§ 9.3.84 - Regolamento 7 ottobre 2003, n. 1798.
Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:07/10/2003
Numero:1798


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     
Art. 23.     
Art. 24.     
Art. 25.     
Art. 26.     
Art. 27.     
Art. 28.     
Art. 29.     
Art. 30.     
Art. 31.     
Art. 32.     
Art. 33.     
Art. 34.     
Art. 35.     
Art. 36.     
Art. 37.     
Art. 38.     
Art. 39.     
Art. 40.     
Art. 41.     
Art. 42.     
Art. 43.     
Art. 44.     
Art. 45.     
Art. 46.     
Art. 47.     
Art. 48.     


§ 9.3.84 - Regolamento 7 ottobre 2003, n. 1798. [1]

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92.

(G.U.U.E. 15 ottobre 2003, n. L 264).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

     (2) La lotta contro le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'applicazione delle disposizioni in materia.

     (3) Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero pertanto comprendere l'istituzione di un sistema comune di scambio d'informazioni tra gli Stati membri nell'ambito del quale le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni.

     (4) La memorizzazione e la trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell'IVA è indispensabile per il corretto funzionamento del regime dell'IVA.

     (5) Le condizioni per lo scambio e l'accesso diretto degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro dovrebbero essere definite in maniera chiara. Gli operatori dovrebbero avere accesso a tali dati, se necessario, ai fini del rispetto dei loro obblighi.

     (6) Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, l'applicazione del regime particolare temporaneo per la prestazione di servizi elettronici di cui all'articolo 26 quater della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - esige la definizione di norme relative alla fornitura di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e lo Stato membro di consumo.

     (7) Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), ha istituito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione.

     (8) Il regolamento (CEE) n. 218/92 completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

     (9) I due strumenti giuridici si sono rivelati efficaci ma sono ormai insufficienti per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nel mercato interno.

     (10) L'esistenza di due strumenti distinti per la cooperazione in materia di IVA si è inoltre rivelata un freno a una cooperazione efficace tra le amministrazioni tributarie.

     (11) I diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti. Si è rivelato pertanto necessario stabilire regole più chiare e cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri.

     (12) Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorrerebbe pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.

     (13) La cooperazione infine non è abbastanza intensiva in quanto, oltre al sistema di scambi di informazioni (VIES), vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorrerebbe rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente la frode.

     (14) È pertanto opportuno fondere e rafforzare le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA del regolamento (CEE) n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE. Si dovrebbe far ricorso a tal fine, per chiarezza, ad un unico, nuovo strumento che sostituisca il regolamento (CEE) n. 218/92.

     (15) Il presente regolamento dovrebbe far salve le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative all'IVA.

     (16) Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.

     (17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

     A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta.

     Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'IVA sulle operazioni intracomunitarie.

     Per il periodo di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto su servizi prestati con mezzi elettronici conformemente al regime particolare di cui all'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detto regime particolare, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

     2. Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

 

          Art. 2. [2]

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) autorità competente di uno Stato membro

     - in Belgio:

     Le Ministre des Finances

     De Minister van financiën

     - nella Repubblica ceca:

     Ministerstvo financí,

     - in Danimarca:

     Skatteministeren

     - in Germania:

     Bundesministerium der Finanzen

     - in Estonia:

     Maksuamet,

     - in Grecia:

     (Omissis)

     - in Spagna:

     El Secretario de Estado de Hacienda

     - in Francia:

     Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

     - in Irlanda:

     The Revenue Commissioners

     - in Italia:

     Il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali

     - a Cipro:

     (omissis)

     - in Lettonia:

     Valsts ieņēmumu dienests,

     - in Lituania:

     Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,

     - in Lussemburgo:

     L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines

     - in Ungheria:

     Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

     - a Malta:

     Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,

     - nei Paesi Bassi:

     De minister van Financiën

     - in Austria:

     Bundesminister für Finanzen

     - in Polonia:

     Minister Finansów,

     - in Portogallo:

     O Ministro das Finanças

     - in Slovenia:

     Ministrstvo za finance,

     - in Slovacchia:

     Ministerstvo financií»

     - in Finlandia:

     Valtiovarainministeriö

     Finansministeriet

     - in Svezia:

