§ 14.4.181 – Regolamento 10 dicembre 2001, n. 2501.
Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:10/12/2001
Numero:2501


Sommario
Art. 1.      1. Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate si applica durante gli anni 2002, 2003 e 2004 conformemente al presente regolamento.
Art. 2.      I paesi beneficiari di ciascuno dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono elencati nell'allegato I.
Art. 3.      1. Un paese beneficiario è escluso dall'allegato I dopo che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto ai seguenti due criteri:
Art. 4.      I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e) sono elencati nell'allegato IV.
Art. 5.      1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni [...]
Art. 6.      Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Art. 7.      1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli.
Art. 8.      1. Fatte salve le disposizioni del titolo III, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti di cui all'articolo 7,
Art. 9.      1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi [...]
Art. 10.      1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti che, ai sensi dell'allegato IV, sono inclusi nel regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga [...]
Art. 11.      Le preferenze tariffarie sui prodotti sottoposti a misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 o (CE) n. 2026/97, imposte dopo l'entrata in vigore del presente [...]
Art. 12.      1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 sono revocate per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti ad un settore che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto [...]
Art. 13.      1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem, ridotta conformemente alle disposizioni del presente titolo, è pari o inferiore all'1%, tale dazio è totalmente sospeso.
Art. 14.      1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano ai prodotti originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale di incentivazione per [...]
Art. 15.      1. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori è concesso a condizione che:
Art. 16.      1. Al ricevimento di una domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione ne dà annuncio mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale [...]
Art. 17.      Nel corso dell'esame della domanda, la Commissione designa, di concerto con il paese richiedente:
Art. 18.      1. La Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, se concedere o meno ad un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei [...]
Art. 19.      1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano a condizione che i prodotti interessati siano accompagnati da una dichiarazione rilasciata dalle autorità di cui [...]
Art. 20.      1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 relative alle prova dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione di cui [...]
Art. 21.      1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, si applicano ai prodotti della foresta tropicale originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime [...]
Art. 22.      1. Il regime speciale di incentivazione di cui all'articolo 21 è concesso a condizione che:
Art. 23.      1. La Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, se concedere ad un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente.
Art. 24.      1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono applicate a condizione che i prodotti in questione siano accompagnati dalla seguente dichiarazione:
Art. 25.      1. La Commissione effettua un monitoraggio e valuta gli effetti del regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga in ciascun paese beneficiario con riguardo:
Art. 26.      1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario, per [...]
Art. 27.      1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni che possano giustificare una revoca temporanea e ritiene che esistano motivi sufficienti per un'inchiesta, ne informa il comitato e [...]
Art. 28.      1. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione ne annuncia l'apertura mediante avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale [...]
Art. 29.      1. La Commissione sottopone una relazione sulle proprie risultanze al comitato.
Art. 30.      1. La Commissione può sospendere, dopo averne informato il comitato, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o taluni prodotti originari di un determinato paese [...]
Art. 31.      1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o [...]
Art. 32.      Se le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori, la [...]
Art. 33.      1. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi degli articoli 30, 31 o 32, prima che questa diventi effettiva. La Commissione ne dà notifica [...]
Art. 34.      Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato né di [...]
Art. 35.      La Commissione adotta le modifiche agli allegati del presente regolamento rese necessarie da modifiche della nomenclatura combinata o da cambiamenti della posizione internazionale di paesi o [...]
Art. 36.      1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera [...]
Art. 37.      1. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato delle preferenze generalizzate, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal [...]
Art. 38.      1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Art. 39.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Art. 40.      1. Si ritiene che le domande relative al titolo III del presente regolamento, presentate a titolo delle disposizioni di un precedente regolamento relativo allo schema comunitario di preferenze [...]
Art. 41.      1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.


§ 14.4.181 – Regolamento 10 dicembre 2001, n. 2501.

Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2001, n. L 346).

 

Art. 1.

     1. Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate si applica durante gli anni 2002, 2003 e 2004 conformemente al presente regolamento.

     2. Il presente regolamento fissa norme riguardo ai seguenti regimi:

     a) regime generale;

     b) regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori;

     c) regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente;

     d) regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati e

     e) regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 2.

     I paesi beneficiari di ciascuno dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono elencati nell'allegato I.

 

     Art. 3.

     1. Un paese beneficiario è escluso dall'allegato I dopo che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto ai seguenti due criteri:

     - sia stato classificato dalla Banca Mondiale come paese ad alto reddito,

     - abbia mostrato un indice di sviluppo, secondo la definizione fornita all'allegato II, superiore a -1.

     2. Un paese o territorio, escluso dall'allegato I, che per tre anni consecutivi non soddisfi ai criteri di cui al paragrafo 1 è incluso nuovamente nell'allegato I.

     3. Sulla base dei dati più recenti disponibili al 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i paesi che soddisfano alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

     4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso con l'elenco dei paesi beneficiari che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1 relativamente all'anno più recente per il quale esistono dati disponibili.

     5. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della fine di ogni anno, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di eliminare dall'allegato I i paesi beneficiari che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 e di inserire nello stesso allegato i paesi che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2.

     6. La prima decisione adottata a norma del paragrafo 5 entra in vigore il 1° gennaio 2003. Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.

     7. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la decisione adottata in conformità del paragrafo 5 e lo informa sulla data di entrata in vigore della decisione stessa.

 

     Art. 4.

     I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e) sono elencati nell'allegato IV.

