§ 33.1.79 - D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:13/02/2001
Numero:189


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Inservibilità dei beni
Art. 3.  Ufficio competente all'alienazione
Art. 4.  Procedimento di alienazione
Art. 5.  Fase di approvazione e controllo
Art. 6.  Permute di beni mobili
Art. 7.  Alienazioni mediante convenzione
Art. 8.  Agenzia del demanio
Art. 9.  Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio
Art. 10.  Termini procedurali
Art. 11.  Disposizioni finali
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 33.1.79 - D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)

(G.U. 23 maggio 2001, n. 118)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'alienazione:

     a) dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalità consentite;

     b) dei beni mobili confiscati, con eccezione di quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e salvo quanto disposto dal comma 2;

     c) dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprietà statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

     2. Nel rispetto dei principi fissati dal codice di procedura penale per procedimenti di alienazione di beni sequestrati e confiscati, e ferma restando la particolare disciplina di tali procedimenti, il presente regolamento si applica nei casi di alienazione di veicoli, anche registrati, che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, salve le garanzie fissate dal comma 3 dell'articolo 264 del codice di procedura penale.

     3. Alla notificazione dell'obbligo del ritiro dei beni, di cui al comma 2, provvedono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni, dalle quali consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all'ufficio competente all'alienazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di dissequestro, nonché la prova della notificazione dell'obbligo del ritiro agli interessati.

     4. Non si ricorre alla procedura di cui al presente regolamento per:

     a) la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche;

     b) la vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente, per ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico, applichi procedure speciali di vendita, anche all'estero;

     c) la vendita dei beni in dotazione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari all'estero;

     d) la vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo;

     e) le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni di titoli e valori mobiliari dello Stato;

     f) la vendita di equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi di corpi militari e di polizia.

     5. Con decreti dei Ministri competenti sono individuati i criteri per la determinazione delle ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico in base alle quali escludere, ai sensi del comma 4, lettera b), specificate categorie di beni mobili dall'applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 2. Inservibilità dei beni

     1. Le amministrazioni statali comunicano al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica, la lista dei beni da alienare in quanto dichiarati fuori uso o non utilizzabili, ferme restando le disposizioni sulla cessione gratuita di beni alla Croce Rossa Italiana.

     2. Gli Uffici di cui al comma 1, curano congiuntamente la pubblicazione degli elementi informativi concernenti i beni da alienare nel sito informatico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c).

 

          Art. 3. Ufficio competente all'alienazione

     1. Il competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze avvia la procedura di vendita dei beni mobili di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione, da parte delle amministrazioni che hanno in dotazione i beni, di fuori uso o non utilizzabilità degli stessi.

     2. Per l'alienazione di beni di valore esiguo, in rapporto alla natura dei beni stessi ed agli oneri procedurali di vendita e comunque non superiore complessivamente a lire quindici milioni, l'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, fino alla operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 8, può autorizzare l'amministrazione consegnataria dei beni a procedere direttamente all'alienazione ai sensi dell'articolo 4. L'autorizzazione deve essere comunicata all'amministrazione consegnataria entro il termine di cui al comma 1. L'Amministrazione consegnataria comunica al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze i dati relativi all'effettuazione della vendita e al versamento dell'entrata all'erario.

     3. Non si procede alla vendita dei beni, compresi i veicoli registrati, che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei dati identificativi dei beni stessi a fini di alienazione, siano richiesti al competente ufficio di cui al comma 1 da parte di amministrazioni statali per lo svolgimento di compiti istituzionali. In tal caso, il predetto ufficio provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione, mediante sottoscrizione di apposito verbale.

     4. All'alienazione dei beni mobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato provvede, previa autorizzazione della Soprintendenza competente per materia e territorio, l'Ufficio di cui al comma 1, qualora i beni medesimi non risultino di interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

     5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 deve essere comunicato dall'Ufficio procedente al servizio preposto al controllo gestionale per i relativi accertamenti.

 

          Art. 4. Procedimento di alienazione

     1. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze provvede:

     a) alla stima dei beni mobili da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi;

     b) alla predisposizione e gestione di un archivio informatizzato dei beni da porre in vendita da parte dell'Ufficio stesso o da consegnare al concessionario ai sensi del comma 2;

     c) alla predisposizione e gestione, congiuntamente con il competente Dipartimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un sito informatico per la diffusione dei dati relativi ai beni da alienare e per la pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, fatto salvo l'adempimento degli altri obblighi di pubblicità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;

     d) alla vendita dei beni.

     2. Per la vendita di beni mobili, anche registrati, si procede per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione delle attività di alienazione di categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione siano collegate attività di recupero, deposito, rottamazione, eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni comunque non riutilizzabili; l'affidamento in concessione è disposto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, mediante convenzione tra Direzione centrale del demanio e concessionario, in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze; la durata dell'affidamento in concessione non eccede, di norma i sei anni.

     3. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze comunica, anche su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie alla Direzione centrale del demanio gli elenchi dei beni da alienare mediante le concessioni già in atto, compatibilmente con le relative convenzioni; in assenza di queste, l'Ufficio del territorio procede alla vendita secondo le disposizioni del presente articolo, autorizzando, se necessario, la provvisoria gestione in deposito dei beni da parte delle amministrazioni consegnatarie.

     4. Nei bandi e negli avvisi di gara possono essere indicati, in relazione alla natura dei beni, i requisiti soggettivi ai fini della stipulazione dei contratti di vendita.

     5. Il ricorso alla trattativa privata è consentito entro il limite di valore stimato dei beni da alienare, anche per lotti, non superiore complessivamente a lire centocinquantamilioni e, comunque, per le vendite di autovetture, per motivate ragioni di convenienza economica od urgenza da esporre nel provvedimento di approvazione del contratto.

