§ 9.3.131 - Regolamento 24 luglio 2009, n. 684.
Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:24/07/2009
Numero:684


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato
Art. 3.  Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa
Art. 4.  Annullamento del documento amministrativo elettronico
Art. 5.  Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Art. 6.  Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Art. 7.  Formalità da espletare alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa
Art. 8.  Procedure di riserva
Art. 9.  Abrogazione
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 9.3.131 - Regolamento 24 luglio 2009, n. 684. [1]

Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

(G.U.U.E. 29 luglio 2009, n. L 197)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa deve aver luogo sotto scorta del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, per il quale va utilizzato il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(2) Dal momento che la finalità del sistema informatizzato è permettere di seguire e controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici da utilizzare per tali movimenti.

(3) In particolare, visto che i movimenti devono aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, occorre stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono tale documento. Si devono inoltre determinare la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono la nota di ricevimento e la nota di esportazione.

(4) A norma della direttiva 2008/118/CE, un documento amministrativo elettronico può essere annullato, la destinazione dei prodotti può essere cambiata e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa può essere frazionata. È pertanto necessario determinare la struttura e il contenuto dei messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico, un cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione nonché stabilire le norme e le procedure applicabili agli scambi di tali messaggi.

(5) Occorre stabilire la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE che devono essere utilizzati quando il sistema informatizzato non è disponibile.

(6) Poiché le norme stabilite dal presente regolamento devono sostituire quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell’ 11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d’accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, occorre abrogare detto regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure riguardanti:

a) la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE ai fini degli articoli da 21 a 25 della stessa direttiva;

b) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);

c) la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE.

 

     Art. 2. Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato

I messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE sono conformi all’allegato I del presente regolamento per quanto attiene alla loro struttura e al loro contenuto. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.

 

     Art. 3. Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

1. La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

 

     Art. 4. Annullamento del documento amministrativo elettronico

1. Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico in conformità dell’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di annullamento e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di annullamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento.

Se i dati sono validi, le suddette autorità aggiungono la data e l’ora della convalida nel messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione Se i dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

3. Quando ricevono il messaggio di annullamento, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

 

     Art. 5. Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1. Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità dell’articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2008/118/CE o inserire i dati relativi alla destinazione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, della stessa compila i campi della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di cambiamento di destinazione è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 3, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a) aggiungono nel messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b) aggiornano il documento amministrativo elettronico originale sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di cambiamento di destinazione

Se l’aggiornamento prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione o del destinatario, l’articolo 21, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/118/CE si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

3. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

4. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel gruppo di dati 7 del documento amministrativo elettronico, ma né un cambiamento dello Stato membro di destinazione né un cambiamento di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime inoltrano al destinatario il messaggio di cambiamento di destinazione

5. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

6. Se il documento amministrativo elettronico aggiornato prevede un nuovo destinatario nello stesso Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

 

     Art. 6. Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1. Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di operazione di frazionamento per ciascuna destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di operazione di frazionamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 5, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a) creano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento amministrativo elettronico originale;

b) creano per il documento amministrativo elettronico originale una «notifica di frazionamento» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento;

c) inoltrano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

L’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 21, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2008/118/CE si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui alla lettera a).

3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

4. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

 

     Art. 7. Formalità da espletare alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

La nota di ricevimento presentata a norma dell’articolo 24 della direttiva 2008/118/CE e la nota di esportazione presentata a norma dell’articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

 

     Art. 8. Procedure di riserva

1. Il documento cartaceo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE reca il titolo «Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa». Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano nel documento amministrativo elettronico. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE che lo speditore deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nel messaggio di cambiamento di destinazione o nel messaggio di operazione di frazionamento. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 3 o, se del caso, tabella 5, del presente regolamento.

