§ 14.2.83 - Regolamento 26 febbraio 2001, n. 416.
Regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:26/02/2001
Numero:416


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.2.83 - Regolamento 26 febbraio 2001, n. 416. [1]

Regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi

(G.U.C.E. 1 marzo 2001, n. L 60)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 prevede un regime tariffario più favorevole per i paesi meno progrediti.

     (2) Lo schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità sarà riesaminato prima della fine del 2001 allo scopo di individuare le modifiche necessarie per coprire l'ultima fase del sistema decennale, che va fino al 2004.

     (3) In occasione della riunione ministeriale tenutasi a Singapore nel dicembre 1996, i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno varato un piano d'azione volto a migliorare l'accesso ai loro mercati per i prodotti originari dei paesi meno progrediti.

     (4) Il 2 giugno 1997 il Consiglio basandosi su una comunicazione della Commissione del 16 aprile 1997, ha stabilito nelle sue conclusioni che si dovevano mettere in pratica le conclusioni di Singapore concedendo, in particolare, ai paesi meno progrediti non membri della convenzione di Lomé vantaggi equivalenti a quelli di cui godono i paesi membri nonché, a medio termine, il libero accesso per la maggior parte dei prodotti di tutti i paesi meno progrediti.

     (5) Il regolamento (CE) n. 602/98 ha concesso ai paesi meno progrediti (PMP) non membri della convenzione di Lomé vantaggi equivalenti a quelli di cui godono le parti della convenzione.

     (6) A norma dell'articolo 37, paragrafo 9, dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou (Repubblica del Benin) il 23 giugno 2000 e applicato anticipatamente in virtù della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, la Comunità avvia entro il 2000 un processo che, entro la fine dei negoziati commerciali multilaterali e al più tardi nel 2005, consentirà fondamentalmente a tutti i prodotti provenienti da tutti i PMP di entrare sul suo territorio in esenzione dal dazio, in base alle disposizioni commerciali vigenti della quarta convenzione ACP-CE.

     (7) Visto che i PMP rischiano realmente di essere sempre più emarginati nell'economia mondiale, la Comunità deve andare anche al di là di questi impegni concedendo fin d'ora a tutti i prodotti originari dei PMP, tranne le armi e le munizioni, la franchigia doganale senza limiti quantitativi.

     (8) Considerate le revisioni in corso o previste nelle organizzazioni comuni di mercato per lo zucchero, il riso e le banane, i regolamenti relativi a queste riforme dovranno tener conto dell'accesso in franchigia a favore dei PMP sin dall'instaurazione del regime generale d'importazione per questi prodotti a seguito delle riforme stesse.

     (9) È opportuno introdurre il libero accesso attraverso un processo di progressivo smantellamento tariffario che inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2002 e si concluderà con la completa liberalizzazione il 1° gennaio 2006, data prevista per l'entrata in vigore dell'aliquota della tariffa doganale comune per le banane fresche stabilita secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio conformemente al regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

     (10) È opportuno introdurre il libero accesso per il riso e lo zucchero attraverso un processo di progressivo smantellamento tariffario che inizierà a decorrere dal 2006, data di scadenza delle attuali prospettive finanziarie, e si concluderà con la completa liberalizzazione nel 2009.

     Allo scopo di introdurre un effettivo accesso al mercato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla completa liberalizzazione, dovrebbero essere aperti contingenti tariffari in esenzione dal dazio per maggiori quantitativi di riso e zucchero greggio originari dei PMP. I quantitativi iniziali di detti contingenti tariffari globali per i PMP dovrebbero essere basati sui loro migliori livelli di esportazione nella Comunità negli ultimi tempi. Inoltre, un considerevole fattore di crescita dovrebbe essere immediatamente applicato e continuare ad essere applicato cumulativamente ogni anno fino alla completa liberalizzazione. Pertanto, il contingente tariffario per il riso dovrebbe essere aperto ad un livello di 2517 tonnellate (in equivalente riso semigreggio) e il contingente tariffario per lo zucchero dovrebbe essere aperto ad un livello di 74185 tonnellate (in equivalente zucchero bianco). Le importazioni di zucchero ai sensi del protocollo ACP-CE sullo zucchero dovrebbero essere escluse dai calcoli di cui sopra in modo da assicurare la validità di detto protocollo.

     Allo scopo di garantire una gestione adeguata della liberalizzazione per lo zucchero e il riso occorre applicare sia lo smantellamento tariffario sia i contingenti tariffari sulla base delle rispettive campagne di commercializzazione. Le modalità necessarie per l'attuazione dei contingenti tariffari sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2820/98.