 

     Art. 5.

     1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.

     2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme relative alla definizione della nozione di prodotti originari, alle prove dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa sono quelle fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     3. Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione si applica laddove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia dei regimi applicabili al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.

 

     Art. 6.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) "dazi della tariffa doganale comune": i dazi specificati nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

     b) "settore": un qualsiasi settore di prodotti incluso nell'elenco dell'allegato III;

     c) "comitato": il Comitato delle preferenze generalizzate di cui all'articolo 37.

 

TITOLO II

Preferenze tariffarie

 

Sezione 1

Regime generale

 

     Art. 7.

     1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli.

     2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per prodotti dei capitoli da 50 a 63 la riduzione è del 20%.

     3. Se le aliquote di dazio preferenziale calcolate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2820/98 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili al 31 dicembre 2001 comportano una riduzione tariffaria, per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, superiore a 3,5 punti percentuali, tali aliquote sono applicate fintantoché detta riduzione sia superiore a 3,5 punti percentuali.

     4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili sono ridotti del 30%. Per i prodotti di cui al codice NC 2207, la riduzione è del 15%.

     5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.

     6. Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.

     7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori che, ai sensi dell'allegato I, colonna C, non sono inclusi nel regime generale per il paese di origine interessato.

     8. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe preferenziali siano state revocate, per il paese di origine interessato, ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata a norma dell'articolo 12.

 

Sezione 2

Regimi speciali di incentivazione

 

     Art. 8.

     1. Fatte salve le disposizioni del titolo III, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti di cui all'articolo 7,

     a) appartenenti a settori che, ai sensi dell'allegato I, sono inclusi, per il paese di origine interessato, nel regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori o

     b) che, ai sensi dell'allegato IV, sono inclusi nel regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente e che sono originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia di tale regime,

     sono ridotti ulteriormente conformemente al presente articolo.

     2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti cui si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, prima frase, sono ridotti di altri 5 punti percentuali. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti cui si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 3 sono ulteriormente ridotti di un importo supplementare in modo da giungere ad una riduzione complessiva di 8,5 punti percentuali. Se le aliquote di dazio preferenziale calcolate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili al 31 dicembre 2001 comportano una riduzione tariffaria superiore a 8,5 punti percentuali, tali aliquote sono applicate fintantoché detta riduzione è superiore a 8,5 punti percentuali.

     3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti cui si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, seconda frase o quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 4 sono ridotti ulteriormente della medesima percentuale.

     4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti che soddisfano entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono ridotti ulteriormente conformemente ai paragrafi 2 e 3.

     5. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori non include settori che, ai sensi dell'allegato I, colonna C, non sono inclusi nel regime generale per il paese di origine interessato.

     6. Le altre preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano ai prodotti a cui le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafi da 1) a 4) non si applicano conformemente all'articolo 7, paragrafo 8. Quando tali prodotti soddisfano una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, nonostante l'articolo 7, paragrafo 8. Per tali prodotti, la validità del certificato di origine, modulo A, o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 7.

 

Sezione 3

Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

 

     Art. 9.

     1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, sono totalmente sospesi.

     2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al codice NC 0803 00 19 sono ridotti annualmente del 20% a decorrere dal 1° gennaio 2002 e sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

     3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti del 20% a decorrere dal 1° settembre 2006, del 50% a decorrere dal 1° settembre 2007 e dell'80% a decorrere dal 1° settembre 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° settembre 2009.

     4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20% a decorrere dal 1° luglio 2006, del 50% a decorrere dal 1° luglio 2007 e dell'80% a decorrere dal 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.

     5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi conformemente ai paragrafi 3 e 4, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10, originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari iniziali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 saranno pari a 2.517 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e pari a 74.185 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15% rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente.

     6. La Commissione adotta norme dettagliate che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 5, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37. Per l'apertura e la gestione di tali contingenti, la Commissione è assistita dai comitati di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nei settori interessati.

 

Sezione 4

Regime speciale a favore della lotta

contro la produzione e il traffico di droga

 

     Art. 10.

     1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti che, ai sensi dell'allegato IV, sono inclusi nel regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga di cui al titolo IV e sono originari di un paese che, ai sensi della colonna I dell'allegato I, beneficia di tale regime, sono totalmente sospesi. Per i prodotti di cui al codice NC 0306 13, il dazio è ridotto al 3,6%.

     2. I dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1 sono totalmente sospesi, fatta eccezione per i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune comprendono altresì dazi ad valorem. Per i prodotti di cui al codice NC 1704 10 91 e 1704 10 99, il dazio specifico è ridotto al 16% del valore doganale.

     3. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe preferenziali sono state revocate, per il paese di origine interessato, ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata successivamente a norma dell'articolo 12 [1].

 

Sezione 5

Disposizioni comuni

 

     Art. 11.

     Le preferenze tariffarie sui prodotti sottoposti a misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 o (CE) n. 2026/97, imposte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e basate sul margine di pregiudizio, sono limitate alle preferenze tariffarie rispecchiate dai prezzi all'importazione, dai quali il margine di pregiudizio è derivato.

 

     Art. 12.

