§ 17.2.386 - L. 12 dicembre 2019, n. 156.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:12/12/2019
Numero:156


Sommario
Art. 1. 


§ 17.2.386 - L. 12 dicembre 2019, n. 156.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

(G.U. 23 dicembre 2019, n. 300)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123

 

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

 

     Art. 1-ter. (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonchè ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,". Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

     "1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento"».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) al comma 2:

     1) alla lettera a), dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,";

     2) alla lettera b), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

     3) alla lettera c), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

     0b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

     "2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata"»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;

     al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e universitari», al secondo periodo, la parola: «Detti» è sostituita dalle seguenti: «Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti» e, al terzo periodo, le parole: «non può essere mutata» sono sostituite dalle seguenti: «deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

 

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2-bis. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     "12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purchè compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia".

 

     Art. 2-ter. (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020"».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, capoverso articolo 12-bis:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «al fine di acquisire» sono inserite le seguenti: «, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e», le parole: «permesso a costruire» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di costruire» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

     a) con riferimento all'elenco A:

     1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

     2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

     3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

     b) con riferimento all'elenco B:

     1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

     2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1)»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno sul 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento» e il secondo periodo è soppresso.

 

     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 3-bis. (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

     2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

 

     Art. 3-ter. (Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi) - 1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

 

     Art. 3-quater. (Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38".

 

     Art. 3-quinquies. (Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio".

 

     Art. 3-sexies. (Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3-septies. (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     alla lettera b), le parole: «da imprese» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso imprese»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti"».

 

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis. (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"».

 

     All'articolo 5:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'È, essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo"».

 

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis. (Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici) - 1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

     2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.

     3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico».

 

     All'articolo 8:

     al comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) al comma 2-bis, le parole: "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

     1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

     al comma 3, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9. (Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere) - 1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonchè mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

     2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

     5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

     Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 9-bis. (Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche) - 1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

     "5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali".

 

     Art. 9-ter. (Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) - 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "non superiore a 20.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".

 

     Art. 9-quater. (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) - 1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) alla lettera a):

     1.1) al numero 1), le parole: "peak ground acceleration-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag ";

     1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";

     1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";

     2) alla lettera b):

     2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";

     2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)".

 

     Art. 9-quinquies. (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) - 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

     "5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76".

 

     Art. 9-sexies. (Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

 

     Art. 9-septies. (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) - 1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi".

 

     Art. 9-octies. (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) - 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

     b) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9-novies. (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) - 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonchè all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento".

 

     Art. 9-decies. (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

     2) alla lettera a), le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

     3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

     b) al comma 2, le parole: "ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";

     c) al comma 5:

     1) all'alinea, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";

     2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:

     "b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

     d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022".

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9-undecies. (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italià, nonchè le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonchè del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia".

 

     Art. 9-duodecies. (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia" sono inserite le seguenti: "nonchè nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".

     2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

 

     Art. 9-terdecies. (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) - 1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono inserite le seguenti: "o privata";

     b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici";

     c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e privata".

 

     Art. 9-quaterdecies. (Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020".

 

     Art. 9-quinquiesdecies. (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste".

 

     Art. 9-sexiesdecies. (Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

     "13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29".

 

     Art. 9-septiesdecies. (Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

     "Art. 24-bis. (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonchè la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.

     2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:

     a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania;

     b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

     c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

     3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

     4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione".

 

     Art. 9-duodevicies. (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario" sono soppresse;

     b) l'ultimo periodo è soppresso.

     2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "i piani di cui al comma 2".

     3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

 

     Art. 9-undevicies. (Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

     "6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto".

 

     Art. 9-vicies. (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività".

 

     Art. 9-vicies semel. (Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

     3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

 

     Art. 9-vicies bis. (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) - 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:

     a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

     c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);

     d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

     e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)";

     b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive";

     c) all'articolo 14-bis:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8";

     2) al comma 2, le parole: "anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2019, 2020 e 2021";

     d) all'articolo 18:

     1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "10 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

     2) al comma 6:

     2.1) le parole: "euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021";

     2.2) le parole: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021".

     2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 9-vicies ter. (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

 

     Art. 9-vicies quater. (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012) - 1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 9-vicies quinquies. (Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) - 1. Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i Comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 9-vicies sexies. (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili) - 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 9-vicies septies. (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici) - 1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

     2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

 

     Art. 9-duodetricies. (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) - 1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonchè l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

     a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

     b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

     c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

     d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

     e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

     f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 9-undetricies. (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) - 1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

 

     Art. 9-tricies. (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) - 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

     2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

     a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

     b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

     Art. 9-tricies semel. (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25) - 1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

     2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

     3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa».