Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 24/03/2025 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità pensionabile |
Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 6. Lavoro straordinario |
Art. 7. Indennità di rischio per operatori subacquei |
Art. 8. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari |
Art. 9. Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza |
Art. 10. Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria |
Art. 11. Indennità per operatori di unità operativa di primo intervento - U.O.P.I. |
Art. 12. Indennità per conduttori cinofili |
Art. 13. Indennità per negoziatori |
Art. 14. Indennità per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza |
Art. 15. Indennità di responsabilità di comandante di reparto |
Art. 16. Indennità per il personale della Polizia di Stato in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber |
Art. 17. Congedo e riposo solidale |
Art. 18. Tutela della genitorialità |
Art. 19. Congedo parentale |
Art. 20. Disposizioni concernenti le federazioni sindacali |
Art. 21. Disposizioni concernenti i permessi sindacali |
Art. 22. Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali |
Art. 23. Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali |
Art. 24. Comitato unico di garanzia |
Art. 25. Ambito di applicazione e durata |
Art. 26. Nuovi stipendi |
Art. 27. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 28. Indennità pensionabile |
Art. 29. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 30. Lavoro straordinario |
Art. 31. Orario di lavoro |
Art. 32. Indennità di rischio per operatori subacquei |
Art. 33. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennità supplementari e indennità per personale specializzato [...] |
Art. 34. Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza |
Art. 35. Indennità per attività ispettiva tributaria |
Art. 36. Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo |
Art. 37. Indennità di presidio territoriale |
Art. 38. Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber |
Art. 39. Licenza e riposo solidale |
Art. 40. Tutela della genitorialità |
Art. 41. Licenza straordinaria per congedo parentale |
Art. 42. Commissione paritetica |
Art. 43. Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi [...] |
Art. 44. Elevazione e aggiornamento culturale |
Art. 45. Aggiornamento professionale |
Art. 46. Servizi interni di caserma |
Art. 47. Disposizioni finali |
Art. 48. Copertura finanziaria |
§ 46.8.691 - D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
(G.U. 18 aprile 2025, n. 91 - S.O. n. 12)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2022, recante «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2023, recante l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, per il triennio 2022-2024, del personale non dirigente della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»;
Visto il
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 1, comma 1, del
per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
SIAP;
FSP POLIZIA DI STATO - ES - LS - CONSAP - M.P.;
FEDERAZIONE COISP - MOSAP;
SILP CGIL.
per il Corpo di polizia penitenziaria:
SAPPE;
SINAPPE;
OSAPP;
UILPA PP;
USPP;
CISL FNS.
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 1, comma 1, del
per l'Arma dei Carabinieri:
SIM CC
USIC
PSC ASSIEME
UNARMA
NSC
SIUL CC
USMIA
per il Corpo della Guardia di Finanza:
USIF
SINAFI - CGS
SILF
Visti l'articolo 1, comma 609, della
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, ad eccezione della CGIL FP PP, organizzazione sindacale rappresentativa della Polizia penitenziaria, che non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;
Decreta:
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
Art. 2. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 4. Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del
Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del
a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215.
2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del
a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189.
3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del
a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 6. Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del
Art. 7. Indennità di rischio per operatori subacquei
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del
Art. 8. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è determinato il contingente dei beneficiari per l'indennità di marcia.
Art. 9. Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 16 del
Art. 10. Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 18 del
Art. 11. Indennità per operatori di unità operativa di primo intervento - U.O.P.I.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato specializzato come operatore di unità operativa di primo intervento, impiegato in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
Art. 12. Indennità per conduttori cinofili
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
Art. 13. Indennità per negoziatori
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
Art. 14. Indennità per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato preposti, anche in qualità di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza compete una indennità mensile pari a euro 100,00, purchè non assenti per l'intero mese.
2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con quella di comando.
Art. 15. Indennità di responsabilità di comandante di reparto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia stato affidato, con provvedimento formale dell'Amministrazione, l'incarico di comandante di reparto di istituto penitenziario e di istituto penale per i minorenni è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.
Art. 16. Indennità per il personale della Polizia di Stato in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui all'articolo 17 del
Art. 17. Congedo e riposo solidale
1. L'articolo 22, comma 1, del
«1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.».
Art. 18. Tutela della genitorialità
1. All'articolo 24, comma 1, del
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;»;
b) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla
Art. 19. Congedo parentale
1. L'articolo 8, comma 1, del
«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del
a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.».
