§ 46.2.11 - D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1077.
Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:05/06/1976
Numero:1077


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale
Art. 1.  Applicabilità.
Art. 2.  Disposizioni integrative.
Art. 3.  Dipendenze.
Art. 4.  Classificazione.
Art. 5.  Struttura.
Art. 6.  Organi ed attività della direzione.
Art. 7.  Servizi.
Art. 8.  Lavorazioni.
Art. 9.  Controllo e collaudi.
Art. 10.  Amministrazione e contabilità generale.
Art. 11.  Contabilità industriale.
Art. 12.  Lavori interni servizi generali.
Art. 13.  Dipendenza.
Art. 14.  Ordinamento.
Art. 15.  Organici.
Art. 16.  Nomina e destinazioni del personale.
Art. 17.  Compiti speciali.
Art. 18.  Rilevazione delle presenze del personale militare e civile.
Art. 19.  Rilevazione presenze operai.
Art. 20.  Competenze degli operai.
Art. 21.  Operai comandati fuori dallo stabilimento o arsenale.
Art. 22.  Orario di lavoro.
Art. 23.  Sorveglianza interna.
Art. 24.  Ordini di servizio.
Art. 25.  Corrispondenza.
Art. 26.  Registri e modelli.
Art. 27.  Classificazione.
Art. 28.  Ripartizione nell'ambito delle varie categorie.
Art. 29.  Programmi annuali di lavoro.
Art. 30.  Commesse interne e richieste di lavoro.
Art. 31.  Programmazione dei lavori.
Art. 32.  Ordini di lavoro.
Art. 33.  Ordini di lavoro interessanti più reparti di lavorazione.
Art. 34.  Norme per l'esecuzione dei lavori.
Art. 35.  Esecuzione dei lavori presso comandi od enti.
Art. 36.  Prelevamenti e versamenti.
Art. 37.  Documentazione riepilogativa.
Art. 38.  Lavori su mezzi e materiali in dotazione a comandi o enti di forza armata.
Art. 39.  Valutazione dei mezzi e dei materiali impiegati prodotti o risultati dalle lavorazioni.
Art. 40.  Elementi di costo dei lavori e dei servizi.
Art. 41.  Scritture della contabilità industriale.
Art. 42.  Criteri generali da seguire nella contabilizzazione.
Art. 43.  Determinazione del valore.
Art. 44.  Definizione.
Art. 45.  Personale operaio.
Art. 46.  Manodopera militare.
Art. 47.  Personale tecnico.
Art. 48.  Natura delle spese.
Art. 49.  Rilevazione e imputazione delle spese.
Art. 50.  Natura delle spese.
Art. 51.  Spese generali per le quali si emettono ordini di lavoro.
Art. 52.  Spese generali per le quali non si emettono ordini di lavoro.
Art. 53.  Rilevazione delle spese generali.
Art. 54.  Classificazione dei costi.
Art. 55.  Ripartizione delle spese generali.
Art. 56.  Registrazione degli elementi di costo negli ordini di lavoro.
Art. 57.  Parificazione degli ordini di lavoro.
Art. 58.  Chiusura degli ordini di lavoro.
Art. 59.  Ordini di lavoro non espletati alla fine dell'anno finanziario.
Art. 60.  Norme generali.
Art. 61.  Metodi e tariffe di cottimo.
Art. 62.  Collaudo dei prodotti di lavorazione a cottimo.
Art. 63.  Rilevazione manodopera a cottimo.
Art. 64.  Liquidazione del cottimo.
Art. 65.  Disposizioni varie.
Art. 66.  Scopo.
Art. 67.  Contenuto della relazione.
Art. 68.  Situazione periodica delle lavorazioni.
Art. 69.  Segnalazioni annuali.
Art. 70.  Riepilogo della contabilità dei lavori e servizi.
Art. 71.  Riepilogo delle spese generali.
Art. 72.  Situazione finanziaria.
Art. 73.  Statistiche del personale.
Art. 74.  Controllo delle lavorazioni eseguite a cura dello stabilimento o arsenale.
Art. 75.  Controllo delle lavorazioni eseguite a cura dell'industria privata.
Art. 76.  Collaudo dei mezzi e materiali prodotti, riparati trasformati dallo stabilimento o arsenale.
Art. 77.  Collaudo delle provviste e dei lavori affidati all'industria privata.
Art. 78.  Collaudi all'esterno dello stabilimento.
Art. 79.  Collaudo materiali approvvigionati pronti in commercio.
Art. 80.  Presenza ai collaudi di rappresentanti delle ditte appaltatrici.
Art. 81.  Raccolte dei verbali di collaudo.
Art. 82.  Approvazione dei verbali di collaudo.
Art. 83.  Notificazione di avvenuto collaudo.
Art. 84.  Ricorsi avverso le decisioni di rifiuto al collaudo.
Art. 85.  Imputazione diretta.
Art. 86.  Imputazione indiretta.
Art. 87.  Premessa.
Art. 88.  Beni mobili.
Art. 89.  Beni immobili.
Art. 90.  Generalità.
Art. 91.  Magazzini.
Art. 92.  Dipendenza.
Art. 93.  Sistemazione e conservazione dei materiali.
Art. 94.  Stato d'uso dei materiali.
Art. 95.  Generalità.
Art. 96.  Attribuzioni del direttore.
Art. 97.  Attribuzioni del capo servizio amministrativo.
Art. 98.  Attribuzioni del capo sezione gestione materiali.
Art. 99.  Consegnatari dei materiali.
Art. 100.  Attribuzioni dei consegnatari.
Art. 101.  Generalità.
Art. 102.  Scritture contabili.
Art. 103.  Aumenti del carico.
Art. 104.  Diminuzioni del carico.
Art. 105.  Assunzioni e passaggi di carico dei materiali in genere.
Art. 106.  Assunzioni e passaggi di carico dei materiali per le lavorazioni.
Art. 107.  Perdite, avarie, distruzioni, cali e tare.
Art. 108.  Richiesta di dichiarazione di fuori uso.
Art. 109.  Conservazione dei materiali proposti per la dichiarazione di fuori uso.
Art. 110.  Commissione tecnica di accertamento.
Art. 111.  Compiti della commissione tecnica di accertamento.
Art. 112.  Dichiarazione di fuori uso.
Art. 113.  Destinazione dei materiali dichiarati fuori uso.
Art. 114.  Documenti giustificativi contabili.
Art. 115.  Proposte di dichiarazione di fuori uso.
Art. 116.  Dichiarazione di fuori uso.
Art. 117.  Norme generali.
Art. 118.  Scarti e residui di lavorazione.
Art. 119.  Demilitarizzazione.
Art. 120.  Consegna dei materiali venduti.
Art. 121.  Liquidazione.
Art. 122.  Scarico contabile.
Art. 123.  Piano di esecuzione.
Art. 124.  Norme generali.
Art. 125.  Norme generali.
Art. 126.  Norme particolari.
Art. 127.  Servizi in economia degli stabilimenti e arsenali.
Art. 128.  Limiti d'importo dei lavori e delle provviste in economia eseguibili direttamente dagli stabilimenti e arsenali.
Art. 129.  Spese per i servizi di carattere generale.
Art. 130.  Divieto di suddividere le provviste ed i lavori.
Art. 131.  Lavori in economia.
Art. 132.  Provviste in economia.
Art. 133.  Formalità procedurali.
Art. 134.  Adempimenti amministrativi.
Art. 135.  Generalità.
Art. 136.  Introduzione dei materiali ed adempimenti successivi.
Art. 137.  Adempimenti del servizio controllo e collaudi.
Art. 138.  Prelevamenti dai locali di ricezione.
Art. 139.  Materiali consegnati a terzi per conto dello stabilimento o arsenale.
Art. 140.  Carico dei materiali collaudati.
Art. 141.  Materiali prodotti da ditte incaricate dell'esecuzione di lavori all'interno dello stabilimento o arsenale.
Art. 142.  Conto di liquidazione.
Art. 143.  Documenti giustificativi.
Art. 144.  Pagamento.
Art. 145.  Svincolo del deposito cauzionale.
Art. 146.  Norma generale.
Art. 147.  Determinazione del prezzo.
Art. 148.  Pagamento.
Art. 149.  Esecuzione.
Art. 150.  Generalità.
Art. 151.  Norme per l'esecuzione.
Art. 152.  Generalità.
Art. 153.  Organi responsabili.
Art. 154.  Generalità.
Art. 155.  Norme particolari.
Art. 156.  Modalità di esecuzione.
Art. 157.  Relazioni sulle ispezioni.
Art. 158.  Modalità di esecuzione.


§ 46.2.11 - D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1077. [1]

Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale.

(G.U. 2 settembre 1976, n. 239, S.O.)

 

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale.

     Per gli stabilimenti ed arsenali che operano nell'ambito dei comandi territoriali della Marina militare e dei comandi di regione aerea esso avrà applicazione dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello della costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dei comandi di regione aerea[2].

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nell'unito regolamento.

 

     Allegato

Titolo I

 

Capitolo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 1. Applicabilità.

     Le norme del presente regolamento:

     a) si applicano agli stabilimenti e arsenali militari di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa ed alle rispettive sezioni staccate, istituiti e strutturati con apposito decreto del Ministro per la difesa ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;

     b) sostituiscono quelle contenute:

     nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

     nel regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico dell'Esercito, approvato con regio decreto 16 agosto 1926, n. 1628;

     nel regolamento per i servizi degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898;

     nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Disposizioni integrative.

     Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica.

 

          Art. 3. Dipendenze.

     Gli stabilimenti e arsenali dipendono dalle direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia.

     L'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle attività degli stabilimenti e arsenali con quelle di carattere operativo e logistico nell'ambito del territorio in cui sono ubicati, nonchè il potere disciplinare sono esercitati dai comandi territoriali designati in relazione al prevalente interesse di forza armata nel settore di attività in cui operano gli stabilimenti e arsenali stessi.

     Il comando territoriale competente è designato per ogni stabilimento o arsenale, nel decreto istitutivo.

 

Capitolo II

 

CLASSIFICAZIONE E STRUTTURA ORGANICA

 

          Art. 4. Classificazione.

     Gli stabilimenti e arsenali sono classificati secondo le categorie:

     grande potenzialità;

     media potenzialità;

     piccola potenzialità.

     L'attribuzione della categoria è conferita a ciascun stabilimento o arsenale con decreto del Ministro per la difesa sulla base della consistenza e della funzionalità delle infrastrutture, degli impianti tecnici e dei mezzi di lavoro in dotazione nonchè dell'entità del relativo personale.

 

          Art. 5. Struttura.

     La struttura tipo degli stabilimenti e arsenali deve sempre riflettere la netta distinzione tra le funzioni strumentali e quelle operative di seguito indicate:

     Funzioni strumentali:

     segreteria e affari generali;

     programmazione;

     contabilità industriale;

     organizzazione e metodi;

     controllo e collaudi;

     lavori interni;

     servizi generali;

     governo del personale;

     amministrazione e contabilità generale.

     Funzioni operative:

     lavorazioni.

     Nell'ambito di ciascun stabilimento o arsenale le predette funzioni sono attribuite, con il decreto istitutivo, alla direzione e ai servizi, secondo le norme degli articoli seguenti, tenendo presente il criterio che alla direzione e a ciascun servizio possono essere attribuite più funzioni.

 

          Art. 6. Organi ed attività della direzione. [3]

     1) Alla organizzazione e alla esecuzione delle attività di ogni stabilimento ed arsenale sovraintende il direttore il quale ne assume le responsabilità previste dalle vigenti leggi.

     Nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dalla direzione generale da cui dipende lo stabilimento o arsenale, il direttore predispone, dirige e coordina l'impiego del personale militare e civile e di tutti i mezzi industriali e finanziari assegnati allo stabilimento o arsenale stesso, in modo da ottenere il massimo rendimento.

     L'incarico di direttore è ricoperto da un ufficiale generale o superiore a seconda della potenzialità dello stabilimento o arsenale. All'incarico di direttore, che deve essere conferito in relazione al tipo, ai compiti specifici dello stabilimento o arsenale ed al preminente interesse di F.A., possono essere chiamati:

     ufficiali generali o superiori del Corpo tecnico o del Corpo di commissariato (ruolo commissari) o del Corpo di sanità (ruolo chimici-farmacisti) dell'Esercito;

     ufficiali ammiragli o superiori dei Corpi del genio navale o delle armi navali o del Corpo sanitario (ruolo ufficiali farmacisti) o del Corpo di commissariato della Marina;

     ufficiali generali o superiori del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) o del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dell'Aeronautica.

     Ai fini del presente regolamento, gli ufficiali dei Corpi tecnici e dei Corpi logistici indicati al precedente comma saranno denominati "ufficiali tecnici".

     Il direttore, agli effetti disciplinari, ha, nei riguardi del personale militare dipendente, le attribuzioni di comandante di Corpo. Nei riguardi degli impiegati civili ha le attribuzioni di capo ufficio e nei riguardi del personale operaio quelle di direttore di stabilimento.

     2) Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue attribuzioni e dirige i servizi posti alle proprie dipendenze, inoltre ha la reggenza della direzione in caso di vacanza della stessa. L'incarico di vice direttore è ricoperto da un ufficiale tecnico il quale deve essere più elevato in grado o più anziano di tutti gli altri ufficiali tecnici assegnati allo stabilimento o arsenale.

     3) Sono di competenza, di norma, della direzione le funzioni di:

     segreteria e affari generali;

     programmazione;

     governo del personale;

     organizzazione e metodi.

     4) I compiti relativi all'esercizio di ciascuna delle funzioni di cui sopra, sono indicati qui di seguito:

     Segreteria e affari generali:

     istruzione ed esecuzione degli affari di carattere generale;

     tutela del segreto militare;

     ricezione, smistamento e spedizione corrispondenza;

     segreteria e archivio.

     L'unità organica che provvede a tali compiti è retta da un ufficiale ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale.

     Programmazione:

     esame dei programmi disposti dalla direzione generale e dal direttore dello stabilimento o arsenale;

     pianificazione della esecuzione dei lavori in relazione alla disponibilità dei diversi fattori della produzione e ai termini di consegna fissati, in modo da ottenere il migliore rendimento e la necessaria tempestività;

     determinazione dell'eventuale concorso dell'industria privata qualora necessario o conveniente;

     determinazione, d'intesa con i servizi interessati, del fabbisogno di personale occorrente per l'esecuzione dei singoli lavori e dei servizi raggruppati in categorie omogenee;

     determinazione del fabbisogno di materie prime, semilavorati, componenti necessari all'esecuzione dei singoli lavori programmati;

     determinazione del fabbisogno dei fondi;

     emissione degli ordini di lavoro;

     controllo dell'esecuzione temporale degli ordini di lavoro;

     riscontro tecnico-economico della contabilità industriale relativa ad ogni ordine di lavoro.

     L'unità organica che provvede a tali compiti è retta da un ufficiale tecnico ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale.

     Governo del personale:

     matricola;

     impiego;

     disciplina;

     documentazione caratteristica e note di qualifica;

     addestramento e aggiornamento professionale.

     L'unità organica che assolve a tali compiti, separatamente per il personale militare e quello civile, è retta da un ufficiale ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale.

     Organizzazione e metodi:

     studio del perfezionamento delle strutture organizzative e delle procedure interne dello stabilimento o arsenale e relative proposte;

     analisi dei tempi e dei metodi di lavoro con determinazione, per ciascun tipo di lavorazione o servizio, degli standard minimi riferiti ai materiali, alla mano d'opera e alle altre spese;

     studi di meccanizzazione e automazione dei processi di lavorazione e delle procedure amministrative e relative proposte.

     L'unità organica che provvede a tali compiti, fintantochè non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, è retta da un impiegato civile appartenente ai ruoli della ex carriera direttiva (tecnica, amministrativa o dei ragionieri) ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale unità può essere temporaneamente retta da un ufficiale.

 

          Art. 7. Servizi.

     Sono di competenza dei servizi dello stabilimento o arsenale le funzioni di:

     lavorazioni;

     controllo e collaudi;

     amministrazione e contabilità generale;

     contabilità industriale;

     lavori interni;

     servizi generali,

     secondo i criteri indicati negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

 

          Art. 8. Lavorazioni. [4]

     I compiti relativi all'esercizio della funzione "lavorazioni" sono i seguenti:

     a) studi ed esperienze per:

     la realizzazione dei prototipi;

     l'elaborazione di disegni costruttivi;

     la preparazione di piani esecutivi e di sistemi di lavorazioni;

     l'aggiornamento e l'adeguamento di procedimenti tecnologici;

     b) produzione di beni e servizi rientranti nei compiti di istituto dello stabilimento o arsenale, quali:

     costruzione, trasformazione, allestimento, montaggio di mezzi e di materiali;

     riparazione, modifica, manutenzione di mezzi e materiali ed assistenza tecnica connessa con il loro impiego;

     smontaggio, scomposizione, demolizione;

     c) manutenzione degli impianti e delle attrezzature comunque impiegati nella produzione.

     L'unità organica che assolve a tali compiti è costituita dal servizio lavorazioni, retto da un ufficiale tecnico.

     Negli stabilimenti di grande potenzialità il capo servizio può essere coadiuvato da uno o più vice capo servizio.

     Il servizio può essere articolato in sezioni in relazione alle caratteristiche tecnologiche delle lavorazioni.

     Ciascuna sezione è retta da un ufficiale tecnico, coadiuvato da ufficiali tecnici o, fintantochè non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da impiegati delle ex carriere di concetto appartenenti ai ruoli tecnici oppure da capi operai, a seconda dell'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Qualora non presente o reperibile l'ufficiale tecnico, ciascuna sezione può essere retta da un impiegato civile dei ruoli tecnici di qualifica adeguata.

     Una particolare sezione, articolata o meno in reparti in relazione alla potenzialità e all'ordinamento dello stabilimento o arsenale, retta da un impiegato dei ruoli tecnici di qualifica adeguata, può essere destinata alla conservazione in efficienza degli impianti fissi e mobili, delle attrezzature e delle macchine in dotazione nonchè a tutti i lavori di manovalanza generica e meccanizzata connessi con le attività operative del servizio. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale sezione può essere temporaneamente retta da un ufficiale tecnico.

 

          Art. 9. Controllo e collaudi. [5]

     I compiti relativi all'esercizio della funzione "controllo e collaudi" dello stabilimento o arsenale sono i seguenti:

     a) controllo delle lavorazioni eseguite dall'industria privata al fine di:

     verificare l'esatta applicazione delle norme e clausole tecniche contrattuali;

     verificare il razionale impiego dei materiali e dei ricambi necessari;

     controllare che l'esecuzione delle commesse si svolga in armonia con le esigenze programmatiche dei lavori;

     concorrere allo studio, nel settore di competenza, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica;

     b) collaudo:

     delle materie prime, materiali, strumenti, attrezzi, e simili forniti da terzi allo stabilimento o arsenale per l'esecuzione delle lavorazioni di istituto, nonchè per scorte di materiali necessari all'espletamento dei lavori programmati;

     di materiali prodotti, lavorati, riparati, trasformati nello stabilimento o arsenale;

     dei materiali forniti dall'industria privata destinati alla distribuzione ad altri comandi od enti militari;

     dei lavori eseguiti dall'industria privata fuori o all'interno dello stabilimento o arsenale, con lo scopo di accertare la rispondenza dei materiali e delle lavorazioni stesse alle prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorità o previste dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali;

     c) esercizio dei laboratori occorrenti per l'esecuzione di controlli, prove e verifiche inerenti ai collaudi di cui sopra;

     d) controllo di efficienza dei manufatti accantonati presso i depositi munizioni.

     L'unità organica che assolve a tali compiti è costituita dal servizio controllo e collaudi, retto da un ufficiale tecnico con la qualifica di capo servizio, che può essere coadiuvato, negli stabilimenti e arsenali di grande potenzialità, oppure ove necessario, fintantochè non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da un impiegato civile dei ruoli tecnici di qualifica adeguata con funzioni di vice capo servizio. Qualora non presente o reperibile il personale di cui sopra, l'incarico di capo servizio e quello di vice capo servizio possono essere temporaneamente affidati rispettivamente a un impiegato civile della ex carriera direttiva tecnica e ad un ufficiale tecnico.

     Il servizio può essere articolato in sezioni e laboratori, retti da ufficiali tecnici o da impiegati civili di carriera, qualifica e specialità adeguate.

 

          Art. 10. Amministrazione e contabilità generale. [6]

     I compiti della funzione "amministrazione e contabilità generale" si riferiscono a tutta l'attività amministrativa e contabile dello stabilimento o arsenale e, in particolare, concernono:

     la previsione del fabbisogno dei fondi necessari per le lavorazioni e per il funzionamento dello stabilimento o arsenale;

     il movimento e la custodia dei fondi comunque assegnati;

     la liquidazione ed il pagamento delle competenze al personale militare e civile costituente la forza amministrativa dello stabilimento o arsenale;

     la liquidazione ed il pagamento delle provviste e dei lavori affidati alla industria privata;

     la liquidazione ed il pagamento delle spese in genere riguardanti il funzionamento dello stabilimento o arsenale;

     la contabilizzazione delle entrate e delle uscite;

     la resa dei conti amministrativi;

     la gestione di tutti i materiali e i relativi conti giudiziali.