3. I documenti cartacei di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE recano il titolo «Nota di ricevimento di riserva/Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa». Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nella nota di ricevimento o nella nota di esportazione. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

 

     Art. 9. Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2719/92 è abrogato a decorrere dal 1 aprile 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alla circolazione di prodotti di cui all’articolo 46 della direttiva 2008/118/CE.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o aprile 2010, ad eccezione dell’articolo 6 che si applica dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

MESSAGGI ELETTRONICI UTILIZZATI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL’ACCISA

NOTE ESPLICATIVE

 

1. I dati dei messaggi elettronici utilizzati ai fini del sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati. Informazioni particolareggiate sui dati e sul loro utilizzo figurano nelle tabelle da 1 a 6, nelle quali:

 

a) la colonna A riporta il codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati; ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);

 

b) la colonna B riporta il codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (otto)gruppo di dati;

 

c) la colonna C identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;

 

d) la colonna D riporta per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l’inserimento del dato corrispondente è:

 

- «R» (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è «O» (opzionale) o «C» (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere «R» (richiesti) se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente,

 

- «O» (opzionale), ossia l’inserimento del dato è facoltativo per la persona che presenta il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all’opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi,

 

- «C» (condizionale), ossia l’utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio,

 

- «D» (dipendente), ossia l’utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F;

 

e) la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l’utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;

 

f) la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;

 

g) la colonna G fornisce:

 

- per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere «x» indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1), e

 

- per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l’ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

 

- a alfabetico

 

- n numerico

 

- an alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;

 

- per i dati indicanti l’ora e/o la data, la menzione «date», «time» o «dateTime»; la data, l’ora o la data e l’ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.

 

2. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle da 1 a 6:

 

- e-AD: documento amministrativo elettronico

 

- ARC: codice di riferimento amministrativo

 

- SEED: Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data - la banca dati elettronica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio ( 1 )]

 

- Codice NC: codice della nomenclatura combinata.

 

Tabella 1

(di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1)

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico

 

A

B

C

D

E

F

G

 

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione)

2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione

Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

n1

 

b

Indicatore di presentazione differita

D

«R» per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1

Valori possibili:

0 = falso

1 = vero

Il valore è preimpostato su «falso».

Questo dato non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

n1

1

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).

n1

 

b

Durata del tragitto

R

 

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 13.

an3

 

c

Organizzazione del trasporto

R

 

Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1 = Speditore

2 = Destinatario

3 = Proprietario dei prodotti

4 = Altro

n1

 

d

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

 

e

Data e ora di convalida dell'e-AD

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

 

f

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione

Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

g

Data e ora di convalida dell'aggiornamento

C

Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

2

OPERATORE Speditore

R

 

 

 

 

a

Codice accisa dell'operatore

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato.

an13

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

OPERATORE Luogo di spedizione

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è «1»

 

 

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.

an13

 

b

Nome dell'operatore

O

 

 

an..182

 

c

Via

O

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

O

 

an..10

 

f

Città

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

4

UFFICIO di spedizione – importazione

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è «2»

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

5

OPERATORE destinatario

C

«R», tranne per il tipo di messaggio «2 – Presentazione per esportazione con domiciliazione» o per il codice del tipo di destinazione 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

- «O» per il codice del tipo di destinazione 6

- Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

- 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

- 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

- «O» per il codice del tipo di destinazione 6

- Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

an..17

6

DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinatario

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.

a2

 

b

Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise

D

«R» se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (*1)

 

an..255

7

OPERATORE Luogo di consegna

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

- «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:

- è «O» per l'e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;

- non si applica per la bozza di e-AD.

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

- «R» per il codice del tipo di destinazione 1

- «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

- 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

- 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5

- «O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 7 c, 7 e e 7 f:

- «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5

- «O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

UFFICIO Luogo di consegna – Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Numero della fattura

R

 

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

c

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

La data del documento che figura nella casella 9 b

Data

 

d

Codice del tipo di origine

R

 

I valori possibili per l'origine del movimento sono:

1 = Origine - Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE)]

2 = Origine - Importazione [nella situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]

n1

 

e

Data di spedizione

R

 

La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/118/CE.

Data

 

f

Ora di spedizione

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

L'ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L'ora indicata è l'ora locale.

Ora

 

g

ARC a monte

D

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio «Operazione di frazionamento» (tabella 5)

L'ARC da indicare è quello che figura nell'e-AD sostituito.

an21

9.1

DAU DI IMPORTAZIONE

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è «2» (importazione)

 

9X

 

a

Numero del DAU di importazione

R

Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati.

an..21

10

UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

11

GARANZIA DEL MOVIMENTO

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di garante

R

 

Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6.

n..4

12

OPERATORE Garante

C

«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234

(Cfr. codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)

Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.

