§ 1.8.34 - L.R. 8 luglio 2014, n. 19.
Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:08/07/2014
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 1/2012)
Art. 3.  (Modifica dell’articolo 53 della l.r. 10/2003)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 34/1978 e alla l.r. 10/2009)
Art. 5.  (Arrotondamenti degli importi dovuti dalla Regione)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 20/2008 e alla l.r. 32/2008)
Art. 7.  (Sostituzione del documento strategico annuale con il documento di economia e finanza regionale)
Art. 8.  (Modifiche alla l.r. 25/2007)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 29/2006)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 12/2005)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2003)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2008)
Art. 13.  (Modifiche alla l.r. 1/2000)
Art. 14.  (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 8/2009)
Art. 15.  (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 10/2013)
Art. 16.  (Promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento EXPO 2015)
Art. 17.  (Istituzione del 'Fondo proventi da sponsorizzazioni legate all'evento EXPO 2015')
Art. 18.  (Modifiche alla l.r. 33/2009)
Art. 19.  (Modifiche alla l.r. 7/2012)
Art. 20.  (Modifiche alla l.r. 5/2010)
Art. 21.  (Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS)
Art. 22.  (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di [...]
Art. 23.  (Modifiche alla l.r. 86/1983)
Art. 24.  (Modifiche alla l.r. 16/2007)
Art. 25.  (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2001)
Art. 26.  (Modifiche alla l.r. 11/2001)
Art. 27.  (Misure per l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/2000 in tema di dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 22 della l.r. 44/1980)
Art. 29.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000)
Art. 30.  (Modifica alla l.r. 14/2012)
Art. 31.  (Proroga dei termini per l’approvazione dei PGT per i comuni soggetti a commissariamento e modifica dell’articolo 13 della l.r. 12/2005)
Art. 32.  (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 27/2009)
Art. 33.  (Disposizioni in materia di agibilità degli edifici)
Art. 34.  (Entrata in vigore)


§ 1.8.34 - L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale

(B.U. 11 luglio 2014, n. 28, suppl.)

 

TITOLO I

AMBITO ISTITUZIONALE

Capo I

Semplificazione amministrativa: Lombardia Burocrazia Zero

 

Art. 1. (Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda [1])

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e aggiornate dal documento di economia e finanza regionale (DEFR), approva il Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda [2].

2. Il Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda individua le priorità di semplificazione e trasformazione digitale regionali, indica metodi, strumenti e modalità per realizzare gli interventi previsti, con l'obiettivo di favorire i rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni. L'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi di semplificazione e trasformazione digitale del Programma Strategico è inserito nella relazione sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) [3].

3. Anche in attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda, il Presidente della Regione presenta, almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di marzo, al Consiglio regionale un progetto di legge di semplificazione, che può contenere esclusivamente disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, nonché disposizioni di delegificazione oppure di deregolamentazione. Il Presidente della Regione presenta altresì al Consiglio regionale due volte l'anno, di norma entro i mesi di marzo e ottobre, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale che può contenere esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, con esclusione di disposizioni che operano interventi di revisione organica e complessiva di materie o di settori di legislazione regionale [4].

3 bis. [Il progetto di legge di cui al comma 3 è esaminato e approvato dal Consiglio regionale, secondo le procedure definite nel Regolamento generale del Consiglio] [5].

4. Per la definizione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda, la Giunta regionale, con le modalità previste dal Programma stesso, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini, delle parti sociali, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni [6].

5. L'articolo 47 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 1/2012)

1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'5 bis. La Giunta regionale, al fine di favorire la dematerializzazione nei processi di pagamento, promuove la diffusione della fatturazione elettronica individuando forme di premialità in favore di coloro che emettono, nei rapporti con la Regione e con gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, fatture esclusivamente in forma elettronica secondo le modalità e i formati individuati dall'amministrazione nel rispetto della normativa statale. Tali forme di premialità non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico dei predetti enti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sino al termine di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.';

b) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

'd bis) uniformare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese.';

c) il comma 3 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

'3. In particolare, la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, lettera a), contribuisce a realizzare e aggiornare la banca dati dei procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, accessibile tramite il portale nazionale per le imprese di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).';

d) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

'4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) rendono accessibili, in forma telematica e senza oneri a carico della Regione, le informazioni contenute nel registro delle imprese.';

e) il comma 5 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

'5. La banca dati di cui al comma 3 costituisce la base informativa di riferimento per tutti i procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza del SUAP nel territorio lombardo.';

f) dopo il comma 2 dell'articolo 32 sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. La Giunta regionale al fine di facilitare la partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei soggetti interessati:

a) definisce gli standard e i modelli per l'uniformità dei relativi procedimenti;

b) predispone procedure per il sostegno alla compilazione guidata, anche tramite l'utilizzo delle sedi territoriali regionali (STER);

c) adotta strumenti di misurazione della soddisfazione degli utenti;

d) assicura la più ampia divulgazione e pubblicità dei relativi procedimenti;

e) al fine di garantire effettive condizioni di parità per tutti i cittadini lombardi integra la procedura automatica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), aggiungendo ad essa la procedura ad estrazione casuale quale criterio privilegiato di assegnazione delle risorse.

2 ter. La direzione competente in materia di semplificazione procede alla verifica preventiva della conformità dei bandi sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della presente legge.';

g) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

'Art. 35

(Autocertificazione)

1. Alla domanda per avviare il procedimento amministrativo, alla segnalazione certificata di inizio attività, ovvero alla comunicazione per l'avvio e lo svolgimento dell'attività economica non devono essere allegati, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, della l. 241/1990, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione.

2. La Giunta regionale adotta linee guida dirette a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e dei dati e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.'.

 

     Art. 3. (Modifica dell’articolo 53 della l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 è soppresso.