2. All'articolo 8 del
«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante nè l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».
Art. 20. Disposizioni concernenti le federazioni sindacali
1. L'articolo 35 del
«Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentatività delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:
a) il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentatività secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9;
b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata.
3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalità di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresì il proprio statuto e il proprio atto costitutivo.
4. Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentatività nè della federazione nè del sindacato federato.
5. I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione.
6. Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b).
7. Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalità diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che:
a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentatività in capo alla federazione;
b) le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono.
8. La consistenza associativa di ciascuna federazione è misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione è effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.
9. Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o più organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentatività.
10. Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle Amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa alle Amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC.
11. Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.
12. Resta ferma la possibilità del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove ciò sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentatività in capo alla federazione stessa.».
2. Dopo l'articolo 35 del
«Art. 35 bis. (Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali). - 1. In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del
a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto
b) ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.».
Art. 21. Disposizioni concernenti i permessi sindacali
1. Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del
Art. 22. Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali
1. All'articolo 32 del
Art. 23. Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali
1. All'articolo 34 del
a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La revoca della delega è consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero è trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca può essere, altresì, consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole: «Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
«6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore.
La trasmissione dei predetti dati è finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
Art. 24. Comitato unico di garanzia
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunità di cui all'articolo 20 del
2. Il Comitato unico di garanzia è presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed è, altresì, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunità, istituiti a norma dell'articolo 20 del
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 25. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del
Art. 26. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del
Art. 27. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 28. Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 34 del
Art. 29. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 5.025.361;
b) per la Guardia di finanza: euro 1.658.868.
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 4.555.754;
b) per la Guardia di finanza: euro 1.872.860.
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 6.302.719;
b) per la Guardia di finanza: euro 2.934.045.
4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
6. All'articolo 53 del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentatività determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1480, comma 5, del
4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.
4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.».
Art. 30. Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del
Art. 31. Orario di lavoro
1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.».
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del
Art. 32. Indennità di rischio per operatori subacquei
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975, n.146, è rideterminata nei seguenti importi:
Art. 33. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennità supplementari e indennità per personale specializzato artificiere
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania», ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete l'indennità supplementare mensile prevista all'articolo 13, comma 4, del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere è attribuita un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi:
a) disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative;
b) brillamento di ordigni esplosivi residui.
L'indennità di cui al presente comma non è cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del
Art. 34. Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennità nelle misure previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del
2. L'indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del
b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.
Art. 35. Indennità per attività ispettiva tributaria
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 49 del
Art. 36. Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
Art. 37. Indennità di presidio territoriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5, comma 5, del
Art. 38. Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui agli articoli 47 e 50 del
Art. 39. Licenza e riposo solidale
1. All'articolo 53 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»;
b) al comma 2, alla lettera b), le parole «rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Art. 40. Tutela della genitorialità
1. All'articolo 55, comma 1, del
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;»;
b) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla
Art. 41. Licenza straordinaria per congedo parentale
1. All'articolo 25 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante nè l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».
Art. 42. Commissione paritetica
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante generale, è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica al Comando generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.
Art. 43. Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli enti di assistenza del personale
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Comandante generale competente sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi le foresterie, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, nonchè per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. La determinazione di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, deve prevedere che:
a) la presidenza degli stessi è attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega;
b) è consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) due dei componenti sono indicati, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del
d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).
Art. 44. Elevazione e aggiornamento culturale
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del
Art. 45. Aggiornamento professionale
1. La pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento professionale è stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del
Art. 46. Servizi interni di caserma
1. All'articolo 64, comma 1, del
Titolo III
Art. 47. Disposizioni finali
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 48. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 29.945 per l'anno 2022, euro 50.286 per l'anno 2023, euro 676.335.395 per l'anno 2024, euro 683.779.762 per l'anno 2025 e ad euro 691.882.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a. quanto a complessivi euro 130.517 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della
b. quanto a euro 655.465.109 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della
c. quanto a euro 20.820.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della
d. quanto a euro 50.286 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della
e. quanto a euro 662.879.476 per l'anno 2025 e ad euro 664.462.651 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della
f. quanto a euro 20.850.000 per l'anno 2025 e ad euro 27.370.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 895