§ 1.1.9 - L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie e gonfalone
Data:04/12/2018
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 27/2001)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 19/2014)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 32, comma 2 bis, della l.r. 1/2012)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 7/2012)
Art. 5.  (Modifiche agli articoli 2, 6, 8 e 9 della l.r. 13/2018)
Art. 6.  (Proroga dei termini per l'aggiornamento dell'individuazione e classificazione dei piccoli comuni e della classificazione del territorio montano della Lombardia)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 6/2010)
Art. 8.  (Modifica all’articolo 47 della l.r. 27/2015)
Art. 9.  (Modifiche al Titolo II della l.r. 31/2008)
Art. 10.  (Modifica al Titolo III della l.r. 31/2008)
Art. 11.  (Modifiche al Titolo IV della l.r. 31/2008 e norma di prima applicazione)
Art. 12.  (Modifiche al Titolo VIII della l.r. 31/2008)
Art. 13.  (Modifiche al Titolo IX della l.r. 31/2008 e norme di prima applicazione)
Art. 14.  (Modifiche alla l.r. 35/2017)
Art. 15.  (Modifiche alla l.r. 26/1993)
Art. 16.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 17/2004)
Art. 17.  (Modifiche alla l.r. 1/2018)
Art. 18.  (Modifiche agli articoli 11 e 13 della l.r. 26/2014)
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2009)
Art. 20.  (Modifiche alla l.r. 4/2016)
Art. 21.  (Disposizioni in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava. Modifica degli articoli 9, 11 e 36 della l.r. 14/1998)
Art. 22.  (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modifica degli articoli 3, 6, 11 e inserimento del nuovo articolo 5 bis della l.r. 5/2010)
Art. 23.  (Disposizioni in materia di attestazioni energetiche e relative sanzioni amministrative. Modifica all’articolo 27 della l.r. 24/2006)
Art. 24.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 24/2006)
Art. 25.  (Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali)
Art. 26.  (Modifiche alla l.r. 31/2014)
Art. 27.  (Modifica alla l.r. 12/2005)
Art. 28.  (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 3/2008)
Art. 29. 
Art. 30.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 6/2018)
Art. 31.  (Entrata in vigore)


§ 1.1.9 - L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018

(B.U. 6 dicembre 2018, n. 49 suppl.)

 

Titolo I

Ambito istituzionale

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 27/2001)

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002) sono apportate le seguente modifiche:

a) i commi 7, 8 e 10 dell'articolo 1 sono abrogati;

b) al comma 12 dell'articolo 1 le parole 'ai commi 7, 10 e 11,' sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 11,'.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 19/2014)

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: 'Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda';

b) al comma 1 le parole 'L'Agenda Lombardia Semplice e l'Agenda digitale lombarda' sono sostituite dalle seguenti: 'Il Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda';

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Il Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda individua le priorità di semplificazione e trasformazione digitale regionali, indica metodi, strumenti e modalità per realizzare gli interventi previsti, con l'obiettivo di favorire i rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni. L'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi di semplificazione e trasformazione digitale del Programma Strategico è inserito nella relazione sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo (PRS).';

d) al comma 3 le parole 'dell'Agenda Lombardia Semplice' sono sostituite dalle seguenti: 'del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda' e le parole 'nonché la relazione annuale sulla semplificazione. Il progetto di legge di cui al primo periodo' sono sostituite dalla seguente: 'che';

e) il comma 3 bis è abrogato;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

'4. Per la definizione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda, la Giunta regionale, con le modalità previste dal Programma stesso, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini, delle parti sociali, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.'.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 32, comma 2 bis, della l.r. 1/2012)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 bis dell'articolo 32 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono aggiunte le seguenti:

'e bis) determina modalità omogenee di rendicontazione dei costi sostenuti dai beneficiari/destinatari, al fine di assicurare uniformità nell'erogazione delle risorse pubbliche;

e ter) definisce la terminologia da utilizzare nei bandi al fine di garantire una omogeneità e semplificazione del linguaggio nei rapporti con la pubblica amministrazione;

e quater) individua un unico punto di accesso telematico ai bandi di Regione, a disposizione anche di altri enti o organismi pubblici lombardi.'.

