§ 37.2.21 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614.
Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:31/07/1980
Numero:614


Sommario
Art. 1.      Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero della sanità, sono [...]
Art. 2.      In relazione a mutate esigenze funzionali il Ministero della sanità, sentita la regione interessata e il consiglio di amministrazione, può modificare il livello degli [...]
Art. 3.      Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di profilassi [...]
Art. 4.      Gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di [...]
Art. 5.      Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può emanare direttive alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano concernenti i [...]
Art. 6.      Gli uffici di cui agli articoli 3 e 4 per l'esercizio delle rispettive funzioni si avvalgono dei laboratori di analisi per l'accertamento diagnostico previsti dall'art. [...]
Art. 7.      I dirigenti degli uffici indicati negli articoli 3 e 4 informano tempestivamente il Ministero della sanità di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di [...]
Art. 8.      Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX, quadri B, C e D, allegata [...]
Art. 9.      I posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, nelle circoscrizioni degli uffici di cui al [...]
Art. 10.      Per i porti, aeroporti e posti di confine terrestre non provvisti degli uffici di sanità istituiti ai sensi del presente decreto, il Ministro della sanità può conferire [...]
Art. 11.      Nella prima applicazione del presente decreto, nei concorsi pubblici a base regionale di cui al precedente art. 9, per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei [...]
Art. 12.      Alla ripartizione della dotazione organica degli uffici ubicati in provincia di Bolzano, secondo la proporzione etnica, si provvede ai sensi dell'art. 26 del decreto [...]
Art. 13.      Alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente art. 8, si provvede nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto
Art. 14.      I beni demaniali esistenti nell'ambito dei porti, aeroporti, posti di confine e dogane interne, occorrenti per sedi di uffici o stazioni sanitarie, sono assegnati previe [...]
Art. 15.      I posti di primo dirigente di cui agli allegati C e D, che risultino vacanti, sono conferiti, per una sola volta, mediante concorsi speciali per titoli, integrati da un [...]


§ 37.2.21 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614.

Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna (art. 7 della legge n. 833 del 1978).

(G.U. 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.)

 

 

Titolo I

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

 

     Art. 1.

     Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero della sanità, sono ordinati su base circoscrizionale in uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti, come dagli allegati A e B al presente decreto, con individuazione delle sedi e delle dotazioni organiche del personale per ogni circoscrizione, come da allegati C e D.

     I parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici nonchè le stazioni zoosanitarie previste dall'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono equiparati agli uffici veterinari dipendenti di cui al comma precedente.

 

          Art. 2.

     In relazione a mutate esigenze funzionali il Ministero della sanità, sentita la regione interessata e il consiglio di amministrazione, può modificare il livello degli uffici e, acquisito il parere dei Ministri interessati, la sede degli stessi e l'ampiezza della relativa circoscrizione, ferma restando la dotazione organica dei posti di primo dirigente e di dirigente superiore di cui alle annesse tabelle.

 

Titolo II

 

FUNZIONI E COMPITI DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

 

          Art. 3.

     Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

     Il medico dirigente l'ufficio principale cura i necessari rapporti con le regioni e con le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate, dandone comunicazione ai competenti uffici del Ministero della sanità.

 

          Art. 4.

     Gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale.

     I veterinari dirigenti degli uffici principali provvedono ai necessari collegamenti con le regioni e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate per attuare il controllo veterinario a destino degli animali e dei relativi prodotti ed avanzi importati dall'estero, nei casi in cui sia previsto dalle disposizioni in vigore, e l'applicazione di eventuali vincoli veterinari supplementari da osservarsi a destinazione prima della definitiva liberalizzazione ai fini sanitari delle merci predette.

 

          Art. 5.

     Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può emanare direttive alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano concernenti i rapporti e collegamenti delle regioni, provincie e delle articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale con gli uffici di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

 

          Art. 6.

     Gli uffici di cui agli articoli 3 e 4 per l'esercizio delle rispettive funzioni si avvalgono dei laboratori di analisi per l'accertamento diagnostico previsti dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dall'art. 67 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320.

 

          Art. 7.

     I dirigenti degli uffici indicati negli articoli 3 e 4 informano tempestivamente il Ministero della sanità di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Titolo III

 

PERSONALE E RECLUTAMENTO

 

          Art. 8.

     Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonchè le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operai, sono rideterminate conformemente alle annesse tabelle.

 

          Art. 9.

     I posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, nelle circoscrizioni degli uffici di cui al presente decreto, sono coperti mediante concorsi pubblici a base regionale; i vincitori sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione, alle circoscrizioni di cui agli allegati A e B del presente decreto specificati nel bando di concorso.

     I vincitori dei concorsi pubblici di cui al comma precedente non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione di assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

     Il dirigente dell'ufficio principale dispone il movimento del personale, esclusi i dirigenti, in servizio nella circoscrizione.