2X

 

a

Codice accisa dell'operatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.

an13

 

b

Numero IVA

O

an..14

 

c

Nome dell'operatore

C

Per 12 c, d, f e g:

«O» se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti «R»

 

an..182

 

d

Via

C

 

an..65

 

e

Numero civico

O

 

an..11

 

f

Codice postale

C

 

an..10

 

g

Città

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

13

TRASPORTO

R

 

 

 

 

a

Codice del modo di trasporto

R

 

Indicare il modo di trasporto all'inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 7.

Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE», il codice del modo di traporto deve essere «Trasporto via mare» o «Installazioni di trasporto fisse».

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del modo di trasporto è «altro»

Altrimenti «O»

Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

14

OPERATORE Organizzatore del trasporto

C

«R» responsabile dell'organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1 c è «3» o «4»

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

15

OPERATORE Primo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

16

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

R

 

 

99X

 

a

Codice dell'unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13 a.

Cfr. allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 16 a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17

Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE», il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere quello di un prodotto energetico.

an4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto - cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

 

e

Peso lordo

R

 

Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.

n..15,2

 

f

Peso netto

R

 

Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.

n..15,2

 

g

Titolo alcolometrico in percentuale di volume

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

Il valore del dato deve essere superiore a 0,5 e inferiore o pari a 100.

n..5,2

 

h

Grado Plato

D

«R» se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.

Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..5,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali

D

«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.

Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.

n1

 

l

Denominazione di origine

O

 

Questa casella può essere utilizzata per certificare:

1. nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l'annata di raccolta e la o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (*2). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e ai relativi atti delegati ed esecutivi». Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (*4);

2. nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, all'indicazione geografica (IG) o all'età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione sulle bevande spiritose (in particolare gli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5)). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il o i prodotti descritti sono stati commercializzati ed etichettati in conformità delle disposizioni degli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti delegati ed esecutivi»;

3. birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (*6), per la quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente»;

4. alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria».

an..350

 

m

LNG_della denominazione di origine

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

n

Dimensioni del produttore

O

 

Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17 l (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell'anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15

 

o

Densità

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all'allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati

Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9 b.

Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.

an2

 

b

Numero di colli

C

«R» se sono numerabili

Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.2

PRODOTTO VITIVINICOLO

D

«R» per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

a

Categoria di prodotto vitivinicolo

R

 

Per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti:

1 = Vino senza DOP/IGP

2 = Vino varietale senza DOP/IGP

3 = Vino DOP o IGP

4 = Vino importato

5 = Altro

n1

 

b

Codice della zona viticola

D

«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)

Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all'appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.

n..2

 

c

Paese terzo di origine

C

«R» se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2 a è «4» (vino importato).

Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, ed escluso il codice paese «GR».

a2

 

d

Altre informazioni

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle altre informazioni

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.2.1

Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE

D

«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)

 

99x

 

a

Codice dell'operazione vitivinicola

R

 

Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all'elenco dell'allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009.

n..2

18

DOCUMENTO Certificato

O

 

 

9x

 

a

Breve descrizione del documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18 c

Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d'origine di cui alla casella 17 l.

an..350

 

b

LNG_della breve descrizione del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Riferimento del documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18 a.

Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.

an..350

 

d

LNG_del riferimento del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

(*1) Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11).

(*2) (Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

(*3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(*4) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(*5) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(*6) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

 

Tabella 2

(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)

Annullamento

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida dell'annullamento

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD per cui è chiesto l'annullamento.

an21

3

ANNULLAMENTO

R

 

 

 

 

a

Motivo dell'annullamento

R

 

Indicare il motivo dell'annullamento dell'e-AD utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 10.

n1

 

b

Informazioni complementari

C

- «R» se il codice del motivo di annullamento è 0

- «O» se il codice del motivo di annullamento è 1, 2, 3 o 4

(Cfr. casella 3 a)

