§ 98.1.30736 - D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 1006.
Modificazione al regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1977
Numero:1006

§ 98.1.30736 - D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 1006. [1]

Modificazione al regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077.

(G.U. 17 gennaio 1978, n. 16)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, concernente la riorganizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere della Corte dei conti;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

     "Per gli stabilimenti ed arsenali che operano nell'ambito dei comandi territoriali della Marina militare e dei comandi di regione aerea esso avrà applicazione dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello della costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dei comandi di regione aerea".

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.