130.000

Tenente

1.083.000

Sottotenente

1.043.000

Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante

1.103.000

Maresciallo capo

1.053.000

Maresciallo ordinario

1.015.000

Maresciallo

976.000

Brigadiere capo

1.010.000

Brigadiere

941.000

Vice brigadiere

936.000

Appuntato scelto

829.000

Appuntato

747.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto

680.000

Carabiniere e finanziere

622.000.

 

     2. Dal 1° settembre 1998 è soppresso il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

 

          Art. 45. (Assegno funzionale).

     1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: [10].

 

GRADI

19 ANNI

29 ANNI

 

DI SERVIZIO

DI SERVIZIO

 

LIRE

LIRE

Carabiniere e finanziere

1.365.000

1.785.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto

1.365.000

1.785.000

Appuntato

1.365.000

1.785.000

Appuntato scelto

1.365.000

1.785.000

Vice brigadiere

1.785.000

2.625.000

Brigadiere

1.785.000

2.625.000

Brigadiere capo

1.785.000

2.625.000

Maresciallo

1.820.000

2.675.000

Maresciallo ordinario

1.820.000

2.675.000

Maresciallo capo

1.820.000

2.675.000

Maresciallo aiutante SUPS e Maresciallo aiutante

1.820.000

2.675.000.

 

     2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: [11].

 

GRADI

19 ANNI

29 ANNI

 

DI SERVIZIO

DI SERVIZIO

Sottotenente

2.205.000

2.835.000

Tenente

2.205.000

2.835.000

Capitano

2.205.000

2.835.000

Maggiore

2.940.000

4.725.000

Tenente colonnello

3.360.000

4.725.000

 

     3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media”.

 

          Art. 46. (Trattamento di missione).

     1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.

     2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.

     3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. [12].

     4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

     5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.

     6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

     7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.

     8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non più oneroso per l'Amministrazione.

     9. L'Amministrazione, in caso di frequenza di corsi può disporre l'assegnazione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermamento.

     10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 ed all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.

 

          Art. 47. (Aggregazione).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli articoli 71, lettera b), e 72, lettera b), del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che disciplinano l'istituto dell'aggregazione non si applicano nei confronti del personale in servizio permanente o coniugato.

 

          Art. 48. (Trattamento economico di trasferimento).

     1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.

     3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

     4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di lire 1.500.000.

 

          Art. 49. (Presenza qualificata).

     1. L'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è soppresso.

     2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nelle risorse di cui all'articolo 53 del presente decreto ed è gestito secondo lemodalità definite al comma 3 dello stesso articolo.

 

          Art. 50. (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).

     1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 42, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. [13]

     2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, è estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977,n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno. [14]

 

          Art. 51. (Indennità di presenza notturna e festiva).

     1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 è rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. [15]

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.

 

          Art. 52. (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari).

     1. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

     2. Le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.

     3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

 

          Art. 53. (Efficienza dei servizi istituzionali).

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da:

     a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

     b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     c) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;

     d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;

     e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'articolo 49;

     f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma [16].

     2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

     a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

     b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

     c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;

     d) compensare la presenza qualificata;

     e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.

     3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

     4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

          Art. 54. (Orario di lavoro).

     1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 41, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del decreto per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

     3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.

     4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

 

          Art. 55. (Licenza ordinaria).

     1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

     2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

     3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero, di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.

     4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

 

          Art. 56. (Licenze straordinarie e aspettative).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 41, comma 1.

     2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

     3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.

     4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

     5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.

     6. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.

 

          Art. 57. (Diritto allo studio).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

     3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.

     4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.

     5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

 

          Art. 58. (Elevazione e aggiornamento culturale).

     1. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 59. (Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni [17]).

     1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine:

     a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

     b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalità di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni;

     c) alle modalità attuative della disciplina del riposo compensativo.

     2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione [18].

     3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.

     4. Dell'esito degli incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

     5. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 60. (Procedure di raffreddamento dei conflitti).

     1. Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali sono affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

 

          Art. 61. (Buono-pasto).

     1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione è elevato ove inferiore a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.

     3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

 

          Art. 62. (Asili nido).

     1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

 

          Art. 63. (Tutela legale).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.

 

          Art. 64. (Servizi interni di caserma).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

 

          Art. 65. (Emolumenti ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85).

     1. Ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

     2. L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

     3. Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

     4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

 

          Art. 66. (Norme transitorie e finali).

     1. Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all'articolo 54, comma 2, per ciò che può attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con le Amministrazioni, dei quali viene redatto verbale.

     2. L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

 

          Art. 67. (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare).

     1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:

     a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

     b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

     c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

     2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.

 

          Art. 68. (Proroga di efficacia di norme).

     1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e 10 maggio 1996, n. 359.

 

          Art. 69. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 89,4 miliardi per il 1998, in lire 541,6 miliardi per il 1999 ed in lire 841,2 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998-2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, riportato nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1] Per la rideterminazione delle misure dell’indennità di cui alla presente lettera, vedi l’art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[2] Per la rideterminazione delle misure dell’assegno funzionale di cui al presente comma, vedi l’art. 5 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[3] Per la rideterminazione delle misure dell’assegno funzionale di cui al presente comma, vedi l’art. 5 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[4] Per la rideterminazione del compenso giornaliero di cui al presente comma, vedi l'art. 7 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[5] Per l’incremento delle misure dell’indennità di ordine pubblico di cui al presente comma, vedi l'art. 7 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[6] Per la rideterminazione dell’indennità di cui al presente comma, vedi l'art. 8 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[7] Per l'incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, vedi l'art. 11 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[8] Per l'incremento degli stipendi per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, vedi l'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[9] Per la rideterminazione dell’indennità pensionabile di cui alla presente lettera, vedi l’art. 16 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[10] Per la rideterminazione delle misure dell’assegno funzionale pensionabile, vedi l’art. 17 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[11] Per la rideterminazione delle misure dell’assegno funzionale pensionabile per gli ufficiali di cui al presente comma, vedi l’art. 17 del D. P. R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[12] Per la maggiorazione dell’indennità oraria di missione di cui al presente comma, vedi l’art. 18 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[13] Per la rideterminazione del compenso giornaliero di cui al presente comma, vedi l'art. 19 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[14] Per l’incremento delle misure dell'indennità di ordine pubblico di cui al presente comma, vedi l’art. 19 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[15] Per la rideterminazione dell’indennità di cui al presente comma, vedi l'art. 20 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 30 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39. Per l'incremento delle risorse di cui al presente comma, vedi l'art. 23 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[17] Rubrica così sostituita dall'art. 30 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

[18] Comma così modificato dall'art. 30 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.