§ 9.1.28 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 2073.
Regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:16/11/2004
Numero:2073


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art. 5.     
Art.  6.
Art.  7.
Art. 8.     
Art.  9.
Art.  10.
Art. 11.     
Art. 12.     
Art.  13.
Art. 14.     
Art.  15.
Art.  16.
Art.  17.
Art.  18.
Art.  19.
Art.  20.
Art.  21.
Art.  22.
Art.  23.
Art.  24.
Art.  25.
Art.  26.
Art.  27.
Art.  28.
Art.  29.
Art.  30.
Art.  31.
Art.  32.
Art.  33.
Art.  34.
Art.  35.
Art.  36.
Art.  37.


§ 9.1.28 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 2073. [1]

Regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

(G.U.U.E. 4 dicembre 2004, n. L 359).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La pratica della frode nell'Unione europea ha gravi conseguenze nei bilanci nazionali e può provocare distorsioni di concorrenza nei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

     (2) La lotta contro le frodi relative alle accise esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle misure adottate in materia.

     (3) È pertanto opportuno definire le norme secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi reciproca assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme relative alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e alla riscossione delle accise.

     (4) La reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa in materia di accise sono disciplinate dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi. La reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa in materia di IVA sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

     (5) Tale strumento giuridico si è rivelato efficace ma è ormai insufficiente per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nell'ambito del mercato interno.

     (6) Inoltre, la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, ha istituito taluni strumenti inerenti allo scambio di informazioni, le cui procedure dovrebbero essere definite nell'ambito di uno strumento giuridico generale dedicato alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

     (7) Inoltre, si è rivelato necessario prevedere norme più chiare e più cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri, in quanto i diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti.

     (8) Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorrerebbe pertanto prevedere contatti più diretti tra i servizi amministrativi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.

     (9) La cooperazione inoltre non è abbastanza stretta in quanto, oltre alla verifica dei movimenti di cui all'articolo 15 ter della direttiva 92/12/CEE, vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorrerebbe rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensi e più rapidi per combattere efficacemente contro la frode.

     (10) È pertanto necessario dotare il settore delle accise di un testo specifico, che riprenda le pertinenti disposizioni della direttiva 77/799/CEE. In tale testo, inoltre, occorrerebbe considerare gli elementi atti a consentire di garantire una migliore cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione e il miglioramento dei sistemi di comunicazione delle informazioni in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Detto testo non pregiudica l'applicazione della convenzione del 18 dicembre 1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.

     (11) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative alle accise.

     (12) Il presente regolamento dovrebbe riprendere, precisandoli, i sistemi contenuti nella direttiva 92/12/CEE, che mirano a facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Tali sistemi comprendono il registro degli operatori economici interessati e dei luoghi e il sistema di verifica dei movimenti. Il presente regolamento dovrebbe altresì introdurre un sistema di informazione preventiva tra gli Stati membri.

     (13) Ai fini del presente regolamento, è opportuno limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e) della medesima.

     (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (15) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire semplificare e rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri che richiedono un approccio armonizzato, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'unità d'azione e dell'efficacia perseguite, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa alle accise devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.

     A tal fine, esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente le accise.

     Esso definisce inoltre norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni per via elettronica, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa.

     2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale. Esso non pregiudica inoltre obblighi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     1) «autorità competente»: l'autorità designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;

     2) «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

     3) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

     4) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

     5) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;

     6) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento, a cui è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5;

     7) «ufficio delle accise»: qualsiasi ufficio in cui possono essere espletate alcune delle formalità previste dalle norme in materia di accise;

     8) «scambio automatico occasionale»: la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, man mano che sono disponibili;

     9) «scambio automatico regolare»: la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, a intervalli regolari prestabiliti;

     10) «scambio spontaneo»: la comunicazione, occasionale e senza preventiva richiesta, di informazioni ad un altro Stato membro;

     11) «sistema informatizzato»: il sistema informatizzato per il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     12) «persona»

     a) una persona fisica,

     b) una persona giuridica, o

     c) laddove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

     13) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

     14) «numero di identificazione»: il numero di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;

     15) «numero di identificazione IVA»: il numero di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

     16) «circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa»: il movimento, tra due o più Stati membri, di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, ai sensi del titolo III della direttiva 92/12/CEE, o di prodotti soggetti ad accisa che siano stati immessi in consumo, ai sensi degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE;

     17) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi effettuati da agenti o da autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della legislazione relativa alle accise;

     18) «rete CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;

     19) «accise»: le tasse soggette alla normativa comunitaria in materia di accise, comprese le tasse sui prodotti energetici e l'elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio;

     20) «DAA»: il documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE;

     21) «DAS»: il documento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE.

