§ 46.2.16 - D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94.
Modificazioni e integrazioni al regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:23/01/1986
Numero:94


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 41, 45, 48, 66, 67, 75, 77, 78, 86, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 139, 146, 152, 156, 157 e 158 del [...]
Art. 2.      Gli articoli 19 e 20 del predetto regolamento cessano di avere efficacia con l'emanazione delle istruzioni ministeriali previste dal precedente art. 18, relative alle [...]
Art. 3.      Le disposizioni del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi ad [...]


§ 46.2.16 - D.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94. [1]

Modificazioni e integrazioni al regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077.

(G.U. 9 aprile 1986, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 41, 45, 48, 66, 67, 75, 77, 78, 86, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 139, 146, 152, 156, 157 e 158 del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Gli articoli 19 e 20 del predetto regolamento cessano di avere efficacia con l'emanazione delle istruzioni ministeriali previste dal precedente art. 18, relative alle norme sui procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro che saranno emanate in applicazione dell'art. 3 e della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi ad economia, sono estese agli altri organismi istituiti per il supporto logistico delle Forze armate e interforze, i quali esplichino attività tecniche inerenti alla straordinaria manutenzione, alle grandi riparazioni ed alla trasformazione dei mezzi.

     Gli organismi predetti sono individuati con decreto del Ministro della difesa.

     Per l'autorizzazione all'esecuzione dei servizi ad economia di cui al primo comma del presente articolo le autorità preposte alla direzione di tali organismi esercitano poteri analoghi a quelli previsti per i direttori degli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.