     Rientrano altresì fra i compiti della funzione "amministrazione e contabilità generale" tutti gli adempimenti amministrativi e contabili per:

     l'approvvigionamento dall'industria privata o dal commercio delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e dei materiali in genere necessari per le lavorazioni e per il funzionamento dello stabilimento o arsenale;

     il conferimento di commesse all'industria privata per la esecuzione dei lavori previsti dal programma annuale;

     le eventuali lavorazioni debitamente autorizzate che lo stabilimento o arsenale è chiamato a svolgere per conto di altre amministrazioni pubbliche o di privati committenti;

     l'alienazione, la cessione e il prestito di mezzi e materiali in dotazione allo stabilimento o arsenale;

     la raccolta di tutti gli elementi necessari all'elaborazione della relazione annuale per la direzione generale da cui lo stabilimento o arsenale dipende.

     L'unità organica che assolve tali compiti è costituita dal servizio amministrativo, retto da un impiegato civile con la qualifica di capo servizio amministrativo, appartenente alle ex carriere direttive (amministrativa o di ragioneria) del Ministero della difesa. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale unità può essere retta temporaneamente da un ufficiale dei Corpi di commissariato o di amministrazione.

     Il servizio può essere articolato in sezioni commisurate, nel numero e nella specializzazione, alla potenzialità ed ai compiti dello stabilimento o arsenale.

     Ciascuna sezione è retta, fintantochè non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da un impiegato civile delle ex carriere direttive (amministrativa o di ragioneria) o delle ex carriere di concetto del Ministero della difesa. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, ciascuna sezione può essere retta temporaneamente da un ufficiale dei Corpi di commissariato o di amministrazione.

 

          Art. 11. Contabilità industriale.

     I compiti relativi all'esercizio della funzione contabilità industriale sono i seguenti:

     raccolta dei dati e dei documenti riguardanti tutti gli elementi di costo delle lavorazioni e relativa classificazione ed imputazione a ciascuna delle medesime;

     raccolta dei dati e dei documenti riguardanti tutti gli elementi di costo dei servizi di cui al successivo art. 27, i costi dei quali siano da imputare alle singole lavorazioni;

     chiusura e parificazione degli ordini di lavoro;

     compilazione e resa della contabilità industriale dei lavori e dei servizi ai fini del riscontro tecnico-economico;

     compilazione di prospetti periodici concernenti l'attività dello stabilimento o arsenale.

     L'unità organica che assolve a tali compiti è costituita dal servizio di contabilità industriale, retto da un impiegato civile del ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria del Ministero della difesa ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale.

 

          Art. 12. Lavori interni servizi generali.

     I compiti relativi all'esercizio della funzione lavori interni sono i seguenti:

     sistemazione, ammodernamento, aggiornamento e manutenzione degli impianti fissi e mobili, delle attrezzature e dei mezzi di uso generale dello stabilimento o arsenale;

     minuto mantenimento degli immobili;

     lavori di manutenzione generica e specializzata non riguardante direttamente le lavorazioni.

     I compiti relativi all'esercizio della funzione servizi generali sono i seguenti:

     esercizio degli impianti tecnici ed industriali ed infrastrutturali di uso generale;

     esercizio dei mezzi di uso generale;

     trasporti e spedizioni, salvo il caso in cui tale funzione sia affidata ad altro ente militare della sede, in relazione all'ordinamento del comando territoriale designato di cui all'art. 3;

     sorveglianza interna ed esterna dello stabilimento o arsenale e polizia militare;

     sicurezza antincendio;

     prevenzione infortuni;

     assistenza sanitaria all'interno dello stabilimento o arsenale e igiene sul lavoro, visite ed accertamenti medico-fiscali;

     gestione mense, impianti assistenziali e di benessere.

     L'unità organica che assolve a detti compiti costituisce apposito servizio denominato supporto generale, retto da un ufficiale che può essere coadiuvato, negli stabilimenti o arsenali di grande potenzialità, da un vice capo servizio.

     Il servizio può essere articolato in sezioni in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale, rette da personale militare o civile di grado, qualifica e specialità adeguati.

 

Capitolo III

 

SEZIONI STACCATE E LORO FUNZIONAMENTO

 

          Art. 13. Dipendenza. [7]

     Gli stabilimenti ed arsenali militari possono avere una o più sezioni staccate, qualora esigenze particolari ne richiedano l'istituzione.

     Sezioni staccate possono altresì essere istituite, in via temporanea o permanente, per i compiti di controllo e collaudo di cui al precedente art. 9, presso gli stabilimenti dell'industria privata alla quale è affidata la esecuzione di commesse, qualora la natura particolare delle lavorazioni richieda la presenza continua sul posto di personale tecnico del Ministero della difesa e tali compiti non possono essere affidati a semplici uffici di sorveglianza tecnica.

     Le sezioni staccate di cui al presente articolo sono istituite con decreto motivato del Ministro della difesa.

     A capo di ogni sezione staccata è posto un ufficiale tecnico con la qualifica di capo sezione staccata, il quale può essere coadiuvato da un altro ufficiale tecnico, con funzioni di vice capo della sezione staccata; limitatamente alla sezione staccata, qualora non disponibile un ufficiale tecnico, l'incarico di vice capo sezione può essere temporaneamente affidato, fintantochè non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, a un impiegato della ex carriera direttiva tecnica.

     Il capo della sezione staccata rappresenta il direttore dello stabilimento o arsenale da cui dipende, ne segue l'indirizzo, ottempera agli ordini ed alle istruzioni da esso emanati ed allo stesso risponde per quanto riguarda l'andamento generale della sezione.

     L'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle attività della sezione staccata di stabilimento o arsenale con quelle di carattere operativo e logistico degli altri comandi ed enti esistenti nell'ambito del territorio in cui sono dislocati, nonchè il potere disciplinare, sono esercitati dal comando territoriale designato nel decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481.

 

          Art. 14. Ordinamento.

     La struttura organica della sezione staccata è commisurata alla entità e varietà dei compiti da svolgere ed è stabilita nel decreto istitutivo di cui al quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481.

     Le attività di produzione e lavoro della sezione staccata sono contemplate per ogni esercizio finanziario, nel programma di lavoro annuale e relativo piano di spesa dello stabilimento o arsenale.

 

Capitolo IV

 

PERSONALE

 

          Art. 15. Organici. [8]

     Le dotazioni del personale militare e civile di ciascun stabilimento o arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta delle direzioni generali interessate, sentiti i capi di stato maggiore di Forza armata, le direzioni generali del personale, e previ contatti con le organizzazioni sindacali per quanto attiene al personale civile, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della difesa ed in relazione alle esigenze degli altri servizi centrali e periferici. Le conseguenti tabelle organiche sono stabilite dal Ministero.

     Il personale militare e civile assegnato in dotazione organica a ciascun stabilimento o arsenale per i propri compiti istituzionali è dato in forza allo stesso e ne costituisce la forza amministrata ai sensi del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

          Art. 16. Nomina e destinazioni del personale.

     Il direttore dello stabilimento o arsenale è nominato con decreto del Ministro per la difesa.

     Con decreto ministeriale vengono, altresì, nominati i consegnatari dei materiali tenuti alla resa del conto giudiziale.

     Il vice direttore dello stabilimento o arsenale, i capi ed i vice capi di sezione staccata, il capo servizio amministrativo, nonchè, limitatamente agli stabilimenti e arsenali di grande potenzialità, gli altri capi servizio ed i vice capi servizio, sono nominati dal Ministero.

     Alle nomine per tutti gli altri incarichi dello stabilimento o arsenale, provvede il direttore, sulla base del grado o qualifica e della specializzazione del personale militare e civile assegnato, in armonia con le disposizioni legislative statutarie vigenti, tenendo presente che:

     l'incarico di capo servizio controllo e collaudi è incompatibile con quello di capo servizio lavorazioni;

     l'incarico di capo servizio amministrativo è incompatibile con quello di capo gestione di danaro, di capo gestione dei materiali, di cassiere e di consegnatario dei materiali;

     l'incarico di capo gestione del danaro è incompatibile con quello di cassiere e di consegnatario dei materiali.

     La destinazione del restante personale ai vari servizi dello stabilimento o arsenale è disposta dal direttore, sentiti i capi servizio interessati, tenendo presente il grado o qualifica rivestiti e le attribuzioni stabilite per ciascun dipendente dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano lo stato del personale militare, lo statuto degli impiegati civili ed i rispettivi ruoli, nonchè lo stato giuridico degli operai.

     Le nomine di cui sopra costituiscono oggetto degli appositi ordini di servizio di cui all'art. 24.

 

          Art. 17. Compiti speciali.

     I compiti speciali eventualmente conferiti dal direttore a ciascun dipendente in aggiunta a quelli propri dell'incarico normalmente ricoperto nell'ordinamento dello stabilimento o arsenale, devono costituire oggetto di specifica disposizione da riportarsi negli appositi ordini di servizio di cui all'art. 24, quando rivestono carattere di particolare rilevanza.

 

          Art. 18. Rilevazione delle presenze del personale militare e civile. [9]

     La rilevazione giornaliera delle presenze del personale militare e del personale civile è effettuata con le modalità univoche stabilite dalle apposite istruzioni ministeriali per soddisfare le esigenze disciplinari, statistiche, amministrative e contabili connesse con il funzionamento dello stabilimento o arsenale.

 

          Art. 19. Rilevazione presenze operai.

     La rilevazione delle presenze degli operai è effettuata giornalmente per mezzo di schede nominative sulle quali devono risultare l'ora d'entrata e quella d'uscita dallo stabilimento o arsenale.

     A cura del servizio di sorveglianza alla porta dello stabilimento o arsenale le schede degli operai assenti e dei ritardatari sono raccolte e trasmesse all'ufficio che assolve i compiti di governo del personale.

     I vari servizi dello stabilimento o arsenale sono tenuti a segnalare giornalmente all'ufficio di cui al comma precedente le assenze dal servizio, i ritardi e i prolungamenti di orario con le eventuali motivazioni che, nel caso di prolungamento di orario, sono obbligatorie.

     L'ufficio di governo del personale, sulla base delle schede di cui al secondo comma e delle segnalazioni dei vari servizi dello stabilimento o arsenale provvede a registrare le relative variazioni giornaliere ed a trasmetterle all'ufficio competente ai fini della compilazione dei titoli di spesa per il pagamento delle competenze.

 

          Art. 20. Competenze degli operai.

     Il servizio amministrativo provvede alla liquidazione delle competenze dovute agli operai sulla base dei dati forniti dall'ufficio che assolve i compiti di governo del personale.

 

          Art. 21. Operai comandati fuori dallo stabilimento o arsenale.

     Gli operai comandati fuori dallo stabilimento o arsenale per lavori che non possono essere eseguiti presso i reparti di lavorazione devono essere muniti a cura della sezione di appartenenza di apposita scheda, sulla quale sono registrati gli elementi utili ai fini della esatta definizione del lavoro, nei limiti e con le modalità indicati nell'apposito ordine di lavoro emesso dalla direzione dello stabilimento o arsenale.

     La certificazione dell'avvenuta esecuzione del lavoro deve essere effettuata a cura dell'ente che ha fruito delle prestazioni.

 

Capitolo V

 

NORME DI SERVIZIO

 

          Art. 22. Orario di lavoro. [10]

     Per particolari esigenze di servizio la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro, nel rispetto delle norme legislative in vigore, può essere modificato dal Ministro, sulla base di proposte formulate dai direttori degli stabilimenti o arsenali, sentiti i comandi territoriali designati di cui all'art. 3 per le esigenze di coordinamento con i servizi di competenza e brevi contatti con il consiglio dei delegati.

     Il personale militare segue, di massima, l'orario giornaliero del personale civile.

     Il direttore ha facoltà di disporre che il personale civile protragga, eccezionalmente, per particolari esigenze di servizio, le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio previsto dalle norme legislative in vigore. Tale facoltà va esercitata con l'osservanza delle modalità, dei criteri nonchè dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, nell'ambito dei fondi all'uopo assegnati dal Ministero allo stabilimento o arsenale.

 

          Art. 23. Sorveglianza interna.

     Per la sorveglianza interna dello stabilimento o arsenale il servizio di supporto generale preposto a tale compito si avvale anche di un ufficiale inferiore, appositamente comandato dal direttore, secondo un turno la cui durata è stabilita dal direttore stesso.

     Al turno di sorveglianza partecipano tutti gli ufficiali inferiori in servizio presso lo stabilimento o arsenale.

     L'ufficiale preposto alla sorveglianza interna:

     sovraintende all'entrata e all'uscita delle maestranze e dei materiali;

     rappresenta il direttore durante le ore di chiusura della direzione;

     è responsabile della esecuzione degli ordini e delle disposizioni di massima e di quelle speciali emanate dalla direzione per l'ordine e la sicurezza interna, con particolare riguardo alle ronde ed ai provvedimenti di emergenza.

 

          Art. 24. Ordini di servizio.

     Il direttore dello stabilimento o arsenale emana ordini di servizio contenenti disposizioni e comunicazioni proprie o di autorità superiori riguardanti la strutturazione, il funzionamento e l'amministrazione dello stabilimento o arsenale medesimo.

     Detti ordini di servizio si distinguono:

     per quanto riguarda la materia, in ordini di carattere generale, tecnici ed amministrativi;

     per quanto riguarda la loro validità nel tempo, in permanenti e temporanei.

     Gli ordini interessanti i singoli servizi dello stabilimento o arsenale debbono essere comunicati agli stessi per l'esecuzione.

     Gli ordini di servizio che possono comunque riguardare la generalità del personale dello stabilimento o arsenale, devono essere portati a conoscenza dello stesso mediante affissione in appositi albi.

     Gli originali degli ordini di servizio sono numerati progressivamente per anno e raccolti in appositi registri distinti per i permanenti e i temporanei, da custodirsi presso la direzione.

     Ciascun servizio è tenuto a raccogliere e custodire in apposito registro, cronologicamente, copia di tutti gli ordini di servizio che lo riguardano.

 

          Art. 25. Corrispondenza.

     Gli stabilimenti e arsenali corrispondono direttamente con la direzione generale da cui dipendono. Possono altresì corrispondere con le altre direzioni generali, organi ed uffici dell'amministrazione centrale nonchè con il comando territoriale di cui all'art. 3 del presente regolamento, per quanto di specifica competenza degli stessi tenendone informata la direzione generale dalla quale dipendono, qualora trattisi di affari che, a giudizio del direttore, rivestano rilevanza ai fini del buon andamento delle varie attività dello stabilimento o arsenale.

     La corrispondenza dello stabilimento o arsenale è firmata dal direttore il quale ha facoltà di delegare la firma di parte della stessa al vice direttore.

     I capi servizio firmano la corrispondenza avente carattere interlocutorio o di mera esecuzione.

 

Capitolo VI

 

SCRITTURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

 

          Art. 26. Registri e modelli.

     I modelli e i registri da usarsi per la tenuta della contabilità dei lavori da parte degli stabilimenti e arsenali, saranno stabiliti, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, con le istruzioni da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Con la medesima procedura saranno emanate le istruzioni relative ai registri e ai modelli da usarsi per le scritture amministrativo-contabili.

 

Titolo II

 

LAVORI E SERVIZI

 

Capitolo I

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI

 

          Art. 27. Classificazione. [11]

     I lavori e i servizi eseguiti dagli stabilimenti e arsenali sulla base degli appositi ordini di lavoro di cui all'art. 32 del presente regolamento sono classificati, come appresso indicato, in categorie, suddivise in gruppi e classi, ai fini della rilevazione sistematica degli elementi tecnico-amministrativi, necessari alla determinazione dei costi nei vari settori di attività.

     1ª Categoria

     Costruzione, allestimento, fabbricazione e trasformazione di mezzi e di materiali

     Essa comprende:

     fabbricazioni e costruzioni di mezzi e materiali con esclusione delle nuove infrastrutture;

     allestimenti di mezzi e materiali con esclusione dei prototipi;

     trasformazioni che comportino modifiche della classificazione dei mezzi e materiali lavorati o sostanziali modifiche agli apparati o alla struttura dei mezzi;

     preparazione di prodotti chimici, chimico-farmaceutici e fisiologici.

     Da questa categoria sono comunque esclusi i lavori per studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico.

     La categoria è suddivisa in gruppi a seconda del tipo dei mezzi e dei materiali prodotti. A tal fine il numero di individuazione del gruppo è quello attribuito al prodotto finito secondo le norme in vigore per la classificazione dei materiali dell'amministrazione militare con il sistema di codificazione unificata.

     I gruppi sono suddivisi a loro volta nelle classi previste dalle predette norme.

     2ª Categoria

     Revisione generale, riparazioni, modifiche e manutenzione di ezzi e materiali.

     Essa comprende i lavori necessari per il mantenimento in efficienza dei mezzi e materiali in uso con esclusione delle modifiche che comportano una nuova classificazione.

     Sono comunque escluse da questa categoria:

     le riparazioni, le modifiche e la manutenzione dei mezzi e materiali in carico ai magazzini;

     le riparazioni inerenti agli apprestamenti e alle installazioni difensive e funzionali;

     i lavori relativi ai bacini di carenaggio dei mezzi navali;

     la manutenzione e la riparazione dei mezzi e dei materiali in dotazione allo stabilimento o arsenale.

     La categoria è suddivisa in gruppi e questi in classi, secondo le norme in vigore per la classificazione dei materiali dell'amministrazione militare, tenendo presente che:

     deve essere indicato il gruppo del mezzo o materiale senza tener conto delle parti elementari e complesse che debbono essere oggetto dei lavori;

     deve essere indicato il gruppo delle parti elementari o complesse quando queste vengono inviate isolatamente ai lavori.

     3ª Categoria

     Studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico.

     Essa comprende gli studi e le esperienze di ricerca applicata non riguardanti le dirette esigenze dello stabilimento o arsenale.

     La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

     1) studi ed esperienze riguardanti la fisica, la chimica, l'elettrotecnica, l'elettronica, le telecomunicazioni e la tecnologia dei materiali;

     2) studi ed esperienze riguardanti la fluidodinamica;

     3) studi ed esperienze riguardanti la tecnologia delle costruzioni e delle lavorazioni;

     4) studi ed esperienze riguardanti la merceologia;

     5) studi ed esperienze per applicazioni militari dell'energia nucleare;

     6) studi ed esperienze riguardanti la balistica, i mezzi di lancio, gli esplosivi e simili;

     7) studi ed esperienze riguardanti la navigazione, la geofisica, la geodesia, l'astronomia, la tecnica dei trasporti e del movimento sul terreno;

     8) studi ed esperienze riguardanti la sintesi di sostanze ad azione terapeutica, insetticida, disinfettante, la tecnica della preparazione di prototipi destinati alla terapia, alla disinfestazione o disinfezione, la tecnica della conservazione dei preparati medicinali e l'azione su di essi delle radiazioni;

     9) studi ed esperienze riguardanti la difesa nucleare, biologica e chimica.

     4ª Categoria

     Progettazione, costruzione, allestimento, sperimentazione, riparazione e modifica di prototipi di mezzi materiali.

     Essa comprende la costruzione, l'allestimento, la riparazione e la modifica di prototipi o l'esecuzione di esperimentazioni pratiche su mezzi e materiali riguardanti sia le dirette esigenze dello stabilimento o arsenale sia quelle dei comandi ed enti militari.

     La categoria è suddivisa in gruppi e questi eventualmente in classi, secondo le modalità previste per i lavori della 1 categoria, tenendo presente che per i materiali e mezzi non classificati dovrà essere utilizzato il gruppo di classificazione che abbia caratteristiche e funzioni similari.

     5ª Categoria

     Sorveglianza delle lavorazioni, controlli e collaudi di lavori e provviste commessi all'industria privata.

     Essa comprende la sorveglianza, il controllo e il collaudo di provviste e lavori commessi all'industria privata e relativi a mezzi e materiali non destinati allo stabilimento o arsenale per l'impiego nelle proprie lavorazioni.

     La categoria è suddivisa in gruppi, e questi eventualmente in classi, tenendo presente, a tali fini, la classificazione di cui alla 1 categoria.

     6ª Categoria

     Servizio dei materiali.

     Essa comprende tutti i lavori relativi alla ricezione, selezione, smistamento dei mezzi e materiali da sottoporre a lavorazione nonchè quelli per l'alienazione dei mezzi e materiali da dismettere perchè fuori uso.

     La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

     1) lavori di ricezione, selezione, smistamento dei materiali;

     2) lavori di temporanea conservazione dei materiali da non sottoporre a lavorazione;

     3) lavori di demolizione, scomposizione e movimentazione dei materiali fuori uso da destinarsi all'alienazione secondo le norme vigenti.

     7ª Categoria

     Servizi speciali.

     Essa comprende i lavori relativi a servizi rientranti nei compiti istituzionali degli stabilimenti o arsenali ma non direttamente attinenti alla produzione dei medesimi.

     La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

     1) corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico militare e civile dipendente dal Ministero della difesa;

     2) assistenza tecnica agli enti operativi d'impiego;

     3) produzione di acqua distillata e distribuzione di energia elettrica al naviglio.

     8ª Categoria

     Installazione e trasformazione degli impianti e macchinari li stabilimenti e arsenali.

     Essa comprende i lavori accessori connessi con la installazione e la trasformazione degli impianti e macchinari degli stabilimenti e arsenali con esclusione dei lavori di competenza del genio militare ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, e successive modificazioni.

     La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

     1) lavori riguardanti gli impianti e i macchinari dei bacini di carenaggio;

     2) lavori riguardanti tutti gli altri impianti e macchinari degli stabilimenti e arsenali.

     9ª Categoria

     Installazione, manutenzione e riparazione di mezzi e materiali per gli apprestamenti difensivi e funzionali della difesa.

     La categoria è suddivisa in gruppi a seconda che i lavori relativi ai mezzi ed ai materiali riguardanti gli apprestamenti difensivi e funzionali della difesa comprendano:

     1) allestimenti ed installazioni;

     2) modifiche, manutenzione e riparazioni;

     3) smantellamenti e recuperi;

     4) visite e controlli tecnici.