 

     Art. 3.

     1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione quale sia l'autorità competente designata come autorità a nome della quale sono applicate le disposizioni del presente regolamento, direttamente o per delega.

     2. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel campo della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

     3. L'ufficio centrale di collegamento è il responsabile principale degli scambi di informazioni sui movimenti dei prodotti soggetti ad accise e in particolare:

     a) dello scambio di dati memorizzati nel registro elettronico di cui all'articolo 22;

     b) del sistema di informazione preventiva di cui all'articolo 23;

     c) delle richieste di verifica rivolte ad altri Stati membri o ricevute da altri Stati membri previste all'articolo 24.

     4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare servizi di collegamento diversi dall'ufficio centrale di collegamento, che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. Le autorità competenti garantiscono che l'elenco di tali servizi sia tenuto aggiornato e reso accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

     5. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può altresì designare, alle condizioni da essa stabilite, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

     6. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 11 e 13 sono ritenuti funzionari competenti a tal fine, conformemente alle condizioni definite dalle autorità competenti.

     7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta di assistenza o una risposta a una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del suo Stato membro alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

     8. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione fuori del suo ambito territoriale o operativo, la trasmette immediatamente all'ufficio centrale di collegamento del suo Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso, il periodo previsto all'articolo 8 decorre dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

 

     Art. 4.

     1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria.

     2. Tuttavia, quando ai sensi della legislazione nazionale l'autorità competente ha la facoltà di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, tale comunicazione può aver luogo nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.

 

CAPO II

COOPERAZIONE SU RICHIESTA

 

SEZIONE 1

Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative

 

     Art. 5.

     1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.

     2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire, se del caso, le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in questione.

     3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se lo Stato membro decide che un'indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.

     4. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

 

     Art. 6.

     Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Tuttavia, nelle circostanze di cui all'articolo 24, il documento uniforme di verifica dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento costituisce un formulario semplificato di richiesta di informazioni.

 

     Art. 7.

     1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone e i risultati delle indagini amministrative.

     2. I documenti originali sono trasmessi soltanto qualora ciò non sia contrario alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

 

SEZIONE 2

Termine per la comunicazione di informazioni

 

     Art. 8.

     L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui agli articoli 5 e 7 al più presto e, comunque, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 9.

     Per alcune categorie di casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui all'articolo 8.

 

     Art. 10.

     Qualora non sia in grado di dare seguito alla richiesta entro il termine previsto, l'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente delle circostanze che le impediscono di rispettare tale termine e indica quando potrà dare seguito alla richiesta.

 

SEZIONE 3

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

 

     Art. 11.

     1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Qualora le informazioni richieste siano contenute nella documentazione cui possono accedere i funzionari dell'autorità interpellata, ai funzionari dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.

     2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative, per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata. Tuttavia, possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

     3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

 

SEZIONE 4

Controlli simultanei

 

     Art. 12.

     Per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, due o più Stati membri possono convenire di procedere, ognuno nel proprio territorio, a controlli simultanei sulla situazione, in fatto di accise, di una o più persone che presentino un interesse comune o complementare, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

 

     Art. 13.

     1. Uno Stato membro individua autonomamente le persone sulle quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche proposte per il controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

     2. Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l’assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all’esecuzione di tale controllo.

     3. Ciascuna autorità competente designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

     4. Dopo un controllo simultaneo, le autorità competenti informano senza indugio gli uffici di collegamento delle accise degli altri Stati membri dei meccanismi di frode identificati in occasione di tale controllo, qualora tali informazioni siano considerate nuove o di particolare interesse per altri Stati membri. Le autorità competenti possono inoltre informare la Commissione.

 

SEZIONE 5

Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative

 

     Art. 14.

     Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme in materia di notifica vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutte le decisioni e le misure amministrative adottate dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relative all'applicazione della legislazione in materia di accise, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

 

     Art. 15.

     La richiesta di notifica, che precisa il contenuto della decisione o della misura da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.