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 34/1978 e alla l.r. 10/2009)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 57 bis sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale' tutte le somme costituite da libretti a risparmio sono versate in conto entrate delle contabilità speciali del bilancio regionale e contestualmente riprodotte con imputazione ai correlati capitoli di spesa.

2 ter. Gli uffici regionali competenti per materia curano il procedimento amministrativo per la restituzione delle somme di cui al comma 2 bis a seguito dell'estinzione del relativo titolo giuridico.';

b) l'articolo 78 bis è sostituito dal seguente:

'Art. 78 bis. (Programma delle attività degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Gli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, trasmettono alla Giunta regionale, insieme al bilancio di previsione ed entro la data stabilita per il medesimo, il programma delle attività.

2. Il programma delle attività specifica le attività da svolgere nel corso del bilancio pluriennale, comprendendo anche quelle realizzate con risorse diverse dai trasferimenti regionali.

3. Il programma delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.

4. L'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del bilancio regionale; ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale.
5. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.'.

2. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: "superiore a 300 euro; la cauzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57 bis della l.r. 34/1978, è pari ad un'annualità di canone a cui si aggiunge l'imposta regionale, ove dovuta' sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.500,00 euro; la cauzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57 bis della l.r. 34/1978, è pari ad un'annualità di canone a cui si aggiunge l'imposta regionale, ove dovuta. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale. Le cauzioni vigenti restano attive fino alla naturale scadenza delle concessioni.".

 

     Art. 5. (Arrotondamenti degli importi dovuti dalla Regione)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge gli importi da corrispondere da parte della Regione, ove rientrino nella completa disponibilità della Regione stessa, sono progressivamente determinati apportando il seguente arrotondamento:

a) all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49;

b) all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.

 

Capo II

Adeguamento della legislazione regionale alla disciplina statale in materia di trasparenza e armonizzazione di sistemi contabili

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 20/2008 e alla l.r. 32/2008)

1. All'articolo 29 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo del comma 7 è soppresso;

b) il comma 7 bis è sostituito dai seguenti:

'7 bis. Fermi restando gli obblighi di pubblicità prescritti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti sono pubblicati nel sito web istituzionale della Regione.

7 ter. Ogni dirigente pubblica nel sito web istituzionale della Regione, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico o dal verificarsi di eventuali variazioni, i dati di cui al comma 7, lettera a), con i relativi aggiornamenti, e, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati di cui al comma 7, lettera b), secondo modalità stabilite dall'amministrazione.

7 quater. L'omessa pubblicazione dei dati di cui al comma 7 ter costituisce illecito disciplinare a carico del dirigente inadempiente, ferma ogni altra responsabilità riguardo alla correttezza e veridicità dei dati soggetti a pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione da parte del dirigente di tutto o di parte dei dati, l'amministrazione procede alla pubblicazione, in via sostitutiva, entro trenta giorni dalla scadenza prevista.

7 quinquies. La pubblicazione dei dati, di cui ai commi 7 bis e 7 ter, sul sito web istituzionale della Regione è effettuata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, che prevede anche il rispetto di misure di sicurezza sui motori di ricerca e riutilizzo dei dati.'.

2. All'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 7. (Sostituzione del documento strategico annuale con il documento di economia e finanza regionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al documento strategico annuale di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) si intende fatto, in quanto compatibile, al documento di economia e finanza regionale.

 

Capo III

Interventi in materia di enti locali

 

     Art. 8. (Modifiche alla l.r. 25/2007)

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 3 le parole: 'con cadenza quinquennale' sono sostituite dalle seguenti: 'all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.';
b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

'b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla l.r. 19/2008, o da altro presidente di comunità montana lombarda suo delegato;';

c) i commi 8 e 9 dell'articolo 7 sono abrogati.

2. L'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 decorre dall'avvio della X legislatura regionale.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: 'alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura;' sono sostituite dalle seguenti: 'al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge, previa verifica dei requisiti formali della richiesta;';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

'3 bis. La richiesta dei consigli comunali o della maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate di cui al comma 3 è presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.';

c) il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'4. A seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, il Presidente della Regione trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° giugno.';

d) al comma 3 dell'articolo 8 la parola: 'quarantacinque' è sostituita dalla seguente: 'trenta';

e) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: 'Referendum consultivo';

f) al comma 2 dell'articolo 9 dopo le parole: 'su proposta della commissione consiliare competente,' sono aggiunte le seguenti: 'entro il 15 luglio di ogni anno,';

g) dopo il comma 4 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

'4 bis. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.';

h) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dai seguenti:

"5. Qualora i residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.

5 bis. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 5, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

5 ter. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 5 bis, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 5 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

5 quater. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;

d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.

5 quinquies. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alle consultazioni di cui al comma 5 fanno carico alla Regione. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione ai sensi del comma 9 bis.';

i) il comma 7 dell'articolo 9 è sostituito dai seguenti:

'7. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 2 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 settembre e comunicato ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day), di norma in una domenica della seconda metà di novembre o della prima settimana di dicembre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8.

7 bis. L'ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 7 entro il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1983.';

j) il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'8. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.';

k) dopo il comma 9 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

'9 bis. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della l.r. 34/1983 sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale.';

l) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'Art. 10

(Adempimenti per il procedimento legislativo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum ai sensi della l.r. 34/1983, comunica i risultati del referendum regionale consultivo e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum di cui all'articolo 9 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo; il Consiglio regionale delibera, di norma, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale per il referendum, tenuto conto anche delle scadenze previste a garanzia del regolare svolgimento delle elezioni amministrative nei comuni interessati dal procedimento legislativo.';

m) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

'Art. 25

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 9, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo'- programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

