§ 97.1.11 - Legge 30 aprile 1976, n. 397.
Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:30/04/1976
Numero:397


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 10 ter. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      1. L'importazione di animali della specie bovina e suina da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita soltanto quando sia stato constatato che il Paese d'origine è in [...]
Art. 24.      1. L'importazione degli animali della specie equina, ovina e caprina da qualsiasi provenienza viene consentita alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, [...]
Art. 25. 
Art. 26.      1.
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.      L'art. 105 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente
Art. 32.      L'art. 118 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente
Art. 33.      Il Ministero della sanità, di concerto con gli altri Ministeri interessati, può autorizzare le amministrazioni dello Stato ivi comprese le aziende autonome, le regioni, le provincie, i comuni, [...]
Art. 33 bis. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37.      Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina come pure l'importazione di animali delle [...]
Art. 38. 
Art. 39.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 97.1.11 - Legge 30 aprile 1976, n. 397.

Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

(G.U. 11 giugno 1976, n. 153, S.O.).

 

Titolo I

DEFINIZIONI

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

Titolo II

SPEDIZIONI DI ANIMALI DALL'ITALIA VERSO

GLI ALTRI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 9 bis. [9]

 

     Art. 10. [10]

 

     Art. 10 bis. [11]

 

     Art. 10 ter. [12]

 

Titolo III

SPEDIZIONE DI ANIMALI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI

DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA IN ITALIA

 

     Art. 11. [13]

 

     Art. 12. [4]

 

     Art. 13. [4]

 

     Art. 14. [4]

 

     Art. 15. [4]

 

Titolo IV

DEROGHE

 

     Art. 16. [14]

 

Titolo V

DIVIETI E LIMITAZIONI

 

     Art. 17. [4]

 

     Art. 17 bis. [15]

 

     Art. 18. [4]

 

     Art. 19. [16]

 

Titolo VI

PERIZIE

 

     Art. 20. [4]

 

     Art. 21. [4]

 

     Art. 22. [4]

 

Titolo VII

IMPORTAZIONE DI BOVINI E SUINI DA PAESI TERZI

 

     Art. 23.

     1. L'importazione di animali della specie bovina e suina da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita soltanto quando sia stato constatato che il Paese d'origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di animali vivi; nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge.

     2. L'importazione di detti animali è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta. Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli il Ministro per la sanità può consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese d'origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma.

     3. Il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari del ruolo del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonché di esperti veterinari appartenenti ad amministrazioni pubbliche negli Stati esteri, con il benestare dei rispettivi governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti e l'organizzazione e l'attuazione della profilassi contro le malattie contagiose degli animali, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico- sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al comma precedente.

 

Titolo VIII

IMPORTAZIONE DI EQUINI, OVINI E CAPRINI

 

     Art. 24.

     1. L'importazione degli animali della specie equina, ovina e caprina da qualsiasi provenienza viene consentita alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     2. Il Ministro per la sanità può stabilire con proprio decreto che siano fornite garanzie sanitarie supplementari all'origine e che gli animali siano sottoposti nel Paese di provenienza o al confine o a destino a prove diagnostiche o a trattamenti immunizzanti non previsti agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     3. Qualora ricorrano circostanze particolarmente favorevoli il Ministro per la sanità può consentire con proprio decreto l'importazione dal Paese d'origine senza le particolari autorizzazioni di cui agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica. Con lo stesso decreto possono essere stabilite eventuali particolari misure cautelative per l'inoltro degli animali dal confine nell'interno del Paese e per il controllo degli stessi a destino.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 25. [4]

 

     Art. 26.

     1. [17].

     2. [18].

     3. [17].

     4. [17].

     5. Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

 

     Art. 27. [4]

 

     Art. 28. [4]

 

     Art. 29. [19]

 

     Art. 30. [4]

 

     Art. 31.

     L'art. 105 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 32.

     L'art. 118 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Titolo X

NORME FINALI E PENALI

 

     Art. 33.

     Il Ministero della sanità, di concerto con gli altri Ministeri interessati, può autorizzare le amministrazioni dello Stato ivi comprese le aziende autonome, le regioni, le provincie, i comuni, enti e consorzi autonomi di porto, aeroporto ed autoporto ad istituire e a gestire nell'interno del territorio nazionale, preferibilmente in prossimità della frontiera d'entrata, stazioni zoosanitarie per la visita sanitaria prevista dalla presente legge e dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel caso che tale visita non possa essere effettuata e non possa essere interamente esaurita alla frontiera oppure a scopo cautelare per la quarantena di animali importati.

     Le autorizzazioni all'istituzione delle stazioni zoosanitarie sono rilasciate a condizione che le stazioni stesse siano ubicate in località idonee e siano dotate di impianti ed attrezzature rispondenti dal punto di vista igienico-sanitario e zooprofilattico.

     Le stazioni zoosanitarie sono equiparate ai posti di confine porto ed aeroporto aperti al traffico internazionale.

 

     Art. 33 bis. [20]

 

     Art. 34. [4]

 

     Art. 35. [4]

 

     Art. 36. [4]

 

     Art. 37.

     Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina come pure l'importazione di animali delle specie bovina e suina da Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, così come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, sono abrogate.

 

     Art. 38. [21]

    I contravventori alle disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito di animali, previste nella presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato.

 

     Art. 39.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 475 e abrogato dall' art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[2] Articolo modificato dall'art. 1, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230, dall'art. 2, D.M. 19 febbraio 1994, dall'art. 1, D.M. 19 gennaio 1999, n. 55 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[3] Articolo modificato dall'art. 2, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230, dall'art. 1, D.M. 19 febbraio 1994, dall'art. 1, D.M. 19 gennaio 1999, n. 55 e, abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[5] Articolo modificato dall'art. 3, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230, dall'art. 1, D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 330 e abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[6] Articolo modificato dall'art. 4, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230, dagli art. 1, e 2, D.M. 19 febbraio 1994 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[7] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[8] Articolo modificato dall'art. 1, D.M. 19 gennaio 1999, n. 55 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[9] Articolo inserito dall'art. 5, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 330 e dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 475, modificato dall'art. 6, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[12] Articolo inserito dall'art. 1, D.M. 19 gennaio 1999, n. 55 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[13] Articolo modificato dall'art. 3, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 475 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[14] Articolo modificato dall'art. 5, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 475, dall'art. 7, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230 e, abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[15] Articolo inserito dall'art. 1, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[16] Articolo modificato dall'art. 8, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[17] Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[18] Comma modificato dall'art. 48, L. 19 febbraio 1992, n. 142 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[17] Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[17] Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[19] Articolo sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[20] Articolo inserito dall'art. 9, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

[21] Articolo così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.