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo 53 le parole 'la Carta Regionale dei Servizi - CRS' sono sostituite dalle seguenti: 'strumenti di identificazione';

b) il comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

'1. La Giunta regionale promuove l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati della piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (Identity Provider del Cittadino - IdPC) integrata con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).';

c) all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 54 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche attraverso l'adozione di strumenti di misurazione della soddisfazione degli utenti';

d) dopo il comma 3 dell'articolo 54 è aggiunto il seguente:

'3 bis. La Regione promuove l'attivazione dei servizi informativi e digitali finalizzati a fornire direttamente informazioni agli utenti che hanno espresso interesse alla loro ricezione, secondo modalità definite con delibera della Giunta regionale da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.'.

2. La spesa derivante dalla lettera d) del comma 1, stimata in euro 100.000,00, in fase di prima applicazione della norma trova copertura, nel 2019, nelle risorse stanziate a bilancio alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione programmata', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2019-2021. La spesa per gli esercizi successivi al 2019 è determinata con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 5. (Modifiche agli articoli 2, 6, 8 e 9 della l.r. 13/2018)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: 'Le procedure di designazione sono disciplinate secondo quanto previsto dagli articoli 2, 4, 8 e da 11 a 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).';

b) al comma 6 dell'articolo 2 dopo le parole 'Inoltre non devono rientrare tra i soggetti previsti' sono inserite le seguenti: 'dagli articoli 5, 6, fatta eccezione per i numeri 3) e 5) della lettera a) del comma 1, e 7 della l.r. 32/2008, nonché';

c) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole 'le suddette risorse umane sono individuate' sono inserite le seguenti: ', tra i dipendenti della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale,';

d) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente :

'1. Alle spese per l'attività dell'Organismo regionale per le attività di controllo, istituito ai sensi della presente legge, quantificate per dieci dodicesimi in euro 412.176,00 per l'anno 2019 e in euro 494.611,00 rispettivamente, per il 2020 e il 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.';

e) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 9 le parole 'entro novanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro centocinquanta giorni'.

 

     Art. 6. (Proroga dei termini per l'aggiornamento dell'individuazione e classificazione dei piccoli comuni e della classificazione del territorio montano della Lombardia)

1. Per la XI legislatura regionale i termini per l'aggiornamento dell'individuazione dei piccoli comuni e della loro classificazione in zone, di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), nonché quello per l'aggiornamento della classificazione del territorio montano in zone, di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono fissati al 31 agosto 2019.

2. Fino agli aggiornamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi l'individuazione e la classificazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2014, n. 2008 (Classificazione dei piccoli comuni non montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2004 e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia), aggiornata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2015, n. 3303 (Aggiornamento della classificazione dei piccoli comuni che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2004, a seguito dell'approvazione della l.r. 1/2015 'Istituzione del Comune di La Valletta Brianza, mediante fusione dei Comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco) e la classificazione approvata con deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 1754 (Classificazione del territorio montano ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 25/2007).

 

Titolo II

Ambito economico

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ad esclusione degli impianti dotati dei soli prodotti benzina o anche gasolio per i quali è prevista la comunicazione di cui al comma 3 bis.';

b) al comma 1 dell'articolo 96 le parole 'con apposita autorizzazione comunale' sono soppresse;

c) il comma 5 dell'articolo 123 è abrogato;

d) al comma 5 dell'articolo 126 le parole 'la Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere'

e) all’articolo 128 sono apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Elenco degli enti fieristici”;

2. al comma 1, le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere”

3. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’elenco degli enti fieristici è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 131, comma 1, lettera e), che ne stabilisce i requisiti e le procedure di iscrizione.”.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 47 della l.r. 27/2015)

1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è abrogato.

 

     Art. 9. (Modifiche al Titolo II della l.r. 31/2008)

1. Al Titolo II della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

'1. La Regione assicura l'attivazione di interventi in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per la ripresa economica e produttiva dell'attività agricola, nonché per il ripristino delle infrastrutture a essa connesse nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali. In particolare, la Regione può anticipare o integrare le provvidenze statali.';

b) il comma 1 bis dell'articolo 19 è abrogato;

c) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19, le parole 'delle indennità' sono sostituite dalle seguenti: 'dei danni';

d) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 19, dopo la parola 'produzioni' sono inserite le seguenti: 'e strutture';

e) all'articolo 20, dopo la parola 'organismi', ovunque ricorra, è inserita la seguente: 'collettivi';

f) al comma 1 dell'articolo 20, le parole 'dalle calamità naturali, da eventi eccezionali e dalle avverse condizioni atmosferiche' sono soppresse;

g) al comma 2 dell'articolo 20, dopo le parole 'interventi di difesa' è inserita la seguente: 'attiva' e le parole da 'grandine' a 'd.lgs. 102/2004' sono sostituite dalle seguenti: 'calamità naturali o altri eventi eccezionali';

h) al comma 5 dell'articolo 20, le parole 'normativa statale e comunitaria' sono sostituite dalle seguenti: 'normativa statale o comunitaria';

i) dopo il comma 7 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:

'7 bis. La Regione promuove l'adesione a forme di copertura assicurativa sperimentali, mutualistiche e ad altri strumenti di gestione del rischio previsti dalla normativa statale e comunitaria.'.