 

          Art. 10.

     Per i porti, aeroporti e posti di confine terrestre non provvisti degli uffici di sanità istituiti ai sensi del presente decreto, il Ministro della sanità può conferire incarichi provvisori ai sensi dell'art. 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni.

     Gli incarichi indicati al comma precedente possono altresì essere conferiti presso gli uffici di sanità dipendenti, ove per le limitate esigenze del servizio non sia necessario assegnare apposito funzionario medico.

     Gli incarichi di cui al presente articolo hanno validità non superiore all'anno finanziario, possono essere rinnovati e possono essere conferiti fino alla metà degli uffici istituiti con il presente decreto.

     I requisiti professionali degli aspiranti all'incarico, le incompatibilità ed i compensi, differenziati in relazione al traffico del posto di frontiera ed all'eventuale disagio della sede, sono fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

     I dirigenti degli uffici sanitari e veterinari di porto, aeroporto e confine in caso di necessità e previo nulla-osta del Ministro della sanità possono chiedere alle regioni competenti l'assegnazione per comando di personale delle unità sanitarie locali o della regione che sia necessario per periodi brevi non superiori a tre mesi.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, D'ATTUAZIONE E FINALI

 

          Art. 11.

     Nella prima applicazione del presente decreto, nei concorsi pubblici a base regionale di cui al precedente art. 9, per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei medici e dei veterinari della carriera direttiva, un terzo dei posti complessivamente vacanti è riservato a medici e veterinari che abbiano svolto per almeno due anni, anche in periodi diversi, servizio per incarico del Ministero della sanità presso gli uffici dipendenti dal Ministero stesso, nonchè ai coadiutori veterinari ed ai veterinari comunali che abbiano svolto per almeno due anni, anche in periodi diversi, gli incarichi di cui al comma terzo dell'art. 1 e al quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modifiche.

 

          Art. 12.

     Alla ripartizione della dotazione organica degli uffici ubicati in provincia di Bolzano, secondo la proporzione etnica, si provvede ai sensi dell'art. 26 del decreto presidenziale 26 luglio 1976, n. 752, e con le procedure previste dall'art. 107 dello statuto speciale di autonomia, approvato con decreto presidenziale 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 13.

     Alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente art. 8, si provvede nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 alla copertura dei posti comunque scoperti negli uffici di cui agli articoli 3 e 4 si provvede anche mediante l'utilizzazione del personale già appartenente agli enti mutualistici disciolti e iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Si applica il secondo comma del precedente art. 9.

     Ove indilazionabili esigenze di servizio lo richiedano e non sia possibile provvedere a mezzo di funzionari dei ruoli dei medici e dei veterinari del Ministero della sanità, alla copertura dei relativi posti portati in aumento ai sensi dell'art. 8 del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 31 gennaio 1969, n. 13 e 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni.

 

          Art. 14.

     I beni demaniali esistenti nell'ambito dei porti, aeroporti, posti di confine e dogane interne, occorrenti per sedi di uffici o stazioni sanitarie, sono assegnati previe intese tra i Ministeri delle finanze, della marina mercantile, dei trasporti ed il Ministero della sanità.

     Gli enti e le società che gestiscono porti o aeroporti, sedi di confine o di dogane interne sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero della sanità i locali necessari per le esigenze dei propri uffici.

 

          Art. 15.

     I posti di primo dirigente di cui agli allegati C e D, che risultino vacanti, sono conferiti, per una sola volta, mediante concorsi speciali per titoli, integrati da un esame-colloquio, banditi su base regionale dal Ministero della sanità ed ai quali possono partecipare gli impiegati dei rispettivi ruoli del Ministero della sanità e gli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che rivestano alla data prevista dai relativi bandi qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparate nonchè i dipendenti di ruolo degli enti pubblici territoriali e dei disciolti enti mutualistici che abbiano compiuto alla predetta data, almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

     Per far fronte alle esigenze immediate di servizio degli uffici di cui al presente decreto, il 70% dei posti di cui al comma precedente, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono conferiti mediante concorsi speciali per titoli, banditi dal Ministero della sanità e da espletarsi entro il 31 dicembre 1980, ai quali sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli dello stesso Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Qualora il numero dei candidati sia inferiore a quello dei posti disponibili, al concorso sono ammessi, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, anche gli impiegati che rivestano qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparata.

     Le materie dell'esame-colloquio saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto e nono dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     La commissione esaminatrice dei concorsi di cui al presente articolo è composta come previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Alla nomina dei vincitori e all'attribuzione della relativa funzione, secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione, si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

     Allegati [1].

     (Omissis).

 


[1]  Allegati sostituiti dal D.M. 23 dicembre 1985, modificati dal D.M. 20 settembre 1990, dal D.M. 17 marzo 1992 e ulteriormente modificati dal D.M. 15 gennaio 1993.