§ 27.2.13 – D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939.
Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:05/12/1983
Numero:939


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi [...]
Art. 1.      I lavori, le provviste ed i servizi che, sotto l'immediata responsabilità dei funzionari all'uopo delegati, possono a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto [...]
Art. 2.      Possono, altresì, eseguirsi in economia, per le esigenze inderogabili di soccorso e di pubbliche calamità o per altre esigenze di protezione civile, le seguenti spese
Art. 3.      L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui agli articoli precedenti è autorizzata
Art. 4.      L'atto autorizzativo per ciascuna delle spese di cui agli articoli 1 e 2 deve indicare la fattispecie normativa e, nei casi previsti, i motivi per i quali viene disposta [...]
Art. 5.      Le provviste, i lavori ed i servizi ad economia possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità degli organi all'uopo incaricati
Art. 6.      Quando da ritardo, anche lieve, nell'esecuzione di un lavoro, di una provvista o di un servizio possa derivare nocumento per l'amministrazione, i comandi territoriali e [...]
Art. 7.      E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro o provvista che possa considerarsi con carattere unitario, in più lavori o in più provviste
Art. 8.      Gli enti e i distaccamenti provvedono direttamente al pagamento delle spese relative a lavori, a provviste ed a servizi ad economia con i fondi ricevuti in conto [...]
Art. 9.      I pagamenti per i lavori, provviste e servizi eseguiti vanno effettuati sulla base di fatture rilasciate dagli assuntori corredate dalla dichiarazione di buona [...]
Art. 10.      I materiali, le attrezzature ed i macchinari di qualsiasi genere dichiarati fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento, il letame, gli ossi e [...]
Art. 11.      Il titolo quinto - servizi ad economia, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato [...]


§ 27.2.13 – D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. [1]

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

(G.U. 27 febbraio 1984, n. 57).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

 

 

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi

in economia da parte degli organi centrali e periferici del ministero della difesa

 

          Art. 1.

     I lavori, le provviste ed i servizi che, sotto l'immediata responsabilità dei funzionari all'uopo delegati, possono a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, essere eseguiti in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

     1) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato;

     2) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità, nonchè i lavori concernenti la stabilità degli edifici militari, la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici di qualunque genere, i lavori per la ripartizione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni;

     3) lavori, provviste e servizi di ogni specie per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

     4) immediate provviste a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio;

     5) spese relative a corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del personale militare e civile;

     6) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, foraggi, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, assistenza al volo militare e difesa aerea, nonchè tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi afferenti la leva, l'arruolamento ed il reclutamento e delle attività operative inerenti a manovre, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

     7) provviste, lavori e prestazioni di esclusiva produzione estera per le quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti;

     8) studi, progettazioni e costruzione di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, quando l'amministrazione vi provvede direttamente;

     9) provviste e lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonchè per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di aerei;

     10) spese per il funzionamento delle sale mediche, compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

     11) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e di conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

     12) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonchè spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

     13) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

     14) spese per il funzionamento delle carceri militari, quando l'interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

     15) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per traduzione, per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

     16) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per l'assistenza morale e spirituale nonchè per il benessere del personale; spese per le onoranze funebri; per i musei storici del Ministero e per le bande musicali; acquisto di medaglie, nastrini distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premi; spese inerenti a solennità militari, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

     17) studi, progettazione e costruzione di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, interessanti la difesa militare, quando sono affidati all'industria privata con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993, ed entro i limiti di L. 1.000.000.000;

     18) acquisto e riparazione mobili ed arredi, provviste e lavori occorrenti per il minuto mantenimento degli immobili e per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni ed assistenza di volo militare, dei veicoli ruotati e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonchè spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine automobilistiche, navali ed aeronautiche, degli impianti ed apparecchiature a bordo e a terra, sempre che l'interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

     19) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti: attrezzature speciali, comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonchè al carico e scarico dei materiali;

     20) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva: acquisto, manutenzione e ripartizione di attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

     21) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora;

     22) acquisto e mantenimento di cavalli e di cani: acquisto e manutenzione di bardature e ferrature;

     23) spese per la stampa e la litografia di bollettini speciali che non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato; acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, servizi di microfilmatura nonchè acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo fornitura di servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, elettronici, meccanografici e telematici;

     24) spese connesse ai servizi di carattere generale degli enti e dei distaccamenti di cui all'art. 115 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; nonchè spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero e spese di campagna per navi ed aeromobili ed altre spese inerenti ai rifornimenti per reparti, navi ed aeromobili militari all'estero ed unità navali dislocate in località distanti da apprestamenti logistici navali;

     25) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno di un appaltatore, nel caso di risoluzione di un contratto o per assicurare l'esecuzione delle medesime provviste, lavori e prestazioni nel tempo previste dal contratto stesso; nonchè lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori.

