§ 1.5.1 - L.R. 2 ottobre 1971, n. 1.
Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:02/10/1971
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 1.5.1 - L.R. 2 ottobre 1971, n. 1.

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della Regione.

(B.U. 4 ottobre 1971, n. 33).

 

Titolo I

INIZIATIVA POPOLARE [1]

 

Art. 1. [2]

     1. La presente legge reca norme sull’iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali e dei regolamenti delegati, esercitata, ai sensi degli articoli 34, 41, comma 2, e 50 dello Statuto d’autonomia, da almeno cinquemila elettori ovvero dal Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano, da ciascun consiglio provinciale o dai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.

 

TITOLO I BIS [3]

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

 

     Art. 2. [4]

     1. L’iniziativa da parte degli elettori per la formazione delle leggi e dei regolamenti delegati è esercitata da almeno cinquemila cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia ed elettori della Regione, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

     2. L’iniziativa di cui al presente titolo non è ammessa nelle materie indicate dall’articolo 50, comma 2, dello Statuto d‘autonomia.

 

     Art. 3. [5]

     1. Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione tecnica del progetto dagli uffici del Consiglio regionale. La richiesta deve essere formulata per iscritto e sottoscritta da trenta cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

     2. L'Ufficio di presidenza delibera in ordine alle richieste di cui al comma 1 con provvedimento motivato. In caso di autorizzazione all'assistenza tecnica, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici.

     3. L'assistenza non è ammessa qualora l'oggetto della proposta esuli dai limiti della competenza legislativa regionale, ovvero non sia conforme allo Statuto d'autonomia o alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla regione.

     2. Su tali moduli deve essere riportato a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

     3. Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

     4. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

 

     Art. 5.

     1. La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

     2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario di detto comune, ovvero dal segretario dell'amministrazione provinciale.

     2 bis. L’autenticazione di cui al comma 2 può essere altresì eseguita da tutti i soggetti previsti dall’articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) [6].

     3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

     4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

     5. (Omissis) [7].

 

     Art. 6. [8]

     1. La proposta e la relazione di cui all’articolo 1 sono presentate, corredate dalla prescritta documentazione, al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno tre presentatori, designati ai sensi dell’articolo 4.

     2. Un funzionario della struttura di supporto all'Ufficio di presidenza dà atto, mediante processo verbale, della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Al verbale sono allegate le dichiarazioni dei presentatori attestanti il numero delle firme raccolte, il nome e il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla audizione di cui all'articolo 8.

 

     Art. 7.

     1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità ai sensi del successivo art. 8.

     2. Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

 

     Art. 8.

     1. Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente art. 2, sia con riguardo all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera all'unanimità l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro 15 giorni dal deposito della proposta. Può essere svolta un'audizione dei delegati di cui all'articolo 6, comma 2, anche su richiesta dei delegati stessi. A tal fine il termine di cui al primo periodo può essere prorogato di ulteriori dieci giorni [9].

     2. Qualora manchi l'unanimità, delibera il consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

     2 bis. La dichiarazione di inammissibilità della proposta di iniziativa popolare dei cittadini comporta la sua decadenza [10].

 

     Art. 9. [11]

     1. Qualora la proposta sia dichiarata ammissibile, il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l’assegnazione alla commissione consiliare competente, che procede all’esame del provvedimento nelle modalità ordinarie previste in sede referente e all’audizione dei delegati di cui all’articolo 6, comma 2, secondo le modalità stabilite dallo Statuto d’autonomia e dal Regolamento generale del Consiglio, tenendo gli stessi costantemente informati dei relativi lavori.

     2. L'esame da parte della commissione competente avviene nei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori consiliari. A tal fine, nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, garantendo l'inserimento nel calendario dei lavori del Consiglio delle proposte di iniziativa popolare dei cittadini per essere sottoposte al voto del Consiglio regionale entro nove mesi dall'assegnazione delle stesse alla commissione referente. Qualora il progetto non venga inserito nel calendario dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio regionale provvede su richiesta dei delegati di cui all'articolo 6, comma 2, fissandone la data di trattazione in aula.