2. Alle spese per i rimborsi alle province o alle comunità montane per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 13, si provvede con le risorse appositamente stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali' - programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.';

n) all'Allegato A (Leggi abrogate), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti:

l.r. 1 ottobre 2007, n. 23

Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano

l.r. 15 ottobre 2007, n. 26

Mutamento della denominazione del comune di Lonato, in provincia di Brescia in quella di Lonato del Garda

l.r. 30 luglio 2008, n. 22

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Campospinoso e Barbianello, in provincia di Pavia

l.r. 14 luglio 2009, n. 12

Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme

l.r. 6 agosto 2009, n. 17

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia di Como

l.r. 25 gennaio 2010, n. 2

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo

l.r. 9 febbraio 2010, n. 10

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Milano

l.r. 12 agosto 2011, n. 15

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Brembate e Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo

l.r. 15 giugno 2012, n. 10

Mutamento della denominazione del comune di Godiasco, in provincia di Pavia, in quella di Godiasco Salice Terme

l.r. 7 novembre 2013, n. 11

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cadorago e Fino Mornasco, in provincia di Como

l.r. 7 novembre 2013, n. 12

Mutamento della denominazione del comune di Tremosine, in provincia di Brescia, in quella di Tremosine sul Garda;

l.r. 7 novembre 2013, n. 13

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia in provincia di Como”;

o) all'Allegato B (Leggi che restano in vigore) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

l.r. 10 febbraio 2011, n. 1

Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como

l.r. 30 gennaio 2014, n. 2

Istituzione del comune di Sant’Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant’Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo

l.r. 30 gennaio 2014, n. 3

Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo

l.r. 30 gennaio 2014, n. 4

Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como

l.r. 30 gennaio 2014, n. 5

Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como

l.r. 30 gennaio 2014, n. 6

Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco

l.r. 30 gennaio 2014, n. 7

Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi, in provincia di Pavia

l.r. 30 gennaio 2014, n. 8

Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese

l.r. 30 gennaio 2014, n. 9

Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova

l.r. 30 gennaio 2014, n. 10

Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como.”.

 

2. Le disposizioni legislative modificate secondo quanto previsto dal comma 1 si applicano alle iniziative legislative avviate a partire dal 1° gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) che si applica anche alle iniziative legislative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni che hanno espresso la volontà di giungere alla fusione di cui alla l.r. 29/2006 entro la data di approvazione della presente legge, il percorso legislativo della fusione segue la procedura e le tempistiche di cui alla risoluzione approvata con deliberazione del Consiglio regionale 11 giugno 2013, n. 32.

 

TITOLO II

AMBITO ECONOMICO

Capo I

Interventi in materia di agricoltura

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

'b) le procedure concernenti l'avvio, la modifica o la cessazione delle attività economiche e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l'interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.';

b) il comma 2 quater dell'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

'2 quater. Concorrono alla formazione e all'aggiornamento del RUCA, anche attraverso accordi finalizzati all'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati incaricati a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari, nonché altri soggetti pubblici e privati interessati da procedimenti amministrativi in ambito agricolo, in funzione delle rispettive competenze o incarichi. Concorrono, altresì, tutti i soggetti pubblici o privati che effettuano, con contributo pubblico, la rilevazione di dati del settore agricolo.';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis sono inseriti i seguenti:

'1 bis. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento.

1 ter. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.';

d) dopo l'articolo 8 bis è inserito il seguente:

'Art. 8 ter. (Promozione dell'agricoltura didattica)

1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.';

e) la rubrica dell'articolo 19 è sostituita dalla seguente: 'Interventi a sostegno del comparto agricolo colpito da calamità naturali';

f) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

'1 bis. Per i danni alle infrastrutture nella disponibilità degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006, la Regione può procedere direttamente all'erogazione del contributo spettante sulla base dell'istruttoria compiuta dalle province territorialmente competenti.';

g) alla rubrica dell'articolo 20, la parola: 'consorzi' è sostituita dalla seguente: 'organismi';

h) al comma 1 dell'articolo 20, le parole: 'dei consorzi' sono sostituite dalle seguenti: 'degli organismi';

i) al comma 2 dell'articolo 20:

1) la parola: 'consorzio' è sostituita dalla seguente: 'organismo';

2) dopo le parole: 'semipermanenti di difesa' è inserita la seguente: 'attiva';

3) le parole: 'dei soci dei consorzi compresi nel piano annuale redatto dal consorzio di appartenenza' sono sostituite dalle seguenti: 'degli aderenti agli organismi di difesa, compresi nel piano annuale redatto dall'organismo di appartenenza';

j) al comma 4 dell'articolo 20, le parole: 'dai consorzi' sono sostituite dalle seguenti: 'dagli organismi di difesa';

k) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'5. La Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi di difesa un'integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti dei contributi previsti dalla normativa statale e comunitaria.';

l) al comma 6 dell'articolo 20, le parole: 'i consorzi' sono sostituite dalle seguenti: 'gli organismi di difesa' e le parole: 'dei consorzi' sono sostituite dalle seguenti: 'degli organismi';

m) il comma 7 dell'articolo 20 è abrogato;

n) dopo l'articolo 24 bis è inserito il seguente:

'Art. 24 ter. (Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe)

1. La Regione riconosce la funzione ambientale e socio-economica delle malghe che costituiscono un bene di interesse collettivo il cui corretto utilizzo concorre a garantire la conservazione della biodiversità, dei paesaggi e dell'assetto idrogeologico territoriale della montagna.