     1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 sono revocate per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti ad un settore che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto l'uno o l'altro dei seguenti criteri:

     a) - l'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II, è superiore a -2,

     - le importazioni comunitarie originarie del paese in questione di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato e inclusi nel regime di cui beneficia il paese, rappresentano più del 25% delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti originarie di tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I;

     b) - l'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II, è superiore a -2,

     - l'indice di specializzazione del settore interessato supera la soglia corrispondente all'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II,

     - le importazioni comunitarie originarie del paese in questione di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato e inclusi nel regime di cui beneficia il paese rappresentano più del 2% delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti originarie di tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I [2].

     2. Quando un settore, per il quale le preferenze tariffarie siano state revocate ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata a norma del presente articolo, non soddisfa per tre anni consecutivi nessuno dei criteri di cui al paragrafo 1, le preferenze tariffarie sono ripristinate.

     3. Sulla base dei dati più recenti disponibili al 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i settori che soddisfano alle condizioni fissate ai paragrafi 1 e 2.

     4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso con l'elenco dei settori che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1 per l'anno più recente per il quale esistono dati disponibili.

     5. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della fine di ogni anno, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di revocare le preferenze tariffarie nei confronti dei settori che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 e di ripristinare le preferenze tariffarie per i settori che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2.

     6. La prima decisione presa in conformità con il paragrafo 5:

     - si applica riguardo alla revoca di tariffe preferenziali del 50 % a decorrere dal 1° novembre 2003 e del 100 % a decorrere dal 1° maggio 2004, in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, e

     - si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003 riguardo alla reintroduzione di tariffe preferenziali, in conformità della procedura di cui al paragrafo 2.

     Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione. [3]

     7. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la decisione adottata in conformità del paragrafo 5 e lo informa sulla data di entrata in vigore della decisione stessa.

     8. Qualora un paese beneficiario abbia registrato una diminuzione di almeno il 3 % del suo prodotto interno lordo reale, espresso nella moneta nazionale nell'arco degli ultimi 12 mesi per i quali si dispone di dati, non si applica il paragrafo 1 alle decisioni adottate conformemente al paragrafo 5 [4].

 

     Art. 13.

     1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem, ridotta conformemente alle disposizioni del presente titolo, è pari o inferiore all'1%, tale dazio è totalmente sospeso.

     2. Se l'aliquota di un dazio specifico, ridotta conformemente alle disposizioni del presente titolo, è pari o inferiore a 2 EUR per singolo importo in euro, tale dazio è totalmente sospeso.

     3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.

 

TITOLO III

Regimi speciali di incentivazione

 

Sezione 1

Regime speciale di incentivazione

per la tutela dei diritti dei lavoratori

 

     Art. 14.

     1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano ai prodotti originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori o al quale tale regime è stato successivamente concesso con una decisione adottata conformemente all'articolo 18, per il settore interessato, sempreché tali prodotti siano accompagnati dalla dichiarazione di cui all'articolo 19.

     2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori può essere concesso ad un paese la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme delle convenzioni OIL n. 29 e n. 105 concernenti il lavoro forzato, n. 87 e n. 98 concernenti la libertà di associazione e il diritto alla negoziazione collettiva, n. 100 e n. 111 concernenti l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e di professioni e n. 138 e n. 182 concernenti il lavoro minorile e che applichi in effetti tale legislazione.

 

     Art. 15.

     1. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori è concesso a condizione che:

     - esso sia chiesto da un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I,

     - dall'esame della domanda risulti che il paese richiedente soddisfa alla condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2,

     - il paese richiedente si sia impegnato ad esercitare un controllo sull'applicazione del regime speciale di incentivazione e a fornire la necessaria cooperazione amministrativa,

     - il paese richiedente abbia concordato quanto previsto all'articolo 17.

     2. Il paese richiedente presenta la propria domanda per iscritto alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo a:

     - la legislazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché alle misure adottate per applicarla e per sorvegliarne l'applicazione,

     - tutti i settori in cui detta legislazione non è applicata.

     3. Alla domanda è allegato il testo ufficiale integrale della legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e delle misure di attuazione.

     4. Quando la legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non è applicata in determinati settori, un paese può chiedere il regime speciale di incentivazione solo per i settori nei quali essa è applicata.

 

     Art. 16.

     1. Al ricevimento di una domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione ne dà annuncio mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nell'avviso si precisa che tutte le informazioni utili relative alla richiesta possono essere inviate alla Commissione e si specifica il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni per iscritto.

     2. La Commissione esamina la domanda. Essa può presentare al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può sottoporre a verifica le informazioni ricevute con il paese richiedente o con persone fisiche o giuridiche.

     3. La Commissione può effettuare valutazioni nel paese richiedente. Essa può essere assistita a tal fine dagli Stati membri.

     4. La Commissione informa il paese richiedente in merito alle sue valutazioni. Il paese richiedente, se necessita di un periodo di tempo supplementare per soddisfare i requisiti dell'articolo 14, paragrafo 2, può chiedere alla Commissione di rinviare la decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 1. La Commissione prende una decisione su tale rinvio secondo la procedura di cui all'articolo 39.

     5. L'esame di una richiesta deve essere completato entro un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1. La Commissione può prorogare tale periodo dopo averne preventivamente informato il Comitato.

     6. La Commissione sottopone le proprie risultanze al Comitato.

 

     Art. 17.

     Nel corso dell'esame della domanda, la Commissione designa, di concerto con il paese richiedente:

     a) le autorità del paese in questione che saranno responsabili della cooperazione amministrativa,

     b) le autorità del paese in questione che saranno responsabili del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 19.

 

     Art. 18.

     1. La Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, se concedere o meno ad un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.

