§ 46.9.139 - D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234.
Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:23/06/1988
Numero:234


Sommario
Art. 1.      1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della legge 1° aprile [...]
Art. 2.      1. Fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, per assicurare i necessari livelli di operatività potranno, facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.9.139 - D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234.

Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale.

(G.U. 28 giugno 1988, n. 150)

 

 

     Art. 1.

     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è fissato in trentasette ore settimanali e, a decorrere dal 1° maggio 1989, in trentasei ore settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

 

          Art. 2.

     1. Fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, per assicurare i necessari livelli di operatività potranno, facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, essere predisposti, ove le esigenze lo richiedano, turni giornalieri di servizio sulla base, rispettivamente, di quaranta e trentanove ore settimanali.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.