2. In coerenza con quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, sentite le comunità montane e i comuni interessati, approva, sentito il parere della competente commissione consiliare, linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio, fornendo altresì indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe stesse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.';

o) la lettera bb) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

'bb) la vigilanza sugli organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, nonché il riconoscimento dell'idoneità ad operare sul territorio regionale;';

p) dopo la lettera aa) del comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunte le seguenti:

'aa bis) l'istruttoria per l'iscrizione delle fattorie didattiche nell'elenco di cui all'articolo 8 ter e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione;

aa ter) l'istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco regionale di cui all'articolo 8 bis e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione;

aa quater) il controllo dei requisiti d'iscrizione delle imprese agromeccaniche nell'albo di cui all'articolo 13 bis;';

q) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

'2 bis. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell'Agenzia agli enti competenti.';

r) al comma 1 dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).';

s) al comma 2 dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti periodi: 'Per i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT), i titoli abilitativi edilizi, previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT prevista dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) tengono luogo dell'autorizzazione prevista al primo periodo. Per le trasformazioni d'uso del suolo che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la conformità alla componente del PGT prevista dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005 è certificata da un tecnico abilitato in allegato alla comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato.';

t) dopo il comma 2 dell'articolo 44 è inserito il seguente:

'2 bis. L'autorizzazione per gli interventi di trasformazione d'uso del bosco ai sensi dell'articolo 43 tiene luogo dell'autorizzazione di cui al comma 2.';

u) all'alinea del comma 3 dell'articolo 44, dopo le parole: 'è rilasciata dai comuni interessati' sono inserite le seguenti: ', fatti salvi i casi di cui al comma 2,';

v) al comma 4 dell'articolo 44, le parole: 'nel comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'nei commi 2 e 3';

w) dopo il comma 6 bis dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:

'6 ter. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell'Agenzia agli enti competenti.';

x) al comma 4 dell'articolo 45, le parole: 'il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato' sono sostituite dalle seguenti: 'il direttore generale competente';

y) il comma 6 dell'articolo 45 è abrogato;

z) dopo il comma 1 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

'1 bis. L'ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste, ivi comprese indicazioni circa la protezione degli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno - energia e lo trasmette alla competente commissione consiliare.';

aa) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 50, le parole: 'denuncia di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività';

bb) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 50 è soppresso;

cc) al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 50, le parole da: 'secondo le procedure stabilite' a: 'Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)' sono soppresse;

dd) dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 54 è aggiunta la seguente:

'h bis) valorizzazione economica del legname, compatibilmente con la pianificazione forestale vigente;';

ee) al comma 2 dell'articolo 64, dopo le parole: 'demanio forestale regionale' è soppressa la parola: 'e' e sono inserite le seguenti: ', la valorizzazione economica del legname,';

ff) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

'Art. 97

(Modalità di autorizzazione alla raccolta)

1. I comuni lombardi possono subordinare la raccolta dei funghi sul proprio territorio al possesso di un apposito tesserino regionale avente validità quinquennale su tutto il territorio lombardo.

2. I comuni, le comunità montane e le province sono delegati al rilascio del tesserino regionale per la raccolta funghi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2014, sentita la competente commissione consiliare e previa intesa con il consiglio delle autonomie locali; la Giunta regionale cura altresì la tenuta di un apposito elenco informatico dei tesserini rilasciati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia all'atto della pubblicazione della delibera regionale di cui al comma 2 avente ad oggetto le modalità per il rilascio del tesserino regionale.';

gg) al comma 1 dell'articolo 151, dopo le parole: 'per attività agrituristiche si intendono le attività di' sono aggiunte le seguenti: 'valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero';

hh) al comma 4 dell'articolo 151, la parola: 'dieci' è sostituita dalla seguente: 'quindici';

ii) al comma 2 dell'articolo 152, le parole: 'si svolge l'attività agricola' sono sostituite dalle seguenti: 'si svolge l'attività agrituristica';

jj) al comma 4 dell'articolo 153, le parole: 'il SIARL' sono sostituite dalle seguenti: 'le apposite banche dati regionali';

kk) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 155 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.';

ll) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 157 sono aggiunte, in fine, le seguenti: 'Sono assimilati ai prodotti di origine locale, non propri, i capi di fauna selvatica oggetto di attività di controllo ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). Tali capi sono utilizzati nel rispetto della disciplina sull'igiene degli alimenti.';

mm) al comma 3 dell’articolo 157 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche se oltre i confini della Regione.”;

nn) il comma 3 dell’articolo 158 è sostituito dal seguente:

“3. All’ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in una posizione ben visibile dall’esterno deve essere apposto almeno un cartello indicante il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi offerti. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l’esercizio dell’attività possono essere posti sulle vie di accesso dell’azienda agrituristica, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio.”;

oo) al comma 2 dell’articolo 161, le parole: “nonché delle competenti direzioni generali della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “delle competenti strutture della Giunta regionale, nonché degli altri enti e autorità competenti in materia di controllo sulle aziende agrituristiche.”.

2. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 4 dell'articolo 59, dopo la parola: 'serre' è inserita la seguente: 'fisse';

b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 62 è inserito il seguente:

'1 ter. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del DPR n. 380/2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo. Dette strutture sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione di dette strutture.'.

 

Capo II

Interventi in materia di attività produttive

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2003) [7]

1. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: 'Albo regionale delle cooperative sociali';

b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è disposta dall'articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).';

c) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono soppressi.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2008)

1. All'articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: 'Le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'Le Camere di Commercio' e le parole 'per l'iscrizione' sono soppresse;

b) al comma 5 le parole: 'le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'le Camere di Commercio'.

1 bis. Nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni relative alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi alle Camere di Commercio di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le province continuano a provvedere alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale che abroga il precedente regolamento 6 ottobre 2009, n. 3 (Regolamento dell'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008 'Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso') e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015 [8].

1 ter. Fino alla data di cui al comma 1 bis non si applicano le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo [9].

1 quater. Alle spese derivanti dal presente articolo, quantificabili in 20.000,00 euro, si provvede con l'incremento delle risorse di cui alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria PMI e artigianato' tramite prelievo di pari importo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 1 'Fondo di riserva' [10].

 

     Art. 13. (Modifiche alla l.r. 1/2000)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 20 dell'articolo 2, le parole: 'e dell'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi' sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 99 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

'a) la tenuta e la gestione dell'albo cooperative sociali ed organismi analoghi;';

c) la lettera c) del comma 99 dell'articolo 4 è soppressa.