     10ª Categoria

     Bacini di carenaggio.

     Essa comprende i lavori inerenti al servizio e al mantenimento in efficienza dei bacini di carenaggio galleggianti e in muratura, in dotazione agli stabilimenti e arsenali.

     La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

     1) lavori per il funzionamento dei bacini;

     2) lavori di manutenzione e riparazione degli impianti dei bacini;

     3) lavori di manutenzione e riparazione dei galleggianti addetti a bacini.

     11ª Categoria

     Lavori, consumi e prestazioni di carattere generale.

     Essa comprende i lavori, i consumi di materiali, le prestazioni di mano d'opera e le spese rilevabili con appositi ordini di lavoro ma non direttamente imputabili ai singoli ordini di lavoro ricadenti nelle precedenti categorie.

     La categoria è suddivisa in gruppi, e questi in classi come appresso indicato:

     1° Gruppo: Funzionamento reparti di lavorazione

     Comprende le seguenti classi:

     a) manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto in dotazione;

     b) manutenzione e riparazione degli impianti, dei macchinari e dei mobili in dotazione;

     c) produzione di aria compressa, gas e simili, impiegati nei lavori;

     d) lavori di lavaggio, saldatura, fucinatura, galvanoplastica, brunitura, cromatura, ecc.;

     e) consumi di materiali vari;

     f) combustibili, lubrificanti ed energia elettrica;

     g) capi operai;

     h) operai addetti al controllo dei tempi di lavorazione;

     i) servizio collaudo per la parte non inclusa negli ordini di lavoro imputati alle altre categorie;

     l) trasporti interni (gru elettriche fisse e mobili, carri-ponte, carrelli mobili, autogru, ecc.);

     m) manovalanza;

     n) congedi, tredicesima mensilità e spese varie per il dipendente personale operaio;

     o) altre spese rilevabili per mezzo di ordini di lavoro.

     2° Gruppo: Funzionamento magazzini.

     Comprende le seguenti classi:

     a) manutenzione e riparazione degli impianti e dei mobili in dotazione;

     b) manovalanza per la ricezione, la spedizione ed i movimenti di materiali;

     c) consumi per la conservazione dei materiali;

     d) personale addetto ai magazzini;

     e) congedi, tredicesima mensilità e spese varie per il detto personale;

     f) altre spese rilevabili per mezzo degli ordini di lavoro;

     g) spese di esercizio, compresi i carburanti e i lubrificanti, per i mezzi di trasporto.

     3° Gruppo: Funzionamento direzione e servizi.

     Comprende le seguenti classi:

     a) studi ed esperienze per lo stabilimento o arsenale;

     b) minuto mantenimento degli immobili;

     c) manutenzione ed esercizio degli impianti telefonici;

     d) manutenzione dei mobili degli uffici;

     e) manutenzione e riparazione:

     degli impianti elettrici di luce e forza motrice;

     delle gru fisse e mobili;

     del materiale mobile ferroviario in dotazione allo stabilimento o arsenale;

     del materiale mobile ferroviario in dotazione allo stabilimento o arsenale;

     dei mezzi di trasporto in dotazione;

     degli impianti idrici, antincendio e di riscaldamento;

     f) manodopera e consumi per il funzionamento:

     degli impianti elettrici di luce e forza motrice;

     delle gru fisse e mobili;

     dell'impianto ferroviario nell'interno dello stabilimento o arsenale;

     dei mezzi di trasporto in dotazione;

     degli impianti igienico-sanitari;

     degli impianti idrici, antincendio e di riscaldamento;

     g) combustibili per il riscaldamento;

     h) assistenza sanitaria ed igiene sul lavoro;

     i) lavori relativi alle attrezzature in dotazione alle sale disegno ed ai laboratori fotografici, tipografici, di legatoria e di riproduzione;

     l) consumi di materiali in carico ai magazzini per i lavori di cui alla precedente lettera i) quando non siano imputabili direttamente a singoli ordini di lavoro ricadenti nelle precedenti categorie;

     m) manodopera per guardiania, sicurezza e antincendio;

     n) manodopera temporaneamente non impiegata;

     o) congedi, tredicesima mensilità e spese varie per il personale operaio contemplato nelle classi del presente gruppo;

     p) mensa aziendale;

     q) mantenimento animali da soma, da tiro e da guardia in dotazione;

     r) spese varie per ogni altra esigenza di carattere generale, rilevabili per mezzo di ordini di lavoro, compresa la sorveglianza, i controlli ed i collaudi delle provviste e dei lavori relativi ai materiali destinati allo stabilimento o arsenale per l'impiego nelle proprie lavorazioni.

 

          Art. 28. Ripartizione nell'ambito delle varie categorie.

     Per ciascuna delle categorie elencate nel precedente art. 27 dovranno essere tenuti distinti, nella classificazione, i lavori e i servizi eseguiti, a norma dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, per altre amministrazioni pubbliche e privati committenti nonchè quelli eseguiti, a norma dell'art. 13 del sopraindicato decreto, su programma finanziato da direzione generale diversa da quella da cui lo stabilimento o arsenale direttamente dipende.

 

Capitolo II

 

PROGRAMMI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

 

          Art. 29. Programmi annuali di lavoro. [12]

     Per ciascun anno finanziario, le direzioni generali competenti, in base alle direttive di ordine tecnico-militare ricevute dagli stati maggiori di Forza armata per la realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa, compilano il programma di lavoro per ciascuno degli stabilimenti e arsenali dipendenti, sentiti i rispettivi direttori.

     Tali programmi, da inviare agli stabilimenti o arsenali entro il mese di settembre dell'anno finanziario precedente a quello cui gli stessi si riferiscono, devono comprendere, secondo l'ordine di priorità dell'esecuzione:

     a) i lavori e i servizi da eseguirsi per l'attuazione della parte dei programmi tecnico-finanziari sopraindicati riguardante la direzione generale direttamente competente per materia;

     b) i lavori e i servizi eventuali da eseguirsi per conto di altre direzioni generali, programmati e finanziati dalle medesime d'intesa con la direzione generale da cui direttamente dipende lo stabilimento o arsenale;

     c) i lavori e i servizi occasionali da eseguirsi, entro i limiti di spesa prefissati distintamente per materiali e mano d'opera, per conto di comandi ed enti appositamente autorizzati ad avanzare richieste dirette a ciascun stabilimento o arsenale;

     d) le previsioni di spesa, per tutti i lavori programmati di cui alle precedenti lettere.

 

          Art. 30. Commesse interne e richieste di lavoro. [13]

     Per la realizzazione del programma annuale dello stabilimento o arsenale, il direttore, avvalendosi dell'ufficio programmazione di cui al precedente art. 6, provvede entro il 30 novembre:

     ad intestare apposita commessa interna per ciascuno dei lavori e servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29;

     ad aprire appositi conti di lavoro intestati ad ognuno dei comandi ed enti autorizzati a richiedere l'esecuzione dei lavori e servizi di cui alla lettera c) dell'art. 29.

     Nell'evasione delle richieste, qualora non sia diversamente disposto dal programma annuale, il direttore è tenuto a dare precedenza a quelle del comando od ente della Forza armata che ha preminente interesse nel settore in cui opera lo stabilimento o arsenale, compatibilmente con le eventuali esigenze urgenti ed inderogabili delle altre Forze armate.

     Le richieste di lavoro di cui al precedente comma, da indirizzare allo stabilimento o arsenale nella forma prescritta dalle istruzioni di cui all'art. 26 del presente regolamento, devono essere annotate in ordine cronologico, in appositi registri tenuti dall'ufficio programmazione.

     Gli ordini di lavoro sono redatti in duplice copia, di cui una viene inviata al servizio contabilità industriale, l'altra è trasmessa al servizio interessato.

     Ogni ordine di lavoro deve essere annotato, in ordine cronologico di emissione, su apposito registro tenuto dall'ufficio programmazione.

     Per i lavori ricorrenti di manutenzione, di revisione, di selezione materiali, ed altri di modeste entità, possono essere emessi ordini di lavoro periodici con durata non eccedente il trimestre.

     Le singole lavorazioni a carico degli ordini di lavoro periodici sono disposte, di volta in volta, dal capo servizio interessato.

 

          Art. 31. Programmazione dei lavori.

     L'ufficio programmazione, sulla base delle commesse di lavoro intestate dal direttore e degli elementi desunti dal programma annuale per i lavori e i servizi occasionali di cui alla lettera c) dell'art. 29, provvede alla pianificazione della attività produttiva dello stabilimento o arsenale. In particolare, acquisiti i necessari elementi di valutazione sulla convenienza tecnico-economica delle lavorazioni tenuto conto delle esigenze di carattere militare, determina i lavori:

     a) che devono essere eseguiti dai servizi interessati dello stabilimento o arsenale;

     b) da affidarsi totalmente all'industria privata;

     c) da eseguirsi nell'ambito dello stabilimento o arsenale con il concorso dell'industria privata.

     Per i lavori di cui alla precedente lettera a), l'ufficio programmazione provvede, con il concorso del servizio lavorazioni:

     alla raccolta della documentazione necessaria;

     alla elaborazione di un piano di esecuzione, definendo i tempi e modalità di attuazione, tenuto conto della disponibilità quantitativa e qualitativa del personale addetto alle lavorazioni;

     alla elaborazione del piano di rifornimento del materiali occorrenti da trasmettere al servizio amministrativo, unitamente alla documentazione tecnica per la distribuzione da parte dei magazzini direzionali per l'approvvigionamento dall'industria privata;

     alla emissione per i servizi interessati degli ordini di lavoro, ripartiti per categorie, gruppi e classi e completati del preventivo nei modi precisati al seguente art. 32;

     a seguire l'andamento dei lavori e a rappresentare al direttore gli eventi che possano determinare variazioni rispetto al previsto svolgimento del piano di attuazione del programma.

     Per i lavori di cui alle precedenti lettere b) e c) del primo comma, oltre agli adempimenti relativi ai materiali di cui al secondo comma, l'ufficio programmazione elabora, con il concorso del servizio lavorazioni, e trasmette al servizio amministrativo, la documentazione tecnica necessaria per l'adempimento degli incombenti amministrativi relativi ai lavori da affidarsi all'industria privata, precisando anche i termini di consegna.

     L'ufficio programmazione, d'intesa con il servizio lavorazioni, provvede ad informare tempestivamente il direttore di eventuali eccedenze di capacità lavorativa dei reparti o di un reparto di lavorazione rispetto agli altri, per i provvedimenti del caso.

 

          Art. 32. Ordini di lavoro. [14]

     La esecuzione dei lavori e servizi oggetto delle commesse e richieste di cui all'art. 30, è disposta dal direttore mediante appositi ordini di lavoro, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato nel programma annuale.

     L'ordine di lavoro costituisce il documento principale della contabilità dei lavori e deve:

     riferirsi ad opera ben definita ed individuata per mezzo della enumerazione delle parti o del peso o di altra misura;

     indicare la categoria, il gruppo e la classe cui appartiene il lavoro, secondo la classificazione di cui al precedente art. 27;

     contenere il preventivo delle singole lavorazioni per quanto riguarda:

     le ore di lavoro presumibili necessarie;

     i materiali occorrenti distinti per specie e quantità;

     il limite di tempo previsto per l'esecuzione.

     Nei casi di particolari lavori di grande manutenzione o riparazione che possono comportare eventuali lavorazioni non valutabili a priori in qualità e quantità, si deve provvedere:

     ad aprire un ordine di lavoro per provvedere agli smontaggi, accertamenti e verifiche che si rendessero necessari per la esatta determinazione delle lavorazioni da eseguire. Tale ordine di lavoro sarà chiuso non appena ultimate le operazioni di smontaggio e di verifica;

     ad aprire un secondo ordine di lavoro per tutte le lavorazioni che, dopo le suddette verifiche, risultino necessarie.

 

          Art. 33. Ordini di lavoro interessanti più reparti di lavorazione. [15]

     Il servizio lavorazioni, sulla base di ciascun ordine di lavoro, formula il piano delle lavorazioni ed emette tante "buste bolletta" per quanti sono i reparti interessati, annotandone gli estremi sull'ordine di lavoro cui si riferiscono. Provvede inoltre ad emettere apposita busta bolletta per l'esecuzione del collaudo e la trasmette al servizio competente. Nel caso di lavorazioni con retribuzione a cottimo, di cui al successivo titolo III, capitolo VII, il servizio lavorazioni annoterà su ciascuna busta bolletta il metodo, la tariffa e il tempo assegnato.

     Ciascun capo reparto, ricevuta la busta bolletta, impartisce alle squadre di lavoro od ai singoli operai le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni.

     In relazione alla organizzazione interna dei reparti, tali istruzioni potranno essere date verbalmente o per iscritto.

     Il reparto, che nell'esecuzione dei lavori di competenza abbia necessità di richiedere ad altro reparto lavori o servizi rientranti nella undicesima categoria, formulerà apposita richiesta interna.

     La richiesta deve essere completata - a cura del reparto che ha eseguito il lavoro - con i dati relativi ai materiali e alla mano d'opera impiegati e trasmessa all'ufficio di contabilità industriale per la imputazione degli stessi dati all'ordine di lavoro specifico.

 

          Art. 34. Norme per l'esecuzione dei lavori.

     I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte ed in conformità dei progetti e delle eventuali istruzioni del Ministero.

     La produzione di materiali per i quali esistano tipi regolamentari, deve essere effettuata in conformità dei relativi modelli e delle tabelle di unificazione eventualmente esistenti.

 

          Art. 35. Esecuzione dei lavori presso comandi od enti.

     Nel caso di lavori da eseguire fuori dello stabilimento o arsenale, direttamente presso comandi od enti, il direttore informa tempestivamente questi ultimi degli ordini dati per l'esecuzione, indicando il responsabile della sorveglianza e del controllo delle lavorazioni.

     Il comando od ente presso il quale vengono eseguiti i lavori di cui al precedente comma deve facilitarne la sollecita esecuzione e fornire, se richiesto, il personale occorrente per le operazioni ausiliarie.

     Il predetto comando od ente, nel caso che la direzione dello stabilimento o arsenale non vi abbia provveduto direttamente, deve altresì controllare il numero degli operai presenti, l'osservanza dell'orario di lavoro e le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestate comunicando sollecitamente allo stabilimento o arsenale le deficienze o le inosservanze riscontrate.

     Il comando o ente non può fare direttamente osservazioni al personale dello stabilimento o arsenale sulle modalità di esecuzione dei lavori, ma deve rivolgersi al responsabile della sorveglianza e del controllo della lavorazione di cui al primo comma del presente articolo.

     In caso di assoluta necessità, il comando od ente può ordinare direttamente la sospensione dei lavori riferendo immediatamente al direttore dello stabilimento o arsenale ed al comando da cui dipende.

 

Capitolo III

 

OPERAZIONI RELATIVE AI MATERIALI PER I LAVORI

 

          Art. 36. Prelevamenti e versamenti.

     I reparti di lavorazione prelevano dai magazzini le materie prime, i semilavorati, i lavorati comuni, gli altri materiali, compresi quelli di consumo occorrenti per l'esecuzione dei lavori mediante buoni di prelevamento.

     I singoli prelevamenti devono essere limitati alle quantità strettamente occorrenti per l'impiego nelle lavorazioni senza costituire scorte presso i reparti.

     Mediante buoni di prelevamento sono prelevati dai magazzini anche i mezzi ed i materiali da sottoporre a lavorazione per composizione, scomposizione, modifica, trasformazione o demolizione, nonchè le parti di ricambio occorrenti per la riparazione di complessi, in sostituzione delle corrispondenti parti inefficienti.

     Il prelevamento da magazzini delle parti di ricambio e materiali vari in sostituzione di quelli mancanti nei complessi da ripristinare, deve essere giustificato con opportuna annotazione sull'ordine di lavoro, a cura del servizio interessato.

     Al termine delle lavorazioni i materiali prelevati in eccedenza ai fabbisogni sono dati in carico ai magazzini a mezzo di appositi buoni di versamento.

     Gli scarti, i residui ed i recuperi delle lavorazioni, sono parimenti dati in carico ai magazzini, a mezzo di separati buoni di versamento, distinti dai precedenti.

     Gli scarti di lavorazione sono prodotti non accettati al collaudo. Essi sono dati in carico ai magazzini classificandoli in relazione al diverso uso per il quale possono trovare utile impiego: in caso contrario sono dati in carico come rottami.

     I residui di lavorazione sono parti di materie prime che derivano dal lavoro meccanico o manuale al quale sono state sottoposte le materie stesse. I residui che a giudizio del capo servizio lavorazioni non abbiano alcun valore commerciale, sia per qualità che per quantità, non devono essere dati in carico ai magazzini.

     I recuperi sono materiali e parti di ricambio sostituiti con altri, perchè inefficienti o fuori uso o per altre necessità tecniche, nonchè quelli risultanti dalla scomposizione o demolizione di impianti, di macchinari, di complessi e di materiali vari.

     Gli eventuali prodotti secondari delle lavorazioni, suscettibili di impiego come materia prima, sono considerati alla stessa stregua dei recuperi e pertanto dati incarico ai magazzini.

     I mezzi ed i materiali di nuova costruzione, trasformati, riparati o modificati, nonchè quelli ottenuti dalle composizioni o dalle scomposizioni, sono dati in carico ai magazzini con buoni di versamento.

     Gli attrezzi e gli oggetti di utensileria a struttura semplice che, per l'impiego corretto e quasi continuo che di essi viene fatto nei vari lavori, sono soggetti a normale usura, vengono considerati come materiali di consumo e prelevati mediante buoni di prelevamento a carico degli appositi ordini di lavoro di 11ª categoria. Gli attrezzi e gli utensili inservibili sono considerati alla stessa stregua dei residui di lavorazione.

     I buoni di prelevamento e di versamento numerati progressivamente sono compilati in quattro esemplari e destinati rispettivamente al magazzino che ha effettuato la distribuzione, all'ufficio contabilità industriale tramite il magazzino interessato, a corredo della busta bolletta ed agli atti del reparto.

     Essi sono firmati dal capo reparto e devono essere vistati dal diretto superiore quando il capo reparto non rivesta il grado di ufficiale o non appartenga, se impiegato civile, alle carriere direttive o di concetto. Devono inoltre contenere l'indicazione dell'ordine di lavoro e della busta bolletta cui si riferiscono.

     I materiali prelevati e quelli dati in carico ai magazzini devono essere riepilogati negli appositi prospetti dell'ordine di lavoro.

     Per il prelevamento dei materiali dai magazzini, il capo reparto può fare uso di buoni provvisori i quali però devono essere sostituiti, alla fine di ogni giornata lavorativa, con i buoni di prelevamento di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 37. Documentazione riepilogativa.

     I buoni di prelevamento e di versamento di cui al precedente art. 36, sono riepilogati non oltre il decimo giorno dalla fine di ciascun mese, con le modalità previste dalle apposite istruzioni ministeriali per l'applicazione del presente regolamento.

     I riepiloghi di cui al precedente comma sono compilati separatamente per reparti o corrispondenti unità prelevanti, firmati dai consegnatari interessati ed inviati, unitamente ai rispettivi ordini di scarico o di carico, ai singoli reparti affinchè gli agenti responsabili, che hanno emesso i corrispondenti buoni di prelevamento o di versamento, ne effettuino il controllo e provvedano quindi ad apporre:

     sugli ordini di scarico, la dichiarazione di ricevuta dei materiali in essi indicati;

     sugli ordini di carico, la dichiarazione di concordanza in merito alla specie e alla quantità dei materiali effettivamente versati o restituiti al magazzino.

     Tali ordini, vistati dai capi servizio interessati, costituiscono documentazione per le conseguenti variazioni alla contabilità giudiziale di magazzino.

 

          Art. 38. Lavori su mezzi e materiali in dotazione a comandi o enti di forza armata.

     I mezzi e i materiali in dotazione a comandi od enti di forza armata da sottoporre a lavori che non comportino variazioni tali da rendere necessaria la modifica della loro codificazione e che debbono essere restituiti ai predetti comandi od enti, non danno luogo a passaggi di carico.

     In tali casi si fa luogo alla consegna provvisoria, direttamente oppure tramite apposito magazzino di transito, ai reparti di lavorazione incaricati i quali provvederanno, a lavori ultimati, alla restituzione dei mezzi e materiali ai comandi od enti interessati.

     All'uopo si redigono appositi verbali nei quali deve farsi esplicita menzione dello stato dei materiali consegnati per i lavori, attenendosi alle norme contenute nei regolamenti vigenti per gli speciali servizi delle forze armate o, in mancanza, nelle istruzioni ministeriali.

     Il reparto di lavorazione, incaricato di eseguire il lavoro, deve annotare in separati registri rispettivamente gli estremi dei verbali e dei documenti che comprovano i passaggi sopraindicati, registrando per ogni lavoro la data di introduzione dei mezzi e materiali e quella della loro restituzione a collaudo finale espletato con esito favorevole.

 

          Art. 39. Valutazione dei mezzi e dei materiali impiegati prodotti o risultati dalle lavorazioni.

     Il valore da attribuire ai mezzi ed ai materiali oggetto dei buoni di prelevamento o di versamento, ai fini delle variazioni inventariali, è quello corrispondente ai prezzi di carico dei magazzini.

     Ai mezzi ed ai materiali per i quali non esista prezzo di carico ai magazzini, il valore da attribuire corrisponde a quello di costo calcolato secondo i criteri indicati nel successivo art. 43.

 

Titolo III

 

RILEVAZIONE DEI COSTI

 

Capitolo I

 

          Art. 40. Elementi di costo dei lavori e dei servizi.

