§ 46.5.15. - D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1167.
Disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:14/10/1958
Numero:1167


Sommario
Art. 1.      La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari [...]
Art. 2.      Il servizio che per primo adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone [...]
Art. 3.      La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, è subordinata [...]


§ 46.5.15. - D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1167.

Disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari.

(G.U. 14 gennaio 1959, n. 10)

 

 

     Art. 1.

     La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono stabilite con decreti del Ministro per la difesa.

     Con decreti ministeriali sarà altresì indicata, quando del caso, la corrispondenza fra la classificazione e la denominazione attuale e quelle che saranno stabilite a termine del precedente comma.

 

          Art. 2.

     Il servizio che per primo adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone l'identificazione e la classificazione all'organo di codificazione, specificandone la denominazione, le caratteristiche tecniche o funzionali, l'unità di distribuzione o di misura e il relativo valore d'inventario.

     L'organo di codificazione provvede a schedare ed a codificare il materiale proposto; se il materiale risulti già schedato l'organo predetto attribuisce ad esso i dati di codificazione già esistenti.

     Con circolare a firma del Ministro o, per delega, del direttore generale, si provvede a disporre l'immissione del materiale schedato nell'Amministrazione indicandone i dati di codificazione.

 

          Art. 3.

     La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, è subordinata all'autorizzazione, di massima o per singola vendita, che sarà data dal Ministero stesso, indipendentemente dall'attuale classe di appartenenza dei materiali.