§ 46.3.122 - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:31/07/1995
Numero:395


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Nuovi stipendi.
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 4.  Indennità pensionabile.
Art. 5.  Assegno funzionale.
Art. 6.  Trattamento di missione.
Art. 7.  Trattamento economico di trasferimento.
Art. 8.  Presenza qualificata.
Art. 9.  Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
Art. 10.  Indennità di presenza notturna e festiva.
Art. 11.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
Art. 12.  Orario di lavoro.
Art. 13.  Festività.
Art. 14.  Congedo ordinario.
Art. 15.  Congedi straordinari.
Art. 16.  Aspettative per motivi di salute e di famiglia.
Art. 17.  Permessi brevi.
Art. 18.  Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 19.  Copertura assicurativa.
Art. 20.  Pari opportunità.
Art. 21.  Diritto allo studio.
Art. 22.  Elevazione e aggiornamento culturale - Formazione e aggiornamento.
Art. 23.  Specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro.
Art. 24.  Gruppi sportivi.
Art. 25.  Relazioni sindacali.
Art. 26.  Forme di partecipazione.
Art. 27.  Distacchi sindacali.
Art. 28.  Permessi sindacali.
Art. 29.  Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.
Art. 30.  Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità.
Art. 31.  Diritto di affissione.
Art. 32.  Tutela dei dirigenti sindacali.
Art. 33.  Tutela legale.
Art. 34.  Area di applicazione e durata.
Art. 35.  Nuovi stipendi.
Art. 36.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 37.  Indennità pensionabile.
Art. 38.  Assegno funzionale.
Art. 39.  Trattamento di missione.
Art. 40.  Trattamento economico di trasferimento.
Art. 41.  Presenza qualificata.
Art. 42.  Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
Art. 43.  Indennità di presenza notturna e festiva.
Art. 44.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
Art. 45.  Orario di lavoro.
Art. 46.  Festività.
Art. 47.  Licenza ordinaria.
Art. 48.  Licenze straordinarie.
Art. 49.  Aspettativa per motivi privati e per infermità.
Art. 50.  Permessi brevi.
Art. 51.  Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 52.  Copertura assicurativa.
Art. 53.  Aggiornamento professionale.
Art. 54.  Diritto allo studio.
Art. 55.  Elevazione e aggiornamento culturale.
Art. 56.  Brevetto di pilota.
Art. 57.  Gruppi sportivi.
Art. 58.  Informazione.
Art. 59.  Criteri per l'istituzione di organi di verifica qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi [...]
Art. 60.  Tutela legale.
Art. 61.  Copertura finanziaria.


§ 46.3.122 - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

(G.U. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.)

 

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO)

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.

 

          Art. 2. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello

III

L.

102.000

"

IV

L.

107.000

"

V

L.

113.000

"

VI

L.

123.000

"

VI-bis

L.

131.000

"

VII

L.

139.000

"

VII-bis

L.

150.000

"

VIII

L.

161.000

"

IX

L.

182.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.

     3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello

III

L.

78.000

"

IV

"

82.000

"

V

"

86.000

"

VI

"

94.000

"

VI-bis

"

100.000

"

VII

"

106.000

"

VIII

"

123.000

"

IX

"

140.000

 

     4. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.

     5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

     6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello

III

L.

9.445.000

"

IV

L.

10.555.000

"

V

L.

11.677.000

"

VI

L.

13.047.000

"

VI-bis

L.

14.143.000

"

VII

L.

15.239.000

"

VII-bis

L.

16.471.000

"

VIII

L.

17.703.000

"

IX

L.

20.495.000

 

          Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

     5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

 

          Art. 4. Indennità pensionabile.

     1. L'indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal 1° novembre 1995, del 6 per cento.

     2. A decorrere dal 1° novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Qualifiche

 

 

 

 

Vice questore aggiunto e

qualifiche

equiparate

L.

876. 900

Commissario capo

"

"

L.

861.700

Commissario

"

"

L.

846.400

Vice commissario

"

"

L.

815.900

Ispettore Sup.re S. U.PS

"

"

L.

831.100

Ispettore capo

"

"

L.