     Le componenti di costo dei lavori e dei servizi sono:

     le spese direttamente imputabili alle lavorazioni;

     le spese non direttamente imputabili alle lavorazioni ivi comprese le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti e delle attrezzature.

     Le spese direttamente imputabili sono costituite:

     dal valore dei materiali impiegati nelle singole lavorazioni;

     dal costo della manodopera impiegata nelle singole lavorazioni;

     dall'ammontare delle spese varie sostenute per le singole lavorazioni.

     Le spese non direttamente imputabili sono quelle relative al funzionamento:

     dei reparti di lavorazione;

     dei magazzini;

     della direzione e servizi dello stabilimento o arsenale.

 

          Art. 41. Scritture della contabilità industriale. [16]

     Le scritture necessarie per assolvere i compiti della contabilità industriale di cui all'art. 11, sono tenute dall'apposito servizio dello stabilimento o arsenale.

     Tali scritture devono:

     evidenziare gli elementi necessari a seguire, sotto l'aspetto contabile, l'andamento dei singoli lavori e servizi oggetto degli ordini di lavoro, classificati con i criteri di cui all'art. 27;

     consentire la rilevazione periodica di tutti gli elementi di costo dei lavori e dei servizi occorrenti per l'elaborazione della relazione di cui all'art. 67.

 

Capitolo II

 

COSTO DEI MATERIALI

 

          Art. 42. Criteri generali da seguire nella contabilizzazione.

     Nei lavori di costruzione si porta a calcolo del costo dei mezzi e dei materiali il valore delle materie prime, semilavorati e lavorati comuni prelevati ed impiegati nelle lavorazioni.

     Nei lavori di composizione, il valore delle singole parti è considerato tra i componenti di costo delle lavorazioni, unitamente al valore delle materie prime, dei semilavorati e lavorati comuni eventualmente occorrenti.

     Nei lavori di trasformazione, il valore dei mezzi e dei materiali da trasformare costituisce componente di costo delle lavorazioni, unitamente al valore delle materie prime, semilavorati e lavorati comuni prelevati ed impiegati nelle lavorazioni stesse.

     Nei lavori di riparazione e di manutenzione, si porta a calcolo del costo dei materiali soltanto il valore delle materie prime, semilavorati e lavorati comuni, compresi i ricambi, prelevati ed impiegati nelle lavorazioni.

     Nei lavori di scomposizione è considerato fra i componenti di costo delle lavorazioni soltanto il valore delle materie prime, semilavorati e lavorati comuni eventualmente occorrenti.

     Nei lavori di demolizione si applicano i medesimi criteri enunciati per i lavori di scomposizione.

     Il valore degli scarti, dei residui e dei recuperi, qualunque sia la natura dei lavori citati nei precedenti comma da cui i medesimi traggono origine, è portato a calcolo in diminuzione del costo dei materiali.

     Il valore dei materiali, ivi compresi i combustibili e i lubrificanti, impiegati per le prove ed i collaudi dei mezzi e materiali oggetto delle lavorazioni, costituisce componente di costo delle medesime e quindi è portata a carico dei rispettivi ordini di lavoro.

 

          Art. 43. Determinazione del valore.

     Il valore delle materie prime, semilavorati e lavorati comuni compresi i ricambi prelevati ed impiegati nelle lavorazioni, è quello corrispondente ai prezzi di carico ai magazzini.

     Il valore da attribuire alle materie prime, semilavorati e lavorati comuni che, all'atto dell'assunzione in carico dei magazzini, non risultano ancora codificati dal competente organo centrale del Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, è quello di acquisto per i materiali acquistati dal commercio e quello di costo per i materiali prodotti dallo stabilimento o arsenale.

     Quando le lavorazioni riguardano lavori e servizi che lo stabilimento o arsenale esegue per conto di enti all'uopo provvisti di specifiche assegnazioni di fondi da parte di direzione generale diversa da quella da cui lo stesso direttamente dipende, ovvero per conto di altre amministrazioni pubbliche o privati committenti, ai fini della determinazione del prezzo di cessione, il valore delle materie prime, semilavorati e lavorati comuni impiegati deve essere computato al prezzo corrente di mercato.

 

Capitolo III

 

COSTO DELLA MANODOPERA

 

          Art. 44. Definizione.

     Il costo della manodopera è quello relativo al solo personale civile e militare direttamente addetto alle lavorazioni presso gli stabilimenti o arsenali senza tener conto del restante personale le cui competenze sono considerate tra le spese generali.

 

          Art. 45. Personale operaio. [17]

     Nel computo dell'onere della manodopera per ciascun lavoro, si considerano soltanto le competenze degli operai che hanno direttamente contribuito alla esecuzione del lavoro.

     La rilevazione dell'impiego di manodopera è effettuata da ogni reparto con schede individuali, intestate a ciascun operaio, nelle quali sono indicate separatamente le opere di lavoro ordinario e quelle di lavoro straordinario, nonchè il tipo di lavoro e l'eventuale soprassoldo percentuale corrispondente.

     Le opere complessivamente impiegate da ciascun operaio nei singoli lavori, compresi quelli di 11ª categoria, sono rilevate a cura dei singoli reparti, dalle schede individuali e riportate, al termine di ciascun mese o nel corso dello stesso per i lavori ultimati, su appositi contatempi, distinti per ciascun ordine di lavoro.

     I contatempi sono compilati, in duplice copia a ricalco; un esemplare è inserito nelle buste bollette del reparto interessato, l'altro è inviato all'ufficio contabilità industriale per il controllo delle ore di lavoro imputate ai singoli ordini di lavoro.

     La misura della retribuzione oraria di ciascun operaio si determina aggiungendo alla paga oraria spettante, al netto delle ritenute previdenziali, erariali e del bollo, le aliquote orarie nette dell'aggiunta di famiglia e delle altre competenze ordinarie e speciali eventualmente spettanti.

     Il compenso orario per lavoro straordinario nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti è conteggiato a parte nei relativi ordini di lavoro.

     Ai fini dell'imputazione del costo della manodopera agli ordini di lavoro, si adotta la retribuzione media oraria annuale degli operai di ciascun centro di costo riferita all'anno precedente.

     Tale retribuzione media oraria annuale si ottiene dal rapporto tra l'importo delle competenze ordinarie e straordinarie liquidate e il totale delle ore retribuite agli operai per lavoro ordinario e straordinario, comprendendo nel computo anche la spesa relativa alla tredicesima mensilità, ed escludendo quella relativa agli emolumenti arretrati e ai conguagli riguardanti gli anni precedenti.

     Il costo della manodopera per ogni ordine di lavoro è il prodotto tra la retribuzione media oraria e il numero di ore per lavoro ordinario e straordinario conteggiato sugli ordini stessi.

     Per i metodi e le tariffe di cottimo, nonchè per i criteri di ripartizione del relativo guadagno, si applicano le disposizioni previste nel successivo capitolo VII.

     Le spese per missioni (diaria, indennità supplementare, spese di trasporto, indennità chilometrica, ecc.) degli operai comandati fuori dallo stabilimento o arsenale per lavori disposti dalla direzione non sono considerate nel costo della manodopera, ma rientrano fra le spese varie imputabili a ciascun ordine di lavoro.

     Alla fine di ciascun mese l'ufficio contabilità industriale riscontra e riepiloga in apposito prospetto i dati risultanti dai contatempi allo scopo di accertare la concordanza delle ore lavorative imputate ai singoli ordini di lavoro con quelle retribuite nello stesso mese.

     Eventuali differenze devono essere opportunamente evidenziate.

     Per i lavori eseguiti a cottimo sono compilati, per ciascun ordine di lavoro, contatempi separati, contraddistinti con la dicitura "lavori a cottimo".

     Non appena effettuato il collaudo dei prodotti delle lavorazioni a cottimo e liquidato il guadagno individuale, viene compilato apposito riepilogo contraddistinto con la dicitura "lavori a cottimo", nel quale è indicato il guadagno individuale e complessivo dei cottimisti, da imputare all'ordine di lavoro.

     All'atto della chiusura degli ordini di lavoro, il costo complessivo della manodopera, risultante dagli stessi, è maggiorato nella misura percentuale stabilita dal Ministero per ogni anno finanziario, allo scopo di tener conto degli oneri relativi alle varie ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali gravanti sulle competenze degli operai e, ove necessario, nella misura percentuale stabilita dal servizio amministrativo per tener conto di eventuali variazioni retributive intervenute nel corso dell'anno.

 

          Art. 46. Manodopera militare.

     La rilevazione del costo della manodopera militare relativa ai sergenti, graduati di truppa e militari semplici impiegati nei lavori, è effettuata con apposite schede individuali e relativi contatempi, con la stessa procedura del precedente art. 45.

     Le schede e i contatempi di cui al precedente comma sono contraddistinti con dicitura manodopera militare.

     Il costo orario delle prestazioni della manodopera militare è stabilito dal Ministero sulla base degli assegni dovuti ai predetti militari e degli oneri sostenuti per il loro mantenimento.

 

          Art. 47. Personale tecnico.

     Negli ordini di lavoro che comportano lavorazioni particolari alle quali partecipano direttamente ufficiali ed impiegati dei ruoli tecnici nonchè marescialli e sergenti maggiori, si tiene conto anche del costo delle prestazioni a tempo degli stessi per determinare il costo delle lavorazioni medesime.

     La rilevazione delle prestazioni di cui al precedente comma è effettuata presso ciascun reparto con le modalità stabilite dalle apposite istruzioni ministeriali.

     La misura delle retribuzioni orarie, delle prestazioni del personale impiegatizio, si determina, sulla base delle competenze ordinarie spettanti, con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni in vigore per la determinazione del compenso per il lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo.

     La misura delle retribuzioni orarie, per le prestazioni degli ufficiali, marescialli e sergenti maggiori, si determina in modo analogo a quello del personale impiegatizio, sulla base delle competenze fisse ed eventuali ad essi dovute in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

     Negli ordini di lavoro di cui al comma primo del presente articolo, il compenso per il lavoro straordinario del personale impiegatizio è conteggiato a parte.

     Le spese di missione del personale tecnico, militare e civile, per le lavorazioni che si svolgono fuori dalla sede dello stabilimento o arsenale, non sono considerate nel costo delle prestazioni di cui al presente articolo, ma rientrano fra le spese varie imputabili ai relativi ordini di lavoro.

 

Capitolo IV

 

SPESE VARIE

 

          Art. 48. Natura delle spese. [18]

     Le spese varie, da conteggiare direttamente negli ordini di lavoro, sono quelle che interessano le singole lavorazioni.

     Esse sono sempre limitate alle esigenze immediate ed indilazionabili della produzione e riguardano:

     a) il concorso ai lavori dei reparti, da parte di imprenditori privati compensato a corpo;

     b) le spese per missioni degli operai e del personale tecnico di cui ai precedenti articoli 45, comma undicesimo, e 47, comma sesto;

     c) l'esame ed il collaudo dei materiali, quando eseguiti da laboratori estranei allo stabilimento o arsenale;

     d) ogni altra spesa necessaria per l'espletamento di ciascun ordine di lavoro.

 

          Art. 49. Rilevazione e imputazione delle spese.

     Ogni qualvolta il servizio amministrativo disponga la liquidazione di spese che rientrano tra quelle indicate nell'art. 48, dovrà darne comunicazione al servizio contabilità industriale.

     Il servizio contabilità industriale riporta cronologicamente in apposito registro gli elementi necessari alla individuazione di ciascuna delle spese di cui al precedente comma e l'importo della stessa, imputandola al relativo ordine di lavoro.

 

Capitolo V

 

SPESE GENERALI

 

          Art. 50. Natura delle spese.

     Le spese riguardanti il funzionamento in generale degli stabilimenti e arsenali militari non direttamente imputabili alle singole lavorazioni costituiscono le spese generali.

     Le spese generali si distinguono, in relazione ai centri di costo in cui si verificano, in:

     spese generali di lavorazione, concernenti il funzionamento dei reparti di lavorazione;

     spese generali di magazzino, concernenti il funzionamento dei magazzini;

     spese generali di stabilimento o arsenale, concernenti il funzionamento della direzione e dei servizi.

     La rilevazione sistematica delle spese di cui al presente articolo è effettuata sulla base degli ordini di lavoro e delle apposite segnalazioni dei servizi interessati come indicato al successivo art. 53.

 

          Art. 51. Spese generali per le quali si emettono ordini di lavoro.

     Le spese generali per le quali si emettono ordini di lavoro sono quelle relative ai lavori, consumi e prestazioni di carattere generale oggetto degli ordini di lavoro classificati nella 11ª categoria di cui al precedente art. 27.

 

          Art. 52. Spese generali per le quali non si emettono ordini di lavoro.

     Le spese generali per le quali non si emettono ordini di lavoro sono distinte come segue:

     Spese generali di lavorazione, le quali comprendono:

     quote di ammortamento relative agli impianti e alle attrezzature;

     quote di ammortamento relative agli immobili;

     spese di manutenzione e riparazione degli immobili, non ripartite in quote di ammortamento;

     spese di modificazione, manutenzione e riparazione degli impianti e delle attrezzature non ripartite in quote di ammortamento;

     somministrazione ai reparti di lavorazione di materiali per il ricambio di quelli in dotazione dichiarati fuori uso;

     stipendi, paghe ed assegni, al personale militare, impiegati civili e operai dei reparti di lavorazione e non contabilizzati negli ordini di lavoro;

     spese relative al mantenimento dei militari di truppa addetti ai reparti di lavorazione e non contabilizzati negli ordini di lavoro;

     spese varie riguardanti il funzionamento del reparto di lavorazione, non contabilizzate negli ordini di lavoro.

     Spese generali di magazzino, le quali comprendono:

     quote di ammortamento relative agli impianti e alle attrezzature;

     quote di ammortamento relative agli immobili;

     spese di manutenzione e riparazione degli immobili non ripartite in quote di ammortamento;

     spese di modificazione, manutenzione e riparazione degli impianti non ripartite in quote di ammortamento;

     somministrazione dei materiali per i ricambi di quelli di dotazione dichiarati fuori uso;

     materiali di consumo;

     stipendi ed assegni al personale militare, impiegati civili ed operai addetti ai magazzini e non contabilizzati negli ordini di lavoro;

     spese relative al mantenimento dei militari di truppa addetti ai magazzini non contabilizzati negli ordini di lavoro;

     spese varie riguardanti il funzionamento dei magazzini non contabilizzati negli ordini di lavoro.

     Spese generali di stabilimento o arsenale, le quali comprendono:

     quote di ammortamento relative agli impianti e alle attrezzature di uso generale;

     quote di ammortamento relative agli immobili destinati alla direzione e ai servizi;

     spese di manutenzione e riparazione degli immobili destinati alla direzione e ai servizi non ripartite in quote di ammortamento;

     spese di modificazione, manutenzione o riparazione degli impianti e delle attrezzature di uso generale non ripartite in quote di ammortamento;

     somministrazione di materiali per il ricambio di quelli in dotazione alla direzione e ai servizi, dichiarati fuori uso;

     consumi per gli uffici della direzione e dei servizi (materiali per i servizi generali, cancelleria, stampati, ecc.);

     consumi di materiali per le esigenze delle sale da disegno, dei gabinetti fotografici, tipografici, ecc.;

     canone e spese di esercizio per l'impianto ferroviario;

     spese varie riguardanti i servizi generali dello stabilimento o arsenale non contabilizzate negli ordini di lavoro ivi comprese le spese di allacciamento per forza motrice, illuminazione, telefono e canoni relativi, spese postali e telegrafoniche;

     stipendi ed assegni al personale militare, impiegati civili e operai addetti alla direzione e ai servizi, con esclusione dei reparti di lavorazione;

     stipendi ed assegni ai militari dell'Arma dei carabinieri addetti allo stabilimento o arsenale;

     spese relative al mantenimento dei militari di truppa addetti alla direzione ed ai vari servizi dello stabilimento o arsenale con esclusione dei reparti di lavorazione.

     Le quote di ammortamento annuale relative agli immobili, agli impianti e alle attrezzature sono stabilite dal Ministero.

 

          Art. 53. Rilevazione delle spese generali.

     La rilevazione sistematica delle spese generali è eseguita, per ciascun centro di costo, a cura del servizio contabilità industriale, sulla scorta degli elementi profferti:

     dagli appositi ordini di lavoro di 11ª categoria di cui all'art. 51, sui quali devono essere riportati i dati riguardanti i movimenti dei materiali, l'impiego della manodopera nonchè le spese varie direttamente imputate agli ordini di lavoro medesimi;

     dalle comunicazioni che la direzione e gli altri servizi interessati sono tenuti a fare al servizio medesimo per tutte le spese che si verificano nei centri di costo di cui all'art. 50 e per le quali non sono emessi ordini di lavoro.

     Alla fine dell'anno finanziario gli importi totali, per ciascun centro di costo, delle spese generali di cui all'art. 51 sono sommati con i corrispondenti importi totali delle spese generali di cui all'art. 52, per calcolare nel modo indicato nell'art. 55 le aliquote di riparto da imputare a ciascuno degli ordini di lavoro delle classi dalla 1ª alla 10ª di cui all'art. 27.

 

Capitolo VI

 

DETERMINAZIONE DEI COSTI

 

          Art. 54. Classificazione dei costi.

     A seconda delle componenti che si considerano, si hanno i seguenti tipi di costo:

     primo costo, costituito dal totale delle spese direttamente imputabili alle lavorazioni (materiali, manodopera, spese varie);

     costo di lavorazione, costituito dal primo costo più l'aliquota delle sole spese generali di lavorazione;

     costo di stabilimento, costituito dal costo di lavorazione più le aliquote delle spese generali di magazzino e di stabilimento.

     I criteri da seguire per stabilire le aliquote delle spese generali ai fini della determinazione dei costi di lavorazione e di stabilimento sono indicati nel successivo art. 55.

     Ai fini del confronto tra il costo dei lavori e dei servizi oggetto degli ordini di lavoro ed il prezzo corrente di mercato per gli stessi lavori e servizi, al costo di stabilimento sono da aggiungere gli oneri ai quali non corrisponde una effettiva erogazione di denaro a carico del bilancio della Difesa, nell'importo percentuale stabilito anno per anno dal Ministero.

 

          Art. 55. Ripartizione delle spese generali.

     Le aliquote di riparto delle spese generali sono stabilite, alla fine di ogni anno, a cura del servizio contabilità industriale, sulla base del costo della manodopera, come segue:

     a) aliquota spese generali di lavorazione.

     L'importo complessivo delle spese generali di lavorazione è ripartito in proporzione al costo della manodopera imputata sui singoli ordini di lavoro classificati nelle categorie dalla 1ª alla 10ª di cui all'art. 27. La quota così attribuita a ciascun ordine di lavoro viene portata in aggiunta al rispettivo primo costo;

     b) aliquota delle spese generali di magazzino e di stabilimento.

     L'importo complessivo delle spese generali di magazzino e delle spese generali di stabilimento viene ripartito in proporzione al costo della manodopera imputata sui singoli ordini di lavoro classificati nelle categorie dalla 1ª alla 10ª di cui all'art. 27. La quota così attribuita a ciascun ordine di lavoro viene portata in aggiunta al rispettivo costo di lavorazione.

     Per particolari lavorazioni, nei confronti delle quali il costo dei materiali sia notevolmente superiore a quello della manodopera, il Ministero ha facoltà di stabilire di volta in volta criteri diversi da quelli indicati nel primo comma.

 

          Art. 56. Registrazione degli elementi di costo negli ordini di lavoro.

     Tutte le registrazioni relative ai prelevamenti ed ai versamenti dei materiali, nonchè quelle concernenti l'impiego della manodopera e le eventuali spese varie, sono effettuate a cura dei servizi interessati negli ordini di lavoro, compresi quelli di 11ª categoria, in base ai prescritti documenti, a mano a mano che si sviluppano le relative lavorazioni senza attendere, cioè, la loro ultimazione.

     Il servizio contabilità industriale provvede ad eseguire analoghe registrazioni sulle copie degli ordini di lavoro in suo possesso, in base ai documenti e alle comunicazioni che i vari servizi dello stabilimento o arsenale sono tenuti a trasmettergli.

     Ciascun reparto raccoglie le copie dei documenti in suo possesso nelle rispettive buste bolletta che il capo servizio deve trasmettere, unitamente alla copia dell'ordine di lavoro espletato al servizio contabilità industriale per la parificazione di cui al successivo art. 57.

 

          Art. 57. Parificazione degli ordini di lavoro.

     Il servizio contabilità industriale, ricevuti dai servizi interessati gli ordini di lavoro espletati e corredati della relativa documentazione, procede al riscontro contabile dei dati profferti dagli ordini di lavoro medesimi con quelli risultanti dalla registrazione effettuata sulle copie degli ordini di lavoro in suo possesso.

 

          Art. 58. Chiusura degli ordini di lavoro.

     Effettuata la parificazione degli ordini di lavoro, il servizio contabilità industriale procede alla chiusura degli stessi e determina il primo costo tenendo conto delle componenti indicate nell'art. 54, con la maggiorazione del costo della manodopera di cui all'art. 45, ultimo comma, per quanto concerne il personale operaio.

     Alla fine di ogni anno finanziario, dopo aver stabilito le aliquote di riparto delle spese generali nei modi indicati dall'art. 55, il servizio contabilità industriale determina il costo di lavorazione e quello di stabilimento di ciascun lavoro o servizio oggetto dei predetti ordini di lavoro.

 

          Art. 59. Ordini di lavoro non espletati alla fine dell'anno finanziario.