     Per le spese di cui ai numeri 15), 16), 20) il ricorso alla gestione in economia è consentito nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000; per quelle di cui ai numeri 6), 10), 12), 14), 18), 19), 21), 23) nei casi in cui non sia superiore a lire 300 milioni.

     Rimangono salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Possono, altresì, eseguirsi in economia, per le esigenze inderogabili di soccorso e di pubbliche calamità o per altre esigenze di protezione civile, le seguenti spese:

     1) acquisto e noleggio di materiali per cinematografia e fotografia;

     2) acquisto e noleggio di attrezzature antincendio;

     3) acquisto e noleggio di materiali ed attrezzature da soccorso;

     4) acquisto, noleggio ed installazione di impianti di distribuzione di carburanti e di macchinari per la fornitura di energia elettrica;

     5) acquisto di viveri e spese per la confezione del vitto;

     6) acquisto, approntamento, manutenzione, confezione e riparazione di oggetti di vestiario, equipaggiamento, casermaggio e di materiali e generi assistenziali;

     7) acquisto e noleggio di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

     8) acquisto e noleggio di impianti per esercizio di segnalazioni, fari, apparati per telecomunicazioni ed assistenza di volo, fanali e qualunque approvvigionamento necessario per la sicurezza della navigazione aerea e per le operazioni di partenza dagli aeroporti e di arrivo sui medesimi;

     9) locazione di immobili per esigenze dei militari direttamente impegnati nell'opera di soccorso o di protezione civile;

     10) spese per recupero, ripristino e conservazione di materiali di protezione civile presi in consegna e gestiti dalle Forze armate nell'ambito delle competenze e della disciplina fissate dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con legge 29 aprile 1982, n. 187;

     11) spese di impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi nell'ambito delle competenze e della disciplina fissate dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con legge 12 agosto 1982, n. 547.

 

          Art. 3.

     L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui agli articoli precedenti è autorizzata:

     1) per l'amministrazione centrale:

     dai dirigenti civili e militari nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni;

     dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri per i servizi espletati dal comando generale entro i limiti di valore previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

     dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato, nei limiti, per questi ultimi, delle deleghe concesse;

     2) per gli organi periferici, con provvedimento interno e nei limiti delle somme poste loro a disposizione dal Ministero con aperture di credito già sottoposte al controllo della Corte dei conti:

     a) dai comandanti degli enti e dei distaccamenti fino a lire 12 milioni. E' fatta eccezione per le spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas, nonchè per le altre spese di cui al n. 24) del precedente art. 1, per le quali il ricorso alla procedura in economia può essere disposto nei limiti delle assegnazioni concesse dal Ministero e nel rispetto delle disposizioni a riguardo impartite;

     b) dai comandanti territoriali e dai comandanti di grandi unità autonome fino a L. 60.000.000 e L. 18.000.000, rispettivamente in presenza ed in assenza di capitolati generali d'oneri. E' fatta eccezione per la provvista di viveri, foraggi, paglia di giacitura, combustibili e carbolubrificanti per la quale il ricorso alla procedura in economia può essere disposto senza limitazione di somma.

     Per somme superiori dal Ministero.

 

          Art. 4.

     L'atto autorizzativo per ciascuna delle spese di cui agli articoli 1 e 2 deve indicare la fattispecie normativa e, nei casi previsti, i motivi per i quali viene disposta la procedura in economia.

 

          Art. 5.

     Le provviste, i lavori ed i servizi ad economia possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità degli organi all'uopo incaricati:

     a) in amministrazione diretta;

     b) a cottimo fiduciario;

     c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.

     1) Sono eseguibili in amministrazione diretta:

     i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; essi sono effettuati con materiale, utensili e mezzi della stessa amministrazione;

     le provviste a pronta consegna, precedute dalla sola lettera di ordinazione, fino al limite di L. 3.000.000.

     2) Sono eseguibili a cottimo fiduciario i servizi, le provviste o i lavori affidati direttamente a persone o a ditte di notoria capacità o idoneità.