     3. Al termine dei lavori della commissione consiliare referente, i delegati di cui all'articolo 6, comma 2, sono informati del testo licenziato dalla commissione. Entro quindici giorni dal ricevimento del testo, i delegati possono ritirare la proposta, presentando al Presidente del Consiglio regionale e al presidente della commissione referente apposita comunicazione. Il ritiro comporta la decadenza della proposta. Qualora i delegati non ritirino la proposta entro tale termine, il testo licenziato dalla commissione è trasmesso all'assemblea per l'esame. In ordine all'ammissibilità degli emendamenti durante l'esame da parte dell'assemblea, fermo restando il rispetto delle previsioni contenute al riguardo nel Regolamento generale del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale ammette unicamente emendamenti volti ad assicurare:

     a) la chiarezza e la qualità della normazione, nonché il corretto coordinamento con la legislazione regionale vigente;

     b) la copertura finanziaria.

Sono altresì ammessi emendamenti abrogativi, purché gli stessi non alterino le finalità del testo licenziato dalla commissione.

     4. Qualora la commissione referente non abbia terminato l'istruttoria nei termini previsti dal comma 2, primo periodo, la proposta, nel testo redatto dai proponenti, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e della copertura degli oneri e della conformità alla legge regionale di contabilità; a tal fine, il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile la proposta per l'espressione del relativo parere; successivamente, la proposta di iniziativa popolare sottoscritta da parte di almeno cinquemila elettori è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale. In tale circostanza, in ordine all'ammissibilità degli emendamenti durante l'esame da parte dell'assemblea, si applicano le previsioni di cui al comma 3.

 

Titolo II

INIZIATIVA DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

 

     Art. 10. [12]

     1. L’iniziativa dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano per la formazione delle leggi e dei regolamenti delegati si esercita mediante la presentazione di una proposta da parte del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano, di un consiglio provinciale o di consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.

     2. La proposta deve contenere il testo del progetto, redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità, nonché, nel caso di più enti, l'indicazione dell'ente capofila; in mancanza di tale indicazione si intende quale capofila il primo ente proponente.

     3. Le richieste disciplinate dall'articolo 3 possono essere presentate anche dal presidente di una provincia lombarda ovvero da una delegazione di consiglieri provinciali appositamente incaricati da una deliberazione del consiglio provinciale di appartenenza, da ciascun sindaco di un comune lombardo ovvero da una delegazione di consiglieri comunali appositamente incaricati da una deliberazione del consiglio comunale di appartenenza, nonché dal sindaco della Città metropolitana di Milano, ovvero da una delegazione di consiglieri metropolitani appositamente incaricati da una deliberazione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano.

     4. L'iniziativa di cui al presente titolo non è ammessa nelle materie indicate dall'articolo 50, comma 2, dello Statuto d'autonomia.

 

     Art. 11. [13]

     1. La deliberazione del consiglio dell’ente che approva la proposta è trasmessa dal presidente della provincia o dal sindaco della Città metropolitana di Milano o dai sindaci dei comuni interessati al Presidente del Consiglio regionale. La proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene al Consiglio regionale.

     2. Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui l'ultimo comune, il cui concorso completi il numero dei comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'articolo 34 dello Statuto d'autonomia, abbia fatto pervenire la proposta al Consiglio regionale.

 

     Art. 12. [14]

     1. Alle proposte presentate dalle province, dalla Città metropolitana di Milano e dai comuni si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 8.

 

     Art. 13. [15]

     1. Qualora la proposta sia dichiarata ammissibile, il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l’assegnazione alla commissione consiliare competente, che procede, nei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori consiliari, all’esame del provvedimento nelle modalità ordinarie previste in sede referente e all’audizione dei rappresentanti degli enti interessati tra cui il capofila, secondo le modalità stabilite dallo Statuto d’autonomia e dal Regolamento generale del Consiglio, tenendo gli stessi costantemente informati dei relativi lavori.

     2. In ordine all'ammissibilità degli emendamenti durante l'esame da parte dell'assemblea, si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 9.

     3. Alle proposte di iniziativa dei consigli comunali, provinciali e della Città metropolitana di Milano che rappresentino la maggioranza degli elettori si applica l'articolo 38 dello Statuto d'autonomia.

 

     Art. 14.

     1. Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'art. 7, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno 1971 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[3] Intitolazione inserita dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 10 novembre 1978, n. 65 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 1981, n. 14.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2021, n. 9.