     Alla fine dell'anno finanziario, gli ordini di lavoro non ancora espletati devono essere trasmessi dai servizi interessati, corredati delle relative buste bolletta, al servizio contabilità industriale affinchè quest'ultimo possa procedere alla loro parificazione e chiusura per la parte di lavorazione espletata nell'anno medesimo. Per la parte di lavorazione che sia ancora da espletare, i servizi interessati chiedono invece all'ufficio programmazione:

     il rinnovo degli ordini di lavoro che comportino prodotti finiti da prendersi a carico da consegnatari oppure prestazioni e servizi per conto terzi di cui all'art. 28 del presente regolamento;

     l'emissione, in tutti gli altri casi, di nuovi ordini di lavoro sui quali devono essere richiamati gli estremi degli ordini precedenti, di cui i nuovi sono la continuazione.

 

Capitolo VII

 

LAVORAZIONI A COTTIMO

 

          Art. 60. Norme generali.

     La retribuzione a cottimo è un sistema di incentivo da adottarsi in lavorazioni di serie o ripetute allo scopo di incrementare la produzione e di fare osservare al personale lavorante i tempi standard di esecuzione, con reciproco vantaggio dell'amministrazione e del personale stesso.

     Il cottimo può essere individuale o collettivo.

     Il cottimo individuale si applica nei casi in cui la lavorazione può avere un ritmo che dipende esclusivamente dalla volontà dell'operaio addetto oppure non costituisce operazione elementare di una determinata catena di produzione o complesso di operazioni nelle quali intervengono più operai.

     Il cottimo collettivo (per gruppo, per squadra o reparto) si applica nei casi in cui la lavorazione non dipende esclusivamente dalla volontà del singolo operaio addetto oppure costituisce operazione elementare di una determinata catena di produzione o complesso di operazioni nelle quali intervengono più operai.

     Le lavorazioni che possono essere eseguite con la retribuzione a cottimo, individuale o collettivo, presso gli stabilimenti o arsenali sono stabilite dal Ministro per la difesa.

     I collaudi di ogni genere, gli studi e le esperienze, tutti i lavori pericolosi e nocivi ed in particolare quelli effettuati su esplosivi sono esclusi dalla retribuzione a cottimo.

     I direttori degli stabilimenti o arsenali stabiliscono per ogni ordine di lavoro quali sono le lavorazioni rientranti fra quelle previste dalle apposite disposizioni ministeriali che possono essere eseguite con la retribuzione a cottimo.

 

          Art. 61. Metodi e tariffe di cottimo.

     I metodi da adottarsi per le lavorazioni a cottimo e i criteri per la formazione e variazione delle relative tariffe sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa di concerto con quello per il tesoro, nei limiti previsti dalle norme vigenti.

 

          Art. 62. Collaudo dei prodotti di lavorazione a cottimo.

     Il collaudo dei prodotti di lavorazione a cottimo deve essere eseguito distintamente da quello riguardante i prodotti di lavorazione ad economia.

     I prodotti non accettati al collaudo per difetto di lavorazione sono considerati in diminuzione alla quantità dei prodotti finiti di lavorazione oggetto di retribuzione a cottimo.

 

          Art. 63. Rilevazione manodopera a cottimo.

     La rilevazione della manodopera impiegata nelle lavorazioni a cottimo deve essere eseguita separatamente da quella per le lavorazioni ad economia e registrata a cura dei servizi interessati su apposite schede con le modalità stabilite dalle istruzioni di cui al precedente art. 26.

     Al termine di ciascun lavoro, oppure a fine mese per i lavori ancora in corso, le schede di cottimo sono inviate al servizio contabilità industriale che provvede a completarle con l'indicazione della percentuale di guadagno per ciascun operaio, calcolata in base al metodo ed alla relativa tariffa di cottimo adottata, nonchè a redigere i documenti necessari per consentire la liquidazione a cura del servizio amministrativo.

 

          Art. 64. Liquidazione del cottimo.

     La liquidazione finale delle lavorazioni a cottimo è effettuata dopo il collaudo definitivo dei relativi prodotti.

     Per le lavorazioni a cottimo che si prevedono di durata superiore ad un mese, sono consentite liquidazioni provvisorie mensili, a fine mese, in base alla produzione collaudata a tale data ed alla manodopera impiegata nel periodo di tempo considerato. Gli acconti relativi alle liquidazioni provvisorie di cui al precedente comma, sono diffalcati dalla liquidazione definitiva, a produzione ultimata.

 

          Art. 65. Disposizioni varie.

     I passaggi di operai dal lavoro a cottimo a quello ad economia e viceversa, sono fatti risultare dai relativi contatempi con la riduzione, dal cottimo, delle ore conteggiate nei lavori ad economia.

     Le assenze per qualsiasi motivo dal lavoro a cottimo, anche se compensate o pagate, sono comunque escluse dalla rilevazione della manodopera da conteggiarsi a cottimo.

 

Capitolo VIII

 

SINDACATO TECNICO ECONOMICO

 

          Art. 66. Scopo. [19]

     La relazione annuale ha lo scopo di documentare la rispondenza tra il programma annuale di lavoro di cui al precedente art. 29 assegnato allo stabilimento o arsenale ed i lavori e servizi eseguiti per l'attuazione del programma stesso.

 

          Art. 67. Contenuto della relazione. [20]

     Entro il 30 aprile il direttore deve presentare alla direzione generale da cui dipende una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente dallo stabilimento o arsenale. In essa dovranno trovare sintetica trattazione le rilevazioni di cui al capitolo IX (art. 68 e seguenti) e dovranno essere evidenziate le motivazioni di eventuali discordanze tra il programma annuale di lavoro ed i lavori e i servizi effettivamente eseguiti, nonchè i provvedimenti di natura tecnica e organizzativa necessari per migliorare il rendimento qualitativo e quantitativo delle lavorazioni e dei servizi.

     Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore lavorativo in cui opera ogni stabilimento o arsenale, apposite istruzioni ministeriali dovranno contenere indicazioni acchè la relazione di cui al precedente comma sia integrata da elementi contabili che pongano in evidenza l'andamento della gestione economico-finanziaria, con particolare riguardo alle eventuali discordanze tra preventivi e consuntivi, manifestandone le cause, nonchè valutazioni globali sulla economicità delle lavorazioni eseguite, anche mediante raffronto tra costi di gestione e prezzi correnti di mercato.

 

Capitolo IX

 

RILEVAZIONI STATISTICHE DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI

 

          Art. 68. Situazione periodica delle lavorazioni.

     Lo stabilimento o arsenale deve trasmettere alla direzione generale da cui dipende, alle scadenze periodiche stabilite dalla stessa direzione generale, una situazione dei lavori ultimati nel corso del periodo cui si riferisce.

 

          Art. 69. Segnalazioni annuali.

     Alla fine dell'anno finanziario, lo stabilimento o arsenale trasmette alla direzione generale da cui dipende, entro i limiti di tempo da questa stabiliti, i dati riepilogativi concernenti:

     la contabilità dei lavori e servizi;

     le spese generali;

     la situazione finanziaria delle commesse interne e delle richieste di lavoro di cui all'art. 30;

     la rilevazione statistica del personale.

     La raccolta dei dati di cui al precedente comma deve eseguirsi secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 70. Riepilogo della contabilità dei lavori e servizi.

     Il riepilogo della contabilità dei lavori e servizi deve essere fatto globalmente per tutti gli ordini di lavoro (esclusi quelli di 11ª categoria) e deve mettere in evidenza, per ciascuna categoria di lavoro e servizio:

     il costo dei materiali;

     il costo della manodopera;

     le spese varie;

     le aliquote delle spese generali imputate a ciascuna categoria di lavoro o servizio, calcolate secondo la procedura di cui al precedente art. 55;

     il costo complessivo (totale dei costi di stabilimento o arsenale per ciascuna categoria di lavoro o servizio).

     Al riepilogo di cui al precedente comma deve essere allegato un prospetto dal quale risulti il raffronto tra i lavori elencati nel programma e quelli eseguiti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del costo sostenuto distintamente per manodopera, materiali e spese varie.

 

          Art. 71. Riepilogo delle spese generali.

     Per le spese generali deve essere compilato apposito riepilogo dal quale risultino, distintamente, per i lavori di 11ª categoria e per le spese generali non rilevabili per mezzo di ordini di lavoro di cui al precedente art. 52:

     l'ammontare delle spese generali di lavorazione;

     l'ammontare delle spese generali di magazzino;

     l'ammontare delle spese generali di stabilimento o arsenale.

     Nel riepilogo deve essere indicato altresì il calcolo eseguito per la ripartizione delle spese generali di cui al precedente art. 55, distintamente per le spese generali di lavorazione, di magazzino e di stabilimento o arsenale.

     Al riepilogo deve essere allegata una situazione generale degli ammortamenti degli immobili, degli impianti e delle attrezzature di cui al precedente art. 52 da cui risulti:

     l'ammontare ammortizzato alla fine dell'anno precedente;

     le quote di ammortamento nell'anno;

     l'ammontare rimasto da ammortizzare.

 

          Art. 72. Situazione finanziaria.

     Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, lo stabilimento o arsenale deve trasmettere alla direzione generale da cui dipende un prospetto dal quale risultino, per ciascuno dei lavori e servizi previsti dal programma annuale, i finanziamenti ricevuti e le spese effettuate per l'esecuzione dei lavori e servizi medesimi.

 

          Art. 73. Statistiche del personale.

     Il riepilogo di cui al precedente art. 70 deve essere corredato da appositi prospetti da cui risultino:

     a) per gli operai:

     la forza all'inizio e alla fine dell'anno finanziario e le relative variazioni mensili;

     il totale, per l'intero anno finanziario, delle ore lavorative, delle ore lavorative effettivamente prestate, delle ore lavorative straordinarie, delle ore di assenza retribuite, delle ore di assenza non retribuite;

     l'ammontare, per mese e per l'intero anno finanziario, degli emolumenti corrisposti;

     il contributo mensa aziendale per l'intero anno finanziario;

     b) per i sergenti, i graduati di truppa e militari semplici impiegati nelle lavorazioni, il numero, per mese e per l'intero anno finanziario, delle ore di lavoro effettive ed i relativi importi conteggiati negli ordini di lavoro;

     c) per gli ufficiali, gli impiegati dei ruoli tecnici, marescialli e sergenti maggiori, la spesa mensile ed annuale relativa agli emolumenti corrisposti a ciascuna categoria di personale.

 

Titolo IV

 

CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI E COLLAUDI

 

Capitolo I

 

CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

 

          Art. 74. Controllo delle lavorazioni eseguite a cura dello stabilimento o arsenale.

     Il servizio lavorazioni è responsabile della buona esecuzione dei lavori nonchè dell'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche eventualmente emanate per le singole lavorazioni dalle direzioni generali competenti per materia. Deve altresì curare l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni e riferire al direttore le eventuali deficienze riscontrate per i provvedimenti necessari.

     Qualora le norme e le prescrizioni tecniche stabiliscano che i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni siano documentati, la relativa documentazione dovrà essere presentata al collaudo finale dei prodotti.

 

          Art. 75. Controllo delle lavorazioni eseguite a cura dell'industria privata. [21]

     Il servizio controllo e collaudi, nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma primo, lettera a), deve procedere alla preventiva ricognizione dello stato dei mezzi e materiali che si affidano all'industria privata per essere sottoposti a lavorazioni, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento o arsenale, ed eseguire altresì periodici controlli ed accertamenti nel corso delle lavorazioni stesse in base alle norme e prescrizioni tecniche emanate dalle direzioni generali competenti per materia, riferendo ai servizi interessati, qualora ritenuto necessario, dell'andamento delle lavorazioni nonchè della corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli programmati.

     Al termine di ogni lavorazione, il servizio controllo e collaudi redige apposita relazione nella quale devono precisarsi i risultati delle ricognizioni e dei controlli effettuati nonchè tutti gli elementi idonei a far risultare se sono state rispettate le prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorità o previste dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali.

     La relazione di cui al precedente comma, corredata dalla eventuale documentazione prescritta, deve essere a disposizione della commissione di collaudo di cui al successivo art. 77.

     Il controllo delle lavorazioni affidate a stabilimenti dell'industria privata in sede diversa da quella dello stabilimento o arsenale può essere devoluto, con determinazione ministeriale, agli appositi organi di cui al precedente art. 1.

 

Capitolo II

 

COLLAUDI

 

          Art. 76. Collaudo dei mezzi e materiali prodotti, riparati trasformati dallo stabilimento o arsenale.

     Il collaudo dei mezzi e materiali prodotti, riparati o trasformati dallo stabilimento o arsenale è eseguito dal servizio controllo e collaudi che vi provvede a mezzo del dipendente personale e delle attrezzature in dotazione, con l'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche emanate dalle direzioni generali competenti per materia. Il direttore, su proposta del capo del predetto servizio, può richiedere la presenza di delegati dei comandi od enti destinatari che hanno in carico i mezzi ed i materiali medesimi.

     Qualora l'urgenza o il numero ovvero la specialità dei mezzi e materiali da collaudare lo richiedano, il direttore può designare per il collaudo, in aggiunta a quello del servizio, altro personale esperto dello stabilimento o arsenale che non abbia preso parte alle lavorazioni dei mezzi e materiali da collaudare.

     Nel caso di collaudo di mezzi e materiali complessi o di parti di essi che rivestano notevole rilevanza tecnica, per i quali siano prescritte dalle direzioni generali competenti per materia particolari procedure, il direttore dovrà dare tempestiva comunicazione agli organi competenti acchè il collaudo stesso sia eseguito in conformità delle procedure anzidette.

     Per ogni collaudo, deve essere redatto apposito verbale in cui sono dettagliatamente indicate le prove e i risultati ottenuti con la relativa proposta finale di accettazione o rifiuto dei mezzi e materiali collaudati, per le determinazioni che il direttore dovrà prendere ai sensi del successivo art. 82.

     In caso di rifiuto al collaudo, gli elementi di costo riguardante le ulteriori lavorazioni eseguite per presentare a nuovo collaudo i mezzi e materiali rifiutati, devono essere imputati sullo stesso ordine di lavoro che ha originato la richiesta del primo collaudo.

 

          Art. 77. Collaudo delle provviste e dei lavori affidati all'industria privata. [22]

     Il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso l'industria privata da parte dello stabilimento o arsenale per l'attuazione del programma annuale di lavoro e per il rifornimento delle relative scorte di magazzino, è eseguito dal servizio controllo e collaudi per mezzo di apposita commissione. Tale commissione, nominata dal direttore con carattere permanente e generale, oppure con carattere temporaneo e specifico, è presieduta dal capo servizio controllo e collaudi o da personale da lui delegato ed è composta da ufficiali dei corpi tecnici e, fintantochè non risulterà vigente il decreto del

     Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, impiegati civili dei ruoli tecnici delle ex carriere direttive o di concetto appartenenti anche ad altri servizi dello stabilimento o arsenale, sempre che non abbiano partecipato al controllo delle lavorazioni da collaudare.

     Per il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati dallo stabilimento o arsenale per conto di altri comandi od enti, il direttore può richiedere, su proposta del capo servizio controllo e collaudi, la presenza di delegati dei comandi od enti destinatari.

     Nel caso di collaudo di mezzi e materiali complessi o di parti di essi che rivestano notevole rilevanza tecnica, per il quale siano prescritte dalle direzioni generali competenti per materia particolari procedure, il direttore dovrà dare tempestivamente comunicazioni acchè il collaudo sia eseguito in conformità delle procedure anzidette.

     La commissione di collaudo deve verificare, sulla scorta della documentazione appositamente predisposta dal servizio controllo e collaudi nei modi indicati all'art. 75, se i mezzi o materiali presentati al collaudo rispondono ai requisiti prescritti dai capitolati tecnici generali o particolari richiamati negli atti contrattuali con l'esecuzione delle prove prescritte dai capitolati stessi.

     Qualora negli atti contrattuali aventi per oggetto trasformazioni o lavorazioni su mezzi e materiali dell'Amministrazione militare sia previsto l'obbligo di restituzione di eventuali sopravanzi e residui di lavorazioni senza precisare la specie e la quantità, la commissione di collaudo deve accertare anche la congruità qualitativa e quantitativa dei sopravanzi e residui anzidetti, dichiarando se le eventuali discordanze sono giustificate dalla natura dei mezzi o dei materiali o dalle esigenze delle lavorazioni.

     Per ogni provvista o lavorazione deve essere compilato apposito verbale in cui sono indicate le eventuali prove eseguite, i relativi risultati ottenuti nonchè la quantità e la specie degli eventuali sopravanzi o residui di lavorazione nel caso di cui al precedente comma. Detto verbale, completato con la proposta di accettazione o rifiuto delle provviste o lavorazioni collaudate deve essere trasmesso al direttore oppure all'autorità che ha nominato la commissione di collaudo per le determinazioni di cui al successivo art. 82. In caso di dissenso fra i membri della commissione, devono essere fatti risultare sul verbale i motivi del dissenso stesso.

     Copia del verbale di collaudo, corredato della relativa documentazione, è conservata agli atti del servizio controllo e collaudi.

 

          Art. 78. Collaudi all'esterno dello stabilimento. [23]

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 76 e 77 si applicano anche ai casi in cui il collaudo è eseguito all'esterno dello stabilimento o arsenale.

     Il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso gli stabilimenti dell'industria privata aventi sede diversa da quella dello stabilimento o arsenale, può essere devoluto agli organi di cui al precedente art. 13.

 

          Art. 79. Collaudo materiali approvvigionati pronti in commercio.

     Per le provviste di materiali pronti in commercio, il cui importo non superi 2.400.000 lire, il collaudo può essere sostituito da una ricognizione.

     A tal fine, sui documenti comprovanti gli acquisti deve essere apposta, da parte dell'ufficiale del servizio controllo e collaudi, designato all'occorrenza dal capo del servizio stesso, una apposita dichiarazione di buona provvista attestante che i materiali acquistati hanno caratteristiche conformi a quelle richieste.

     Di tali ricognizioni deve essere presa nota su apposito registro depositato presso il servizio controllo e collaudi, indicando altresì la specie, la quantità e l'importo dei materiali acquistati.

 

          Art. 80. Presenza ai collaudi di rappresentanti delle ditte appaltatrici.

     Le ditte appaltatrici possono delegare un proprio rappresentante ad assistere alla esecuzione delle operazioni di collaudo dallo stabilimento o arsenale.

     A tal fine, il servizio controllo e collaudi deve provvedere ad informare in tempo utile la ditta appaltatrice interessata della data e del luogo di esecuzione del collaudo.

 

          Art. 81. Raccolte dei verbali di collaudo.

     Presso il servizio controllo e collaudi sono raccolte cronologicamente e distintamente copie dei verbali di collaudo dei prodotti di lavorazioni eseguite dallo stabilimento o arsenale nonchè copie dei verbali di collaudo delle provviste e dei lavori eseguiti dall'industria privata.

     I verbali devono essere contraddistinti con un numero d'ordine annuale.

 

          Art. 82. Approvazione dei verbali di collaudo.

     I verbali devono essere sottoposti a cura del servizio controllo e collaudi o dalla apposita commissione di cui all'art. 77, all'approvazione del direttore quando riguardano il collaudo di:

     mezzi e materiali prodotti riparati e trasformati con lavorazioni eseguite dallo stabilimento o arsenale;

     mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso l'industria privata dallo stabilimento o arsenale per l'attuazione del proprio programma di lavoro o per il rifornimento delle relative scorte di magazzino;

     mezzi e materiali approvvigionati dallo stabilimento o arsenale per conto di altri comandi ed enti.

     Qualora il direttore non approvi la proposta formulata dal servizio controllo e collaudi o dalla commissione in merito all'accettazione o al rifiuto dei mezzi e materiali collaudati deve trasmettere il verbale del collaudo con il proprio parere motivato alla direzione generale competente la quale decide in via definitiva.

     Nei casi in cui il collaudo è stato eseguito secondo le procedure di cui agli articoli 76, terzo comma, e 77, terzo comma, i verbali devono essere inviati dal direttore dello stabilimento o arsenale alla direzione generale interessata per le determinazioni di competenza sulla proposta formulata dalla commissione in ordine all'accettazione o al rifiuto dei mezzi e materiali oggetti delle provviste o delle lavorazioni.

 

          Art. 83. Notificazione di avvenuto collaudo.

     Il servizio controllo e collaudi provvede a dare comunicazione al servizio interessato dell'esito del collaudo con l'indicazione della specie e quantità dei materiali o della specifica dei lavori accettati o rifiutati, nonchè, per questi ultimi, dei motivi del rifiuto.

     Sulla base di tale comunicazione:

     per i collaudi relativi a mezzi o materiali prodotti riparati e trasformati dallo stabilimento, il servizio lavorazioni provvede agli ulteriori incombenti;

     per i collaudi di materiali oggetto di provviste o lavori affidati all'industria privata, il servizio amministrativo provvede a dare formale comunicazione alla ditta assuntrice dell'esito del collaudo e agli ulteriori incombenti.

 

          Art. 84. Ricorsi avverso le decisioni di rifiuto al collaudo.

     In caso di rifiuto al collaudo di provviste o di lavori affidati dallo stabilimento o arsenale all'industria privata il servizio amministrativo deve darne comunicazione alla ditta assuntrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandola a procedere al ritiro dei mezzi o materiali oggetto delle provviste stesse oppure all'esecuzione corretta dei lavori rifiutati entro il termine previsto del contratto.

     Tuttavia, avverso le decisioni di rifiuto, la ditta assuntrice può presentare ricorso alla direzione generale competente del Ministero tramite lo stabilimento o arsenale appaltante entro il termine di trenta giorni dalla notifica del rifiuto. La presentazione del ricorso di cui sopra sospende il termine previsto dal contratto per il ritiro o per l'esecuzione corretta dei lavori sui mezzi e materiali rifiutati.