 

     Art. 14. (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 8/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), le parole: 'con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale' sono sostituite dalle seguenti: 'ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale'.

 

     Art. 15. (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 10/2013)

1. L'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione) è sostituito dal seguente:

'Art. 7

(Elenco delle specialità da forno tipiche della tradizione lombarda)

1. Le specialità da forno tipiche della tradizione lombarda vengono valorizzate nell'apposita sezione all'interno dell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173).'.

 

Capo III

Evento EXPO 2015

 

     Art. 16. (Promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento EXPO 2015)

1. Al fine di promuovere l'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento EXPO 2015 è autorizzata per il 2014 la spesa di euro 3.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite agli enti locali per l'utilizzo secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche avvalendosi di Explora spa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte rispettivamente mediante riduzione di euro 3.000.000,00 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 01 'Fondo di riserva' e corrispondente aumento della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 01 'Organi Istituzionali' - Titolo I - del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

3 bis. Al fine di valorizzare e potenziare l'attrattività dei territori lombardi nel semestre dell'evento Expo Milano 2015 la Regione promuove strumenti di programmazione negoziata per sostenere progetti territoriali espressione del partenariato locale promosso di norma da camere di commercio, province, città metropolitana e comuni capoluogo [11].

3 ter. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3 bis quantificati in 3.100.000,00, euro si fa fronte per l'anno 2015 con l'incremento di risorse di pari importo della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria PMI e Artigianato' - Titolo I "Spese correnti" e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017 [12].

 

     Art. 17. (Istituzione del 'Fondo proventi da sponsorizzazioni legate all'evento EXPO 2015')

1. Al fine di introitare i proventi derivanti da sponsorizzazioni legate all'evento EXPO 2015, è istituito presso Finlombarda spa il fondo denominato 'Fondo proventi da sponsorizzazioni legate all'evento EXPO 2015' da destinare, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, alla promozione dell'evento EXPO 2015 e dei territori lombardi. Annualmente la Giunta regionale dà comunicazione al Consiglio regionale dell'entità e della provenienza dei proventi derivanti da sponsorizzazione, nonché della destinazione degli introiti.

 

TITOLO III

AMBITO SANITARIO

Capo I

Interventi in ambito sanitario

 

     Art. 18. (Modifiche alla l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

'11 bis. Le ASL provvedono alla riscossione dei ticket sulle prestazioni sanitarie e, in tutti i casi di accertamento di dichiarazioni mendaci rese dagli interessati ai fini dell'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, procedono al recupero delle somme non riscosse, nonché all'applicazione, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dalle stesse ASL.';

b) dopo l'articolo 19 bis è inserito il seguente:

'Art. 19 ter. (Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie)

1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari in Italia e all'estero o per altri scopi comunque non lucrativi, l'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale. A tal fine la Giunta regionale fornisce le necessarie indicazioni operative nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'adesione all'attività di promozione e coordinamento avviene su base volontaria;

b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale;

c) la cessione del bene deve avvenire a titolo gratuito;

d) possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni dismessi enti pubblici, organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, enti ecclesiastici riconosciuti, organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero, Croce rossa italiana, fatta salva l'eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sentito il parere della commissione consiliare competente, sono altresì definite le modalità di vigilanza e controllo sull'effettivo utilizzo del bene per le finalità previste.';

c) dopo il numero 13 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 99 sono aggiunti i seguenti:

'13 bis) il rilascio delle autorizzazioni alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie);

13 ter) il rilascio delle autorizzazioni per il riconoscimento di:

13 ter.1) centri di raccolta degli animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);

13 ter.2) centri di raccolta degli ovini e caprini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 (Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini);

13 ter.3) stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova di cui all'articolo 6 della direttiva del Consiglio 30 novembre 2009, n. 158 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova;

13 ter.4) impianti e stazioni di quarantena per volatili di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame.';

d) dopo il punto 14 sexies) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 99 è aggiunto il seguente:

'14 septies) il rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività di allevamento o di fornitura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) e la relativa attività di controllo.';

e) dopo il comma 5 dell'articolo 99 è aggiunto il seguente:

'5 bis Al direttore generale dell'ASL compete la titolarità del potere sanzionatorio relativo alle funzioni esercitate in materia di sanità pubblica veterinaria di cui al presente capo.'.

2. A seguito della modifica di cui al comma 1, lettera b):

 

a) è abrogata la legge regionale 7 maggio 2001, n. 10 (Utilizzazione ai fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie);

b) è soppressa la lettera p) del comma 1 dell'articolo 134 della stessa l.r. 33/2009.

 

TITOLO IV

AMBITO TERRITORIALE

Capo I

Interventi in materia di ambiente

 

     Art. 19. (Modifiche alla l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 40 sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. I comuni approvano il PUGSS ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della l.r. 12/2005.

1 ter. L'aggiornamento del PUGSS non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano dei servizi ed è approvato con deliberazione del consiglio comunale.';

b) al comma 1 dell'articolo 42 le parole: 'anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo' sono sostituite dalle seguenti: “in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare:

a) la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche;

b) il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture presenti nel sottosuolo, così come definite al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 26/2003.”;

c) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 le parole: 'dei tracciati dei servizi a rete e delle' sono sostituite dalle seguenti: 'delle reti e';

d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 dopo le parole: '1999, e' sono aggiunte le seguenti: 'in conformità ai criteri dettati';

e) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché dalle eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis';

f) il comma 3 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

'3. Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, i titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunali, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. In alternativa a quanto previsto dai precedenti periodi, i titolari e gestori di reti e infrastrutture possono conferire i dati di cui al comma 2 direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa verifica della corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis, a renderli disponibili ai comuni interessati mediante il Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i tempi di attuazione del presente comma.';

g) al comma 3 bis dell'articolo 42 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', che coordina i contenuti delle specifiche a seguito delle modifiche apportate; l'atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.';

h) il comma 4 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

'4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 e di quanto definito dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma comporta l'applicazione della sanzione minima di euro 5,00 e massima di euro 15,00 per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo, nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di reti e infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio.';

i) il comma 5 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

'5. La Regione integra i dati raccolti nei catasti comunali di cui al comma 1, previa verifica della corrispondenza degli stessi alle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis, nel Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005.'.