 

     Art. 10. (Modifica al Titolo III della l.r. 31/2008)

1. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) le parole 'il controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA)' sono soppresse e prima delle parole 'la vigilanza' sono inserite le seguenti: 'il controllo e'.

 

     Art. 11. (Modifiche al Titolo IV della l.r. 31/2008 e norma di prima applicazione)

1. Al Titolo IV della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 42, le parole 'o alla loro scadenza' sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 43 dopo le parole 'mediante forme appropriate di selvicoltura' sono aggiunte le seguenti: 'finalizzate anche alla presenza di flora di interesse apistico.';

c) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 43, all'alinea del comma 6 dell'articolo 43 e al comma 4 dell'articolo 51, le parole 'o alla scadenza' sono soppresse;

d) il comma 8 bis dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

'8 bis. In caso di interventi di recupero agronomico attraverso l'eliminazione della colonizzazione boschiva, in atto dopo l'entrata in vigore delle legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), si applica la disciplina prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non è prevista l'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43, comma 3.';

e) dopo il comma 3 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

'3 bis. I piani di indirizzo forestale di cui ai commi 2 e 3, all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4, favoriscono anche la presenza significativa di specie di interesse apistico, nonché di spazi idonei all'attività apistica.';

f) al comma 4 dell'articolo 47, le parole 'variabile tra i dieci e i quindici anni' sono sostituite dalle seguenti: 'minimo di quindici anni' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli enti di cui al comma 2 procedono all'aggiornamento nel rispetto dei criteri di cui al comma 7.';

g) al comma 7 dell'articolo 47 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ', nonché criteri per il loro periodico riesame.'.

2. La disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della l.r. 31/2008, come modificata dal comma 1, lettera f), del presente articolo si applica anche ai piani di indirizzo forestale in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Modifiche al Titolo VIII della l.r. 31/2008)

1. Al Titolo VIII della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 119, le parole 'La Regione si avvale' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la Provincia di Sondrio si avvalgono';

b) l'alinea del comma 4 dell'articolo 121 è sostituito dal seguente:

'4. Le commissioni d'esame, costituite presso gli uffici territoriali regionali e la Provincia di Sondrio con decreto del dirigente competente, sono composte da:';

c) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 121, la parola 'nominati' è sostituita dalla seguente: 'individuati'.

 

     Art. 13. (Modifiche al Titolo IX della l.r. 31/2008 e norme di prima applicazione)

1. Al Titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 131 è aggiunto il seguente periodo:

'La Regione assicura altresì le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate articolandole, in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e della preservazione degli habitat, per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee.';

b) il comma 2 dell'articolo 134 è sostituito dal seguente:

'2. Nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca.';

c) al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 134, dopo la parola: 'dilettanti' è inserita la seguente: 'ricreativi';

d) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 135 è sostituita dalla seguente:

'e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti ricreativi, di cui due designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e quattro dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;';

e) alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelti tra quelli proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale';

f) alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelto tra quelli proposti dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale';

g) alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelto tra quelli proposti dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale';

h) alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'che non può essere nominato in una consulta pesca di bacino;' ;

i) dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 135, è inserita la seguente:

'i bis) da un rappresentante designato dalle Comunità Montane.';

j) al comma 4 dell'articolo 135, al numero 4 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 136, al comma 6 dell'articolo 137, al comma 6 dell'articolo 139, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 144, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 145, alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 147 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 149, dopo le parole 'pesca dilettantistica' è inserita la seguente: 'ricreativa';

k) al comma 8 dell'articolo 135, la parola 'designazioni' è sostituita dalla seguente: 'proposte';

l) al comma 9 dell'articolo 135 le parole 'a carattere nazionale o regionale' sono soppresse;

m) i commi 10 e 10 bis dell’articolo 135 sono sostituiti dai seguenti:

“10. La Provincia di Sondrio e la Regione costituiscono, rispettivamente per il bacino di pesca ricadente nel territorio della stessa provincia e per ciascuno degli altri bacini di pesca, la consulta provinciale della pesca e le consulte pesca di bacino e ne definiscono le modalità di funzionamento.