     2. Se una domanda è stata presentata conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, o se dall'esame di cui all'articolo 16 emerge che in taluni settori la legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non è applicata, il regime speciale può essere concesso solo per i settori in cui tale legislazione è applicata.

     3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1. Un paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato sulla data di entrata in vigore della relativa decisione.

     4. Se il regime speciale di incentivazione non viene concesso ad un paese richiedente o viene concesso solo per taluni settori, la Commissione chiarisce le ragioni di tale decisione su richiesta del paese in questione.

     5. La Commissione tiene tutte le relazioni con il paese richiedente, per quanto concerne la domanda, in stretto coordinamento con il comitato.

 

     Art. 19.

     1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano a condizione che i prodotti interessati siano accompagnati da una dichiarazione rilasciata dalle autorità di cui all'articolo 17, lettera b), che certifichi che i prodotti sono stati fabbricati nel paese d'origine in condizioni conformi alla legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La dichiarazione è convalidata dal timbro dell'autorità emittente, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve citare: "Le convenzioni dell'OIL nn. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182 - titolo III, sezione I del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio", ed è inserita nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 20.

     1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 relative alle prova dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione di cui all'articolo 19, nella misura in cui i paesi beneficiari sono interessati.

     2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, la Commissione può sottoporre a riesame l'elenco non esaustivo di criteri per specificare i casi in cui potrebbe insorgere un ragionevole dubbio per quanto riguarda l'applicazione del regime speciale di incentivazione. Le modifiche a tale elenco sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. Quando viene inviata una seconda comunicazione ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, in relazione alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità ne informano la Commissione, la quale pubblica immediatamente una notifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee annunciando che esistono ragionevoli dubbi riguardo ad alcuni prodotti, produttori o esportatori e specificando quali.

     4. Se, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 per il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura, è emerso che le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non si applicano ai prodotti provenienti da taluni produttori o esportatori, le autorità doganali della Comunità ne informano la Commissione, la quale pubblica immediatamente una notifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Sezione 2

Regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente

 

     Art. 21.

     1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, si applicano ai prodotti della foresta tropicale originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente o al quale tale regime è stato successivamente concesso con una decisione adottata conformemente all'articolo 23.

     2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente può essere concesso ad un paese che applica effettivamente una legislazione nazionale che riprende nella sostanza le norme riconosciute a livello internazionale e gli orientamenti riguardanti la gestione sostenibile delle foreste tropicali.

 

     Art. 22.

     1. Il regime speciale di incentivazione di cui all'articolo 21 è concesso a condizione che:

     - esso sia chiesto da un paese o territorio tra quelli elencati all'allegato I,

     - dall'esame della domanda risulti che il paese richiedente soddisfa alla condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2,

     - il paese richiedente si sia impegnato a mantenere in vigore la legislazione nazionale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, ad esercitare un controllo sull'applicazione del regime speciale di incentivazione e a fornire la necessaria cooperazione amministrativa.

     2. Il paese richiedente presenta la propria domanda per iscritto alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo a:

     - la legislazione nazionale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, nonché alle misure adottate per applicarla e per sorvegliarne l'applicazione,

     - i sistemi di certificazione della gestione forestale, se sistemi del genere sono in uso nel paese in questione.

     3. Alla domanda è allegato il testo ufficiale integrale della legislazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e delle misure di attuazione.

     4. La Commissione tratta le domande presentate a norma del paragrafo 2 conformemente a quanto disposto dall'articolo 16.

 

     Art. 23.

     1. La Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, se concedere ad un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente.

     2. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1. Un paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato sulla data di entrata in vigore della relativa decisione.

     3. Se il regime speciale di incentivazione non viene concesso ad un paese richiedente, la Commissione chiarisce le ragioni della decisione su richiesta del paese in questione.

     4. La Commissione tiene tutte le relazioni con il paese richiedente, per quanto concerne la domanda, in stretto coordinamento con il comitato.

 

     Art. 24.

     1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono applicate a condizione che i prodotti in questione siano accompagnati dalla seguente dichiarazione:

     (Omissis)

     "Clausola ambientale - titolo III, sezione II del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio".

     (Omissis)

     La dichiarazione deve essere inserita nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

TITOLO IV

Regime speciale a favore della lotta

contro la produzione e il traffico di droga

 

     Art. 25.

     1. La Commissione effettua un monitoraggio e valuta gli effetti del regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga in ciascun paese beneficiario con riguardo:

     a) all'uso delle tariffe preferenziali previste da tale regime;

     b) agli sforzi prodigati nella lotta contro la produzione e il traffico di droga.

     2. La Commissione valuta inoltre con riguardo a ciascun paese beneficiario:

     a) lo sviluppo sociale, in particolare il rispetto e la promozione delle norme di cui alle convenzioni dell'OIL cui fa riferimento la Dichiarazione dei principi e diritti fondamentali nel lavoro;

     b) la politica ambientale, in particolare lo sviluppo sostenibile delle foreste tropicali.

     3. La valutazione di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettere a) e b) tengono conto dei risultati delle competenti organizzazioni ed agenzie internazionali. La Commissione informa ciascun paese beneficiario della propria valutazione e lo invita a presentare osservazioni. La valutazione è acclusa alla relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3. Ciò non costituirà un ostacolo alla continuazione dei regimi di cui al paragrafo 1 fino al 2004, e loro possibile estensione successiva.