 

     Art. 16.

     L'autorità interpellata informa senza indugio l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o la misura sono state notificate al destinatario, o del motivo dell'eventuale impossibilità di dar seguito alla richiesta. Una richiesta non può essere respinta in ragione del contenuto della decisione o della misura da notificare.

 

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

 

     Art. 17.

     Fatto salvo il capo IV, l'autorità competente di ogni Stato membro procede a uno scambio automatico occasionale o ad uno scambio automatico regolare delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

     1) se nell'altro Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un'irregolarità o una violazione della normativa sulle accise;

     2) se nel territorio di uno Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un'irregolarità o una violazione della normativa sulle accise che possa avere ripercussioni in un altro Stato membro;

     3) se esiste un rischio di frode o una perdita di accise nell'altro Stato membro.

 

     Art. 18.

     Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2:

     1) le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio;

     2) la periodicità dello scambio;

     3) le modalità pratiche dello scambio di informazioni.

     Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi con uno scambio automatico regolare o occasionale.

 

     Art. 19.

     Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, senza preventiva richiesta e mediante scambio spontaneo, le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso.

 

     Art. 20.

     Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.

 

     Art. 21.

     L'attuazione del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi alle persone ai fini della raccolta di informazioni, né a sostenere oneri amministrativi sproporzionati.

 

CAPO IV

ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

 

     Art. 22.

     1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro dispone di una banca dati elettronica contenente i seguenti registri:

     a) un registro delle persone che hanno la qualità di depositario autorizzato o di operatore registrato ai fini delle accise, ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e d), della direttiva 92/12/CEE;

     b) un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali.

     2. Il registro contiene le informazioni seguenti, che sono messe a disposizione degli altri Stati membri:

     a) il numero di identificazione rilasciato dall'autorità competente per quanto riguarda la persona o i luoghi;

     b) il nome e l'indirizzo della persona o dei luoghi;

     c) la categoria e la nomenclatura combinata dei prodotti soggetti ad accisa che possono essere depositati o ricevuti dalla persona o che possono essere depositati o ricevuti nei suddetti luoghi;

     d) gli estremi dell'ufficio centrale di collegamento o dell'ufficio delle accise presso i quali si possono ottenere altre informazioni;

     e) la data di rilascio, di modifica e, se del caso, di fine validità dell'autorizzazione detenuta in quanto depositario autorizzato o operatore registrato;

     f) le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone designate in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE;

     g) le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone che intervengono in modo occasionale nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, qualora tali informazioni siano disponibili.

     3. Ciascun registro nazionale è messo a disposizione delle competenti autorità degli altri Stati membri, unicamente ai fini dell'applicazione dell'accisa.

     4. L'ufficio centrale di collegamento oppure un servizio di collegamento di ciascuno Stato membro garantiscono che le persone che intervengono nella circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa siano autorizzate ad ottenere conferma delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

     5. Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 2, le modalità dettagliate di introduzione e di aggiornamento dei registri, le norme armonizzate relative alla costituzione del numero di identificazione e alla registrazione delle informazioni necessarie per l'identificazione delle persone e dei luoghi di cui al paragrafo 2, e le modalità di messa a disposizione di tutti gli Stati membri dei registri di cui al paragrafo 3 sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

     6. Quando l'identificazione dell'operatore può essere effettuata soltanto mediante un numero di identificazione «IVA», si applica a tal fine l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

 

     Art. 23.

     1. Gli Stati membri introducono un sistema elettronico di informazione preventiva, che consente all'ufficio centrale di collegamento o a un servizio di collegamento dello Stato membro di partenza dei prodotti soggetti ad accisa di trasmettere un messaggio di informazione o di allarme all'ufficio di collegamento dello Stato membro di destinazione, non appena tale ufficio centrale di collegamento o servizio di collegamento è in possesso delle informazioni DAA e al più tardi alla partenza dei prodotti. Nel quadro di tale scambio di informazioni, è effettuata un'analisi dei rischi, basata sulle informazioni DAA, prima dell'invio del messaggio e dopo il ricevimento dello stesso, se lo si riterrà necessario.

     2. Le informazioni da scambiare e le modalità pertinenti sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

     Art. 24.

