§ 9.4.65 - Direttiva 16 dicembre 2008, n. 118.
Direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:16/12/2008
Numero:118


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 


§ 9.4.65 - Direttiva 16 dicembre 2008, n. 118. [1]

Direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

(G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [3], ha più volte subito modifiche sostanziali. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.

 

(2) Le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE ("prodotti sottoposti ad accisa") devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

 

(3) È opportuno specificare i prodotti sottoposti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alla direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette [4], alla direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette [5], alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche [6], alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche [7], alla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati [8] e alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità [9].

 

(4) I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tali casi, tuttavia, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri dovrebbero rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.

 

(5) Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

 

(6) È necessario assicurare l'applicazione di talune formalità quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano dai territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale della Comunità ma sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva verso territori che rientrano in tale definizione ma sono soggetti alla presente direttiva.

 

(7) Poiché i regimi sospensivi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [10], prevedono l'esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento, non occorre l'applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi.

 

(8) Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello comunitario il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell'accisa.

 

(9) Poiché l'accisa è un'imposta gravante sul consumo di determinati prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune circostanze, siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti.

 

(10) Le disposizioni in materia di riscossione e rimborso dell'accisa incidono sul corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbero pertanto essere informate a criteri non discriminatori.

 

(11) In caso di irregolarità, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l'irregolarità che ha portato all'immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l'irregolarità, nello Stato membro in cui quest'ultima è stata rilevata. Se i prodotti sottoposti ad accisa non giungono a destinazione senza che siano state rilevate irregolarità, è opportuno ritenere che si sia verificata un'irregolarità nello Stato membro di spedizione dei prodotti.

 

(12) Oltre ai casi di rimborso previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, se lo scopo della presente direttiva lo consente, di rimborsare l'accisa pagata su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.

 

(13) Le norme e condizioni relative alle consegne esenti dal pagamento dell'accisa dovrebbero rimanere armonizzate. Per le consegne esenti a organizzazioni situate in altri Stati membri occorre utilizzare un certificato di esenzione.

 

(14) Al fine di evitare evasione o abusi occorre precisare chiaramente le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità. Poiché le persone che viaggiano via terra possono spostarsi con maggiore frequenza e libertà rispetto a quelle che viaggiano in nave o in aereo, il rischio del mancato rispetto delle franchigie sulle importazioni da parte dei viaggiatori e di conseguenza l'onere del controllo per le autorità doganali sono nettamente superiori in caso di viaggio via terra. Occorre pertanto prevedere che non siano consentite le vendite in esenzione dall'accisa alle frontiere terrestri, come già avviene nella maggior parte degli Stati membri. Dovrebbe essere tuttavia previsto un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri siano autorizzati a continuare ad esentare dall'accisa i prodotti ceduti negli esistenti punti di vendita in esenzione da imposte ubicati alla frontiera terrestre con un paese terzo.

 

(15) Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli.

 

(16) È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati e gli operatori che non hanno lo status di depositario autorizzato.

 

(17) Prima della loro immissione in consumo i prodotti sottoposti ad accisa dovrebbero poter circolare nella Comunità in sospensione dall'accisa. Tale circolazione dovrebbe essere consentita a partire da un deposito fiscale verso varie destinazioni, in particolare verso un altro deposito fiscale o verso luoghi ad esso equivalenti ai fini della presente direttiva.

 

(18) La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa dovrebbe essere consentita anche a partire dal loro luogo di importazione verso tali destinazioni e di conseguenza occorre regolamentare lo status della persona autorizzata a spedire, ma non a detenere, i prodotti dal luogo di importazione.

 

(19) Al fine di garantire il pagamento dell'accisa in caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, gli Stati membri dovrebbero richiedere una garanzia, che dovrebbe essere prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato o, se lo Stato membro di spedizione lo consente, da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.

 

(20) Al fine di garantire la riscossione dell'imposta alle aliquote fissate dagli Stati membri, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa; pertanto occorre prevedere un sistema di monitoraggio per tali prodotti.

 

(21) A tal fine è opportuno utilizzare il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa [11]. L'uso di tale sistema, invece di un sistema basato sul supporto cartaceo, accelera l'espletamento delle formalità necessarie e facilita il monitoraggio della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.

 

(22) Occorre fissare la procedura con cui gli operatori informano le autorità fiscali degli Stati membri circa le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa inviate o ricevute. Occorre anche tenere debitamente conto della situazione di taluni destinatari non collegati al sistema informatizzato che possono comunque ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in sospensione dall'accisa.

 

(23) Al fine di garantire il corretto funzionamento delle norme relative alla circolazione in sospensione dall'accisa, occorre precisare le condizioni per l'inizio e la conclusione della circolazione, nonché per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle relative responsabilità.

 

(24) È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato.

 

(25) Occorre consentire agli Stati membri di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa che avvenga interamente nel loro territorio o di concludere accordi bilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni.

 

(26) Occorre precisare, senza modificarne la struttura generale, le norme impositive e procedurali relative alla circolazione di prodotti sui quali l'accisa è già stata pagata in uno Stato membro.

 

(27) Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da privati per uso personale e da questi trasportati in un altro Stato membro, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati, secondo il principio che disciplina il mercato interno.

 

(28) Nei casi in cui, dopo l'immissione in consumo in uno Stato membro, i prodotti sottoposti ad accisa sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, occorre stabilire che l'accisa sia esigibile nel secondo Stato membro. A tal fine è necessario, in particolare, definire la nozione di "scopi commerciali".

 

(29) Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato o di destinatario registrato e che non esercitano un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro di destinazione e occorre prevedere una procedura che deve essere seguita dal venditore.

 

(30) Al fine di evitare i conflitti di interesse tra gli Stati membri e le doppie imposizioni nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolino all'interno della Comunità, occorre adottare disposizioni per le situazioni in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano oggetto di irregolarità dopo la loro immissione in consumo.

 

(31) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento. L'uso di tali contrassegni non dovrebbe ostacolare in alcun modo gli scambi intracomunitari.

 

Poiché l'uso di detti contrassegni non dovrebbe dar luogo ad un duplice onere fiscale, occorre precisare che qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

 

Tuttavia, per evitare abusi, gli Stati membri che hanno rilasciato detti contrassegni dovrebbero poter subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo alla presentazione della prova che i contrassegni siano stati tolti o distrutti.

 

(32) L'imposizione dei normali obblighi relativi alla circolazione e al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa potrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per i piccoli produttori di vino. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter esonerare tali produttori da determinati obblighi.

 

(33) Occorre tenere conto del fatto che, per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per il rifornimento delle navi e degli aeromobili, ancora non è stato trovato un adeguato approccio comune.

 

(34) Per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tra Stati membri, al fine di ridurre gli oneri amministrativi occorre consentire a tali Stati membri di adottare misure che deroghino alle normali norme e procedure applicate ai prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra uno Stato membro e l'altro.

 

(35) Le misure per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [12].

 

(36) Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione possa continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE.

 

(37) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un regime comune in relazione a taluni aspetti delle accise, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti ("prodotti sottoposti ad accisa"):

 

a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

 

b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;

 

c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.

 

2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

 

3. Gli Stati membri possono applicare imposte:

 

a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;

 

b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.

 

Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

 

     Art. 2.

I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:

 

a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità;

 

b) della loro importazione nel territorio della Comunità.

 

     Art. 3.

1. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità si applicano in quanto compatibili all'entrata nella Comunità di prodotti sottoposti ad accisa da un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

2. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunità si applicano in quanto compatibili all'uscita di prodotti sottoposti ad accisa dalla Comunità verso un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Finlandia è autorizzata, per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra il suo territorio, quale definito all'articolo 4, punto 2, e i territori di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), ad applicare le stesse procedure previste per i movimenti nel suo territorio, quale definito all'articolo 4, punto 2.

 

4. I capi III e IV non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

 

     Art. 4.

Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:

 

1) "depositario autorizzato" la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale;

 

2) "Stato membro" e "territorio di uno Stato membro" il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità al quale si applica il trattato, a norma dell'articolo 299 dello stesso, ad eccezione dei territori terzi;

 

3) "Comunità" e "territorio della Comunità" i territori degli Stati membri come definiti al punto 2;

 

4) "territorio terzo" qualsiasi territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

 

5) "paese terzo" qualsiasi Stato o territorio cui non si applica il trattato;

 

6) "procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo" una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento;

 

7) "regime di sospensione dall'accisa" un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione dall'accisa;

 

8) "importazione di prodotti sottoposti ad accisa" l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa a meno che al momento dell'entrata nella Comunità tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

 

9) "destinatario registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro;

 

10) "speditore registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

 

11) "deposito fiscale" un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

 

     Art. 5.

1. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano al territorio della Comunità.

 

2. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:

 

a) isole Canarie;

 

b) dipartimenti francesi d’oltremare;

 

c) isole Åland;

 

d) isole Anglo-normanne.