     Chefen för Finansdepartementet

     - nel Regno Unito:

     The Commissioners of Customs and Excise

     2) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

     3) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;

     4) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4;

     5) «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

     6) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

     7) «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;

     8) «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapitolativo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 77/388/CEE;

     9) «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D, E e F, della direttiva 77/388/CEE;

     10) «acquisizione intracomunitaria di beni»: l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l'articolo 28 bis, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE;

     11) «numero di identificazione IVA»: il numero previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva 77/388/CEE;

     12) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;

     13) «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti;

     14) «scambio automatico organizzato»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro nel momento in cui sono disponibili;

     15) «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

     16) persona:

     a) una persona fisica;

     b) una persona giuridica; o

     c) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

     17) «permettere l'accesso»: autorizzare l'accesso alla banca dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;

     18) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

     19) «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

 

          Art. 3.

     1. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, punto 1, sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.

     2. Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

     3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

     4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare, alle condizioni da essa fissate, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

     5. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 11 e 13 sono comunque considerati funzionari all'uopo competenti, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.

     6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.

     7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione all'esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 8 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

 

          Art. 4.

     1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria.

     2. Tuttavia, quando ai sensi della legislazione nazionale l'autorità competente ha la facoltà di comunicare l'informazione di cui al paragrafo 1, tale comunicazione può aver luogo nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.

 

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

 

Sezione 1

Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative

 

          Art. 5.

     1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.

     2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.

     3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se lo Stato membro ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di questo parere.

     4. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

 

          Art. 6.

     Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

 

          Art. 7.

     1. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.

     2. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

 

Sezione 2

Termine per la comunicazione di informazioni

 

          Art. 8.

     L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 5 e 7 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

     Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.

 

          Art. 9.

     Per alcune categorie di casi specifici tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati all'articolo 8.

 

          Art. 10.

     L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

 

Sezione 3

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

 

          Art. 11.

     1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, agenti debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell'autorità interpellata, agli agenti dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.

     2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, agenti designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell'autorità interpellata. Gli agenti dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell'autorità interpellata.

     Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

     3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

 

Sezione 4

Controlli simultanei

 

          Art. 12.

     Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 1, due o più Stati membri possono consentire, ognuno nel proprio territorio, che si ricorra a controlli simultanei riguardo alla situazione tributaria di uno o più soggetti passivi che presentino un interesse comune o complementare, nel caso in cui tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

 

          Art. 13.

     1. Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche proposte per il controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

     2. Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente dello Stato membro, alla quale è stato proposto un controllo simultaneo, conferma all'autorità omologa l'assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

 

CAPO III

RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA

 

          Art. 14.

     Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti, vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

 

          Art. 15.

     La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.

 

          Art. 16.

     L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

 

CAPO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

 

          Art. 17.

     Salvo il disposto dei capi V e VI, l'autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

     1) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l'efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;

     2) se uno Stato membro ha motivo di credere che nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA;

     3) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro.

 

          Art. 18.

     Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2:

     1) le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio;

     2) la periodicità dello scambio;

     3) le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.

     Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato.

 

          Art. 19.

     Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, attraverso uno scambio spontaneo, tutte le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso.

 

          Art. 20.

     Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.

 

          Art. 21.

     L'attuazione delle disposizioni del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi ai debitori dell'IVA ai fini della raccolta di informazioni, né comportare oneri amministrativi sproporzionati.

 

CAPO V

ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

 

          Art. 22.

     1. Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), nella versione dell'articolo 28 nonies, della direttiva 77/388/CEE.

     Per consentire l'uso di tali informazioni nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle medesime.

     2. Gli Stati membri provvedono a che la banca dati sia aggiornata, completa ed esatta.

     Criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

 

          Art. 23.

     Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 22, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene da ogni altro Stato membro comunicazione automatica e immediata delle seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente:

     1) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

     2) il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni effettuate alle persone titolari di detti numeri da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.

     I valori di cui al punto 2 sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

 

          Art. 24.

     Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:

     1) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui all'articolo 23, punto 2; e

     2) il valore totale delle forniture suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui all'articolo 23, punto 1.

     I valori di cui al punto 2 sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

 

          Art. 25.