 

Capitolo III

 

SPESE RELATIVE AI CONTROLLI E AI COLLAUDI

 

          Art. 85. Imputazione diretta.

     Gli oneri riguardanti il personale tecnico militare e civile, gli operai e la eventuale manodopera militare nonchè i materiali impiegati nelle operazioni di controllo e collaudo delle lavorazioni oggetto degli ordini di lavoro classificati nelle prime 10 categorie di cui all'art. 27 costituiscono componenti di costo diretto delle lavorazioni medesime, e come tali vanno imputati ai relativi ordini di lavoro.

 

          Art. 86. Imputazione indiretta. [24]

     Gli oneri riguardanti il personale tecnico militare e civile, gli operai e la eventuale manodopera militare nonchè i materiali impiegati per:

     le operazioni di controllo e collaudo di provviste di mezzi e materiali destinati allo stabilimento o arsenale per le quali non siano stati emessi appositi ordini di lavoro;

     il funzionamento in generale del servizio controlli e collaudi, costituiscono componenti di costo indiretto delle lavorazioni dello stabilimento o arsenale e pertanto rientrano fra le spese generali di cui all'art. 50, da imputare sugli ordini di lavoro di carattere generale classificati nella undicesima categoria.

 

Titolo V

 

BENI MOBILI E IMMOBILI

 

Capitolo I

 

GENERALITA'

 

          Art. 87. Premessa.

     Agli stabilimenti o arsenali, per l'espletamento dei compiti istituzionali, sono assegnati beni mobili e immobili.

 

          Art. 88. Beni mobili.

     I beni mobili amministrati dagli stabilimenti e arsenali sono costituiti da tutti i materiali assunti in carico in ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia e si distinguono in:

     a) materie prime, semilavorati, prodotti finiti, manufatti ed altri materiali in genere occorrenti per le lavorazioni;

     b) materiali di dotazione comprendenti: macchinari, materiali d'uso, d'impiego e di consumo per il funzionamento della direzione, dei servizi, dei reparti, dei laboratori ed altri organismi equiparati.

 

          Art. 89. Beni immobili.

     Agli stabilimenti e arsenali sono dati in uso gratuito, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, beni immobili, demaniali e patrimoniali.

     Gli immobili patrimoniali sono iscritti in registri di consistenza.

     Presso la direzione di ogni stabilimento o arsenale è tenuta una copia dell'estratto dei registri di consistenza concernenti beni immobili allo stesso affidati.

     L'amministrazione degli immobili di cui al primo comma è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari di contabilità di Stato qualora non sia diversamente disposto da norme speciali.

     Gli impianti meccanici, i macchinari e loro pertinenze esistenti negli stabilimenti e arsenali, che a norma del codice civile sono classificati quali immobili per destinazione, vengono in ogni caso amministrati dall'Amministrazione della difesa a mezzo delle direzioni generali competenti del Ministero.

 

Titolo VI

 

MATERIALI

 

Capitolo I

 

CUSTODIA E CONSERVAZIONE

 

          Art. 90. Generalità.

     La gestione amministrativa dei materiali comprende le operazioni e gli atti che comportano modificazioni nella consistenza e nel valore dei materiali di proprietà dell'amministrazione in consegna ad agenti responsabili degli stabilimenti e arsenali, tenuti alla custodia, alla vigilanza, all'impiego dei materiali stessi.

     Per magazzino di uno stabilimento e arsenale militare si intende una organizzazione di persone e di mezzi aventi lo scopo della ricezione, della custodia, della conservazione e distribuzione dei materiali occorrenti per l'attuazione del proprio programma di lavoro.

     I materiali, comunque acquisiti, devono essere introdotti nei magazzini, e assunti in carico dai consegnatari.

     Per esigenze particolari e contingenti i materiali di cui al precedente comma possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporaneo deposito presso terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente consegnatario. L'affidamento in temporanea custodia deve risultare da atto sottoscritto dalle parti, inteso a regolare, altresì, i rapporti tra l'Amministrazione e i terzi per tale deposito con particolare riguardo alle cautele per la salvaguardia dei diritti di proprietà dell'Amministrazione sui materiali in questione.

     I responsabili della gestione amministrativa dei materiali presso gli stabilimenti e arsenali, quando non diversamente disposto dal Ministero, sono tenuti a vigilare affinchè sia assicurato il deposito, la buona conservazione, nonchè la pronta disponibilità dei materiali in temporanea consegna a terzi.

 

          Art. 91. Magazzini.

     I magazzini, degli stabilimenti e arsenali, agli effetti amministrativo-contabili, si distinguono in:

     a) magazzini affidati a consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale;

     b) magazzini affidati a consegnatari non tenuti alla resa del conto giudiziale.

     I magazzini di cui alla lettera a), nel numero determinato con il decreto del Ministro per la difesa che stabilisce l'ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascun stabilimento o arsenale, sono istituiti con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

     I magazzini di cui alla lettera b), sono istituiti con determinazione ministeriale su proposta della direzione dello stabilimento o arsenale interessato.

 

          Art. 92. Dipendenza.

     Tutti i magazzini di cui al precedente articolo, sono posti alle dipendenze del capo del servizio amministrativo per quanto riguarda la loro gestione amministrativo-contabile.

 

          Art. 93. Sistemazione e conservazione dei materiali.

     I magazzini devono essere sistemati in locali idonei ad assicurare la custodia e la buona conservazione dei materiali.

     La sistemazione dei materiali deve essere effettuata in modo da consentirne la manutenzione e la pronta reperibilità ai fini dei riscontri e della sollecita attuazione delle operazioni di magazzino.

     In particolare, i consegnatari, avvalendosi del personale dipendente addetto ai magazzini, devono osservare le seguenti norme di massima:

     controllare lo stato di conservazione dei materiali e assicurare la periodica manutenzione nei casi prescritti;

     tenere separati e ben distinti i materiali nuovi da quelli usati (efficienti o riparabili) e da quelli da demolire;

     tenere riunite, per quanto possibile, le intere quantità disponibili di uno stesso tipo di materiale, conservando gli oggetti minuti in imballaggi sui quali siano riportate le quantità;

     tenere ben distinte le cataste di materiali accuratamente verificati allo scopo di rendere semplice la loro ricognizione;

     indicare sui recipienti dei liquidi le loro capacità e possibilmente anche quelle corrispondenti a determinati livelli;

     sistemare per quanto possibile le parti minute, gli attrezzi e simili in idonee scaffalature;

     apporre timbri alle pezze e sui materiali a metraggio in modo da rilevare con rapidità se gli stessi siano stati iniziati;

     conservare tutti i materiali pregiati e costosi in appositi armadi chiusi a chiave;

     osservare le prescrizioni regolamentari speciali per la conservazione dei materiali infiammabili e pericolosi;

     osservare le prescrizioni tecniche per la conservazione dei materiali soggetti a deperimento ed interessare i competenti organi affinchè precisino le modalità di conservazione dei materiali particolari nei casi di primo immagazzinamento;

     distribuire con priorità i materiali deperibili di meno recente produzione sempre che gli stessi siano ancora entro i limiti di scadenza di impiegabilità;

     segnalare in tempo utile secondo le prescrizioni tecniche, i materiali soggetti a limite di scadenza;

     conservare, per quanto possibile, i materiali nei loro imballaggi di origine.

 

          Art. 94. Stato d'uso dei materiali.

     I materiali, in relazione alla loro efficienza o rispondenza all'impiego, sono distinti in:

     a) materiali impiegabili;

     b) materiali fuori uso.

     Sono impiegabili i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili purchè rispondenti alle esigenze d'impiego.

     Sono fuori uso:

     i materiali inefficienti il cui ripristino sia dichiarato economicamente non conveniente o tecnicamente impossibile;

     i materiali che, per determinazione dell'organo centrale competente, sono riconosciuti non più rispondenti alle esigenze d'impiego.

 

Capitolo II

 

ORGANI RESPONSABILI

 

          Art. 95. Generalità.

     La gestione amministrativo-contabile dei materiali in genere di proprietà dell'Amministrazione della difesa in consegna agli agenti responsabili dello stabilimento o arsenale è affidata al servizio amministrativo ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

     Gli agenti specificamente preposti alla gestione sono: il capo del servizio amministrativo, il capo della sezione gestione materiali ed i consegnatari, secondo il riparto delle attribuzioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 96. Attribuzioni del direttore.

     Il direttore, nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, sovraintende, indirizza e vigila sulla gestione amministrativo-contabile dei materiali, e in particolare:

     a) stabilisce i criteri generali e particolari da seguire per il rifornimento dei magazzini nel quadro delle esigenze indicate dalla programmazione;

     b) fissa i criteri di priorità per la distribuzione dei materiali ai dipendenti servizi;

     c) adotta i provvedimenti necessari per assicurare la custodia e la buona conservazione dei materiali;

     d) dispone, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali, le trasformazioni, le modifiche, le composizioni e le scomposizioni dei materiali;

     e) esegue saltuariamente le verifiche dei magazzini e le ricognizioni dei materiali ivi esistenti controllando un congruo numero di voci; di tali verifiche e ricognizioni redige apposito verbale nel quale riporta gli elementi emersi e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza.

 

          Art. 97. Attribuzioni del capo servizio amministrativo.

     Il capo del servizio amministrativo, nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 10, riguardanti l'amministrazione e la contabilità generale dello stabilimento o arsenale, per quanto attiene in particolare la gestione dei materiali:

     a) dirige la gestione dei materiali ed ha autorità diretta sugli uffici e magazzini della gestione stessa;

     b) rappresenta al direttore le necessità particolari della gestione proponendo le soluzioni ritenute opportune ed attua le conseguenti decisioni;

     c) emette gli ordini di carico e di scarico dei materiali;

     d) esegue almeno una volta a trimestre il riscontro dei materiali in consegna agli agenti responsabili per accertare la rispondenza alle risultanze contabili, controllando un congruo numero di voci e redigendo apposito verbale.

 

          Art. 98. Attribuzioni del capo sezione gestione materiali.

     Il capo della sezione gestione materiali:

     a) coordina l'attività dei vari consegnatari con particolare riguardo agli adempimenti relativi alla codificazione dei materiali;

     b) cura la tenuta degli schedari dei materiali attenendosi alle disposizioni vigenti;

     c) vigila che le distribuzioni dei materiali siano effettuate con tempestiva regolarità;

     d) si assicura che le consistenze dei singoli materiali nei magazzini corrispondano ai livelli prestabiliti;

     e) concorre con il servizio programmazione alla determinazione dei fabbisogni tenendo conto dei prescritti livelli di scorta;

     f) sovraintende a tutte le operazioni concernenti il funzionamento dei magazzini e, in particolare, a quelle relative alla spedizione, al trasporto e alla ricezione dei materiali.

 

          Art. 99. Consegnatari dei materiali.

     I consegnatari dei materiali presso gli stabilimenti e arsenali si distinguono in:

     a) consegnatari per debito di custodia, con obbligo di conservazione dei materiali di cui alla lettera a), dell'art. 88. Essi sono tenuti alla resa dei conti giudiziali, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 32 e 624 del relativo regolamento;

     b) consegnatari per debito di vigilanza, a cui sono affidati i beni di cui alla lettera b) dell'art. 88.

     Tali agenti non sono tenuti alla resa dei conti giudiziali ma assumono in carico i materiali, ne dimostrano le consistenze e i movimenti a mezzo di apposite scritture e ottemperano altresì alle formalità prescritte per il rendimento dei conti amministrativi ai fini del riscontro contabile e del conto patrimoniale.

     Nell'affidamento degli incarichi di cui alla lettera a) deve essere tenuto presente il criterio che per più magazzini può essere nominato un unico consegnatario in relazione all'entità e all'importanza delle gestioni affidate.

     L'incarico a ciascun consegnatario per debito di custodia è conferito con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

     Possono assumere l'incarico di consegnatario per debito di custodia gli impiegati civili delle carriere di concetto o, eventualmente, gli impiegati civili della carriera esecutiva, o i sottufficiali in servizio permanente, in relazione alla entità e alla natura dei materiali in gestione.

     L'incarico di consegnatario per debito di custodia è incompatibile con quello di capo reparto lavorazioni e con quello di consegnatario di reparto lavorazioni.

     L'incarico di consegnatario per debito di vigilanza è conferito dal direttore su proposta del capo servizio amministrativo.

     Possono assumere l'incarico di consegnatario per debito di vigilanza gli impiegati delle carriere di concetto o esecutiva o sottufficiali in servizio permanente, ovvero eventualmente capi operai, in relazione all'entità e alla natura dei materiali in gestione.

     E' vietata la nomina dei subconsegnatari.

     In occasione del cambio di un consegnatario, sia esso tenuto o non alla resa del conto giudiziale, si procede al passaggio di consegne tra l'agente che cessa dall'incarico e quello che vi subentra applicando le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

          Art. 100. Attribuzioni dei consegnatari.

     I consegnatari, avvalendosi dell'opera dei propri dipendenti:

     a) presenziano all'apertura e alla chiusura dei magazzini di cui tengono le chiavi, nonchè alla introduzione ed estrazione dei materiali;

     b) tengono le prescritte scritture contabili da compilarsi a mano o con macchine elettrocontabili o con altri sistemi meccanografici;

     c) rendono conto della propria gestione con le modalità e alle scadenze previste in rapporto all'incarico ad essi demandato;

     d) effettuano le operazioni che comportano comunque variazioni di carico, sulla base dei documenti prescritti debitamente perfezionati e riconosciuti regolari in ogni loro parte;

     e) eccezionalmente, in caso di assoluta urgenza, possono effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera d) sulla base di ordini scritti dal direttore o dal capo del servizio amministrativo, curando che tali ordini vengano sostituiti nel tempo strettamente necessario, dai documenti prescritti;

     f) rispondono della consistenza dei materiali ad essi affidati;

     g) provvedono acchè tutte le operazioni eseguite siano regolarmente trascritte sui documenti contabili in maniera che non risultino discordanze fra carico contabile e consistenza effettiva per nessuna voce dei materiali;

     h) promuovono tempestivamente, quando non siano di propria competenza, i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare la custodia e la buona conservazione dei materiali;

     i) fanno approntare tempestivamente i materiali da spedire in conformità degli ordini ricevuti e fanno introdurre nei magazzini i materiali in arrivo;

     l) trasmettono al destinatario, contemporaneamente all'invio dei materiali, i relativi documenti contabili, oltre quelli che vanno inclusi nei colli da spedire;

     m) restituiscono al mittente i documenti, debitamente quietanzati o con le osservazioni del caso, opportunamente documentate, non oltre i cinque giorni dalla data di ricezione dei materiali;

     n) ottemperano alle disposizioni previste per i trasporti militari, quando le spedizioni e gli svincoli non vengano effettuati da appositi uffici;

     o) custodiscono i documenti comprovanti le operazioni eseguite, per trasmetterli, alle scadenze e con le modalità prescritte, ai componenti organi di controllo.

 

Titolo VII

 

GESTIONE DEI MATERIALI

 

Capitolo I

 

OPERAZIONI DI GESTIONE

 

          Art. 101. Generalità.

     Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate sulla scorta dei documenti prescritti e vengono registrate in aumento o in diminuzione del carico di magazzino nelle scritture contabili in base ad ordini di carico o di scarico emessi dal capo del servizio amministrativo con le formalità prescritte dal presente regolamento o dalle apposite istruzioni.

     Le operazioni di cui al precedente comma, nei magazzini degli stabilimenti e arsenali, sono determinate dai seguenti movimenti:

     a) introduzione dei materiali comunque acquisiti;

     b) passaggi di materiali tra magazzini;

     c) distribuzioni di materiali destinati alle attività lavorative e al funzionamento dei vari servizi;

     d) cessioni, prestiti e vendite, nei casi consentiti;

     e) ogni altra causa prevista da norme regolamentari o da istruzioni ministeriali.

 

          Art. 102. Scritture contabili.

     Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza tengono apposite scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali devono essere dimostrate le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione.

     In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione, secondo le norme in vigore per la classificazione dei materiali dell'Amministrazione della difesa e con il sistema di codificazione unificato.

     Le scritture, ove occorre, sono integrate con i dati relativi alla dislocazione dei materiali.

     Gli agenti di cui al primo comma, debbono tenere anche le scritture previste dalle istruzioni ministeriali.

     Il conto giudiziale deve dimostrare con i prescritti documenti:

     a) il debito per materia esistente al principio dell'esercizio o della gestione;

     b) il debito per materia di quanto avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione;

     c) il credito per materia di quanto distribuito o altrimenti esitato;

     d) il debito per materia al termine dell'esercizio o della gestione.

     I consegnatari per debito di custodia debbono trasmettere i conti giudiziali ai competenti organi di riscontro - per il successivo inoltro alla Corte dei conti in conformità del disposto dell'art. 74, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato - entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o della gestione cui il conto si riferisce.

     Le scritture di cui sopra possono essere tenute con fogli sciolti, schedari o registri previamente e debitamente vidimati, e compilate a mano o con macchine elettrocontabili o con altri sistemi meccanografici.

     I dati a valore, da segnalare alla Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa, per la formazione del conto patrimoniale dei materiali, sono desunti, a chiusura dell'esercizio, dalle scritture dei consegnatari, con l'osservanza delle modalità e dei termini stabiliti dalle apposite istruzioni ministeriali.

     Con le modalità e nei termini stabiliti dalle predette istruzioni, i consegnatari fanno pervenire ai competenti organi di riscontro la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali ad essi affidati, nonchè tutti gli altri prospetti, situazioni e conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.

 

Capitolo II

 

VARIAZIONI PATRIMONIALI

 

          Art. 103. Aumenti del carico.

     Gli aumenti nella consistenza dei materiali, affidati ai consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale, derivano da:

     a) acquisti dal commercio;

     b) cessioni da altre amministrazioni dello Stato o da terzi;

     c) passaggi da consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale;

     d) versamenti da parte di consegnatari non tenuti alla resa del conto giudiziale;

     e) prodotti, scarti, residui e recuperi di lavorazioni o trasformazioni nonchè materiali dichiarati fuori uso;

     f) rinvenimenti e sopravvenienze varie;

     g) rettificazione contabili specificatamente motivate, differenze per nuove stime, cambiamenti di dati di codificazione, composizioni e scomposizioni;

     h) restituzione di materiali ceduti temporaneamente quando la cessione, in conformità di specifiche disposizioni, abbia formato oggetto di scarico contabile;

     i) altre cause previste da leggi e regolamenti.

 

          Art. 104. Diminuzioni del carico.

     Le diminuzioni nella consistenza dei materiali, affidati ai consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale, derivano da:

     a) vendite, cessioni a pagamento;

     b) cessioni ad altre amministrazioni dello Stato o a terzi;

     c) passaggi a consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale;

     d) passaggi a consegnatari non tenuti alla resa del conto giudiziale;

     e) distribuzioni e somministrazioni per le esigenze dei singoli servizi;

     f) impiego in lavorazioni e trasformazioni;

     g) perdite per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi;

     h) rettificazioni contabili specificatamente motivate, differenze per nuove stime, cambiamenti di dati di codificazione, composizioni e scomposizioni;

     i) dichiarazioni di fuori uso di materiali in carico;

     l) cessioni temporanee che, in conformità di specifiche disposizioni, formino oggetto di scarico contabile;

     m) altre cause previste da leggi e regolamenti.

 

          Art. 105. Assunzioni e passaggi di carico dei materiali in genere.

     I materiali in acquisto dal commercio sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna al magazzino.

     I passaggi di carico dei materiali devono essere perfezionati dai consegnatari interessati nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il trentesimo giorno dalla data dell'effettivo movimento, con le modalità previste dalle istruzioni ministeriali.

     Le operazioni amministrativo-contabili, concernenti gli eventuali prelevamenti di materiali presso i magazzini di enti o distaccamenti di forza armata da parte degli stabilimenti e arsenali, sono disciplinate dalle norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     Le eccedenze di materiali, riscontrate a seguito di ricognizioni o ispezioni, costituiscono sopravvenienze di magazzino e come tali devono essere assunte in aumento del carico in base ai verbali che le comprovano.

     Le eccedenze non possono compensare le deficienze, salvo il caso che le une e le altre siano da attribuirsi ad accertato errore contabile o di scritturazione. Tali compensazioni devono risultare da apposito verbale approvato dal direttore dello stabilimento o arsenale.

     Le rettificazioni alle contabilità devono essere effettuate appena constatati gli errori; quelle alle contabilità già chiuse devono essere fatte in modo da non alterarne le risultanze finali e, pertanto, sono apportate nelle contabilità in corso.

     Per le scomposizioni e le composizioni che non comportino emissione di appositi ordini di lavoro, i documenti contabili di carico e scarico dei mezzi e materiali interessati devono essere vistati dal direttore dello stabilimento o arsenale. Alle operazioni contabili di carico e scarico si fa luogo contemporaneamente.

 

          Art. 106. Assunzioni e passaggi di carico dei materiali per le lavorazioni.

     I prelevamenti e i versamenti dei mezzi e materiali oggetto delle lavorazioni sono effettuati dai reparti interessati a mezzo di buoni, nei modi indicati nel precedente art. 36.

     Alla fine delle singole lavorazioni e, comunque, non oltre il quinto giorno dalla fine di ciascun mese, debbono effettuarsi le conseguenti variazioni inventariali, sulla base della documentazione riepilogativa di cui al precedente art. 37.

     I materiali sottoposti a trasformazione sono scaricati contemporaneamente all'assunzione in carico dei corrispondenti materiali risultanti dalla trasformazione stessa.