 

3. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai territori di cui all'articolo 299, paragrafo 4, del trattato né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:

 

a) isola di Helgoland;

 

b) territorio di Büsingen;

 

c) Ceuta;

 

d) Melilla;

 

e) Livigno;

 

f) Campione d'Italia;

 

g) le acque italiane del lago di Lugano.

 

4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano alle isole Canarie — con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime — per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

 

5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare — con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi — per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

 

6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.

 

     Art. 6.

1. Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:

 

a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;

 

b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;

 

c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;

 

d) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.

 

CAPO II

 

ESIGIBILITÀ, RIMBORSO, ESENZIONE DALL'ACCISA

 

SEZIONE 1

 

Momento e luogo di esigibilità

 

     Art. 7.

1. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.

 

2. Ai fini della presente direttiva, per "immissione in consumo" si intende:

 

a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;

 

b) la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale;

 

c) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa;

 

d) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione dall'accisa.

 

3. Per momento di immissione in consumo si intende:

 

a) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato;

 

b) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario;

 

c) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta.

 

4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo.

 

Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.

 

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.

 

5. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 4.

 

     Art. 8.

1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:

 

a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a):

 

i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;

 

ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;

 

b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;

 

c) per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;

 

d) per quanto riguarda l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all'atto dell'importazione e, in caso di importazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

 

2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di un singolo debito dall’accisa, essi rispondono in solido di tale debito.

 

     Art. 9.

Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.

 

L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

 

     Art. 10.

1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'immissione in consumo ha luogo nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.

 

2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.

 

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

 

4. Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.

 

Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 18 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.

 

5. Tuttavia, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

 

In questi casi, le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell’accisa nell'altro Stato membro.

 

6. Ai fini del presente articolo, si intende per "irregolarità" una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

 

SEZIONE 2

 

Rimborso e sgravio

 

     Art. 11.

Oltre ai casi di cui all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 38, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dagli Stati membri membro e alle condizioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasione o abuso.

 

Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 12 o da una delle direttive di cui all'articolo 1.

 

SEZIONE 3

 

Esenzioni

 

     Art. 12.

1. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:

 

a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

 

b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

 

c) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;

 

d) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;

 

e) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

 

2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante rimborso dell'accisa.

 

     Art. 13.

1. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa verso un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione.

 

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, la forma e il contenuto del certificato di esenzione.

 

3. Le procedure previste agli articoli da 21 a 27 non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa destinati alle forze armate di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico.

 

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 21 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente nel proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.

 

     Art. 14.

1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

 

2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.

 

4. Gli Stati membri che, al 1 luglio 2008, dispongono di punti di vendita in esenzione da imposte situati al di fuori di un aeroporto o di un porto marittimo possono, fino al 1 gennaio 2017, continuare ad esentare dall'accisa i prodotti sottoposti ad accisa forniti da tali punti di vendita e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo.

 

5. Ai fini del presente articolo si intende per:

 

a) "punto di vendita in esenzione da imposte" qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;

 

b) "viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo" qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.

 

CAPO III

 

FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE E DETENZIONE

 

     Art. 15.

1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.

 

2. La fabbricazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.

 

     Art. 16.

1. L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

 

Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.

 

2. Il depositario autorizzato è tenuto:

 

a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa;

 

b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;

 

c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;

 

d) ad introdurre nel suo deposito fiscale e ad iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l'articolo 17, paragrafo 2;

 

e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte.

 

Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.

 

CAPO IV

 

CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL'ACCISA

 

SEZIONE 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 17.

1. I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:

 

a) da un deposito fiscale verso:

 

i) un altro deposito fiscale;

 

ii) un destinatario registrato;

 

iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;

 

iv) un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro;

 

b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.

 

Ai fini del presente articolo, per "luogo di importazione" si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

 

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo e fatta eccezione per le situazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato.

 

Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

 

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.

 

     Art. 18.

1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato.

 

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1.

 

3. La garanzia è valida in tutta la Comunità. Le relative modalità sono stabilite dagli Stati membri.

 

4. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa:

 

a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;

 

b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse.

 

     Art. 19.

1. Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.

 

2. Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:

 

a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;

 

b) alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;

 

c) acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

 

3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 9, è limitata ad una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione ad un unico movimento.

 

     Art. 20.

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

 

2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa e, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio della Comunità.

 

SEZIONE 2

 

Procedura da applicare per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

 

     Art. 21.

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione n. 1152/2003/CE ("sistema informatizzato").

 

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.

 

Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

 

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.

 

4. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

 

Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.