815.900

Ispettore

"

"

L.

785.300

Vice ispettore

"

"

L.

754.800

Sovrintendente capo

"

"

L.

785.300

Sovrintendente

"

"

L.

724.300

Vice sovrintendente

"

"

L.

724.300

Assistente capo

"

"

L.

632.100

Assistente

"

"

L.

556.400

Agente scelto

"

"

L.

495.300

Agente

"

"

L.

441.900

 

     4. [1].

 

          Art. 5. Assegno funzionale.

     1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:

 

Qualifiche

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati

1.300.000

1.700.000

Ruolo dei sovraintendenti ed equiparati e ruolo degli ispettori ed equiparati

1.700.000

2.500.000

 

     2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:

 

Qualifiche

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

V. Commissario e commissario

2.100.000

2.700.000

Commissario capo

2.800.000

4.500.000

Vice questore aggiunto

3.200.000

4.500.000

 

     3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a "buono".

 

          Art. 6. Trattamento di missione.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:

     L. 42.000 per un pasto;

     L. 83.600 per due pasti .

     2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

     4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.

     5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonchè il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

 

          Art. 7. Trattamento economico di trasferimento.

     1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del dipendente, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973.

     2. A decorrere dal 1° settembre 1995, il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.

     3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri dell'interno - Polizia di Stato - di grazia e giustizia - Corpo di polizia penitenziaria - e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 8. Presenza qualificata.

     1. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.

     2. [2].

 

          Art. 9. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

     1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde [3] .

     2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.

     3. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.

 

          Art. 10. Indennità di presenza notturna e festiva.

     1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.

     2. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.

 

          Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonchè dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

     2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

     3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 12. Orario di lavoro.

     1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. In aggiunta all'orario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.

     4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata con le procedure stabilite dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le seguenti tipologie di orario:

     orario articolato in turni;

     orario articolato su cinque giorni;

     orario articolato su sei giorni;

     orario flessibile.

 

          Art. 13. Festività.

     1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

     2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.

 

          Art. 14. Congedo ordinario.

     1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

     2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi.

     3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.

     6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

     7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

     8. Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

     9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

     10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

     11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

     12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

     13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonchè l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.

     14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso.

     15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.

 

          Art. 15. Congedi straordinari.

     1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:

     a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

     b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

     4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 16. Aspettative per motivi di salute e di famiglia.

     1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

     3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

     4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 17. Permessi brevi.

     1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.

     2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.

     3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

 

          Art. 18. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

     1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.

     2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/94. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.

     3. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro previsto dall'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresì, le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza.

     4. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.

     5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.

 

          Art. 19. Copertura assicurativa.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, si applicano anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 20. Pari opportunità.

     1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

     2. I comandi, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

     2 bis. L'Amministrazione dovrà prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati [4] .

     2 ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali [5] .

     3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 21. Diritto allo studio.

     1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

 

          Art. 22. Elevazione e aggiornamento culturale - Formazione e aggiornamento.

     1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.

     2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessità e peculiarità con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.

     3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.

     3 bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private e Amministrazioni [6] .

     3 ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entità di tali risorse è data informazione alla commissione di cui al comma 3 [7] .

     4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:

     a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;

     b) aggiornamento professionale.

     5. Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma così distribuite:

     a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;

     b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.

 

          Art. 23. Specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro.

     1. Per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato la specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro, si consegue dopo aver superato con esito positivo un apposito corso di addestramento.

     2. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle modalità e periodi di addestramento e dell'impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1.

 

          Art. 24. Gruppi sportivi.

     1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al periodo di svolgimento della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.

 

          Art. 25. Relazioni sindacali.

