§ 9.3.52 - Regolamento 10 gennaio 1996, n. 31.
Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione relativo al certificato di esenzione dalle accise.


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:10/01/1996
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Il documento in allegato viene utilizzato come certificato di esenzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 bis della direttiva 92/12/CEE conformemente alle note esplicative di cui in [...]
Art. 2.      Gli Stati membri possono adattare il certificato di esenzione di cui all'articolo 1 al fine del suo impiego in altri settori dell'imposizione indiretta e al fine di assicurare la compatibilità [...]
Art. 3.      Lo Stato membro che intende adattare il certificato di esenzione ne informa la Commissione, comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa gli altri [...]
Art. 4.      Il certificato di esenzione è redatto in duplice copia:
Art. 5.      1. Il depositario autorizzato che consegna prodotti in regime di sospensione dei diritti d'accisa alle forze armate e alle organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva [...]
Art. 6.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione dell'ufficio incaricato di vistare il certificato di esenzione dall'accisa.
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i [...]


§ 9.3.52 - Regolamento 10 gennaio 1996, n. 31.

Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione relativo al certificato di esenzione dalle accise.

(G.U.C.E. 11 gennaio 1996, n. L 008).

 

 

Art. 1.

     Il documento in allegato viene utilizzato come certificato di esenzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 bis della direttiva 92/12/CEE conformemente alle note esplicative di cui in allegato.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri possono adattare il certificato di esenzione di cui all'articolo 1 al fine del suo impiego in altri settori dell'imposizione indiretta e al fine di assicurare la compatibilità dell'esenzione con le condizioni e i limiti previsti dal diritto interno per la concessione di esenzioni.

 

     Art. 3.

     Lo Stato membro che intende adattare il certificato di esenzione ne informa la Commissione, comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 4.

     Il certificato di esenzione è redatto in duplice copia:

     - una copia da conservare per lo speditore,

     - una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento di cui all'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE.

Gli Stati membri possono richiedere una copia supplementare ai fini amministrativi.

 

     Art. 5.

     1. Il depositario autorizzato che consegna prodotti in regime di sospensione dei diritti d'accisa alle forze armate e alle organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE è tenuto a conservare nei propri registri il certificato di esenzione dall'accisa.

     2. Il certificato di esenzione dall'accisa, debitamente vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, è consegnato dal destinatario al depositario autorizzato per i fini di cui al paragrafo 1. Tuttavia, se le merci oggetto della consegna sono destinate ad usi ufficiali, gli Stati membri possono, alle condizioni da loro fissate, dispensare il destinatario dall'obbligo di far vistare il certificato.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione dell'ufficio incaricato di vistare il certificato di esenzione dall'accisa.

     2. Lo Stato membro che dispensa il destinatario dall'obbligo di far vistare il certificato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, ne informa la Commissione.

     3. La Commissione comunica entro un mese agli altri Stati membri le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

(Omissis)