     I corrispondenti atti negoziali debbono essere preceduti da preventivi di almeno tre ditte, salvo che l'importo delle commesse non superi L. 7.000.000 ovvero che la specialità delle commesse medesime renda necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona.

     Tra i preventivi acquisiti è, di massima, prescelto quello che offre il prezzo più basso; qualora la scelta non cada sull'offerente che ha proposto il prezzo più basso, devono essere verbalizzate le valutazioni tecnico-economiche che hanno indotto a tale scelta.

     Le contrattazioni relative debbono essere effettuate sulla base di progetti esecutivi predisposti, qualora necessario, dai competenti organi tecnici e devono altresì indicare le condizioni di esecuzione delle provviste o dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi a sua cura e spese, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

     Deve essere inoltre prevista, nello stesso atto negoziale, la facoltà per l'amministrazione di provvedere alle provviste ed ai lavori a rischio e pericolo del cottimista e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia, qualora l'assuntore stesso manchi ai patti concordati.

     Per i lavori ed i servizi a pronta esecuzione, sempre che l'importo della commessa non superi il valore di L. 7.000.000, il provvedimento con il quale viene disposta l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale.

 

          Art. 6.

     Quando da ritardo, anche lieve, nell'esecuzione di un lavoro, di una provvista o di un servizio possa derivare nocumento per l'amministrazione, i comandi territoriali e di grandi unità autonome, gli enti o i distaccamenti possono far eseguire, prima ancora di aver ottenuto la necessaria autorizzazione, quella parte di lavoro, di provvista o di un servizio eccedente il limite di valore di cui all'art. 3 che sia giudicata strettamente indispensabile per prevenire il nocumento.

     In tal caso l'esecuzione del lavoro, della provvista o del servizio viene effettuata sotto responsabilità di chi ha emanato l'ordine; l'urgenza deve risultare da un verbale nel quale vanno specificate particolareggiatamente le ragioni giustificative del provvedimento adottato e le conseguenze che sarebbero potute derivare dalla sua mancata esecuzione.

     L'autorità superiore deve essere immediatamente informata del provvedimento di cui al comma precedente; qualora essa non ratifichi l'operato del comando territoriale e di grande unità autonoma, dell'ente o del distaccamento dipendente, il lavoro, la provvista o il servizio deve essere sospeso.

 

          Art. 7.

     E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro o provvista che possa considerarsi con carattere unitario, in più lavori o in più provviste.

     In caso di inosservanza, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 82 e seguenti della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 8.

     Gli enti e i distaccamenti provvedono direttamente al pagamento delle spese relative a lavori, a provviste ed a servizi ad economia con i fondi ricevuti in conto anticipazioni, anche per le spese autorizzate con provvedimento ministeriale qualora nell'atto autorizzativo venga disposto in tal senso.

 

          Art. 9.

     I pagamenti per i lavori, provviste e servizi eseguiti vanno effettuati sulla base di fatture rilasciate dagli assuntori corredate dalla dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista da parte di chi ne ha sorvegliato o diretto l'esecuzione.

     Quando si tratti di prestazioni di ammontare superiore a L. 10.000.000, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista, deve essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo, redatto per i lavori, anche sulla base delle relative contabilità.

     L'assunzione in carico, salvo non si tratti di materiale prontamente impiegato, è effettuata presso il consegnatario per debito di custodia o di vigilanza in relazione alla destinazione del materiale.

     La dichiarazione di immediato impiego deve essere limitata ai materiali che debbono soddisfare un'esigenza in atto indicata nella dichiarazione stessa.

 

          Art. 10.

     I materiali, le attrezzature ed i macchinari di qualsiasi genere dichiarati fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento, il letame, gli ossi e i rifiuti delle cucine truppa possono essere venduti a privati col sistema ad economia, previa autorizzazione ministeriale, dal comandante dell'ente o distaccamento fino all'importo di L. 7.000.000 e dal comandate territoriale fino agli importi di cui all'art. 3, punto 2), lettera b).

     Le relative vendite sono effettuate, con l'osservanza degli appositi capitolati, ove esistano, sulla base di un verbale di stima compilato da una commissione costituita secondo le direttive impartite dai competenti servizi.

     La consegna dei materiali di cui al presente articolo deve essere preceduta, da parte dell'acquirente, dal versamento dell'importo in tesoreria per l'acquisizione al bilancio dello Stato.

 

          Art. 11.

     Il titolo quinto - servizi ad economia, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, è abrogato.


[1] Abrogato dall'art. 257 del D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170.