     4. Entro la fine del 2004 la Commissione svolge una valutazione generale sui risultati del regime di cui al paragrafo 1. Essa sottopone i risultati al comitato e ne tiene conto nella redazione delle linee direttrici per un sistema di preferenze generalizzate per la decade 2005-2014.

 

TITOLO V

Revoca temporanea e clausola di salvaguardia

 

     Art. 26.

     1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

     a) pratica di qualsiasi forma di schiavitù o di lavoro forzato, secondo le definizioni previste dalle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e dalle Convenzioni dell'OIL n. 29 e n. 105;

     b) grave e sistematica violazione della libertà di associazione, del diritto di negoziazione collettiva o del principio di non discriminazione in materia di occupazione e di professioni, o sfruttamento del lavoro minorile, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'OIL;

     c) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;

     d) insufficienze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro;

     e) frodi, irregolarità o sistematica inosservanza, o mancanza di controlli sull'osservanza, delle norme sull'origine dei prodotti e sulle relative prove nonché indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e per il controllo del rispetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

     f) pratiche commerciali sleali, comprese quelle vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC, a condizione che un organo competente dell'OMC abbia preventivamente effettuato una verifica in tal senso;

     g) contrasto con gli obiettivi delle convenzioni internazionali, quali l'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), la Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la Commissione internazionale per la conservazione di tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico (NASCO), relative alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche.

     2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1, lettera e), implica tra l'altro che un paese beneficiario:

     a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme sull'origine e per il controllo sul rispetto di tali norme;

     b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori sulle prove dell'origine e comunicandone tempestivamente i risultati;

     c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per la concessione di beneficio dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

     d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte ad individuare e a prevenire casi di violazione delle norme sull'origine;

     e) rispetti o garantisca il rispetto delle norme sull'origine relative al cumulo regionale, qualora il paese usufruisca di tali norme.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, i regimi speciali di incentivazione di cui al titolo III possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti contemplati dai regimi stessi e originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

     a) se la legislazione nazionale non riprende più le norme di cui agli articoli 14, paragrafo 2, o 21, paragrafo 2, o se tale legislazione non è più effettivamente applicata;

     b) mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1.

     4. Fermo restando l'articolo 11, i regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera f), nei riguardi di prodotti sottoposti a misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 o (CE) n. 2026/97 del Consiglio, per le ragioni che giustificano tali misure.

 

     Art. 27.

     1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni che possano giustificare una revoca temporanea e ritiene che esistano motivi sufficienti per un'inchiesta, ne informa il comitato e chiede consultazioni, che dovrebbero aver luogo entro 15 giorni.

     2. In seguito alle consultazioni, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, di avviare l'inchiesta

 

     Art. 28.

     1. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione ne annuncia l'apertura mediante avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni utili possono essere inviate alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

     2. La Commissione offre al paese beneficiario ogni opportunità di collaborare all'inchiesta.

     3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie ed eventualmente le sottopone a verifica con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati. Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni disponibili dei diversi organi di controllo dell'OIL, inclusa in particolare la procedura di cui all'articolo 33, servono come punto di partenza per l'indagine volta a stabilire se sia giustificato il ritiro temporaneo per i motivi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b).

     4. In tale compito, la Commissione può essere assistita da agenti dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempre che tale Stato ne abbia espresso l'intenzione.

     5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro un termine ragionevole o qualora l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si potranno trarre conclusioni in base ai dati disponibili.

     6. L'inchiesta dovrebbe essere completata entro un anno. La Commissione può estendere tale periodo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39.

 

     Art. 29.

     1. La Commissione sottopone una relazione sulle proprie risultanze al comitato.

     2. Se ritiene che le risultanze non giustifichino un ritiro temporaneo, la Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, di chiudere l'inchiesta. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali.

     3. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), la Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica tale decisione al paese beneficiario interessato e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee annunciando che intende sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a prendere le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.

     4. Se ritiene che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera in merito a maggioranza qualificata entro trenta giorni.

     5. Se alla fine del periodo di cui al paragrafo 3 la Commissione costata che il paese beneficiario interessato non si è impegnato come dovuto e ritiene che sia necessaria una revoca temporanea, essa presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera in merito a maggioranza qualificata entro trenta giorni. L'eventuale decisione del Consiglio di prevedere una revoca temporanea entra in vigori sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.

 

     Art. 30.

     1. La Commissione può sospendere, dopo averne informato il comitato, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o taluni prodotti originari di un determinato paese beneficiario:

     a) qualora ritenga che esistano sufficienti elementi di prova che giustifichino una revoca per i motivi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera e) o

     b) qualora le importazioni effettuate con il beneficio dei regimi in questione siano decisamente superiori ai livelli normali di capacità produttive e di esportazione del paese in questione.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possano giustificare una sospensione delle preferenze.

     3. Se ritiene che esistano sufficienti elementi di prova che giustifichino una sospensione, la Commissione adotta quanto prima tutte le misure adeguate.

     4. Il periodo di sospensione è limitato a tre mesi e può essere rinnovato una volta. La Commissione può prorogare tale periodo a norma della procedura di cui all'articolo 39.

 

     Art. 31.

     1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

     2. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione ne annuncia l'apertura mediante avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale avviso precisa che tutte le informazioni utili dovrebbero essere comunicate alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

     3. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni sui produttori comunitari al riguardo:

     - quota di mercato,

     - riduzione della produzione,

     - aumento delle scorte,

     - chiusura degli impianti,

     - fallimenti,

     - scarsa redditività,

     - basso tasso di sfruttamento degli impianti,

     - occupazione,

     - importazioni,

     - prezzi.