 

5. Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ("Stato membro di esportazione"), se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.

 

6. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.

 

7. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.

 

8. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione per indicare una nuova destinazione, che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2.

 

     Art. 22.

1. In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.

 

2. Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

 

     Art. 23.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché:

 

1) la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;

 

2) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;

 

3) le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.

 

Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 24.

1. Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all'articolo 17, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti ("nota di ricevimento").

 

2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

 

3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.

 

Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato senza indugio.

 

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

 

4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.

 

     Art. 25.

1. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base del visto dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [13], o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota di esportazione, la quale certifica che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

 

2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati risultanti dal visto di cui al paragrafo 1. Una volta verificati tali dati e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

 

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.

 

     Art. 26.

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:

 

a) i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

 

b) informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.

 

Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere una copia del documento di cui alla lettera a), la verifica dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.

 

2. Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.

 

Non appena i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico sono convalidati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L’articolo 21, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.

 

3. Finché i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico non sono convalidati, la circolazione è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa sotto la scorta del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

4. Una copia del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore a riprova della sua contabilità.

 

5. Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore comunica le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 8, o all'articolo 23 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.

 

     Art. 27.

1. Quando, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 2, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non può essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa entro il termine di cui a tale articolo, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono ancora state completate, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, salvo in casi debitamente giustificati, un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione.

 

Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento cartaceo di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione.

 

Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 24 si applicano in quanto compatibili.

 

2. Quando, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non può essere compilata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di esportazione, o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono state ancora completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di esportazione e attestante la conclusione della circolazione, fatto salvo il caso in cui la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, possa essere compilata in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati.

 

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento cartaceo di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.

 

Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 si applicano in quanto compatibili.

 

     Art. 28.

1. Fatto salvo l'articolo 27, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, attestano la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

 

2. In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione per motivi diversi da quelli elencati all'articolo 27, la prova della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2, anche mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione dichiarata o, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

 

Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento o della nota di esportazione costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma.

 

Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.

 

     Art. 29.

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure intese a determinare:

 

a) la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 tra i soggetti e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;

 

b) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);

 

c) la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27.

 

2. Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli articoli 26 e 27.

 

SEZIONE 3

 

Procedure semplificate

 

     Art. 30.

Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.

 

     Art. 31.

Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.

 

La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.

 

CAPO V

 

CIRCOLAZIONE E TASSAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA DOPO L'IMMISSIONE IN CONSUMO

 

SEZIONE 1

 

Acquisto da parte di privati

 

     Art. 32.

1. L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

 

2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

 

a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;

 

b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;

 

c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;

 

d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;

 

e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.

 

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

 

a) prodotti a base di tabacco:

 

- sigarette: 800 pezzi,

 

- sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,

 

- sigari: 200 pezzi,

 

- tabacco da fumo: 1,0 kg;

 

b) bevande alcoliche:

 

- bevande spiritose: 10 l,

 

- prodotti intermedi: 20 l,

 

- vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante),

 

- birra: 110 l.

 

4. Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un privato o per conto di quest'ultimo.

 

Ai fini del presente paragrafo, per "modalità di trasporto atipiche" si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

 

SEZIONE 2

 

Detenzione in un altro Stato membro

 

     Art. 33.

1. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 1, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro.

 

Ai fini del presente articolo, per "detenzione per scopi commerciali" s'intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati, in conformità dell'articolo 32.

 

2. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile in tale ultimo Stato membro.

 

3. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro.

 

4. Fatto salvo l'articolo 38, se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all'interno della Comunità per scopi commerciali, essi non sono considerati come detenuti per tali scopi finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all'articolo 34.

 

5. I prodotti sottoposti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra due Stati membri e che non sono tuttavia disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri non sono considerati come detenuti per scopi commerciali in tale Stato membro.

 

6. L'accisa è oggetto, su richiesta, di rimborso o sgravio nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo se le autorità competenti dell'altro Stato membro constatano che l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in tale Stato membro.

 

     Art. 34.

1. Nelle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento contenente gli elementi essenziali del documento di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

 

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure che stabiliscano la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.

 

2. Le persone di cui all'articolo 33, paragrafo 3, rispettano i seguenti obblighi:

 

a) prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa;

 

b) pagare l'accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro;

 

c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.

 

Lo Stato membro di destinazione può, nelle situazioni e alle condizioni da esso stabilite, semplificare o accordare una deroga dagli obblighi di cui alla lettera a). In tal caso esso ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 35.

1. Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:

 

a) la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e segue un itinerario appropriato;

 

b) lo speditore presenta, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, una dichiarazione alle autorità competenti del luogo di partenza;

 

c) il destinatario attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;

 

d) lo speditore e il destinatario acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

 

2. Se prodotti sottoposti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono, di comune accordo e alle condizioni da essi stabilite, semplificare gli obblighi di cui al paragrafo 1.

 

SEZIONE 3

 

Vendite a distanza

 

     Art. 36.

1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

 

Ai fini del presente articolo, per "Stato membro di destinazione" si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

 

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.

 

L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.

 

3. Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.

 

Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.

 

4. Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:

 

a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;

 

b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;

 

c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.

 

Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.

 

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

 

6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.

 

SEZIONE 4

 

Distruzioni e perdite

 

     Art. 37.

1. Nei casi previsti all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 36, paragrafo 1, nell'eventualità di una distruzione totale o della perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo, per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato membro, l'accisa non è esigibile in tale Stato membro.

 

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.

 

La garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), è svincolata.

 

2. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 1.

 

SEZIONE 5

 

Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

 

     Art. 38.

1. Se si è verificata un'irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e l'accisa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.

 

2. Se si è rilevata un'irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati immessi in consumo e se non è possibile determinare il luogo in cui essa si è verificata, si presume che l'irregolarità si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata e l'accisa è esigibile in tale Stato.

 

Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

 

3. L'accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), e da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'irregolarità.

 

Le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo procedono, su richiesta, al rimborso o allo sgravio dell'accisa qualora essa sia stata applicata nello Stato membro in cui l'irregolarità si è verificata o è stata rilevata. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione svincolano la garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a).

 

4. Ai fini del presente articolo, si intende per "irregolarità" una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, non contemplata dall'articolo 37, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa regolarmente.

 

CAPO VI

 

VARIE

 

SEZIONE 1

 

Contrassegni

 

     Art. 39.

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 36, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.

 

2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può tuttavia prevedere che i contrassegni fiscali o nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione di un rappresentante fiscale autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro stesso.

 

3. Ferme restando le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, gli Stati membri assicurano che i contrassegni di cui al paragrafo 1 non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

 

Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti sottoposti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli, ad eccezione delle spese di emissione, è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

 

Lo Stato membro che ha rilasciato tali contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, che essi siano stati rimossi o distrutti.

 

4. I contrassegni fiscali o i contrassegni nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

 

SEZIONE 2

 

Piccoli produttori di vino

 

     Art. 40.

1. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo [14].

 

2. Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento (CE) n. 884/2001 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

 

3. Ai fini del presente articolo, per "piccoli produttori di vino" si intendono i soggetti che producono in media meno di 1000 hl di vino all'anno.

 

SEZIONE 3

 

Rifornimenti per navi e aeromobili

 

     Art. 41.

Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni ad essi inerenti.

 

SEZIONE 4

 

Regime speciale

 

     Art. 42.

Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte.

 

Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all'accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell'accordo.

 

Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.

 

CAPO VII

 

COMITATO DELLE ACCISE

 

     Art. 43.

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato delle accise".

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 44.

Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 43, il comitato delle accise esamina le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

 

CAPO VIII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 45.

1. Entro il 1 aprile 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema informatizzato e, in particolare, sugli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 6, e sulle procedure applicabili in caso di indisponibilità del sistema.

 

2. Entro il 1 aprile 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

 

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si fondano in particolare sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

 

     Art. 46.

1. Fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri di spedizione possono continuare a consentire che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa sia avviata secondo le formalità di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE.

 

Tali movimenti e il relativo appuramento sono sottoposti alle disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 19 della direttiva 92/12/CEE. L'articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti designati a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva.

 

Gli articoli da 21 a 27 della presente direttiva non si applicano ai suddetti movimenti.

 

2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1 aprile 2010 è effettuata e appurata conformemente alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE.

 

La presente direttiva non si applica a tale circolazione.

 

     Art. 47.

1. La direttiva n. 92/12/CEE è abrogata con efficacia al 1 aprile 2010.

 

Tuttavia, essa continua ad applicarsi nei limiti e per le finalità previsti all'articolo 46.

 

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

 

     Art. 48.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1 gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 49.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 50.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

[1] Parere del 18.11.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del 22.10.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

 

[4] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

 

[5] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

 

[6] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

 

[7] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

 

[8] GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

 

[9] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

 

[10] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

 

[11] GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

 

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[13] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

 

[14] GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.


[1] Abrogata dall'art. 56 della Direttiva 19 dicembre 2019, n. 262.