10 bis. Le consulte di cui al comma 10 svolgono funzioni tecnico-consultive e sono composte da:

a) per la Provincia di Sondrio il dirigente della competente struttura con funzioni di presidente, per ciascuno degli altri bacini di pesca uno o più dirigenti degli uffici territoriali regionali (UTR) territorialmente interessati, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un esperto in materia ittica individuato a seguito di selezione pubblica, che non può essere nominato in più di tre consulte pesca di bacino;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori dilettanti più rappresentative;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori professionisti, qualora presenti;

e) un rappresentante designato dalle associazioni di piscicoltori o acquacoltori più rappresentative, qualora presenti;

f) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste più rappresentative.

10 ter. Alla selezione pubblica di cui al comma 10 bis, lettera b), possono partecipare coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, medicina veterinaria, scienze agrarie o diplomi equipollenti e di comprovata esperienza almeno triennale.

10 quater. Le consulte di cui al comma 10 sono costituite, senza oneri a carico dei bilanci regionale e provinciale, con decreto rispettivamente del dirigente competente della Provincia di Sondrio e del dirigente dell’UTR con prevalenza di superficie territoriale per ogni bacino di pesca. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento. Le consulte restano in carica per la durata della legislatura in cui vengono costituite e comunque fino all’insediamento delle nuove.

10 quinquies. Alle sedute della consulta può essere invitato un rappresentante designato dal concessionario del corpo idrico o di tratti del medesimo.”;

n) nella rubrica dell’articolo 136, dopo la parola “dilettantistiche”è inserita la seguente: “ricreative”;

o) all’alinea del comma 1 dell’articolo 136, dopo la parola “dilettanti”è inserita la seguente: “ricreativi”;

p) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 136, le parole “che, in entrambi i casi, siano in possesso della licenza e abbiano versato il tributo regionale annuale” sono soppresse;

q) al comma 2 dell’articolo 137 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e in tali acque è ammessa la pesca professionale.”;

r) ai commi 3 e 4 dell’articolo 137 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e in tali acque è ammessa esclusivamente la pesca dilettantistica.”;

s) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 138 è sostituita dalla seguente:

“a) piano ittico regionale contenente:

1. le indicazioni operative e le principali prescrizioni per l’incremento dell’ittiofauna;

2. la categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione dei livelli di pregio dei popolamenti ittici;

3. i criteri di esecuzione degli interventi sull’habitat acquatico ai fini della conservazione e dell’incremento dei popolamenti ittici;

4. i criteri per le immissioni di ittiofauna;

5. le azioni con cui prevenire l’introduzione e limitare la diffusione delle specie alloctone invasive;

6. i criteri di individuazione dei corpi idrici dove avviare eventuali azioni di contenimento degli uccelli ittiofagi di cui sia stata comprovata da dati scientifici la dannosità per la fauna ittica;

7. le azioni per la salvaguardia della fauna ittica nel reticolo artificiale;

8. i criteri per la regolamentazione del prelievo di pesca, compresi i criteri per l’istituzione dei tratti a regolamentazione speciale;”;

t) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 138 è sostituita dalla seguente:

“b) carta ittica regionale recante la ricognizione della distribuzione sul territorio regionale di tutte le specie ittiche;”;

u) la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 138 è soppressa;

v) i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell’articolo 138 sono abrogati;

w) il comma 5 dell’articolo 138 è sostituito dal seguente:

“5. La Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale della pesca, approva il piano ittico provinciale e la carta ittica provinciale in conformità rispettivamente al piano ittico regionale e alla carta ittica regionale.”;

x) dopo il comma 8 dell’articolo 138 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Il piano ittico regionale e il piano ittico della Provincia di Sondrio sono aggiornati con periodicità non superiore a dieci anni. La carta ittica regionale e la carta ittica della Provincia di Sondrio, quali strumenti informatizzati funzionali alla redazione dei documenti programmatici e pianificatori previsti dal presente titolo, sono periodicamente aggiornate rispettivamente a cura degli uffici territoriali regionali e della Provincia di Sondrio.”;

y) al comma 2 dell’articolo 139, le parole “di cui all’articolo 138, comma 6, lettera e) e all’articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8,” sono soppresse;

z) al comma 3 dell’articolo 139, le parole “previste dall’articolo 138, comma 6, lettera e) e all’articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8” sono soppresse;

aa) alla rubrica dell’articolo 143 e al comma 1 dello stesso articolo, dopo la parola “dilettanti”è inserita la seguente: “ricreativi”;

bb) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 149, le parole “e C” sono soppresse;

cc) al comma 3 dell’articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee e ne definisce i confini geografici.”.