     4. La Commissione delibera entro trenta giorni lavorativi a partire dalla consultazione del comitato.

     5. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare ogni misura preventiva strettamente necessaria.

 

     Art. 32.

     Se le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali per i prodotti interessati dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

 

     Art. 33.

     1. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi degli articoli 30, 31 o 32, prima che questa diventi effettiva. La Commissione ne dà notifica anche al Consiglio e agli Stati membri.

     2. Qualunque Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni.

 

     Art. 34.

     Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato né di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 133 del trattato, né di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere eventualmente applicate.

 

TITOLO VI

Disposizioni procedurali

 

     Art. 35.

     La Commissione adotta le modifiche agli allegati del presente regolamento rese necessarie da modifiche della nomenclatura combinata o da cambiamenti della posizione internazionale di paesi o territori, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39.

 

     Art. 36.

     1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata (NC) e, se del caso, della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric), specificano, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione.

     2. In conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, dettagli relativi alle quantità dei prodotti immessi nei mesi precedenti in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento.

     3. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19, voci tariffarie 0603, 1006 e 1701 e dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70, al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 30 a 32.

 

     Art. 37.

     1. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato delle preferenze generalizzate, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il comitato può esaminare qualunque questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o di cui uno Stato membro abbia chiesto l'esame.

     3. Il comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, sulla base di una relazione annuale della Commissione. Tale relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 38.

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     2. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 39.

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 40.

     1. Si ritiene che le domande relative al titolo III del presente regolamento, presentate a titolo delle disposizioni di un precedente regolamento relativo allo schema comunitario di preferenze generalizzate e in merito alle quali non siano state adottate decisioni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, facciano riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

     2. Si ritiene che il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar e che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, faccia riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

     3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 416/2001 che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 - 31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati la franchigia doganale senza limiti quantitativi.

 

     Art. 41.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

     2. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004. Tale termine non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse sono applicate congiuntamente a tale regime.

 

 

ALLEGATO I [5]

Paesi e territori beneficiari dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

 

     1. Indice di sviluppo

     L'indice di sviluppo si riferisce al livello di sviluppo industriale di un paese. Esso mette a confronto tale livello con quello dell'Unione europea, utilizzando la seguente formula:

     {log[Yi/Yue]+log[Xi/Xue]}/2

     dove

     Yi = è il prodotto nazionale lordo procapite del paese beneficiario considerato,

     Yue = è il prodotto nazionale lordo procapite dell'Unione europea,

     Xi = è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti del paese beneficiario considerato,

     Xue = è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti dell'Unione europea.

     Le esportazioni dei prodotti manufatti sono quelle che figurano nella classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) da 5 a 8 meno 68.

 

     2. Indice di specializzazione

     L'indice di specializzazione si riferisce all'importanza di un determinato settore nel quadro delle importazioni della Comunità da un paese beneficiario. Tale indice si basa sul rapporto tra la quota che tale paese detiene nelle importazioni di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato originari di tutti i paesi, che siano essi inclusi in regimi preferenziali o meno, e la quota detenuta da tale paese nel quadro di tutte le importazioni originarie di tutti i paesi.

 

     3. Soglie

 

Indice di sviluppo

Soglia per l'indice di specializzazione

= o > -1,00

100%

< -1,00 e = o > -1,23

150%

< -1,23 e = o > -1,70

500%

< -1,70 e = o > -2,00

700%.

 

     4. Fonti statistiche [6]

     Le fonti statistiche sono, rispettivamente, la relazione sullo sviluppo del mondo della Banca mondiale per i dati relativi al reddito pro capite, le statistiche finanziarie internazionali dell'FMI per i dati relativi al prodotto interno lordo trimestrale, l'ONU-Comtrade per i dati relativi alle esportazioni di prodotti manufatti e Comext per i dati relativi alle importazioni della Comunità.

 

 

ALLEGATO III [7]

Settori di cui all'articolo 6, lettera b)

 

N.

Designazione delle merci

Codice NC

I

Animali vivi e carne

Capitoli 1 e 2

II

Prodotti della pesca

Capitolo 3, codici 1604, 1605 e 1902 20 10

III

Prodotti commestibili di origine animale

Capitolo 4

IV

Altri prodotti di origine animale

Capitolo 5

V

Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile

Capitoli da 6 a 8

VI

Caffè, tè, mate e spezie

Capitolo 9

VII

Cereali e malto, amidi e fecole

Capitoli 10 e 11

VIII

Semi, sementi, frutti e piante

Capitolo 12

IX

Gomme e resine

Capitolo 13

X

Grassi, oli e cere

Capitolo 15

XI

Preparazioni alimentari e bevande

Capitoli da 16 a 23, tranne i codici 1604, 1605 e 1902 20 10

XII

Tabacco

Capitolo 24

XIII

Prodotti minerali

Capitoli da 25 a 27

XIV

Prodotti chimici tranne i concimi

Capitoli da 28 a 38, tranne capitolo 31

XV

Concimi

Capitolo 31

XVI

Materie plastiche e gomma

Capitoli 39 e 40

XVII

Cuoio e pelli

Capitolo 41

XVIII

Lavori di cuoio o di pelli e di pelli da pellicceria

Capitoli 42 e 43

XIX

Legno

Capitoli da 44 a 46

XX

Carta

Capitoli da 47 a 49

XXI

Materie tessili

Capitoli da 50 a 60

XXII

Abbigliamento

Capitoli da 61 a 63

XXIII

Calzature

Capitoli da 64 a 67

XXIV

Vetro e ceramica

Capitoli da 68 a 70

XXV

Gioielleria e metalli preziosi

Capitolo 71

XXVI

Ferro o acciaio (1)