Fornire eventuali informazioni supplementari sull'annullamento dell'e-AD

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

Tabella 3

(di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Cambiamento di destinazione

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

2

Aggiornamento dell'e-AD

R

 

 

 

 

a

Numero progressivo

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

b

ARC

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD di cui è cambiata la destinazione.

an21

 

c

Durata del tragitto

D

«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 13.

an3

 

d

Cambiamento dell'organizzazione del trasporto

D

«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1 = Speditore

2 = Destinatario

3 = Proprietario dei prodotti

4 = Altro

n1

 

e

Numero della fattura

D

«R» se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

f

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione

La data del documento che figura nella casella 2 e.

data

 

g

Codice del modo di trasporto

C

«R» se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

«R» se il codice del tipo di garante è indicato come «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE»

«O» negli altri casi

Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 7.

Se il codice del tipo di garante nella casella 7 a (se specificato) o nell'ultimo e-AD (casella 11 a della tabella 1) o nell'ultimo eventuale messaggio «Cambiamento di destinazione» (casella 7 b) indicante il cambiamento del luogo di consegna è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE», il codice del modo di trasporto deve essere «Trasporto via mare» o «Installazioni di trasporto fisse».

n..2

 

h

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del modo di trasporto è indicato come «altro»

Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.

an..350

 

i

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

n1

4

OPERATORE Nuovo destinatario

D

«R» se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

- «O» per il codice del tipo di destinazione 6

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

Per i codici del tipo di destinazione

- 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

- 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

- «O» per il codice del tipo di destinazione 6

- Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

an..17

5

OPERATORE Luogo di consegna

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

- «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:

- è «O» alla convalida della bozza del messaggio di cambiamento di destinazione, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;

- non si applica per la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione.

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

- «R» per il codice del tipo di destinazione 1

- «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

Per i codici del tipo di destinazione

- 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

- 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3

- «O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 5 c, 5 e e 5 f:

- «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4

- «O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

6

UFFICIO Luogo di consegna – Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.

an8

7

GARANZIA DEL MOVIMENTO

O

 

 

 

 

a

Codice del tipo di garante

R

 

Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6.

Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE», il codice del prodotto sottoposto ad accisa contenuto nell'ultimo e-AD (casella 17 b della tabella 1) o nell'ultimo eventuale messaggio «Nota di ricevimento/Nota di esportazione» (casella 7 d della tabella 6) indicante un rifiuto parziale deve essere un prodotto energetico.

n..4

7.1

OPERATORE Garante

C

«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante:

2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234

(cfr. il codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)

Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.

2X

 

a

Codice accisa dell'operatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.

an13

 

b

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

c

Nome dell'operatore

C

Per 7 c, d, f e g:

«O» se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti «R»

 

an..182

 

d

Via

C

 

 

an..65

 

e

Numero civico

O

 

 

an..11

 

f

Codice postale

C

 

 

an..10

 

g

Città

C

 

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2 d è «3» o «4»

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

9

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

10

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione

 

99x

 

a

Codice dell'unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2 g (vedere allegato II, elenco codici 8).

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 10 a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

Tabella 4

[di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)]

Notifica di cambiamento di destinazione/Notifica di frazionamento

A

B

C

D

E

F

G

1

 

NOTIFICA RELATIVA A PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

Tipo di notifica

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Indicare il motivo della notifica utilizzando uno dei valori seguenti:

1 = Cambiamento di destinazione

2 = Frazionamento

n1

 

b

Data e ora della notifica

R

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

 

c

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Indicare l'ARC dell'e-AD per il quale è presentata la notifica

an21

 

d

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Indicare il numero progressivo dell'e-AD.

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

2

 

ARC A VALLE

C

«R» se il tipo di notifica nella casella 1 a è 2

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione

 

9x

 

a

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione

 

an21

 

Tabella 5

(di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Frazionamento

A

B

C

D

E

F

G

1

Frazionamento dell'e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC a monte

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD da frazionare.

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

2

SM di frazionamento

R

 

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.

a2

3

Informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD

R

 

Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l'e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.

9x

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Durata del tragitto

D

«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 13.

an3

 

c

Cambiamento dell'organizzazione del trasporto

D

«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.

Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1 = Speditore

2 = Destinatario

3 = Proprietario dei prodotti

4 = Altro

n1

3.1

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).

n1

3.2

OPERATORE Nuovo destinatario

C

«O» se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all'operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa «R».

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

- «O» per il codice del tipo di destinazione 6

- Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

- 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

- 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

- «O» per il codice del tipo di destinazione 6

- Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

an..17

3.3

OPERATORE Luogo di consegna

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

- «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

- «R» per il codice del tipo di destinazione 1

- «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

- 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

- 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3

- «O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 3.3 c, 3.3 e e 3.3 f:

- «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4

- «O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.4

UFFICIO Luogo di consegna – Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

3.5

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3 c è «3» o «4»

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.6

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento

Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.7

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell'operazione di frazionamento

 

99X

 

a

Codice dell'unità di trasporto

R

 

Indicare il o i codici dell'unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 3.7 a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8

Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell'e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le «informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD».

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

an..4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell'operazione di frazionamento.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto - cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

 

e

Peso lordo

R

 

Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.

n..15,2

 

f

Peso netto

R

 

Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.

n..15,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali

D

«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.

Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.

n1

 

o

Densità

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.

Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.

an2

 

b

Numero di colli

C

«R» se sono numerabili

Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

Tabella 6

(di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3)

Nota di ricevimento/Nota di esportazione

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida della nota di ricevimento/nota di esportazione

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione/esportazione alla convalida della nota di ricevimento/di esportazione

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

Indicare il numero progressivo dell'e-AD.

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

3

OPERATORE destinatario

C

«R», tranne se il dato relativo al tipo di messaggio nel corrispondente documento amministrativo elettronico è «2 - Presentazione per esportazione con domiciliazione»;

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

- «O» per il codice del tipo di destinazione 6

- non si applica al codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

Per i codici del tipo di destinazione:

- 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

- 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

- - «O» per il codice del tipo di destinazione 6

- Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

an..17

4

OPERATORE Luogo di consegna

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

- «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

- «R» per il codice del tipo di destinazione 1

- «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

Per i codici del tipo di destinazione:

- 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

- 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

- «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5

- «O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 4 c, 4 e e 4 f:

- «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5

- «O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

5

UFFICIO di destinazione

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di destinazione responsabile del controllo delle accise nel luogo di destinazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

6

NOTA di ricevimento/di esportazione

R

 

 

 

 

a

Data di arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa

R

 

La data in cui si conclude la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

Data

 

b

Conclusione globale del ricevimento

R

 

I valori possibili sono:

1 = Merce ricevuta accettata e soddisfacente

2 = Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente

3 = Merce ricevuta rifiutata

4 = Merce ricevuta parzialmente rifiutata

21 = Merce in uscita accettata e soddisfacente

22 = Merce in uscita accettata anche se insoddisfacente

23 = Merce in uscita rifiutata

n..2

 

c

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.

an..350

 

d

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

7

Corpo di dati della NOTA di ricevimento/di esportazione

C

«R» se il valore della conclusione globale del ricevimento è diverso da 1 e 21

(Cfr. casella 6 b)

 

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell'e-AD associato (casella 17 a della tabella 1) relativo allo stesso prodotto sottoposto ad accisa come nell'e-AD associato a cui si applica uno dei codici diversi da 1 e 21.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..3

 

b

Indicatore di eccesso o difetto

D

«R» se si riscontra un eccesso o un difetto nel corpo di dati.

I valori possibili sono:

S = Difetto

E = Eccesso

a1

 

c

Difetto o eccesso osservati

C

«R» se l'indicatore nella casella 7 b è fornito

Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto - cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

 

d

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

an4

 

e

Quantità rifiutata

C

«R» se il codice della conclusione globale del ricevimento è 4

(cfr. casella 6 b)

Indicare per ciascun corpo di dati la quantità per la quale i prodotti sottoposti ad accisa sono rifiutati (quantità espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto - cfr. allegato II, tabelle 11 e 12).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

7.1

MOTIVO DI INSODDISFAZIONE

D

«R» per ciascun corpo di dati per il quale si applicano i codici della conclusione globale del ricevimento 2, 3, 4, 22 o 23