     1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

     a) contrattazione collettiva nazionale:

     si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

     b) accordo nazionale quadro:

     b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna Amministrazione senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la seguente materia:

     1) princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui alla lettera c), unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonchè per le determinazioni dei periodi di validità;

     b2) nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono definite, fermo restando le competenze gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie:

     1) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;

     2) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

     3) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

     4) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

     5) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

     6) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

     c) contrattazione decentrata:

     si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti materie:

     1) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;

     2) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

     3) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

     4) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

     d) informazione preventiva:

     d1) E' fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

     1) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

     2) la mobilità esterna del personale a domanda;

     3) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

     4) l'applicazione del riposo compensativo;

     5) la programmazione di turni di reperibilità;

     d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui al punto 2) l'informazione è fornita a livello centrale;

     e) esame:

     e1) si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui al punto d2), relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti;

     e2) durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;

     f) consultazione:

     f1) si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:

     1) la definizione delle piante organiche;

     2) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;

     3) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti sull'organizzazione del lavoro;

     f2) per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto;

     f3) la consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello centrale nonchè, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico;

     g) informazione successiva:

     g1) si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

     1) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;

     2) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonchè le altre misure di massima volte a migliorare l'efficacia dei servizi;

     3) l'attuazione di programmi di formazione del personale;

     4) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale;

     g3) l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

     2. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

     3. La corretta applicazione del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

     4. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata.

     5. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.

     6. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni sindacali.

     7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 26. Forme di partecipazione.

     1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunità, presso ciascuna Amministrazione sono costituite, per la verifica e la formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a livello centrale e periferico:

     a) Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale;

     b) Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, solo a livello periferico;

     c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;

     d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento del personale [8].

     2. Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.

     3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.

     4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa è garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticità, è costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato [9] .

     5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale.

 

          Art. 27. Distacchi sindacali.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

     2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

     3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

     4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

     5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

     6. A partire dal 1° gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione delle aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con qualsiasi modalità l'autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.

 

          Art. 28. Permessi sindacali.

     1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonchè i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

     3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre del 1996, con riferimento all'anno 1996 e successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

     4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

     5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

     6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

     7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

     8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

     9. A partire dal 1° gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1° aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di permessi sindacali.

     10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 29. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.

     1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

     2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

     3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 28 possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 28 - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonchè alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 28.

     4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 30. Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità.

     1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma 3 dell'art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

     3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.

     4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 29, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

     7. Le norme del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 31. Diritto di affissione.

     1. Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

 

          Art. 32. Tutela dei dirigenti sindacali.

     1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

     2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

     4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.

 

          Art. 33. Tutela legale.

     1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

 

Titolo II

 

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

 

          Art. 34. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

     3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.

 

          Art. 35. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello

V

L.

113.000

"

VI

L.

123.000

"

VI-bis

L.

131.000

"

VII

L.

139.000

"

VII-bis

L.

150.000

"

VIII

L.

161.000

"

IX

L.

182.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.

     3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello

V

L.

86.000

"

VI

L.

94.000

"

VI-bis

L.

100.000

"

VII

L.

106.000

"

VIII

L.

123.000

"

IX

L.

140.000

 

     4. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.

     5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

     6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello

V

L.

11.677.000

"

VI

L.

13.047.000

"

VI-bis

L.

14.143.000

"

VII

L.

15.239.000

"

VII-bis

L.

16.471.000

"

VIII

L.

17.703.000

"

IX

L.

20.495.000

 

          Art. 36. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 35, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

     5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

 

          Art. 37. Indennità pensionabile.

     1. L'indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal 1° novembre 1995, del 6 per cento.

     2. A decorrere dal 1° novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Gradi

 

 

Tenente colonnello

L.

876.900

Maggiore.

L.

861.700

Capitano

L.

846.400

Tenente e sottotenente

L.

815.900

Maresciallo aiutante S.U.PS

L.

831.100

Maresciallo capo

L.

815.900

Maresciallo ordinario

L.

785.300

Maresciallo

L.

754.300

Brigadiere capo

L.

785.300

Brigadiere

L.

724.300

Vice brigadiere

L.

724.300

Appuntato scelto

L.

632.100

Appuntato

L.

556.400

Carabiniere scelto e finanziere scelto

L.

495.300

Carabiniere e finanziere

L.

441.900

 

     4. [10]

 

          Art. 38. Assegno funzionale.