 

     Art. 20. (Modifiche alla l.r. 5/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

'5 bis. Quando l'intervento richiede la redazione di un piano di utilizzo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo), la procedura di approvazione di tale piano è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA; a tal fine gli elaborati da presentare a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale sono integrati con quanto previsto dall'allegato 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 161/2012. La decisione dell'autorità competente alla VIA dà atto dell'approvazione del piano di utilizzo e stabilisce le modalità di monitoraggio e di controllo, da effettuarsi anche avvalendosi di ARPA. Salvi i casi di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della lettera ag) dell'allegato A o di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del punto 8, lettera t), dell'allegato B, le successive modifiche al Piano di Utilizzo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 161/2012, sono approvate dall'autorità competente all'approvazione o autorizzazione del progetto, che può richiedere parere all'ARPA, con oneri a carico del proponente, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stesso.';

b) al comma 8 dell'articolo 4 le parole: 'possono avvalersi' sono sostituite dalle seguenti: 'si avvalgono' e dopo le parole: 'di competenza,' è aggiunta la seguente: 'anche';

c) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

'2 bis. L'autorità competente può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 152/2006 a tal fine assegnando al proponente un termine di trenta giorni. Detto termine è prorogabile per una sola volta fino a ulteriori trenta giorni, su istanza del proponente. In caso di inottemperanza alla richiesta o di ritiro della domanda l'autorità competente conclude la procedura con un provvedimento di archiviazione.';

d) alla lettera ag) dell'allegato A le parole: 'sono conformi agli' sono sostituite con le seguenti: 'superano gli';

e) alla lettera ah) dell'allegato A le parole: '100.000 abitanti equivalenti o a' sono soppresse;

f) alla lettera n2) dell'allegato A le parole: 'di cui all'allegato 1 del d.lgs. 59/2005' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'allegato VIII, Parte II, del d.lgs. 152/2006';

g) alla lettera v) dell'allegato A la parola: 'ad' è sostituita della seguente: 'con' e dopo la parola: 'esclusione' sono aggiunte le seguenti: 'degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 e successive modificazioni';

h) alla lettera z) dell'allegato A dopo la parola: 'elettrica' sono aggiunte le seguenti: 'non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale';

i) dopo la lettera af) dell'allegato A è inserita la seguente:

 

af bis)

impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato

Regione

 

j) alla lettera g) del punto 1 dell'allegato B dopo la parola: 'biologico' sono aggiunte le seguenti: 'o anche chimico fisico' e le parole: 'a 50.000 abitanti equivalenti, o' sono soppresse;

k) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato B la parola: 'ad' è sostituita dalla seguente: 'con' e dopo la parola: 'esclusione' sono inserite le seguenti: 'degli impianti geotermici pilota, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni';

l) alla lettera f) del punto 2 dell'allegato B la parola: 'installazione' è sostituita dalla seguente: 'installazioni' e le parole: 'con lunghezza complessiva superiore ai' sono sostituite dalle seguenti: 'e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a';

m) alla lettera m1) del punto 2 dell'allegato B la parola: 'installata' è sostituita dalle seguenti: 'nominale di concessione' e dopo la parola: 'kW' sono aggiunte le seguenti: 'e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW,';

n) alla lettera m2) del punto 2 dell'allegato B la parola: 'installata' è sostituita dalle seguenti: 'nominale di concessione' e dopo la parola: 'kW' sono aggiunte le seguenti: 'e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW,';

o) dopo la lettera n) del punto 2 dell'allegato B è aggiunta la seguente:

 

n bis)

impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano né nella lettera af bis) dell'allegato A né negli allegati II e III del d.lgs. 152/2006 ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio

Regione

 

p) alla lettera d1) del punto 7 dell'allegato B dopo le parole: 'Derivazione di acque superficiali da corso d'acqua naturale ed opere connesse aventi portata' sono aggiunte le seguenti: 'media di concessione' e le parole: 'degli impianti già rientranti' sono sostituite dalle seguenti: 'delle fattispecie già rientranti nelle esclusioni di cui';

q) alla lettera d2) del punto 7 dell'allegato B dopo le parole: 'Derivazione di acque superficiali da corso d'acqua naturale ed opere connesse aventi portata' sono aggiunte le seguenti: 'media di concessione' e le parole: 'degli impianti già rientranti' sono sostituite dalle seguenti: 'delle fattispecie già rientranti nelle esclusioni di cui';

r) alla lettera z) del punto 7 dell'allegato B dopo la parola: 'elettrica' sono aggiunte le seguenti: 'non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale';

s) alla lettera g) del punto 8 dell'allegato B la parola: 'provincia' è sostituita dalla seguente: 'Regione';

t) alla lettera z) della parte II (progetti assoggettati a VIA) dell'allegato C dopo la parola: 'elettrodotti' è aggiunta la seguente: 'aerei' e dopo la parola: 'elettrica' sono aggiunte le seguenti: 'non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale';

u) alla lettera f) del punto 2 della parte II (progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA) dell'allegato C la parola: 'installazione' è sostituita dalla seguente: 'installazioni' e le parole: 'con lunghezza complessiva superiore ai' sono sostituite dalle seguenti: 'e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a';

v) alla lettera z) del punto 7 della parte II (progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA) dell'Allegato C dopo la parola: 'elettrica' sono aggiunte le seguenti: 'non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale';

w) la lettera g) del punto 8 della parte II (progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA) dell'Allegato C è soppressa.