7202 11; 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; ex 7207 19 12; ex 7207 19 80; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17;7207 20 32; ex 7207 20 52; ex 7207 20 80; 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37 00; 7208 38 00; 7208 39 00; 7208 40 00; 7208 51 20; 7208 51 91; ex 7208 51 98; 7208 52 20; ex 7208 52 80; ex 7208 53 00; 7208 54; ex 7208 90 00; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; ex 7209 90 00; ex 7210 11 00; ex 7210 12; ex 7210 20 00; ex 7210 30 00; ex 7210 41 00; ex 7210 49 00; ex 7210 50 00; ex 7210 61 00; ex 7210 69 00; ex 7210 70 10; 7210 70 80; ex 7210 90; 7211 13 00; ex 7211 14 00; ex 7211 19 00; ex 7211 23 20; ex 7211 23 30; ex 7211 23 80; ex 7211 29 00; ex 7211 90 00; 7212 10 10; ex 7212 10 90; ex 7212 20 00; ex 7212 30 00; ex 7212 40 20; ex 7212 50; ex 7212 60 00; 7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91 10; 7213 91 20; 7213 91 41; 7213 91 49; 7213 91 70; 7213 91 90; 7213 99 10; 7213 99 90; 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91 10; 7214 91 90; 7214 99 10; 7214 99 31; 7214 99 39; 7214 99 50; ex 7214 99 71; ex 7214 99 79; ex 7214 99 95; ex 7215 90 00; 7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; ex 7216 99 00; ex 7218 91; 7218 99 11; 7218 99 20; 7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; ex 7219 90 00; 7220 11 00; 7220 12 00; ex 7220 20; ex 7220 90 00; 7221 00; 7222 11; 7222 19; ex 7222 30 97; 7222 40 10; ex 7222 40 90; ex 7224 90 02; 7224 90 03; 7224 90 05; 7224 90 07; 7224 90 14; 7224 90 31; 7224 90 38; 7225 11 00; 7225 19; ex 7225 20 00; 7225 30; 7225 40; 7225 50 00; ex 7225 91 00; ex 7225 92 00; ex 7225 99 00; ex 7226 11 00; 7226 19 10; ex 7226 19 80; ex 7226 20 00; 7226 91; ex 7226 92 00; ex 7226 93 00; ex 7226 94 00; ex 7226 99 00; 7227; 7228 10 20; ex 7228 20 10; 7228 20 91; 7228 30; ex 7228 60; 7228 70 10; ex 7228 70 90; ex 7228 80 00; 7301 10 00; 7302 10 21; 7302 10 23; 7302 10 29; 7302 10 40; 7302 10 50; 7302 10 90; ex 7302 40 00; ex 7302 90 00

XXVII

Metalli comuni e articoli di metalli comuni diversi dai prodotti del settore XXVI

7202 21; 7202 41; 7202 49; 7202 50 00; 7202 70 00; 7202 91 00; 7202 99 30; 7202 99 80; 7217; 7223; da 7303 a 7326; Capitoli da 74 a 83

XXVIII

Apparecchi elettromeccanici

ex Capitolo 84 ed ex Capitolo 85 (diversi dai prodotti del settore XXIX)

XXIX

Elettronica di consumo

8470; 8471; 8473; 8504; 8505; 8517; 8518; 8519; 8520; 8521; 8522; 8523; 8524; 8525 30; 8525 40; 8526; 8527; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534; 8536; 8540 11; 8540 12; 8541; 8542

XXX

Attrezzature di trasporto

Capitoli 86, 88 e 89

XXXI

Prodotti del settore automobilistico

Capitolo 87

XXXII

Ottica e orologeria

Capitoli da 90 a 92

XXXIII

Vari

Capitoli da 94 a 96

XXXIV

Altri metalli comuni e articoli di metalli comuni

7202 19; 7202 29; 7202 30 00; 7202 92 00; 7207 11 90; 7207 12 90; 7207 19 19; ex 7207 19 80; 7207 20 19; 7207 20 59; ex 7207 20 80; ex 7208 90 00; ex 7209 90 00; ex 7210 11 00; ex 7210 12 20; ex 7210 20 00; ex 7210 30 00; ex 7210 41 00; ex 7210 49 00; ex 7210 50 00; ex 7210 61 00; ex 7210 69 00; ex 7210 70 80; ex 7210 90 30; ex 7210 90 40; ex 7210 90 80; ex 7211 23; ex 7211 29 00; ex 7211 90 00; ex 7212 10 90; ex 7212 20 00; ex 7212 30 00; ex 7212 40; ex 7212 50; ex 7212 60 00; 7215 10 00; 7215 50; ex 7215 90 00; 7216 61; 7216 69 00; 7216 91; ex 7216 99 00; ex 7218 91; ex 7218 99 80; ex 7219 90 00; ex 7220 20; ex 7220 90 00; 7222 20; 7222 30 51; 7222 30 91; ex 7222 30 97; ex 7222 40 50; ex 7222 40 90; ex 7224 90 02; 7224 90 18; ex 7224 90 90; ex 7225 20 00; ex 7225 91 00; ex 7225 92 00; ex 7225 99 00; ex 7226 11 00; ex 7226 19 80; ex 7226 20 00; ex 7226 92 00; ex 7226 93 00; ex 7226 94 00; ex 7226 99 00; 7228 10 50; 7228 10 90; ex 7228 20 10; 7228 20 99; 7228 40; 7228 50; ex 7228 60; ex 7228 70 90; 7229; 7301 20 00; 7302 10 10; ex 7302 40 00; ex 7302 90 00

 

[1] I prodotti del settore XXVI, non inclusi per la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, sono sottolineati.