     1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, fermo restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Ruolo

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri

1.300.000

1.700.000

Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori

1.700.000

2.500.000

 

     2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi:

 

Grado

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

Tenente

2.100.000

2.700.000

Capitano

2.100.000

2.700.000

Maggiore

2.800.000

4.500.000

Tenente colonnello

3.200.000

4.500.000

 

     3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

 

          Art. 39. Trattamento di missione.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:

     L. 42.000 per un pasto;

     L. 83.600 per due pasti.

     2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

     4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.

     5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonchè il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

 

          Art. 40. Trattamento economico di trasferimento.

     1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973.

     2. A decorrere dal 1° settembre 1995 il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.

     3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri - e del Ministero delle finanze - Corpo della guardia di finanza.

 

          Art. 41. Presenza qualificata.

     1. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.

     2. [11]

 

          Art. 42. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

     1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde [12].

     2. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.

 

          Art. 43. Indennità di presenza notturna e festiva.

     1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo e a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.

     2. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo della indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.

 

          Art. 44. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonchè dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste alle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

     2. Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

     3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

 

          Art. 45. Orario di lavoro.

     1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di trentasei ore settimanali.

     2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 34, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di due ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di una ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.

     4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione su cinque giorni lavorativi.

     5. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno continuativo, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio.

     6. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.

     7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

 

          Art. 46. Festività.

     1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

     2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101.

 

          Art. 47. Licenza ordinaria.

     1. Il personale di cui all'art. 34, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

     2. La durata della licenza ordinaria è di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio è di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.

     3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     4. A tutto il personale sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventotto, trentadue, trentanove giorni lavorativi ed a ventisei giorni lavorativi per i dipendenti nei primi tre anni di servizio.

     6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

     7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

     8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.

     9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

     10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

     11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'Amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

     12. In caso di richiamo della licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonchè l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

     13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato venticinque anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di quarantasette giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, quarantuno giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 48. Licenze straordinarie.

     1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:

     a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;

     b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.

     3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve è soppressa.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

     5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 49. Aspettativa per motivi privati e per infermità.

     1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168, 3 agosto 1961, n. 833, e 1° febbraio 1989, n. 53. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria, per l'intero periodo di ferma, è di due anni.

     2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

     3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

     4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 50. Permessi brevi.

     1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore nel corso dell'anno.

     2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.

     3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

 

          Art. 51. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

     1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.

     2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/1994. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.

     3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.

 

          Art. 52. Copertura assicurativa.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

          Art. 53. Aggiornamento professionale.

     1. La pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento professionale è stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle rispettive sezioni COCER.

 

          Art. 54. Diritto allo studio.

     1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

 

          Art. 55. Elevazione e aggiornamento culturale.

     1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.

     2 bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali università società private e Amministrazioni [13] .

     2 ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie [14] .

 

          Art. 56. Brevetto di pilota.

     1. Il disposto dell'art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, recante modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è esteso al corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per quanto attiene la specializzazione "pilota di elicottero".

     2. Con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze sono stabilite le relative norme d'attuazione.

 

          Art. 57. Gruppi sportivi.

     1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

          Art. 58. Informazione.

     1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza acquisiscono informazioni dalle altre Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995.

     2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, i comandi generali procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.

     3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo.

     4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.

     4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi [15] .

     5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

 

          Art. 59. Criteri per l'istituzione di organi di verifica qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè la gestione degli enti di assistenza del personale.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente saranno istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli enti di assistenza del personale.

     2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che:

     a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato;

     b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;

     c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).

 

          Art. 60. Tutela legale.

     1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

 

          Art. 61. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° settembre 1998.

[2]  Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[3]  Per una rideterminazione del medesimo compenso di cui al presente, comma vedi l'art. 7 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[4]  Comma inserito dall'art. 27 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[5]  Comma inserito dall'art. 27 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[6]  Comma inserito dall'art. 21 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[7]  Comma inserito dall'art. 21 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[8] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[10]  Comma abrogato dall'art. 44 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° settembre 1998.

[11]  Comma abrogato dall'art. 49 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[12]  Per una rideterminazione del medesimo compenso di cui al presente comma, vedi l’art. 19 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 58 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 58 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

[15]  Comma inserito dall'art. 59 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.