     1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l'accesso ad alcune informazioni a norma degli articoli 23 e 24, essa adempie tale obbligo al più presto e, comunque, entro tre mesi dalla fine del trimestre civile al quale le informazioni si riferiscono.

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall'articolo 22, l'accesso a tali ulteriori informazioni viene dato al più presto e comunque non oltre tre mesi dalla fine del trimestre in cui queste sono state raccolte.

     3. Le condizioni alle quali le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

 

          Art. 26.

     Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 22 a 25, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 41.

 

          Art. 27.

     1. Ciascuno Stato membro detiene una banca dati elettronica in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro.

     2. In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, sulla base dei dati archiviati a norma dell'articolo 22, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi.

     Su specifica richiesta, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.

     3. Su apposita richiesta, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona cui è stato rilasciato il numero, purché tali informazioni non vengano archiviate dall'autorità richiedente per essere eventualmente utilizzate in seguito.

     4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono affinché le persone aventi interesse a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE, le persone che prestano servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino della direttiva 77/388/CEE siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una data persona.

     Per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE, gli Stati membri forniscono in particolare tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

     5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dei paragrafi da 1 a 4, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 41.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGIME PARTICOLARE

PREVISTO DALL'ARTICOLO 26 QUATER DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE

 

          Art. 28.

     Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime particolare previsto dall'articolo 26 quater della direttiva n. 77/338/CEE. Le definizioni di cui al punto A di detto articolo si applicano anche ai fini del presente capo.

 

          Art. 29.

     1. Le informazioni che lo Stato membro di identificazione riceve dal soggetto passivo non stabilito, quando ha inizio la sua attività a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 77/388/CEE, devono essere presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

     2. Lo Stato membro di identificazione trasmette dette informazioni per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui l'informazione è pervenuta dal soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo, le competenti autorità degli altri Stati membri sono informate del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

     3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

 

          Art. 30.

     La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE deve essere presentata in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

     Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

     Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

 

          Art. 31.

     Le disposizioni di cui all'articolo 22 si applicano anche alle informazioni raccolte dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafi 2 e 5, della direttiva 77/388/CEE.

 

          Art. 32.

     Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

     Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi e informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo.

 

          Art. 33.

     Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 32.

     Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.

 

          Art. 34.

     Gli articoli da 28 a 33 si applicano per il periodo di cui all'articolo 4 della direttiva n. 2002/38/CE.

 

CAPO VII

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

 

          Art. 35.

     1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.

     3. L'elenco degli elementi statistici necessari per valutare il presente regolamento è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali elementi statistici alla Commissione nella misura in cui sono disponibili e tale comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.

     4. Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all'articolo 1.

     5. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 agli altri Stati membri interessati.

 

CAPO VIII

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

 

          Art. 36.

     1. Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, nella misura in cui lo consentono gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza.

     2. Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

 

CAPO IX

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

 

          Art. 37.

     Le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

 

          Art. 38.

     Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. Dette richieste sono corredate di una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, soltanto in casi eccezionali se l'autorità interpellata presenta una richiesta motivata in tal senso.

 

          Art. 39.

     Per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE la Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articolo 29 e 30, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/ interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.

     Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

 

          Art. 40.

     1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti condizioni:

     a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

     b) che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

     2. Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

     3. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla Commissione dallo Stato membro richiesto.

     4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

     5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

     6. Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

 

          Art. 41.

     1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie.

     Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale.

     Le informazioni possono inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

     Inoltre, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

     2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

     3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne consente l'uso ad altro scopo nello Stato membro dell'autorità richiedente quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata.

     4. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima. Ne informa preventivamente l'autorità interpellata. Quest'ultima può subordinare la trasmissione dell'informazione ad un terzo Stato membro al suo consenso preventivo.

     5. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.

 

          Art. 42.

     Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità del suo paese.

 

          Art. 43.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue:

     a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 3;

     b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;

     c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

     2. La Commissione comunica al più presto a ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 44.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (in seguito denominato «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 45.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

 

          Art. 46.

     1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

     2. Quando gli Stati membri hanno raggiunto un accordo bilaterale nei settori oggetto del presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.

 

          Art. 47.

     Il regolamento (CEE) n. 218/92 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

 

          Art. 48.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

 


[1] Abrogato dall'art. 61 del Regolamento (UE) n. 904/2010, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.