     I materiali riparati e quelli sottoposti a modifiche che lascino immutate le precedenti caratteristiche tecniche e d'impiego conservano i dati di codificazione.

     I passaggi ai reparti di lavorazione o ai laboratori dei predetti materiali non comportano movimenti contabili; è effettuato, invece, lo scarico contabile dei materiali impiegati nelle riparazioni o modifiche.

     I materiali che, per effetto di modifiche di struttura, assumono caratteristiche differenti dalle precedenti, sono assunti in carico con nuovi dati di codificazione, in corrispondenza allo scarico dei materiali originari.

     Nel caso di composizione di materiali, si fa luogo allo scarico contabile delle singole parti o dei diversi oggetti impiegati e al contemporaneo carico del complesso risultante dalla composizione; nel caso di scomposizione, si fa luogo, allo scarico contabile dei materiali e al contemporaneo carico delle singole parti o dei diversi oggetti risultanti dalla scomposizione.

 

          Art. 107. Perdite, avarie, distruzioni, cali e tare.

     Le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni di materiali sono accertati con la procedura prevista dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     Ai soli fini amministrativi la diminuzione del carico contabile dei materiali di cui al primo comma del presente articolo è effettuata in base a decreto ministeriale o altro provvedimento di scarico, previsto da leggi e regolamenti, corredato dalla documentazione comprovante la causa e le eventuali responsabilità.

     La documentazione di cui al comma precedente, nel caso in cui i fatti siano stati ascritti a responsabili determinati, deve essere completata con la quietanza di tesoreria o con la dichiarazione di accettazione di addebito rateale, oppure, in mancanza di accettazione, con la copia della denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

     Nel caso sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene e di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione di mezzi e materiali, sia impiegabili che fuori uso, la distruzione stessa è disposta dal direttore dello stabilimento o arsenale, previo accertamento sanitario o tecnico.

     Lo scarico contabile è effettuato in base ad apposito verbale approvato dalla direzione generale competente.

     Lo scarico contabile delle tare assunte inizialmente in carico come merce è effettuato in conformità delle istruzioni ministeriali.

     I mezzi e materiali già dichiarati fuori uso e in carico ai magazzini, qualora divengano di valore commerciale nullo o irrilevante, sono proposti per l'eliminazione, l'abbandono o la distruzione con le modalità indicate dal successivo art. 113.

 

Titolo VIII

 

ELIMINAZIONE DEI MATERIALI PER FUORI USO

 

Capitolo I

 

MATERIALI FUORI USO PER VETUSTA', PER USURA O PER CAUSE ACCIDENTALI

 

          Art. 108. Richiesta di dichiarazione di fuori uso.

     La richiesta di dichiarazione di fuori uso dei materiali di cui all'art. 88 ritenuti non più idonei ad ulteriore utilizzazione in dipendenza di vetustà, o di usura o di causa accidentale è formulata dai servizi interessati dello stabilimento o arsenale.

     La richiesta di cui al precedente comma, contenente l'elencazione per specie e quantità dei materiali segnalati, accompagnata da apposita relazione nella quale siano indicate le ragioni che l'hanno provocata, deve essere sottoposta alla commissione tecnica di cui all'art. 110.

 

          Art. 109. Conservazione dei materiali proposti per la dichiarazione di fuori uso.

     I materiali proposti per la dichiarazione di fuori uso devono essere conservati separati dagli altri, possibilmente in appositi locali o recinti, sino ad intervenuta decisione in merito alla dichiarazione stessa e alla loro conseguente destinazione.

 

          Art. 110. Commissione tecnica di accertamento.

     La commissione tecnica di accertamento nominata di volta in volta o con funzioni permanenti dal direttore dello stabilimento o arsenale, è composta da tre membri scelti fra gli ufficiali tecnici e gli impiegati delle carriere direttive o di concetto tecniche, con destinazione di servizio presso lo stabilimento o arsenale con esclusione dei consegnatari.

     Le istruzioni ministeriali stabiliscono le modalità per l'assolvimento dei compiti demandati alla commissione a norma del successivo art. 111.

 

          Art. 111. Compiti della commissione tecnica di accertamento.

     La commissione tecnica di accertamento ha i seguenti compiti:

     a) accertare se i materiali nello stato in cui si trovano siano effettivamente non più idonei in modo assoluto ad ulteriore utilizzazione, ovvero se i materiali stessi siano riparabili;

     b) accertare se l'inidoneità sia da attribuire a vetustà, ad usura oppure a causa accidentale; qualora nel corso degli accertamenti la commissione ritenga che l'inidoneità derivi da incuria od uso irregolare è tenuta ad informarne immediatamente il direttore;

     c) indicare per i materiali riconosciuti non più idonei in modo assoluto ad ulteriore utilizzazione, la specie e la quantità dei recuperi che presumibilmente possono ricavarsi dalla eventuale scomposizione, demolizione o disfacimento.

 

          Art. 112. Dichiarazione di fuori uso.

     I risultati degli accertamenti della commissione di cui al precedente art. 110 sono sottoposti al direttore il quale, ove non abbia motivi per non accogliere i risultati stessi, dichiara fuori uso i materiali riconosciuti non idonei ad ulteriore utilizzazione e dispone per la riparazione, compatibilmente con i programmi annuali, di quelli per i quali la commissione ne ha riconosciuto la convenienza.

     Qualora il direttore non approvi i risultati degli accertamenti della commissione deve trasmettere il relativo verbale, con il proprio parere motivato, alla direzione generale competente per materia per le definitive determinazioni.

     La dichiarazione di fuori uso è esecutiva salvo per quei materiali che saranno indicati dalle apposite istruzioni ministeriali e per i quali la dichiarazione medesima è sottoposta all'approvazione della direzione generale competente per materia.

 

          Art. 113. Destinazione dei materiali dichiarati fuori uso.

     I materiali dichiarati fuori uso con le modalità indicate negli articoli precedenti sono destinati dalla direzione generale competente per materia, di volta in volta o con le apposite istruzioni applicative del presente regolamento, alla alienazione, alla demolizione, al disfacimento o alla distruzione, ovvero ad uso speciale, diverso da quello originario, nello stato in cui si trovano.

     Delle operazioni di demolizione, disfacimento o di distruzione è redatto dal servizio interessato apposito verbale dal quale devono risultare, oltre la specie e la quantità, anche il valore commerciale delle parti ricavate.

     I materiali dichiarati fuori uso destinati alla alienazione nello stato in cui si trovano, devono essere opportunamente contrassegnati per la loro facile individuazione e conservati in appositi locali o recinti.

 

          Art. 114. Documenti giustificativi contabili.

     Le dichiarazioni di fuori uso corredate dai verbali di disfacimento o di demolizione costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato.

     Il materiale proveniente dalla demolizione e dal disfacimento che risulti di nessun valore commerciale non deve essere assunto in carico e viene eliminato o distrutto a cura e spese dello stabilimento o arsenale, con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 

Capitolo II

 

MATERIALI FUORI USO PER CAUSE TECNICHE

 

          Art. 115. Proposte di dichiarazione di fuori uso.

     Gli stabilimenti e arsenali formulano proposte di dichiarazione di fuori uso per i materiali di cui all'art. 88 che non possono più soddisfare assolutamente alla loro primitiva destinazione ovvero sono ritenuti superati per motivi di natura tecnologica, sempre che in entrambi i casi non siano suscettibili di altro impiego. A tale fine, i servizi interessati segnalano alla direzione dello stabilimento o arsenale i materiali che a loro giudizio rientrano nei casi contemplati nel precedente comma.

     I materiali segnalati sono sottoposti all'esame di apposita commissione nominata dal direttore e composta da ufficiali tecnici ed impiegati delle carriere direttive o di concetto tecniche, in servizio presso lo stabilimento o arsenale.

     La commissione, a conclusione dei propri esami, compila apposito verbale contenente proposte in merito:

     alla dichiarazione o meno di fuori uso dei materiali esaminati;

     alla destinazione, ai sensi dell'art. 113, dei materiali dalla stessa ritenuti da dichiarare fuori uso.

     Il verbale favorevole è inoltrato alla direzione generale competente per materia a corredo della formale proposta di cui al primo comma presentata dal servizio interessato.

     Qualora il direttore non condivida i risultati degli accertamenti della commissione, siano essi favorevoli o meno alla dichiarazione di fuori uso, trasmette il relativo verbale, con il proprio motivato parere, alla direzione generale competente per materia per le definitive determinazioni.

     Per la conservazione dei materiali oggetto delle proposte di dichiarazione di fuori uso, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 109 e 113.

 

          Art. 116. Dichiarazione di fuori uso.

     L'approvazione da parte della direzione generale competente delle proposte di cui al precedente articolo costituisce dichiarazione di fuori uso e di destinazione del materiale.

     Il servizio amministrativo dello stabilimento o arsenale provvede ai conseguenti incombenti di competenza.

     Ai fini contabili si applicano le norme dell'art. 114.

 

Capitolo III

 

VENDITA DEI MATERIALI DICHIARATI FUORI USO

 

          Art. 117. Norme generali. [25]

     I materiali dichiarati fuori uso con le modalità di cui agli articoli 112 e 116 e destinati alla vendita possono, in casi speciali e previa autorizzazione ministeriale, essere alienati a licitazione od a trattativa privata.

     Quando il valore dei materiali da alienare non superi le L. 7.000.000 può farsi luogo anche alla procedura in economia.

     E' vietato suddividere artificiosamente in più o diverse vendite uno stesso lotto omogeneo di materiali fuori uso.

     Per l'alienazione del materiale fuori uso, devesi richiedere l'intervento del rappresentante del Tesoro, designato dalla Ragioneria generale dello Stato o dalla ragioneria provinciale dello Stato, quando il valore di stima degli oggetti da alienare superi l'importo di L. 7.000.000. [26]

 

          Art. 118. Scarti e residui di lavorazione.

     Gli scarti e i residui di lavorazione di cui all'art. 36, presi in carico quali rottami, possono essere venduti con le norme del precedente art. 117.

 

          Art. 119. Demilitarizzazione.

     I materiali dichiarati fuori uso e destinati alla vendita nello stato in cui si trovano devono essere, quando previsto, demilitarizzati e venduti con l'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

 

          Art. 120. Consegna dei materiali venduti.

     La consegna dei materiali venduti è effettuata, in contraddittorio con l'acquirente, dal consegnatario o da un suo delegato.

     Per ogni consegna è redatto un verbale, sottoscritto anche dall'acquirente, dal quale devono risultare la specie e la quantità dei materiali consegnati, nonchè l'eventuale inosservanza delle prescrizioni contrattuali per il ritiro dei materiali.

     Qualunque sia la procedura adottata per la vendita ai sensi del precedente art. 117, la consegna dei materiali oggetto della vendita stessa deve essere effettuata dietro presentazione, da parte dell'acquirente, della quietanza di tesoreria relativa al pagamento dell'importo dei materiali medesimi.

 

          Art. 121. Liquidazione.

     Dopo che è stata espletata la consegna dei materiali venduti, il servizio amministrativo dello stabilimento o arsenale compila il conto di liquidazione comprensivo anche delle eventuali penalità a carico dell'acquirente. Se detto conto comprende delle penalità, l'importo complessivo delle relative multe viene comunicato all'acquirente, il quale ha la facoltà di opporsi all'applicazione delle penalità stesse entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione.

     L'acquirente è invitato ad accettare le risultanze del conto definitivo di liquidazione ed a versare in tesoreria al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, entro il termine in esso fissato, l'ammontare delle eventuali somme a debito.

     Ove, allo scadere di detto termine, l'acquirente non abbia effettuato il versamento dovuto, il direttore dello stabilimento o arsenale procede nel seguente modo:

     a) se la vendita ha avuto luogo mediante il procedimento in economia, ovvero mediante contratto da lui stesso approvato, autorizza lo svincolo della cauzione previa deduzione delle somme a debito da commutare in quietanza di entrata con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata;

     b) se la vendita ha avuto luogo con contratto soggetto ad approvazione ministeriale, trasmette alla direzione generale competente la copia del conto di liquidazione affinchè possa tenersi conto del mancato pagamento delle somme a debito nell'autorizzare lo svincolo della cauzione.

     Qualora l'acquirente non accetti le risultanze del conto di liquidazione, il direttore dello stabilimento o arsenale può, su istanza dello stesso, procedere secondo la norma di cui alla lettera a), salvo il diritto della parte di impugnare il conto di liquidazione che, a tali effetti, è provvedimento definitivo.

 

          Art. 122. Scarico contabile.

     Lo scarico contabile dei materiali venduti è giustificato dai seguenti documenti:

     un esemplare del verbale di consegna corredato da una copia conforme degli atti contrattuali di vendita;

     la quietanza rilasciata dalla tesoreria relativa al pagamento dell'importo dei materiali venduti.

 

Titolo IX

 

ACQUISTI E LAVORI PRESSO L'INDUSTRIA PRIVATA

 

Capitolo I

 

GENERALITA'

 

          Art. 123. Piano di esecuzione.

     In relazione a quanto disposto all'art. 31, comma terzo, il servizio amministrativo dello stabilimento o arsenale, d'intesa con i servizi interessati, predispone sotto l'osservanza di quanto disposto dal successivo art. 124 un piano di massima per l'esecuzione di tutti gli incombenti amministrativi necessari per l'acquisto dei materiali e dei prodotti occorrenti per le lavorazioni, nonchè per i lavori da affidarsi all'industria privata.

     Il predetto piano è sottoposto al visto di approvazione del direttore dello stabilimento o arsenale.

 

          Art. 124. Norme generali.

     Per l'approvvigionamento dei materiali e dei prodotti e l'appalto dei lavori di cui al precedente art. 123, la direzione dello stabilimento o arsenale provvede in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481 e delle norme di cui ai capitoli seguenti del presente titolo.

 

Capitolo II

 

CONTRATTI

 

          Art. 125. Norme generali. [27]

     All'acquisto dei materiali e dei prodotti occorrenti per le lavorazioni dello stabilimento o arsenale e per il supporto tecnico e logistico di forza armata e interforze, nonchè all'esecuzione dei lavori da affidarsi all'industria privata, salvo i casi in cui può provvedersi in economia a norma del presente regolamento, si provvede con contratti nei modi e alle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato nonchè dalle disposizioni speciali legislative e regolamentari vigenti per il Ministero della difesa.

 

          Art. 126. Norme particolari.

     Quando occorre consegnare all'industria privata mezzi e materiali da sottoporre a lavorazioni fuori dello stabilimento o arsenale, il contratto per l'esecuzione dei lavori deve contenere:

     a) l'indicazione della specie e della quantità dei mezzi e dei materiali da consegnarsi e la clausola che i materiali sopravanzati, i recuperi e i residui di lavorazione sono da consegnare comunque in ogni caso allo stabilimento o arsenale;

     b) la misura della cauzione che deve essere versata a garanzia dei mezzi e materiali consegnati, indipendentemente dalla cauzione relativa al regolare adempimento del contratto, oppure l'obbligo di assicurare i mezzi e i materiali consegnati contro tutti i rischi assicurabili cui possono andare soggetti, presso un istituto di gradimento dell'Amministrazione della difesa;

     c) la dichiarazione che i mezzi e i materiali consegnati sono e rimangono di proprietà dell'Amministrazione della difesa.

     Qualora non sia possibile specificare nel contratto gli elementi di cui alla lettera a) del precedente comma, detti elementi saranno fatti constare da appositi verbali controfirmati dalle parti, da redigersi con le modalità che devono essere specificate nel contratto medesimo.

 

Capitolo III

 

SERVIZI IN ECONOMIA

 

          Art. 127. Servizi in economia degli stabilimenti e arsenali. [28]

     I lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia dagli stabilimenti e arsenali, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, nonchè dagli organismi logistici di terzo grado, che verranno indicati con decreto del Ministro della difesa e che esplichino attività tecniche inerenti alla straordinaria manutenzione, alle grandi riparazioni e alla trasformazione di mezzi, sono:

     a) i lavori di qualsiasi natura dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, dei veicoli ruotati e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, delle apparecchiature a bordo e a terra, da eseguirsi d'urgenza per fronteggiare impreviste esigenze operative, semprechè ai lavori stessi non possa assolutamente provvedere direttamente lo stabilimento o arsenale;

     b) le provviste di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) e per il supporto tecnico e logistico di F.A. e interforze ricorrendo le circostanze ivi indicate, siano tali attività eseguite direttamente dallo stabilimento o arsenale ovvero presso l'industria privata, semprechè i dipendenti magazzini ne siano sprovvisti;

     c) i lavori e le provviste occorrenti, in caso di pericolo o di emergenza, per evitare perdite di materiali o per recuperare quelli danneggiati, ai fini del loro pronto impiego;

     d) le operazioni di sdoganamento, spedizione, trasporto e le relative assicurazioni, nonchè le operazioni di facchinaggio, connesse con esigenze impreviste ed urgenti, quando lo stabilimento o arsenale non possa assolutamente provvedervi direttamente con il proprio personale; i suddetti servizi in tali casi devono essere espletati da ditte specializzate nei vari settori;

     e) interventi non procrastinabili previsti da norme legislative e regolamentari speciali riguardanti l'igiene e la sicurezza del personale e i primi soccorsi in caso di infortunio;

     f) le provviste ed i lavori quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno dell'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto ovvero per assicurare, in caso di inadempienza dell'appaltatore medesimo, l'esecuzione della fornitura o del lavoro nel tempo previsto dal contratto stesso;

     g) le provviste ed i lavori non preveduti nei contratti, per i quali non sia possibile concordare i prezzi con le ditte contraenti e l'amministrazione non intende valersi della facoltà di imporre l'esecuzione;

     h) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;

     i) l'acquisto di materiali e di materie prime di esclusiva produzione estera per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con le forme previste dalle disposizioni di contabilità generale dello Stato;

     l) le provviste di mezzi e materiali occorrenti per lo studio, la progettazione e la costruzione di modelli e prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali presso lo stabilimento o arsenale militare, quando ragioni di riservatezza non consentono il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione;

     m) i lavori e le provviste occorrenti per le piccole riparazioni degli impianti e dei mezzi nonchè per il funzionamento dei servizi ivi compreso il minuto mantenimento;

     n) prestazioni occasionali e saltuarie di assistenza tecnica per il funzionamento dei macchinari e degli impianti dello stabilimento o arsenale;

     o) le spese relative ai corsi concernenti l'addestramento militare e professionale svolti da personale militare e civile all'interno e all'estero;

     p) le spese connesse ai servizi di carattere generale di cui al successivo art. 129, fatta eccezione per le spese indicate alla lettera f), per le quali, in quanto non concernenti provviste e lavori, è applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.

     I servizi di cui alle lettere a), b), d), l), m) ed n), si eseguono in economia quando il loro importo non superi le L. 300.000.000, fatte salve, per le forniture, le disposizioni in materia di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni.

 

          Art. 128. Limiti d'importo dei lavori e delle provviste in economia eseguibili direttamente dagli stabilimenti e arsenali. [29]

     L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente è autorizzata:

     a) dal direttore di stabilimento o arsenale, con provvedimento interno nei limiti delle somme poste a disposizione dal Ministero con aperture di credito già sottoposte al controllo della Corte dei conti, quando l'importo di ogni singola provvista, servizio o lavoro non superi:

     L. 60.000.000, sempre che la materia risulti disciplinata da capitolati generali d'oneri emanati con provvedimento assoggettato al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti;

     L. 18.000.000 per le restanti provviste, lavori e servizi.

     E' fatta eccezione per le spese di cui alla lettera p) del precedente art. 127, per le quali il ricorso alla procedura in economia può essere comunque disposto dal direttore nei limiti delle assegnazioni concesse dal Ministero e nel rispetto delle disposizioni al riguardo impartite.

     E' fatta inoltre eccezione per le altre spese non inerenti alla produzione e che attengono al funzionamento degli organismi, per le quali vigono i limiti di spesa e le capacità autorizzative indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

     b) dal Ministero per importi superiori o per i servizi direttamente espletati.

     Indipendentemente dalle assegnazioni di fondi concessi dalla direzione generale competente, il direttore dello stabilimento o arsenale ha tuttavia facoltà di ordinare in economia, entro il limite di L. 150.000.000 e sotto la sua personale responsabilità, l'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui alla lettera c) dell'art. 127. Di tale ordine deve essere data immediata comunicazione alla direzione generale competente per la ratifica del proprio operato e, se del caso, per la messa a disposizione dei fondi occorrenti nell'ambito degli stanziamenti inscritti in bilancio.

     Qualora il direttore preveda che, per il completamento dei lavori, occorre superare il limite anzidetto, deve chiedere subito l'autorizzazione della maggiore spesa alla direzione generale competente e la somministrazione dei fondi come nel caso precedente.

     In tutti i casi di cui al presente articolo l'atto con il quale il direttore dispone il ricorso alla procedura in economia deve indicare, per ciascuna provvista o lavoro, le ragioni che motivano il ricorso medesimo.

 

          Art. 129. Spese per i servizi di carattere generale.

     Il direttore dello stabilimento o arsenale, entro i limiti delle apposite assegnazioni di fondi ricevute sui competenti capitoli di bilancio dalle direzioni generali è autorizzato a disporre le seguenti spese generali:

     a) dazi, diritti doganali e assicurazioni inerenti a materiali acquistati all'estero e spese per la stipulazione e registrazione dei relativi eventuali contratti di acquisto, quando sia espressamente convenuto che tali spese debbono andare a carico della Amministrazione della difesa;

     b) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

     c) diritti, tasse e imposte dovute ad amministrazioni statali e locali, nonchè diritti e contributi dovuti per legge ad enti pubblici;

     d) canoni relativi ai consumi di energia elettrica, gas combustibili ed acqua;

     e) canoni e tasse per raccordi ferroviari, nonchè per l'uso delle macchine di trazione e dei carri ferroviari;

     f) ogni altra spesa necessaria per le minute esigenze dello stabilimento o arsenale non concernente provvista o lavoro.