 

 

ALLEGATO IV [8]

Elenco dei prodotti inclusi nei regimi

di cui all'articolo 1, paragrafo 2

 

     Codice NC: Fatte salve le norme di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, essendo le preferenze tariffarie determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice e dalla descrizione. I prodotti con un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti norme comunitarie.

     Colonna G: Prodotti inclusi nel regime generale (articolo 7) con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2). Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi. In tali gruppi rientrano prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi.

     Colonna E: Prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente (articolo 8, paragrafo 3). Qualora il regime generale includa un intero gruppo di prodotti e il regime speciale per la tutela dell'ambiente includa solo taluni prodotti dello stesso gruppo, i prodotti in questione sono elencati anche individualmente.

     Colonna D: Prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga (articolo 10). Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi. In tali gruppi rientrano prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi ai sensi dell'articolo 7 o per altri motivi. Qualora il suddetto regime speciale includa un intero gruppo di prodotti e il regime generale includa solo taluni prodotti dello stesso gruppo, i prodotti in questione sono elencati anche individualmente. In questo caso i singoli prodotti compaiono anche individualmente tra quelli inclusi nel regime speciale.

 

     (Omissis)

 

 

Dichiarazioni

 

     concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

 

     1. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione riguardo all'articolo 21

     Il Consiglio e la Commissione riaffermano l'importanza che annettono all'inserimento nel contesto dell'SPG di un regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente. Tuttavia, vista la situazione per quanto riguarda le norme concordate a livello internazionale e i sistemi di certificazione nel settore, tali incentivi restano per ora limitati al settore dei prodotti delle foreste tropicali.

     Si tende tuttavia a far sì che i regimi speciali di incentivazione tengano conto degli sviluppi in corso in materia di norme concordate a livello internazionale e di sistemi di certificazione. Nel contesto della revisione dell'SPG per il decennio 2005-2014, il Consiglio e la Commissione cercheranno i mezzi per ampliare il campo d'applicazione del regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente e i requisiti da soddisfare, e per potenziare gli incentivi aumentando il numero di prodotti cui applicarli.

 

     2. Dichiarazione della Commissione

     La Commissione si adopererà per agevolare un'ampia diffusione e comprensione delle norme dell'SPG comunitario tra gli utenti e le autorità interessate dei paesi beneficiari, segnatamente attraverso il sito web della DG Commercio. La Commissione assicurerà anche che si fornisca l'appropriata assistenza tecnica ai paesi beneficiari, in particolare attraverso seminari in detti paesi, per aiutarli a trarre vantaggio dal sistema, nonché, in generale, per migliorare il loro accesso agli scambi internazionali.

 

     3. Dichiarazione della Commissione riguardo all'articolo 27, paragrafo 1 e all'articolo 30, paragrafo 2

     La Commissione conferma che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 e dell'articolo 30, paragrafo 2, qualsiasi persona fisica o giuridica e qualsiasi associazione priva di personalità giuridica che possa dimostrare un interesse alla misura di revoca temporanea o di sospensione del trattamento preferenziale può comunicare alla Commissione o ad uno Stato membro le informazioni atte a giustificare tale revoca o sospensione.

 

     4. Dichiarazione della Svezia

     La Svezia è favorevole al regime SPG, che costituisce un importante strumento di sviluppo. Tuttavia, essa si rammarica per l'estensione dei meccanismi di salvaguardia dell'EBA ("Everything but Arms") a tutti i paesi beneficiari e a tutti i prodotti agricoli, conseguente all'incorporazione di parti dell'iniziativa EBA [regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio] nell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 32 del nuovo regolamento SPG. La decisione EBA riguardava soltanto i paesi meno sviluppati e le banane, il riso e lo zucchero.

     La Svezia deplora tale estensione in quanto limita i potenziali benefici della decisione EBA ai paesi meno sviluppati, ed è inoltre in contrasto con lo spirito e la lettera degli impegni assunti nei confronti dei paesi in via di sviluppo nella dichiarazione ministeriale di Doha riguardo ad un nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali.

 

     5. Dichiarazione dei Paesi Bassi

     I Paesi Bassi nutrono preoccupazioni per l'irrigidimento delle condizioni dei regimi preferenziali particolari e i loro effetti sui paesi in via di sviluppo. Non è affatto certo che i paesi in via di sviluppo possano soddisfare i requisiti più severi, il che impedirebbe loro di beneficiare delle preferenze supplementari. Le condizioni più severe sono inoltre in contrasto con gli sforzi della Commissione volti a semplificare l'SPG.

 


[1] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 814/2003.

[2] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 25 maggio 2002, n. L 137.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 814/2003.

[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 814/2003.

[5] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 814/2003, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 815/2003 e dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2331/2003, modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1828/2004.

[6] Sezione così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 814/2003.

[7] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 814/2003 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 905/2004.

[8] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 905/2004.