(cfr. casella 6 b)

 

9X

 

a

Motivo di Insoddisfazione

R

 

I valori possibili sono:

0 = Altro

1 = Eccesso

2 = Difetto

3 = Prodotti danneggiati

4 = Sigillo manomesso

5 = Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS - Export Control System)

7 = Quantità superiore a quella prevista dall'autorizzazione temporanea.

n1

 

b

Informazioni complementari

C

- «R» se il codice del motivo di insoddisfazione è 0

- «O» se il codice del motivo di insoddisfazione è 1, 2, 3, 4, 5 o 7

(Cfr. casella 7.1 a)

Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

 

ALLEGATO II

(di cui all’articolo 2)

 

Elenchi di codici

1. CODICI DELLE LINGUE

Questi codici sono estratti dalla norma ISO 639.1 (codici alfa 2); sono stati inoltre aggiunti due codici non standard da utilizzare con una trascrizione in caratteri latini delle lingue che non usano l’alfabeto latino, ossia:

- bt - Bulgaro (caratteri latini)

- gr - Greco (caratteri latini)

 

Codice

Denominazione

bg

Bulgaro

bt

Bulgaro (caratteri latini)

 

hr

Croato

 

 

cs

Ceco

da

Danese

nl

Olandese

en

Inglese

et

Estone

fi

Finlandese

fr

Francese

ga

Gaelico

gr

Greco (caratteri latini)

de

Tedesco

el

Greco

hu

Ungherese

it

Italiano

lv

Lettone

lt

Lituano

mt

Maltese

pl

Polacco

pt

Portoghese

ro

Rumeno

sk

Slovacco

sl

Sloveno (Slovenia)

es

Spagnolo

sv

Svedese

 

2. CODICE DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Anno

Numerico 2

05

2

Identificatore dello Stato membro in cui l’e-AD è stato inizialmente presentato

Alfabetico 2

ES

3

Codice unico assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 16 (cifre e lettere maiuscole)

7R19YTE17UIC8J45

4

Carattere di controllo

Numerico 1

9

Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell’anno di accettazione formale del movimento.

 

L’indicazione di cui al campo 2 è ripresa dall’elenco <STATI MEMBRI> (elenco codici 3).

Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (Excise Movement and Control System - Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell’ambito dell’EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.

Il campo 4 fornisce la cifra di controllo per tutto l’ARC che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l’ARC.

3. STATI MEMBRI

Devono essere identici ai codici della norma ISO alfa 2 ( 2 ) (ISO 3166), limitatamente agli Stati membri, ad eccezione di:

- Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR, e

- Regno Unito, per cui occorre utilizzare GB invece di UK.

4. CODICI DEI PAESI

Utilizzare il codice ISO alfa 2 (ISO 3166).

 

5. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO DOGANALE (COR)

Il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice paese dello Stato membro (ripreso dall’elenco codici 4) seguito da un codice nazionale alfanumerico di 6 cifre, ad esempio IT0830AB.

 

6. CODICE DEL TIPO DI GARANTE

 

Codice

Descrizione

1

Speditore

2

Trasportatore

3

Proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa

4

Destinatario

 

5

Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

 

 

12

Garanzia in solido dello speditore e del trasportatore

13

Garanzia in solido dello speditore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa

14

Garanzia in solido dello speditore e del destinatario

23

Garanzia in solido del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa

24

Garanzia in solido del trasportatore e del destinatario

34

Garanzia in solido del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

123

Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa

124

Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del destinatario

134

Garanzia in solido dello speditore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

234

Garanzia in solido del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

1234

Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

7. CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

 

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Trasporto via mare

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

8. CODICE DELL’UNITÀ DI TRASPORTO

 

Codice

Descrizione

1

Container

2

Veicolo

3

Rimorchio

4

Trattore

 

5

Infrastruttura di trasporto fissa

 

 

9. CODICI DEGLI IMBALLAGGI

Utilizzare i codici dell’allegato 38, casella 31, del regolamento (CEE) n. 2454/93

10. CODICE DEL MOTIVO DELL’ANNULLAMENTO

 

