§ 9.3.157 - Regolamento 6 aprile 2018, n. 550.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:06/04/2018
Numero:550


Sommario
Art. 1. 


§ 9.3.157 - Regolamento 6 aprile 2018, n. 550.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

(G.U.U.E. 9 aprile 2018, n. L 91)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2) Per completare taluni campi di dati nei messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (3)

(3) I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (4) sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (5).

(4) Taluni prodotti energetici sono elencati nella tabella al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 e sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001.

(5) In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (6), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.

(6) In conformità della decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (7), i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono stati aggiornati alla luce delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.

(7) È necessario garantire che i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti energetici di cui al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 siano i codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nella direttiva 2003/96/CE, aggiornati dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/552.

(8) La direttiva 95/60/CE del Consiglio (8) non richiede l'applicazione del marcatore fiscale comune per i carboturbi del codice 2710 19 21. Questo codice non dovrebbe pertanto essere usato per designare il cherosene marcato.

(9) La designazione del codice del prodotto sottoposto ad accisa E490 rinvia a un ampio insieme di codici NC, tuttavia solo alcuni di essi dovrebbero essere disciplinati dal presente codice di prodotto sottoposto ad accisa, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE. È pertanto opportuno chiarirne la designazione al fine di elencare unicamente i pertinenti codici NC.

(10) Il regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Alla tabella del punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, le righe contenenti i prodotti sottoposti ad accisa recanti i codici da E410 a E490 e i codici E910 ed E920 sono sostituite dalle seguenti:

 

EPC

CAT

UNIT

Designazione

A

P

D

E410

E

2

Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E420

E

2

Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E430

E

2

Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E440

E

2

Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E450

E

2

Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E460

E

2

Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E470

E

1

Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

N

E480

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)] nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E490

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 e 2710 19 55 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E910

E

2

Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]

N

N

S

E920

E

2

Prodotti di cui ai codici NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90 , se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]

 

 

 

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(4) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(5) Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(7) Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).

(8) Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46).