§ 14.4.661 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2331.
Regolamento (CE) n. 2331/2003 della Commissione che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:23/12/2003
Numero:2331


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.4.661 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2331.

Regolamento (CE) n. 2331/2003 della Commissione che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 e modifica detto regolamento.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, in particolare l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 devono essere revocate per i prodotti, originari di un paese beneficiario, appartenenti ad un settore che, per tre anni consecutivi, abbia soddisfatto l'uno o l'altro dei criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del citato regolamento.

     (2) Le preferenze tariffarie che erano state revocate nell'ambito di schemi precedenti e a norma del regolamento (CE) n. 815/2003 del Consiglio, devono essere reintrodotte per i settori che, per tre anni consecutivi, non abbiano soddisfatto i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001.

     (3) Argentina, Iran e Uruguay hanno soddisfatto la condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2501/2001, secondo la quale le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12 non si applicano ai paesi beneficiari le cui esportazioni verso la Comunità rappresentano meno della soglia indicata ai fini di tale condizione.

     (4) Le preferenze tariffarie che erano state revocate nell'ambito di schemi precedenti e a norma del regolamento (CE) n. 815/2003 devono essere reintrodotte per i settori di tutti i paesi beneficiari le cui esportazioni verso la Comunità rappresentano meno della soglia di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2501/ 2001.

     (5) Per determinare quali settori soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2501/2001 si devono usare le statistiche più recenti e complete, che sono quelle degli anni dal 1999 al 2001.

     (6) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001 deve essere sostituito per riflettere la revoca o la reintroduzione delle preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10.

     (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sono revocate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese interessato.

     2. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sono reintrodotte a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese interessato.

     3. Le preferenze tariffarie che erano state revocate nell'ambito di schemi precedenti e a norma del regolamento (CE) n. 815/2003 sono reintrodotte a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2501/2001 per tutti i paesi beneficiari elencati nell'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001 è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)