§ 14.4.591 - Regolamento 8 maggio 2003, n. 814.
Regolamento (CE) n. 814/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:08/05/2003
Numero:814


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.591 - Regolamento 8 maggio 2003, n. 814.

Regolamento (CE) n. 814/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004.

(G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 116).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Si ritiene opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2501/2001, entrato in vigore il 1° gennaio 2002.

     (2) Occorre inserire, in particolare, una disposizione specifica che consenta ai paesi beneficiari in grave crisi finanziaria ed economica di essere esentati dalla graduazione dei nuovi settori. Inoltre, poiché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2501/2001 relative ai settori non si possono applicare ai prodotti per i quali non è definito il settore di appartenenza, occorre modificare l'allegato III di tale regolamento al fine di specificare, per ciascuno dei prodotti coperti dai diversi regimi, il settore in cui rientra.

     (3) Non è stato possibile adottare la prima decisione definita al paragrafo 5 dell'articolo 12 del citato regolamento prima del 1° gennaio 2003. Di conseguenza è appropriato disporre che la revoca delle preferenze tariffarie sia applicata in due fasi, a decorrere dal 1° novembre 2003 e dal 1° maggio 2004.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbe pertanto essere modificato in tal senso,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2501/2001 è modificato come segue:

     1) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «3. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe preferenziali sono state revocate, per il paese di origine interessato, ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata successivamente a norma dell'articolo 12.»;

     2) il paragrafo 6 dell'articolo 12 è sostituito dal paragrafo seguente:

     «6. La prima decisione presa in conformità con il paragrafo 5:

     - si applica riguardo alla revoca di tariffe preferenziali del 50 % a decorrere dal 1° novembre 2003 e del 100 % a decorrere dal 1° maggio 2004, in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, e

     - si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003 riguardo alla reintroduzione di tariffe preferenziali, in conformità della procedura di cui al paragrafo 2.

     Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.»;

     3) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «8. Qualora un paese beneficiario abbia registrato una diminuzione di almeno il 3 % del suo prodotto interno lordo reale, espresso nella moneta nazionale nell'arco degli ultimi 12 mesi per i quali si dispone di dati, non si applica il paragrafo 1 alle decisioni adottate conformemente al paragrafo 5.»;

     4) le spiegazioni fornite all'inizio dell'allegato I sono modificate come segue:

     Nel riferimento alla Colonna D, la parentesi (articolo 7, paragrafo 8) è sostituita da «(articolo 7, paragrafo 8 e articolo 10, paragrafo 3).»;

     5) nell'allegato II, il testo della sezione 4 («Fonti statistiche») è sostituito dal testo seguente:

     «Le fonti statistiche sono, rispettivamente, la relazione sullo sviluppo del mondo della Banca mondiale per i dati relativi al reddito pro capite, le statistiche finanziarie internazionali dell'FMI per i dati relativi al prodotto interno lordo trimestrale, l'ONU-Comtrade per i dati relativi alle esportazioni di prodotti manufatti e Comext per i dati relativi alle importazioni della Comunità.»;

     6) nell'allegato III, viene aggiunto il settore di cui nell'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

(Settore da aggiungere all'allegato III come indicato all'articolo 1, punto 6)

 

«XXXIV

Altri metalli comuni e articoli di metalli comuni

7202 19; 7202 29; 7202 30 00; 7202 92 00; 7207 11 90; 7207 12 90; 7207 19 19; 7207 19 39; 7207 19 90; 7207 20 19; 7207 20 59; 7207 20 79; 7208 90 90; 7209 90 90; 7210 11 90; 7210 12 90; 7210 20 90; 7210 30 90; 7210 41 90; 7210 49 90; 7210 50 90; 7210 61 90; 7210 69 90; 7210 70 90; 7210 90 10; 7210 90 90; 7211 23 91; 7211 23 99; 7211 29 50; 7211 29 90; 7211 90 19; 7211 90 90; 7212 10 93; 7212 10 99; 7212 20 19; 7212 20 90; 7212 30 19; 7212 30 90; 7212 40 95; 7212 40 98; 7212 50 10; 7212 50 58; 7212 50 75; 7212 50 91; 7212 50 93; 7212 50 97; 7212 50 99; 7212 60 19; 7212 60 93; 7212 60 99; 7215 10 00; 7215 50; 7215 90 90; 7216 61; 7216 69 00; 7216 91; 7216 99 90; 7218 91 90; 7218 99 19; 7218 99 91; 7218 99 99; 7219 90 90; 7220 20 31; 7220 20 39; 7220 20 51; 7220 20 59; 7220 20 91; 7220 20 99; 7220 90 19; 7220 90 39; 7220 90 90; 7222 20; 7222 30 51; 7222 30 91; 7222 30 98; 7222 40 91; 7222 40 93; 7222 40 99; 7224 90 19; 7224 90 91; 7224 90 99; 7225 20 90; 7225 91 90; 7225 92 90; 7225 99 90; 7226 11 90; 7226 19 90; 7226 20 80; 7226 92 90; 7226 93 80; 7226 94 80; 7226 99 80; 7228 10 50; 7228 10 90; 7228 20 60; 7228 40; 7228 50; 7228 60 81; 7228 60 89; 7228 70 91; 7228 70 99; 7229; 7301 20 00; 7302 10 10; 7302 40 90; 7302 90 30; 7302 90 90.»