     Le assegnazioni di cui al primo comma del presente articolo sono fissate dalle direzioni generali competenti sulla base della previsione di spesa che lo stabilimento o arsenale è tenuto a formulare per ciascun anno finanziario.

     Qualora durante il corso di ciascun anno finanziario, per circostanze eccezionali ed imprevedibili, le assegnazioni si rivelassero insufficienti, lo stabilimento o arsenale deve tempestivamente inoltrare richiesta di assegnazione suppletiva.

 

          Art. 130. Divieto di suddividere le provviste ed i lavori.

     E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro o provvista in economia, che possa considerarsi con carattere unitario, in più lavori o in più provviste.

     In caso di inosservanza, si applicano le norme contenute negli articoli 81 e 86 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

Capitolo IV

 

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA

 

          Art. 131. Lavori in economia. [30]

 

          Art. 132. Provviste in economia. [31]

 

          Art. 133. Formalità procedurali. [32]

 

          Art. 134. Adempimenti amministrativi. [33]

 

Capitolo V

 

RICEZIONE DEI MATERIALI

 

          Art. 135. Generalità.

     I materiali acquistati con contratti formali non possono essere ricevuti prima che i relativi contratti siano stati approvati nei modi di legge.

     I materiali che i fornitori consegnano allo stabilimento o arsenale in esecuzione sia di contratti formali che di acquisti in economia debbono essere depositati e custoditi in appositi locali di ricezione nell'ambito dello stesso stabilimento o arsenale, separati dai magazzini della gestione materiali.

     Per i materiali che i fornitori, in esecuzione sia di contratti formali sia di acquisti in economia, sono tenuti a consegnare ad altre ditte per conto dello stabilimento o arsenale, valgono le norme di cui al successivo art. 139.

     Per i materiali che le ditte, incaricate di eseguire lavori all'interno dello stabilimento o arsenale, introducono nello stesso, valgono le norme di cui al successivo art. 141.

 

          Art. 136. Introduzione dei materiali ed adempimenti successivi.

     I materiali di cui al secondo comma del precedente art. 135, sono presi in consegna da apposito incaricato del servizio amministrativo dello stabilimento o arsenale; tale incaricato li annota cronologicamente in un registro indicandone la specie, la quantità e la provenienza.

     Il servizio amministrativo comunica tempestivamente le singole ricezioni di materiali al servizio controllo e collaudi per gli adempimenti di competenza, trasmettendogli la documentazione necessaria.

 

          Art. 137. Adempimenti del servizio controllo e collaudi.

     Il servizio controllo e collaudi, ricevuta la documentazione di cui al precedente art. 136, provvede al collaudo in conformità di quanto prescritto dagli articoli 77 e seguenti del presente regolamento.

     Per i materiali già sottoposti al collaudo presso gli stabilimenti delle ditte fornitrici ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento, il servizio controllo e collaudi provvede ad accertare che i materiali ricevuti sono quelli precedentemente collaudati.

 

          Art. 138. Prelevamenti dai locali di ricezione.

     Non possono essere prelevati dai locali di ricezione materiali per i quali non sia intervenuta regolare accettazione ai sensi dell'art. 82 del presente regolamento, salvo i campioni occorrenti per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

 

          Art. 139. Materiali consegnati a terzi per conto dello stabilimento o arsenale. [34]

     I materiali che le ditte fornitrici sono tenute a consegnare direttamente ad altre ditte per conto dello stabilimento o arsenale, in esecuzione sia di contratti formali che di acquisti in economia, devono essere sottoposti a collaudo a cura del servizio controllo e collaudi dello stesso stabilimento o arsenale anche a mezzo degli organi di cui al precedente art. 13.

     Il servizio anzidetto eseguito il collaudo o l'accertamento di cui al primo o al secondo comma dell'art. 137 compila, in contraddittorio con la ditta ricevente, apposito verbale di consegna dei materiali.

     Gli atti riguardanti il collaudo e l'accettazione nonchè il verbale di consegna di cui al precedente comma devono essere inviati al servizio amministrativo per l'assunzione in carico ai fini del pagamento del materiale oggetto della fornitura.

 

          Art. 140. Carico dei materiali collaudati.

     Il servizio amministrativo, ricevuti gli atti relativi al collaudo e all'accettazione, dispone il sollecito trasferimento dai locali di ricezione nei magazzini dello stabilimento o arsenale dei materiali accettati e l'assunzione in carico degli stessi nella contabilità giudiziale.

     Per i materiali di cui al precedente art. 139, l'assunzione in carico viene disposta anche sulla base del verbale di consegna di cui al medesimo articolo.

     Le operazioni di trasferimento dai locali di ricezione ai magazzini dello stabilimento o arsenale dovranno risultare dal registro di cui al precedente art. 136.

 

          Art. 141. Materiali prodotti da ditte incaricate dell'esecuzione di lavori all'interno dello stabilimento o arsenale.

     Nel caso che le ditte incaricate di eseguire lavori entro lo stabilimento o arsenale introducano materiali da impiegare nei lavori stessi, tali materiali devono essere opportunamente descritti in apposito verbale da redigersi all'atto dell'introduzione, a cura del servizio incaricato della sorveglianza sull'esecuzione dei lavori; da tale verbale deve risultare specificatamente che i materiali introdotti sono conformi a quanto eventualmente prescritto in contratto.

     Gli eventuali accertamenti tecnici, quando necessari, sono devoluti al servizio controllo e collaudi.

 

Capitolo VI

 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PROVVISTE E DEI LAVORI

 

          Art. 142. Conto di liquidazione.

     Per le provviste di materiali accettati al collaudo ed assunti in carico ai sensi degli articoli 139 e 140 del presente regolamento nonchè per i lavori collaudati e accettati, si compila un apposito conto, che costituisce il conto di liquidazione. Detto conto è formato dal servizio amministrativo sulla base delle clausole che hanno regolato le provviste e i lavori medesimi, effettuati nello stabilimento o arsenale sia con contratti formali che in economia, nonchè dalle risultanze dei verbali di collaudo o delle dichiarazioni di buona provvista a seconda dei casi.

     Il conto deve porre in evidenza le penalità a carico della ditta conseguenti ad eventuali inadempienze delle clausole di cui al precedente comma.

 

          Art. 143. Documenti giustificativi.

     Il conto di liquidazione deve essere corredato di tutti i documenti giustificativi dei conteggi effettuati e, in particolare, da quelli sotto indicati:

     a) la copia autentica del contratto o degli altri atti di cui all'art. 17 della legge di contabilità generale dello Stato;

     b) la copia dell'atto con il quale è stato disposto l'eventuale ricorso alla procedura in economia;

     c) la fattura della ditta fornitrice corredata della dichiarazione di assunzione in carico del materiale fornito;

     d) il verbale di collaudo ed accettazione della provvista o del lavoro;

     e) gli atti legali comprovanti la facoltà ad esigere e quietanzare, ove del caso.

 

          Art. 144. Pagamento.

     Al pagamento agli aventi diritto dell'importo dei conti di liquidazione di cui all'art. 142 si provvede a norma di legge.

 

          Art. 145. Svincolo del deposito cauzionale.

     Il direttore dello stabilimento o arsenale autorizza, con proprio provvedimento, lo svincolo della cauzione depositata dalla ditta a garanzia della provvista e del lavoro, dopo che la stessa ha adempiuto a tutti gli obblighi risultanti dalle clausole degli atti che hanno regolato l'esecuzione della provvista e del lavoro stesso nonchè dopo sia trascorso il periodo di garanzia eventualmente previsto.

     Ai fini dell'emissione del provvedimento anzidetto, il servizio amministrativo dello stabilimento o arsenale deve compilare apposito certificato di adempimento dal quale deve risultare che la ditta ha interamente soddisfatto gli obblighi di cui al precedente comma e che il materiale provvisto o il lavoro eseguito è stato collaudato ed accettato.

     Nel caso che il contratto o gli altri atti di cui al già citato art. 17 della legge di contabilità generale dello Stato siano stati stipulati dal Ministero o da un ente diverso dallo stabilimento o arsenale che ne ha curato l'esecuzione, il certificato di adempimento deve essere compilato dal servizio amministrativo di quest'ultimo e trasmesso al Ministero o all'ente di cui sopra per i successivi adempimenti.

     Il certificato di adempimento deve essere, in ogni caso, posto a corredo del provvedimento per lo svincolo di cui al primo comma del presente articolo.

 

Titolo X

 

ATTIVITA' DEGLI STABILIMENTI E ARSENALI PER ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER PRIVATI COMMITTENTI

 

Capitolo I

 

LAVORI A PAGAMENTO

 

          Art. 146. Norma generale. [35]

     Gli stabilimenti e arsenali possono eseguire, a pagamento, lavori per conto di amministrazioni pubbliche e privati committenti, nonchè, quando consentito dalle leggi vigenti o in presenza di specifici accordi di collaborazione, per conto di Stati esteri e di organizzazioni internazionali. Possono essere altresì eseguite a pagamento presso gli stabilimenti o arsenali dimostrazioni, prove sperimentali e tecniche da parte di amministrazioni pubbliche e di privati, con o senza il concorso di personale e mezzi degli stabilimenti o arsenali stessi.

     Tali attività possono essere eseguite entro i limiti consentiti della prioritaria esecuzione, nei termini già fissati, dei lavori inclusi nei programmi annuali di cui all'art. 29 e, in ogni caso, devono essere subordinati alle esigenze dello svolgimento dei compiti di istituto dello stabilimento o arsenale.

     L'esecuzione delle attività di cui al precedente comma è autorizzata dal Ministro, o dal titolare della direzione generale di cui lo stabilimento o arsenale dipende all'uopo appositamente delegato.

 

          Art. 147. Determinazione del prezzo.

     Lo stabilimento o arsenale incaricato dell'esecuzione di un lavoro ai sensi dell'art. 146, ne determina il prezzo mediante apposita analisi di costo nella quale devono essere compresi tutti gli elementi di cui all'art. 40 del presente regolamento.

     A tal fine lo stabilimento o arsenale deve calcolare il costo di stabilimento del lavoro con le modalità indicate negli articoli 54 e 55 e con l'osservanza di quanto disposto dai seguenti commi.

     Il costo delle materie prime, dei semilavorati e lavorati comuni, compresi i ricambi da impiegare per l'esecuzione del lavoro deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, in base ai prezzi correnti di mercato anzichè in base ai prezzi di carico a magazzino.

     Le quote percentuali di spese generali da considerare per il calcolo del costo di stabilimento sono quelle stabilite per l'anno precedente a quello in cui è eseguito il lavoro.

     Il costo di stabilimento può essere maggiorato di una aliquota percentuale che sarà fissata dalla direzione generale da cui lo stabilimento o arsenale dipende tenendo conto del prezzo di mercato per lavori eguali o similari eseguiti presso il corrispondente settore produttivo dell'industria privata.

     Lo stabilimento o arsenale provvede direttamente a comunicare al richiedente il prezzo del lavoro per l'accettazione e i successivi adempimenti di cui all'art. 148.

 

          Art. 148. Pagamento.

     Il richiedente, in caso di accettazione, è invitato a sottoscrivere apposito atto contenente tutte le condizioni che regolano l'esecuzione del lavoro nonchè l'eventuale clausola di revisione del prezzo in relazione alle variazioni che i costi della manodopera e dei materiali dovessero subire. Il pagamento del prezzo del lavoro deve essere effettuato a mezzo di versamento anticipato in tesoreria. A tal fine lo stabilimento o arsenale deve indicare i capitoli del bilancio sui quali si deve effettuare il versamento, distinguendo l'aliquota riassegnabile al bilancio del Ministero della difesa dalla aliquota non riassegnabile.

     Sono riassegnabili le somme relative ai materiali, alle spese varie, al compenso per lavoro straordinario e alle spese per missioni.

     Non sono riassegnabili le somme relative alla spesa di manodopera e relativi soprassoldi, alle spese generali ed alla eventuale aliquota percentuale di maggiorazione nonchè alle imposte e tasse.

     Qualora la natura del lavoro sia tale da consentire la determinazione del prezzo soltanto a consuntivo, lo stabilimento o arsenale deve provvedere alla compilazione di un apposito preventivo che tenga conto di tutti gli elementi di costo che possono intervenire nelle varie fasi dell'esecuzione e portarne le risultanze a conoscenza del richiedente. In caso di accettazione, l'atto di cui al primo comma del presente articolo dovrà contenere anche l'obbligo da parte del committente di versare in tesoreria, a titolo di deposito provvisorio, una somma pari all'importo del prezzo stimato come sopra, fatta salva la determinazione del prezzo definitivo a lavoro ultimato. Lo stabilimento o arsenale provvede a determinare il prezzo definitivo, al termine delle lavorazioni sulla base delle risultanze del relativo ordine di lavoro e con criteri di cui all'art. 147; invita quindi il committente a versare l'importo in tesoreria con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed autorizza, nel contempo, lo svincolo della somma versata a titolo di deposito provvisorio.

 

          Art. 149. Esecuzione.

     Lo stabilimento o arsenale non può dare corso alla esecuzione del lavoro se non dopo aver ricevuto dal committente le quietanze originali di tesoreria relative all'avvenuto pagamento anticipato del prezzo o alla costituzione del deposito provvisorio.

     A similitudine di quanto indicato dall'art. 32 del presente regolamento, l'esecuzione del lavoro è disposta dal direttore mediante l'apertura di apposito ordine di lavoro con l'osservanza della norma di cui all'art. 28.

 

Capitolo II

 

PRESTITI DI MEZZI E MATERIALI

 

          Art. 150. Generalità.

     Lo stabilimento o arsenale, compatibilmente con l'espletamento delle proprie attività lavorative può effettuare il prestito temporaneo dei mezzi e dei materiali di cui dispone ad amministrazioni pubbliche estranee alla Difesa ed ai privati. Le istruzioni ministeriali fisseranno i prezzi ed i materiali per il prestito dei quali occorre la preventiva autorizzazione della direzione generale dalla quale lo stabilimento o arsenale dipende.

     Tuttavia nei casi di pubblica calamità, incendio, naufragi o di altri eventi che comportino pericolo di vite umane, il prestito è fatto dal direttore dello stabilimento o arsenale prescindendo dalla eventuale preventiva autorizzazione di cui al comma precedente. Il direttore, però, è tenuto a comunicare il prestito effettuato alla direzione generale di cui sopra.

     Il prestito di mezzi e materiali, è effettuato contro pagamento di un compenso fissato dalla direzione generale da cui dipende lo stabilimento o arsenale, salvo che non abbia luogo a favore di altri stabilimenti o arsenali e di comandi, servizi, enti, navi, distaccamenti e reparti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     L'importo del compenso di cui al precedente comma è versato anticipatamente in tesoreria sul competente capitolo di bilancio di entrata per essere, successivamente, assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con i criteri di cui al precedente art. 148, secondo e terzo comma.

 

          Art. 151. Norme per l'esecuzione.

     Il prestito di mezzi e materiali è effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dalla direzione generale dalla quale lo stabilimento o arsenale dipende, tenendo presenti le istruzioni diramate dalle altre direzioni generali per i materiali di specifica competenza.

     In particolare dovranno essere disciplinati:

     a) le modalità e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei mezzi o materiali, nonchè le conseguenti operazioni contabili;

     b) la misura del compenso, le modalità e la data del relativo versamento;

     c) la forma e l'entità della garanzia per il risarcimento di danni o di perdite che eventualmente il mezzo o il materiale prestato dovesse subire.

     Il prestito è ammesso per un periodo di tempo da determinare in precedenza in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali fu richiesto; detto periodo può essere prorogato.

 

Titolo XI

 

FINANZIAMENTO E CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE

 

Capitolo I

 

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI FONDI

 

          Art. 152. Generalità. [36]

     La gestione amministrativo-contabile dei fondi comunque assegnati agli stabilimenti e arsenali militari per l'espletamento dei compiti istituzionali, salvo quando non espressamente o diversamente previsto nel presente regolamento, è effettuata con l'osservanza delle norme contenute nel "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

 

          Art. 153. Organi responsabili.

     Il direttore sopraintende, indirizza e vigila sulla gestione amministrativo-contabile dei fondi, comunque assegnati allo stabilimento o arsenale, affidata al servizio amministrativo dall'art. 10 del presente regolamento.

     A tal fine il direttore svolge in particolare i compiti attribuiti al comandante dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonchè agli articoli 29, 32, 123, 128, 129 e 133 del presente regolamento.

     L'azione di indirizzo del direttore di cui al primo comma si estrinseca mediante apposite direttive di massima ovvero istruzioni date di volta in volta.

     Il capo del servizio amministrativo, nell'espletamento dei compiti demandati dal presente regolamento al servizio cui è preposto, esercita nell'ambito delle direttive o delle istruzioni di cui al comma precedente le funzioni attribuitegli dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     Per quanto concerne in particolare la gestione del denaro, il capo servizio amministrativo si avvale del capo gestione del denaro, del cassiere, e del contabile agli assegni, le cui funzioni e responsabilità sono quelle stabilite dal citato regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

Capitolo II

 

MODALITA' D'ESECUZIONE

 

          Art. 154. Generalità.

     La previsione del fabbisogno, il movimento e la custodia dei fondi, la contabilizzazione delle entrate e delle uscite, la resa del conto e i passaggi di gestione sono disciplinati con le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

          Art. 155. Norme particolari.

     La previsione del fabbisogno di fondi di cui al citato regolamento di amministrazione e contabilità deve essere formulata evidenziando opportunamente la quota parte relativa all'attuazione del programma annuale di lavoro stabilito ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

     I fondi assegnati con il programma annuale per l'esecuzione di ciascuna delle commesse interne e conti di lavoro di cui all'art. 30 del presente regolamento non possono essere utilizzati per l'esecuzione e provviste di lavori riguardanti altre commesse interne o conti di lavoro. Il Ministero, in caso di necessità, può autorizzare, su richiesta motivata dal direttore dello stabilimento o arsenale, la deroga a tale norma, a meno che i fondi stessi non siano di pertinenza di differenti capitoli di bilancio.

     Ciascun stabilimento o arsenale, per tutte le occorrenze concernenti le proprie operazioni di gestione, fa capo alla direzione di amministrazione del comando territoriale designato ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481.

 

Titolo XII

 

ISPEZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE E CONTABILI

 

Capitolo I

 

ISPEZIONI TECNICHE

 

          Art. 156. Modalità di esecuzione. [37]

     Le ispezioni tecniche hanno lo scopo di accertare il grado di efficienza produttiva nonchè il funzionamento dello stabilimento o arsenale in relazione ai suoi compiti specifici e ai riflessi di ordine economico connessi.

     Dette ispezioni sono disposte, almeno una volta ogni due anni, dalla direzione generale da cui lo stabilimento o arsenale dipende ed eseguite da ufficiali dei corpi tecnici i quali all'uopo possono avvalersi della collaborazione di ufficiali o impiegati qualificati.

     Le modalità di esecuzione sono fissate dalle apposite istruzioni ministeriali tenendo conto delle peculiari caratteristiche del settore lavorativo in cui opera ciascun stabilimento o arsenale.

     E' facoltà dell'ispettore estendere ed approfondire l'ispezione su uno o più servizi dello stabilimento o arsenale, onde accertare quegli elementi che costituiscono la base di giudizio dell'efficienza e della funzionalità dello stabilimento o arsenale stesso ed individuare, se del caso, quei fattori che ne menomano la produttività ed il rendimento.

 

          Art. 157. Relazioni sulle ispezioni. [38]

     Al termine dell'ispezione l'ispettore compila apposita relazione riportandovi le osservazioni, i suggerimenti e le proposte che riterrà opportuno formulare in relazione alle risultanze dell'ispezione compiuta.

     Tale relazione è inviata dall'ispettore, per i successivi adempimenti, all'autorità che ha disposto l'ispezione stessa.

 

Capitolo II

 

ISPEZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

 

          Art. 158. Modalità di esecuzione. [39]

     Le ispezioni amministrative riguardano la gestione amministrativa dello stabilimento o arsenale ed hanno per oggetto l'accertamento della conformità dei relativi atti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle istruzioni ministeriali vigenti in materia, nonchè della convenienza e della economicità degli atti di gestione.

     Le ispezioni contabili riguardano la gestione contabile del denaro e dei materiali dello stabilimento o arsenale ed hanno per oggetto l'accertamento della regolarità della tenuta dei registri e dei documenti contabili nonchè della regolarità e tempestività della resa dei conti, la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, l'accertamento della regolarità delle anticipazioni e degli accreditamenti.

     Le ispezioni, sia amministrative che contabili, sono disposte dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero ed eseguite con la periodicità e le modalità indicate nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     Copia del verbale di ispezione è trasmessa alla Corte dei conti.

 


[1] Abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, con la decorrenza ivi indicata. L'art. 7 della L. 14 novembre 2000, n. 331, aveva disposto l'abrogazione o la cessazione di efficacia delle disposizioni del presente decreto incompatibili con quanto previsto dai regolamenti di cui allo stesso art. 7 a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi regolamenti.

[2] Comma inserito dall'art. unico del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 1006.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[26] Le disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, contenute nel presente comma sono state abrogate dall’art. 12 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[30] Articolo abrogato dall’art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[31] Articolo abrogato dall’art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[32] Articolo abrogato dall’art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[33] Articolo abrogato dall’art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.