2. Le consulte pesca di bacino e la consulta provinciale della pesca previste dal comma 10 dell'articolo 135 della l.r. 31/2008, come sostituito dal comma 1, lettera m), del presente articolo sono costituite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le consulte territoriali della pesca costituite alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di operare alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di ciascun decreto di costituzione delle consulte pesca di bacino. La consulta provinciale della pesca costituita alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di operare alla data di pubblicazione sull'albo pretorio del decreto di costituzione della nuova consulta provinciale della pesca.

4. Il documento tecnico regionale adottato alla data di entrata in vigore della presente legge resta valido fino alla data di pubblicazione sul BURL del piano ittico regionale adottato, previo aggiornamento della carta ittica regionale, in base all'articolo 138, comma 1, lettera a), della l.r. 31/2008, come sostituita dal comma 1, lettera l), del presente articolo.

5. Alla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 4 perdono efficacia, fatti salvi gli effetti prodotti, i piani ittici, le carte delle vocazioni ittiche e gli altri atti generali in materia di pesca approvati dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli approvati dalla Provincia di Sondrio.

6. Entro due anni dalla data di pubblicazione sul BURL del piano ittico regionale, la Provincia di Sondrio approva la carta ittica provinciale e il piano ittico provinciale secondo la disposizione di cui all'articolo 138, comma 5, della l.r. 31/2008, come sostituito dal comma 1, lettera w), del presente articolo.

7. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015) sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti.

 

     Art. 14. (Modifiche alla l.r. 35/2017)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole 'comma 1' sono inserite le seguenti: 'lettera a' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo così come previsto dalla normativa nazionale vigente e nel rispetto delle modalità definite dai relativi decreti ministeriali attuativi.';

b) l'articolo 4 è abrogato;

c) al comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis.';

d) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Nel registro di cui all'articolo 5 sono iscritte, di diritto, le fattorie sociali già iscritte nell'elenco delle fattorie sociali di cui all'articolo 8 bis della l.r. 31/2008.'.

 

     Art. 15. (Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole 'l'assessore regionale competente' sono inserite le seguenti: 'o suo delegato';

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

'b) il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato;';

c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

'h) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri forestali Lombardia;';

d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

'h bis) un rappresentante designato dalle Comunità Montane in rappresentanza dei territori montani.';

e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'2. La Consulta è costituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale tenuto conto delle designazioni pervenute entro trenta giorni dalla richiesta.';

f) i commi 3, 6 e 8 dell'articolo 3 sono abrogati;

g) al comma 4 dell'articolo 3, le parole 'funzionario del servizio faunistico regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'funzionario della competente struttura';

h) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'3. L'attività di cui al comma 2 è svolta da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla provincia, ai quali compete la validazione dei censimenti.;'

i) al comma 2 dell'articolo 18, le parole 'con le stesse modalità possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità' sono sostituite dalle seguenti: 'qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3.';

j) al comma 7 dell'articolo 22 le parole 'dopo gli abbattimenti accertati' sono sostituite dalle seguenti 'dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero' [1];

k) dopo il comma 7 dell'articolo 23, è aggiunto il seguente:

'7 bis. Nell'esercizio della caccia al cinghiale nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.';

l) al comma 2 dell'articolo 25, le parole 'fatta eccezione per i fabbricati rurali' sono sostituite dalle seguenti: 'fatta eccezione, per i fabbricati funzionali all'attività rurale, anche non imprenditoriale, indipendentemente dal classamento catastale degli stessi e con esclusivo riferimento ai capanni attivi anche non continuativamente tra il 5 ottobre 2010 e la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018';

m) al comma 9 dell'articolo 25, le parole 'cento metri' sono sostituite dalle seguenti: 'duecento metri';

n) al comma 10 dell'articolo 25, la parola 'segnalati' è sostituita dalla seguente: 'tabellati';

o) al comma 11 dell'articolo 25, le parole 'non titolari di licenza di caccia' sono soppresse;

p) al comma 14 dell'articolo 25, le parole 'che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a trovare altro sito' sono sostituite dalle seguenti: 'purché con domanda corredata da quanto previsto dal comma 5';

q) dopo il comma 19 dell'articolo 25, è aggiunto il seguente:

'19 bis. Le distanze di cui al presente articolo devono essere verificate seguendo il profilo morfologico del terreno.';

r) al comma 5 dell'articolo 27, dopo le parole 'con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale' sono aggiunte le seguenti: 'e alla volpe';

s) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 28, dopo le parole 'in cui ha la residenza anagrafica' sono aggiunte le seguenti: ', con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede';

t) al comma 6 e al comma 9 dell'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio.' ;

u) al comma 8 dell'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive.';

v) il comma 15 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

'15. La Giunta regionale promuove annualmente con le Regioni contigue scambi, secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di rispettiva competenza e ne dà conto sul calendario venatorio.';

w) al comma 2 dell'articolo 35, le parole 'Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'articolo 40, comma 13,' sono soppresse;

x) al comma 2.1. dell'articolo 35, le parole 'Fermi restando il numero massimo consentito di giornate di caccia fissato dall'articolo 40, comma 13, e il disposto' sono sostituite dalle seguenti: 'Fermo restando il disposto';

y) il comma 13 dell'articolo 40 è abrogato;

z) al comma 1 dell'articolo 44, la parola 'nominano' è sostituita dalla seguente: 'costituiscono';

aa) dopo il comma 1 dell'articolo 44, è aggiunto il seguente:

'1 bis. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio può essere sostenuto al compimento del diciassettesimo anno di età.';

bb) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 44, la parola 'rilascio' è sostituita dalla seguente: 'rilascia';

cc) al comma 7 dell'articolo 44, le parole 'della commissione di cui al comma 11' sono sostituite dalle seguenti: 'delle commissioni di cui al comma 1';

dd) il comma 10 dell'articolo 44 è abrogato;

ee) il comma 11 dell'articolo 44, è sostituito dal seguente:

'11. Ogni commissione, costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio, è composta:

a) da un dirigente dell'UTR o della Provincia di Sondrio, che la presiede;

b) da cinque membri effettivi esperti nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche, in scienze naturali o in discipline equipollenti, esperto in vertebrati omeotermi, nonché da altrettanti supplenti.';

ff) dopo il comma 11 dell'articolo 44, sono inseriti i seguenti:

'11 bis. Assiste la commissione un funzionario regionale o provinciale in qualità di segretario.

11 ter. Ogni commissione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova.';

gg) al comma 13 dell'articolo 44, le parole 'secondo il criterio della residenza anagrafica del candidato' sono soppresse;

hh) dopo il comma 13 dell'articolo 44, è inserito il seguente:

'13 bis. I soggetti che per ragioni di domicilio lavorativo svolgono la loro attività prevalente in una provincia diversa da quella in cui risiedono possono sostenere la prova d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria nella provincia ove sono domiciliati e di conseguenza possono inoltrare l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso di caccia alle autorità competenti della provincia ove sono domiciliati.'.

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 17/2004)

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) è abrogato.

 

     Art. 17. (Modifiche alla l.r. 1/2018)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 2018, n. 1 (Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole 'contributi in conto capitale' sono inserite le seguenti: 'che costituiscono aiuti di Stato per insediamenti produttivi'; le parole 'possono stabilire' sono sostituite dalla seguente: 'stabiliscono'; le parole 'dei contributi stessi' sono sostituite dalle seguenti: 'degli aiuti stessi'; dopo le parole 'dell'insediamento produttivo o dell'attività' è aggiunta le seguente: 'economica' e le parole 'dell'erogazione' sono sostituite dalle seguenti: 'di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'1 bis. Resta salva l'applicazione della disciplina legislativa statale in tema di:

a) delocalizzazione, in caso di trasferimento dell'attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, o in siti diversi da quelli specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio;

b) tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti.';

c) al comma 2 dell'articolo 2 le parole 'ai contributi regionali' sono sostituite dalle seguenti: 'agli aiuti di Stato';

d) al comma 2 dell'articolo 3 la parola 'sei' è sostituita dalla seguente: 'tre' e le parole 'della presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018)';

e) al comma 2 dell'articolo 3, le parole 'disciplina, congiuntamente ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, le modalità di recupero' sono sostituite dalle seguenti: 'disciplina l'attuazione della presente legge, ivi inclusi i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, e le modalità di recupero'.

 

     Art. 18. (Modifiche agli articoli 11 e 13 della l.r. 26/2014)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole 'dalla Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'dal dirigente competente';

b) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 13, le parole 'ai fini della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve' sono soppresse;

c) dopo il comma 4 dell'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

'4.1. Le piste di cui è stato autorizzato l'apprestamento sono incluse nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, istituito presso la competente struttura regionale.