     (11) Gli accordi speciali previsti dal presente regolamento per quanto riguarda l'accesso al mercato per i paesi meno progrediti dovrebbero essere mantenuti per un periodo illimitato e non essere soggetti al rinnovo periodico del regime comunitario di preferenze generalizzate. Pertanto, la data di scadenza dell'attuale regime comunitario non dovrebbe applicarsi a tali accordi né, nella misura in cui sono applicate congiuntamente a tali accordi, alle altre pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2820/98.

     (12) Sarà opportuno apportare modifiche tecniche alle disposizioni sul regime speciale di sostegno alla lotta contro la droga onde definirne la portata con maggiore precisione in funzione degli adeguamenti introdotti a favore dei paesi meno progrediti.

     (13) Occorre aggiungere alle cause di eventuale sospensione provvisoria delle preferenze, che permettono alla Commissione di agire tempestivamente qualora vengano lesi gli interessi finanziari della Comunità, l'aumento massiccio delle importazioni di prodotti originari dei paesi meno progrediti rispetto al livello della produzione e delle capacità di esportazione normali di questi paesi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio è modificato come segue:

     1) l'articolo 1, paragrafo 2, è così modificato:

     "2. Fatto salvo l'articolo 6, il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, contemplati dall'allegato I. Esso si applica solo ai prodotti contemplati dall'allegato VII alle condizioni previste dall'articolo 7.";

     2) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 6

     1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari dei paesi meno progrediti di cui all'allegato IV, sono totalmente sospesi.

     2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al codice NC 0803 00 19 sono ridotti del 20% all'anno a decorrere dal 1° gennaio 2002 e sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

     3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti del 20% a decorrere dal 1° settembre 2006, del 50% a decorrere dal 1° settembre 2007 e dell'80% a decorrere dal 1° settembre 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° settembre 2009.

     4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20% a decorrere dal 1° luglio 2006, del 50% a decorrere dal 1° luglio 2007 e dell'80% a decorrere dal 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.

     5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10, originari dei paesi meno progrediti di cui all'allegato IV. I contingenti tariffari iniziali per le campagne di commercializzazione 2001/2002 saranno pari a 2517 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e pari a 74185 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15% rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente.

     6. La Commissione decide l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 5 secondo la procedura di cui dall'articolo 32.

     7. La Commissione assicura, in stretta collaborazione con gli Stati membri, il controllo accurato delle importazioni di riso, banane e zucchero.

     Gli Stati membri o qualunque persona fisica o giuridica interessata informano senza indugio la Commissione su qualsiasi circostanza di cui siano a conoscenza che possa giustificare l'adozione di una misura di sospensione delle preferenze. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti elementi di prova per stabilire che sono soddisfatte le condizioni per la sospensione temporanea delle preferenze, sono adottate quanto più rapidamente possibile le misure opportune.";

     3) l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 7

     I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, contemplati dall'allegato I, nonché per i prodotti elencati nell'allegato VII, per i paesi che figurano nell'allegato V e fatta salva la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3.";

     4) l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), è così modificato:

     "d) frode, mancanza di cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di origine modulo A o aumento massiccio delle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei paesi di cui all'allegato IV rispetto ai livelli della produzione e delle capacità di esportazione normali di questi paesi.";

     5) all'articolo 28:

     - è inserito il paragrafo seguente:

     "2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 22 e del precedente paragrafo 1, considerato il carattere particolarmente sensibile dei prodotti delle voci tariffarie 1006 e 1701 e dei prodotti di cui al codice NC 0803 00 19, se le importazioni di tali prodotti causano gravi perturbazioni nei mercati della Comunità e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può sospendere le preferenze previste dal presente regolamento per i prodotti interessati secondo le procedure in prosieguo definite.",

     - di conseguenza, gli attuali paragrafi da 2 a 7 sono rinumerati da 3 a 8;

     6) l'articolo 29, paragrafo 4, è così modificato:

     "4. A meno che gli allegati non dispongano altrimenti per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24, ogni qualvolta il dazio doganale si compone di un dazio ad valorem e di uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale si limita al dazio ad valorem. Nondimeno, l'esenzione dai dazi doganali di cui all'articolo 6 si applica anche ai dazi specifici. Laddove i dazi doganali sono costituiti da un dazio ad valorem con un dazio minimo o massimo, la riduzione preferenziale si applica anche a quest'ultimo importo. Se essi si compongono di più dazi specifici, la riduzione preferenziale si applica a tutti.";

     7) all'articolo 35 viene aggiunto il paragrafo seguente:

     "3. La data del 31 dicembre 2001 di cui al paragrafo 2 non si applica agli accordi speciali relativi all'accesso al mercato per i paesi meno progrediti di cui all'articolo 6 né, nella misura in cui sono applicate congiuntamente a tali accordi, alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 5 e 6 e di cui ai titoli III, IV e V.";

     8) l'allegato VII è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 5 marzo 2001.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Data così rettificata con avviso pubblicato nel G.U.C.E. 7 marzo 2001, n. L 65.