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Errore di digitazione

2

Interruzione della transazione commerciale

3

e-AD duplicato

4

Il movimento non è iniziato alla data della spedizione

 

11. PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

 

EPC

CAT

UNIT

Designazione

A

P

D

T200

T

4

  Sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (1) e prodotti assimilati alle sigarette conformemente al punto 2, paragrafo 2, di tale direttiva

N

N

N

T300

T

4

  Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/64/UE

N

N

N

T400

T

1

  Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE

N

N

N

T500

T

1

  Tabacco da fumo, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, diverso dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e prodotti assimilati al tabacco da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva

N

N

N

B000

B

3

Birra secondo la definizione di cui all’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE

S

S

N

W200

W

3

Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE

S

N

N

W300

W

3

Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE

S

N

N

I000

I

3

Prodotti intermedi secondo la definizione di cui all’articolo 17 della direttiva 92/83/CEE

S

N

N

S200

S

3

Bevande spiritose secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 92/83/CEE

S

N

N

S300

S

3

Alcole etilico secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientra nei codici NC 2207 e 2208 , diverso dalle bevande spiritose (S200)

S

N

N

S400

S

3

Alcole parzialmente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato, ma che non soddisfa ancora le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b), della stessa direttiva, diverso dalle bevande spiritose (S200)

S

N

N

S500

S

3

Prodotti contenenti alcole etilico secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano in codici NC diversi dai codici 2207 e 2208

S

N

N

E200

E

2

Oli vegetali e animali – Prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (2)]

N

N

S

E300

E

2

Oli minerali (prodotti energetici) – Prodotti di cui ai codici NC 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 e 2707 50 [articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

 

E410

E

2

Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E420

E

2

Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E430

E

2

Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E440

E

2

Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E450

E

2

Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E460

E

2

Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E470

E

1

Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

N

E480

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)] nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E490

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 e 2710 19 55 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

 

 

 

 

 

 

 

E500

E

1

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 [articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

N

E600

E

1

Idrocarburi aciclici saturi di cui al codice NC 2901 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

N

E700

E

2

Idrocarburi ciclici di cui ai codici NC 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 e 2902 44 [articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E800

E

2

Prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 [metanolo (alcole metilico)], che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

 

E910

E

2

Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E920

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90 , se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

 

E930

E

2

Additivi di cui ai codici NC 3811 11 , 3811 19 00 e 3811 90 00

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

(1) Direttiva 2011/64/CEE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(2) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Nota: I codici NC utilizzati nella tabella per i prodotti energetici sono quelli che figurano nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001).

Legenda delle colonne

EPCCodice del prodotto sottoposto ad accisa

CATCategoria del prodotto sottoposto ad accisa

UNITUnità di misura (cfr. elenco 12)

A:Indicare il titolo alcolometrico (Sì/No)

P:Può essere indicato il grado Plato (Sì/No)

D:Deve essere indicata la densità a 15 °C (Sì/No)

12. UNITÀ DI MISURA

 

Codice dell’unità di misura

Designazione

1

Kg

2

Litro (alla temperatura di 15 °C)

3

Litro (alla temperatura di 20 °C)

4

1 000 articoli

 

13. DURATA MASSIMA DEL TRAGITTO PER CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

 

Codice del modo di trasporto

Durata del tragitto

0

D45

1

D45

2

D35

3

D35

4

D20

5

D30

7

D15

8

D35

Nota 1: il valore «0» si riferisce al trasporto multimodale (con scarico e ricarico delle merci) e copre i casi di spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione.

Nota 2: in caso di esportazione, la durata del tragitto è la durata stimata del tragitto fino all'uscita dal territorio doganale dell'Unione.

 

( 1 ) GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

( 2 ) UN/ECE Trade Facilitation Recommendation no 3, third edition, adopted by the Working Party on Facilitation of International Trade Procedures, Geneva, January 1996, ECE/TRADE/201 Raccomandazione UN/ECE in materia di agevolazione degli scambi n. 3, terza edizione, adottata dal gruppo di lavoro sull’agevolazione delle procedure di scambi internazionali, Ginevra, gennaio 1996, ECE/TRADE/201.


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal Regolamento 6 aprile 2018, n. 550.