4.2. Nell'elenco sono riportati:

a) le generalità del gestore della pista;

b) la classificazione della pista e le sue caratteristiche;

c) le generalità del direttore della pista ed i dati relativi all'organizzazione del servizio di primo soccorso.';

d) al comma 4 quater dell'articolo 13, le parole 'dei commi precedenti' sono sostituite dalle seguenti: 'dei commi 4 bis e 4 ter';

e) dopo il comma 7 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

'7 bis. Il gestore della pista cura gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7.';

f) alla lettera g) del comma 13 dell'articolo 13, dopo le parole 'delle piste da sci' sono inserite le seguenti: 'per l'esercizio di altri sport anche';

g) dopo il comma 13 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

'13 bis. Le modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'elenco regionale di cui al comma 4.1, nonché di trasmissione dei dati di cui al comma 4.2 e dei dati relativi agli infortuni verificatisi sulle piste da sci, ai fini del rispetto delle previsioni dell'articolo 3, comma 2, della legge 363/2003, sono definite con decreto del dirigente competente.' .

 

Titolo III

Ambito territoriale

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2009)

1. All'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - collegato ordinamentale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche' sono sostituite dalle seguenti: 'strutture della Giunta regionale alle quali sono attribuite, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), le funzioni di autorità idraulica previste in base alla vigente normativa e, per quanto di competenza, dalle strutture delle autorità idrauliche diverse dalla Regione individuate in base alla rispettiva disciplina organizzativa.';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'L'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa da € 700,00 a € 7.000,00 qualora venga ostacolato ovvero possa essere ostacolato il regolare deflusso idrico, e da € 200,00 a € 2.000,00 negli altri casi.';

c) al primo periodo del comma 3 le parole 'la Regione, inoltre, può' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e i comuni, per il reticolo di rispettiva competenza, inoltre, possono' e al secondo periodo del comma 3 le parole 'la Regione provvede' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e i comuni provvedono';

d) al comma 4 le parole 'legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale)' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)';

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

'4 bis. La Giunta regionale con successivo provvedimento definisce i criteri e le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 in tema di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative.' .

 

     Art. 20. (Modifiche alla l.r. 4/2016)

1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

'Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire l'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del corso d'acqua.';

b) il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

'6. Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilitàè rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale.';

c) al comma 2 dell'articolo 13 le parole 'la Giunta regionale può stipulare convenzioni' sono sostituite dalle seguenti: 'la Giunta regionale e i comuni, in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni';

d) al comma 3 dell'articolo 13 le parole 'reticolo idrico principale regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'reticolo idrico principale e minore';

e) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

'Art. 33 bis. (Attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico)

1. Le varianti al PGT in attuazione dell'articolo 65, comma 6, del d.lgs. 152/2006 nonché dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, sono approvate con il dimezzamento dei termini di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 7, della l.r. 12/2005.'.

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava. Modifica degli articoli 9, 11 e 36 della l.r. 14/1998)

1. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'2 bis. Fatto salvo quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 8 bis, le modificazioni del piano delle cave, in ottemperanza di sentenza passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione, in caso di necessità di avvio della procedura di VAS in relazione ai contenuti della sentenza, della variante di piano da parte della provincia o della Città metropolitana di Milano in base alla rispettiva competenza territoriale.' ;

b) al comma 1 dell'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole 'è redatto a cura dei soggetti interessati,' sono sostituite dalle seguenti: 'è redatto a cura di uno o più soggetti interessati, anche non congiuntamente,';

2) al secondo periodo, la parola 'anche' è soppressa e dopo le parole 'apposita conferenza dei servizi,' sono aggiunte le seguenti: 'alla quale sono invitati tutti i soggetti aventi la disponibilità di parte delle aree incluse nell'ambito,';

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

'In caso di motivata opposizione sul progetto da parte dei soggetti invitati ai sensi del precedente periodo, rappresentanti la maggioranza, come estensione territoriale, delle aree incluse nell'ambito, la provincia può circoscrivere il progetto di gestione produttiva alle sole aree in disponibilità dei soggetti proponenti o anche di quelli favorevoli al progetto.';

c) al comma 2 dell'articolo 36 le parole 'previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 bis, con deliberazione adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018)'.

2. Dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi del comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano le modifiche apportate dalla presente legge all'articolo 36, comma 2, della l.r. 14/1998.