 

     Art. 21. (Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002) per l'attuazione della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (2001/331/CE), i piani delle ispezioni e dei controlli definiti dagli enti competenti alle attività di controllo e vigilanza ambientale tengono conto dei seguenti elementi informativi nel rispetto delle misure di semplificazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché in coerenza con l'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con l'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività):

a) informazioni pertinenti disponibili per siti specifici o impianti oggetto dell'attività di controllo, quali relazioni redatte per le autorità dai gestori degli impianti controllati;

b) informazioni contenute in audit e report ambientali, in particolare quelle prodotte dagli impianti controllati gestiti da organizzazioni registrate in conformità con il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

c) risultati di precedenti ispezioni;

d) segnalazioni e reclami ricevuti;

e) relazioni sul controllo della qualità ambientale.

2. I piani delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 1 stabiliscono che gli impianti soggetti a controllo, ai quali si applica un sistema di gestione ambientale di un'organizzazione registrata ai sensi del Regolamento 25 novembre 2009, n. 1221/2009 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), siano, a parità di rischio e rilevanza ambientale, assoggettati ad una frequenza di controllo inferiore rispetto agli impianti non ricadenti nell'ambito d'applicazione del Regolamento 2009/1221/CE, secondo modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 4.

3. Al fine di raccogliere informazioni aggiornate sullo stato di conformità degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento 2009/1221/CE, gli enti competenti possono richiedere l'invio, da parte delle organizzazioni registrate ai sensi del citato Regolamento, della dichiarazione ambientale redatta in conformità con i requisiti dell'Allegato IV, nonché di altra documentazione del sistema di gestione ambientale redatta in conformità con i requisiti dell'Allegato II, punto A.4.4, del Regolamento. L'invio di tale documentazione può ritenersi sostitutivo dei controlli effettuati attraverso ispezioni sul campo, in base a modalità e criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi, linee guida per l'applicazione coordinata ed omogenea delle disposizioni del presente articolo, tenuto conto anche dell'esigenza di non comportare ingiustificati aggravi procedimentali ai sensi dell'articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle linee guida, gli enti preposti ai controlli verificano le proprie procedure ai fini di cui al comma 4.

 

     Art. 22. (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. Modifica dell’articolo 32 della l.r. 24/2006)

1. La Giunta regionale adotta linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

2. Al fine di dare attuazione al d.p.r. 59/2013, con regolamento regionale:

a) sono definiti i criteri per la previsione di oneri istruttori ai sensi dell'articolo 8 dello stesso d.p.r.;

b) possono essere individuati atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale da comprendere nell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del d.p.r. di cui alla lettera a).

3. All'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione unica ambientale si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili alla Missione 01 'Servizi Istituzionali, generali e di gestione' -programma 08 'Statistica e sistemi informativi' dell'esercizio finanziario del bilancio 2014 e successivi.

4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), dopo le parole: 'nel settore produttivo' sono aggiunte le seguenti: 'e per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in materia di autorizzazione integrata ambientale'.

5. La Giunta regionale raccoglie e pubblica la documentazione delle procedure di autorizzazione unica ambientale in essere, nonché quelle già concluse, che insistono su tutto il territorio lombardo.

 

     Art. 23. (Modifiche alla l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 16 ter le parole: 'Con la legge regionale di cui al successivo articolo 19,' sono sostituite dalle seguenti: 'Previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, con legge regionale';

b) al comma 6 dell'articolo 18 dopo le parole: 'articolo 16' è aggiunta la seguente: 'bis' e le parole: 'legge di approvazione' sono sostituite dalle seguenti: 'deliberazione della Giunta regionale';

c) il comma 2 bis dell'articolo 19 è abrogato;

d) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 quater è sostituito dal seguente: 'La Giunta regionale stabilisce i requisiti professionali e le competenze necessarie per il conferimento dell'incarico di direttore del parco.';

e) al comma 2 dell'articolo 22 quater dopo la parola: 'dirigenti' sono aggiunte le seguenti: 'o funzionari con qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, in possesso del diploma di laurea,'.

 

     Art. 24. (Modifiche alla l.r. 16/2007)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 97 le parole: 'Ponte sul Mincio' sono sostituite dalle seguenti: 'Ponti sul Mincio';

b) al comma 1 dell'articolo 107 la parola: 'Mazzuolo' è sostituita dalla seguente: 'Gazzuolo'.

 

     Art. 25. (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2001)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: 'Nella deliberazione di cui al primo periodo sono definiti, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, casi tipo per i quali la documentazione è resa in forma semplificata di autocertificazione, nonché casistiche di standardizzazione semplificata della documentazione per tipologie di attività.';

b) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, dopo la parola: 'acquisisce' sono inserite le seguenti ', fatta eccezione per i casi tipo e per le casistiche di standardizzazione di cui al comma 1,'.

 

     Art. 26. (Modifiche alla l.r. 11/2001)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: 'in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione' sono sostituite dalle seguenti: 'disciplina l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).';

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 2 sono abrogati;

c) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: 'previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature' sono sostituite dalle seguenti: 'necessarie ai fini dell'installazione e dell'esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 2, comma 1';

d) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 4 è soppresso;

e) il comma 9 dell'articolo 4 è abrogato;

f) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: 'di cui agli articoli 6 e 7' sono soppresse;

g) il comma 6 dell'articolo 5 è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7

(Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)

1. Le istanze, segnalazioni e comunicazioni finalizzate all'installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al comune competente per territorio. Contestualmente alla presentazione al comune, la documentazione è inoltrata in copia all'ARPA.

2. Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA entro trenta giorni.

3. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA entro trenta giorni.';

j) l'articolo 8 è abrogato;

k) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: 'Contestualmente alla comunicazione o all'istanza di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10,' sono soppresse;

l) al comma 9 dell'articolo 9, le parole: 'può disporre' sono sostituite dalla seguente: 'dispone' e le parole: 'o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio' sono soppresse;

m) l'articolo 10 è abrogato;

n) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: 'da lire quattromilioni a lire diecimilioni' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 2.000,00 a euro 5.000,00';

o) al comma 2 dell'articolo 12, le parole: 'da lire un milione a lire cinquemilioni' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 500,00 a euro 2.500,00';

p) al comma 3 dell'articolo 12, le parole: 'in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7' sono sostituite dalle seguenti: 'in mancanza di un titolo abilitativo' e le parole: 'da lire ottomilioni a lire ventimilioni' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 4.000,00 a euro 10.000,00';

q) il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato;

r) al comma 5 dell'articolo 12, le parole: 'il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista' sono sostituite dalle seguenti: 'trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste';

s) al comma 6 dell'articolo 12, le parole: 'della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)';

t) l'allegato B è soppresso.

 

     Art. 27. (Misure per l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/2000 in tema di dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas)

1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) non si applicano alle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas. Resta ferma la destinazione funzionale di reti, impianti e dotazioni per la distribuzione del gas e quanto previsto dalla normativa statale in merito alla loro disponibilità o al loro trasferimento.

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 22 della l.r. 44/1980)

1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), è sostituito dal seguente:

'Le somme di cui al primo, al secondo e al quinto comma e quelle di cui all'articolo 9 sono destinate al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali. Le somme derivanti dall'introito dei canoni di cui al quinto comma sono destinate, altresì, al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale nei comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell'attività produttiva.'.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle somme introitate a partire dal 1° gennaio 2015.

 

     Art. 29. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000)

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 26 è sostituita dalle seguenti:

“a) la definizione dei canoni di concessione per le acque minerali e termali, previsti dalla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), i cui proventi sono riscossi e introitati come segue:

1) canoni di concessione superficiali, di cui all’articolo 22, primo comma, della l.r. 44/1980, e canoni di ricerca, di cui all’articolo 9 della l.r. 44/1980: riscossione ed introito spettanti alle province territorialmente competenti;

2) canoni da imbottigliamento, di cui all’articolo 22, quinto comma, della l.r. 44/1980: riscossione ed introito del diritto proporzionale alla quantità di acqua minerale imbottigliata spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e fatto salvo quanto previsto dal numero 2.4), ai comuni, alle province e alla Regione, secondo le seguenti quote:

2.1) 60 per cento ai comuni sul cui territorio è localizzata l’attività produttiva di imbottigliamento;

2.2) 20 per cento alla provincia territorialmente competente;

2.3) 20 per cento alla Regione, che ripartisce tale quota tra i comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell’attività produttiva;

2.4) le quote di cui alla lettera a), punto 2), numeri 2.2) e 2.3) sono confermate o rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella seconda sessione di bilancio del Consiglio regionale dell'anno 2015;

a bis) l’individuazione dei criteri per la riscossione e la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), numero 2.1), in caso di più comuni interessati dalla concessione, nonché la definizione dei criteri per l’individuazione dei comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), numero 2.3), e la determinazione delle modalità applicative di quanto disposto dalla lettera a), punto 2);

b) dopo il comma 26 sono aggiunti i seguenti:

“26 bis. I comuni approvano i progetti per la realizzazione degli investimenti rispondenti alle finalità di cui all’articolo 22, terzo comma, della l.r. 44/1980, da finanziare con i proventi dei canoni di cui al comma 26, lettera a), punto 2), numeri 2.1) e 2.3), previo parere della provincia territorialmente competente.

26 ter. La Giunta regionale individua i criteri e determina le modalità di cui alla lettera a bis) del comma 26 con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre 2014.

26 quater. Le somme relative agli introiti di cui al comma 26 lettera a) punto 2, numero 2.3), confluiscono rispettivamente:

a) in entrata al titolo 3 "Entrate extra-tributarie" - tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi;

b) in spesa alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.”.

 

     Art. 30. (Modifica alla l.r. 14/2012)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 14 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17‘Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. (Semplificazione in materia di rimozione dell’amianto)

1. La Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell’utente e con costi a carico del soggetto servito.”.

 

Capo II

Disposizioni in materia edilizia

 

     Art. 31. (Proroga dei termini per l’approvazione dei PGT per i comuni soggetti a commissariamento e modifica dell’articolo 13 della l.r. 12/2005)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nel caso di comune ancora mancante di Piano di Governo del Territorio approvato e soggetto a commissariamento alla data del 24 maggio 2014, il vigente Piano regolatore generale conserva efficacia fino alla approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater della legge regionale 12/2005. In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al primo periodo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005 [13].

2. Il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:

'11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata:

a) ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale;

b) ai fini della sicurezza e della salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni, alla completezza della componente geologica del PGT, nonché alla positiva verifica in ordine al completo e corretto recepimento delle prescrizioni dettate dai competenti uffici regionali in materia geologica, ovvero con riferimento alle previsioni prevalenti del PTR riferite agli obiettivi prioritari per la difesa del suolo.'.

 

     Art. 32. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 27/2009) [14]

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.';

b) dopo il comma 4 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Ai componenti effettivi del collegio dei sindaci spetta una indennità per l'espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un'indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali.'.

 

     Art. 33. (Disposizioni in materia di agibilità degli edifici) [15]

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), l'agibilità degli edifici può essere conseguita, in alternativa al relativo certificato, a mezzo di dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 25, comma 5 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A).

2. I comuni disciplinano nel regolamento edilizio l'effettuazione dei controlli relativamente alle dichiarazioni di cui al comma 1.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 34. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[4] Comma già sostituito dall'art. 22 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[7] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 6 novembre 2015, n. 36.

[8] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[9] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[10] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[11] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[12] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[13] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[14] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.

[15] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 26 novembre 2019, n. 18.