     1. In applicazione dell'articolo 5, durante o dopo un movimento di prodotti soggetti ad accisa, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro può chiedere informazioni all'ufficio centrale di collegamento o a un servizio di collegamento di un altro Stato membro. Ai fini di tale scambio di informazioni, prima dell'invio e, se ritenuto necessario, dopo il ricevimento delle richieste, viene effettuata un'analisi dei rischi basata sulle informazioni DAA o DAS.

     2. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato mediante un documento uniforme di verifica dei movimenti effettuati. La forma e il contenuto di tale documento, come pure le modalità dello scambio di informazioni, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

     3. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito uno speditore di prodotti soggetti ad accisa possono fornire assistenza utilizzando il documento di cui al paragrafo 2, qualora tale speditore non possa ricevere l’esemplare 3 del DAA o DAS e esperito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere la prova del regolare appuramento del movimento dei prodotti. Il fatto che sia fornita tale assistenza non dispensa in alcun caso lo speditore dalle responsabilità fiscali cui è soggetto. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione fanno quanto possibile per soddisfare qualsiasi richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione nell’ambito di tale assistenza.

 

     Art. 25.

     1. Quando si utilizza un sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa, l'autorità competente di ciascuno Stato membro memorizza e tratta le informazioni nell'ambito di tale sistema.

     Per consentire l'uso di dette informazioni nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento, esse sono archiviate per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è stato iniziato il movimento.

     2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni archiviate nel sistema siano aggiornate, complete ed esatte.

 

CAPO V

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

 

     Art. 26.

     1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. Per l'applicazione del presente articolo, la Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo. A tal fine, le informazioni fornite dagli Stati membri non contengono dati individuali o personali.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso relative all'applicazione che essi danno al presente regolamento, compresi tutti gli elementi statistici necessari per valutare tale applicazione. Detti elementi statistici sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e sono comunicati solo se disponibili e se la loro comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso riguardanti metodi o procedimenti usati o che si presume siano stati usati per violare la normativa in materia di accise, che abbiano consentito di constatare carenze o lacune nel funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento, qualora tali informazioni siano considerate particolarmente interessanti per gli altri Stati membri.

     4. Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione in loro possesso di cui all'articolo 1.

     5. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, agli altri Stati membri interessati.

 

CAPO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

 

     Art. 27.

     1. Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, quest'ultima può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse per dette informazioni e, in ogni caso, a quelli che le richiedono, nella misura in cui le disposizioni in materia di assistenza vigenti nel paese terzo in questione lo consentano. Tali informazioni possono anche essere comunicate alla Commissione ogniqualvolta rivestano interesse a livello comunitario.

     2. Se il paese terzo interessato si è giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione in materia di accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

 

CAPO VII

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

 

     Art. 28.

     Le informazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile per via elettronica, con modalità da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

     Art. 29.

     Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente. Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati dall'autorità interpellata.

 

     Art. 30.

     1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti condizioni:

     a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

     b) che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

     2. Quando l'assistenza reciproca presenta particolari difficoltà e comporta spese molto elevate, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono concordare apposite modalità di rimborso per il caso in questione.

     3. Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentono all'autorità competente di effettuare tali indagini, né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

     4. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti.

     5. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

     6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza. I tipi di motivo sono comunicati annualmente anche alla Commissione a fini statistici.

     7. Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

     Art. 31.

     1. Le informazioni comunicate ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie.

     Dette informazioni possono essere utilizzate per l'accertamento della base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo delle accise, il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, l'analisi del rischio e le indagini.

     Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati in conseguenza di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

     Esse possono inoltre essere utilizzate per l'accertamento di altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE.

     Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

     2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per altri scopi nello Stato membro dell'autorità richiedente qualora l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata.

     3. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima, informandone l'autorità interpellata. L'autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni a uno Stato terzo al suo consenso preventivo.

     4. Gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, e dagli articoli 12 e 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima direttiva.

 

     Art. 32.

     Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, come pure le copie conformi o gli estratti degli stessi, ottenuti da funzionari dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità di tale paese.

 

     Art. 33.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

     a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 3;

     b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini di tale coordinamento;

     c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

     2. La Commissione comunica al più presto all'autorità competente di ciascuno Stato membro le informazioni che essa riceve e che è in grado di fornire.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 34.

     1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della Decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 35.

     1. Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

 

     Art. 36.

     Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto del presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

 

     Art. 37.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2005.


[1] Abrogato dall'art. 36 del Regolamento (UE) n. 389/2012.