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modifica degli articoli 3, 6, 11 e inserimento del nuovo articolo 5 bis della l.r. 5/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

'd ter) supporto ai fini della valutazione preliminare richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, ove richiesto dall'autorità competente.';

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

'5 bis. (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. La fase di consultazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2 e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul sito web http//silvia.regione.lombardia.it, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente.';

c) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

'2 bis. In caso di trasmissione incompleta, da parte del proponente, della documentazione richiesta entro il termine di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, la domanda si intende respinta e l'autorità competente di cui all'articolo 2 procede all'archiviazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018).';

d) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

'Espressione del parere regionale nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale';

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del d.lgs. 152/2006. Nelle more dell'adeguamento del regolamento a quanto previsto dal presente comma, l'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, previo coinvolgimento degli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento per l'espressione del parere regionale.';

3) ai commi 1 bis e 1 ter dopo le parole 'il parere' sono aggiunte le seguenti: 'sui progetti in VIA in sede statale'.

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di attestazioni energetiche e relative sanzioni amministrative. Modifica all’articolo 27 della l.r. 24/2006)

1. Il comma 17 octies dell'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è sostituito dal seguente:

'17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione da sessanta a centottanta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della violazione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/1981, comporta la cancellazione dall'elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.'.

2. [Ogni riferimento all'attestato di certificazione energetica (ACE), contenuto in atti amministrativi o in norme regionali, deve essere riferito, in quanto compatibile, all'attestato di prestazione energetica (APE)] [2].

3. La modifica al comma 17 octies dell'articolo 27 della l.r. 24/2006, di cui al comma 1, si applicano alle violazioni contestate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018).

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 24/2006)

1. Dopo la lettera h bis) dell'articolo 13 del comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è inserita la seguente:

'h ter) altre tipologie di veicoli appartenenti a categorie di soggetti con caratteristiche socio-economiche, anagrafiche o reddituali di fragilità sociale individuate dalla Giunta regionale, per i quali occorre assicurare il contemperamento degli impatti socioeconomici derivanti dall'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione di cui al presente articolo, nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale o veicoli appartenenti a categorie di soggetti che si trovano in specifiche situazioni meritevoli di tutela individuate dalla Giunta. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, le modalità attuative e la durata, anche con carattere di temporaneità, di tali esclusioni.'.

 

     Art. 25. (Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali)

1. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi in base all'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come recepita dalla Regione, i cui contenuti, ove incompatibili, prevalgono sulla disciplina prevista dall'articolo 28 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

 

     Art. 26. (Modifiche alla l.r. 31/2014)

1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione dell'integrazione del PTR di cui al comma 1, la validità dei documenti di piano dei PGT comunali nel frattempo scaduti può essere prorogata, con deliberazione motivata del consiglio comunale, di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4.';

b) all'articolo 5, comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

'In caso di annullamento integrale del PGT da parte dell'autorità giudiziaria, in deroga alle disposizioni regionali e per un massimo di trenta mesi dalla data del provvedimento giudiziario, previa deliberazione motivata del consiglio comunale, acquista efficacia l'ultimo strumento urbanistico previgente con l'esclusione degli ambiti ivi assoggettati a pianificazione attuativa; fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni possono apportare varianti unicamente per la realizzazione di opere pubbliche per il mezzo di atti di programmazione negoziata.' .

 

     Art. 27. (Modifica alla l.r. 12/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) le parole 'cinquecento euro' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro.'.

 

Titolo IV

Ambito sociale e sanitario

 

     Art. 28. (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 3/2008)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) sono aggiunti i seguenti:

'4 bis. La Regione, al fine di migliorare la programmazione e il coordinamento degli interventi sociali di competenza dei comuni, promuove la realizzazione e lo sviluppo di strumenti informatici che consentano un interscambio dei dati tra la rete dei servizi sociali e le reti sociosanitaria e sanitaria.

'4 ter. L'interscambio dei dati avviene secondo modalità disciplinate da apposito regolamento che definisce, in particolare, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza appropriate e i diritti dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione del dati)).'.

 

     Art. 29.

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2017, n. 2 (Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia) è così sostituito:

“Art. 4 (Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato)

1. Agli interventi di cui alla presente legge si applica quanto previsto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).”.

 

     Art. 30. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 6/2018)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 (Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo) le parole ', anche con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR),' sono sostituite dalle seguenti: ', nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente,'.

 

     Art. 31. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 2019, n. 291, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[2] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 25 maggio 2021, n. 8.