     6. Si procede a trattativa privata in caso di derrate, beni deperibili o beni soggetti a fenomeni di deterioramento fisico.

     7. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, l'amministrazione si riserva la verifica dell'impegno, da assumersi da parte dell'acquirente, al rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche alle procedure di alienazione di beni mobili dello Stato curate direttamente dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, ad eccezione della lettera e) ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

     9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 sostituiscono le analoghe disposizioni della normativa sui contratti e la contabilità generale dello Stato richiamate espressamente da specifiche norme ai fini della disciplina delle procedure di alienazione di beni mobili.

     10. Le amministrazioni curano l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili in dotazione, apportando le variazioni relative, a seguito dell'avvenuta vendita o della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1, o della consegna al concessionario.

     11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative della gestione del sito informatico di cui al comma 1.

 

          Art. 5. Fase di approvazione e controllo

     1. I contratti e gli atti di aggiudicazione definitiva, relativi alle procedure di vendita diretta di cui all'articolo 4, sono approvati dal direttore compartimentale del territorio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1; nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, l'approvazione è rimessa ai competenti organi dell'amministrazione interessata.

     2. Quando si tratti di beni mobili che per loro natura debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, l'ufficio procedente approva gli atti di aggiudicazione e i contratti, su delega del competente ufficio di cui al comma 1.

     3. I termini per gli adempimenti di competenza da parte della ragioneria provinciale dello Stato, in ordine agli atti di approvazione e ai relativi contratti adottati dall'Amministrazione finanziaria in materia, sono fissati in trenta giorni dal ricevimento degli atti medesimi. Il termine può essere interrotto per una sola volta, qualora la ragioneria richieda chiarimenti o elementi integrativi della documentazione prodotta, e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. I medesimi termini si applicano agli adempimenti di competenza degli uffici centrali del bilancio per le procedure di alienazione curate direttamente dalle amministrazioni centrali ai sensi del presente regolamento.

 

          Art. 6. Permute di beni mobili

     1. La permuta di beni mobili, a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire, è consentita nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso. Il valore dei beni permutati è computato in detrazione del prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice ovvero, qualora essi siano alienati ad impresa diversa, è contabilizzato come entrata eventuale.

     2. L'amministrazione procedente trasmette preventiva comunicazione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica circa gli elementi identificativi dei beni e le condizioni contrattuali della permuta. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della comunicazione, l'amministrazione procede alla permuta.

     3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono illustrati i criteri seguiti per la stima dei beni oggetto di permuta, in relazione ai prezzi di mercato, allo stato dei beni stessi ed al relativo deprezzamento per decorso del tempo ed usura.

 

          Art. 7. Alienazioni mediante convenzione

     1. Le amministrazioni, per le quali specifiche disposizioni legislative consentono la riassegnazione di proventi da alienazione o cessione di beni mobili per finalità determinate, dispongono autonomamente la vendita secondo le proprie procedure, da adeguare ai principi e criteri indicati nel presente regolamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni amministrazione statale, anche ad ordinamento autonomo, comunica all'Amministrazione finanziaria l'elenco delle disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione a finalità determinate degli introiti derivanti dall'alienazione di beni mobili.

     2. Nei casi previsti al comma 1, le amministrazioni consegnatarie possono affidare la vendita di beni mobili all'Amministrazione finanziaria secondo le procedure di cui all'articolo 4, tramite la stipulazione di apposite convenzioni, che riconoscano la spettanza, all'amministrazione consegnataria, dell'importo della vendita dei beni, escluse le spese di custodia, di gestione e procedurali sostenute dall'amministrazione procedente.

     3. La riassegnazione delle entrate alle pertinenti unità previsionali di base è disposta secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

 

          Art. 8. Agenzia del demanio

     1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Ai fini di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono valutati gli oneri connessi a spese procedurali, di custodia e di gestione, per i procedimenti di alienazione dei beni da curarsi da parte dell'Agenzia.

 

          Art. 9. Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio

     1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 7, stipulate con l'Agenzia del demanio, sono comunque determinate l'entità del corrispettivo e le modalità di espletamento del servizio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

          Art. 10. Termini procedurali

     1. La procedura di alienazione deve concludersi entro i trecentosessanta giorni successivi alla comunicazione delle amministrazioni di cui all'articolo 2.

     2. L'Amministrazione procedente, in caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, può optare tra l'invio del materiale alla pubblica discarica o l'eliminazione o la rottamazione dei beni, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la nomina di un commissario straordinario ai fini dello svolgimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di una trattativa privata per l'alienazione dei beni invenduti, anche in blocco.

     3. Nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 9, sono indicati i termini per la conclusione dei procedimenti di alienazione, comunque non superiori a trecentosessanta giorni.

     4. Il mancato rispetto del termine, di cui al comma 3, può essere valutato ai fini della risoluzione del rapporto convenzionale e dell'assunzione a carico dell'amministrazione procedente del valore di stima dei beni da alienare per il relativo rimborso all'amministrazione consegnataria.

 

          Art. 11. Disposizioni finali

     1. Ai fini della realizzazione di programmi relativi alla dismissione o acquisizione di beni e a forniture di beni e servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le categorie e le quote del contingente di beni mobili, pur se ancora utilizzabili, in dotazione alle singole amministrazioni centrali, per i quali procedere alle alienazioni secondo le modalità del presente regolamento.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 12. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 35, 53, 98 e 39, primo comma, n. 2), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 41 e 42 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, nonché le disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, nell'articolo 382 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, nell'articolo 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077 e nell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.

 

          Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.