§ 80.9.240 - Legge 27 aprile 1974, n. 174.
Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/04/1974
Numero:174


Sommario
Art. 1.      Gli uffici di sanità di cui all'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , hanno sede ad Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi [...]
Art. 2.      Il Ministro per la sanità, quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, può conferire l'incarico della temporanea direzione degli [...]
Art. 3.      Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui agli articoli precedenti, le dotazioni organiche del personale del Ministero della sanità, delle carriere di [...]
Art. 4.      Per le occorrenze di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 240 milioni


§ 80.9.240 - Legge 27 aprile 1974, n. 174.

Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

(G.U. 20 maggio 1974, n. 130)

 

 

     Art. 1.

     Gli uffici di sanità di cui all'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , hanno sede ad Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).

     I predetti uffici, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle leggi e ai regolamenti, sovrintendono anche ai servizi sanitari negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre, indicati con decreto del Ministro per la sanità.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la sanità, quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, può conferire l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all'art 1 a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico è annuale ed è conferito attraverso avviso pubblico, con criteri selettivi stabiliti con apposita ordinanza ministeriale.

     Il Ministro per la sanità è altresì autorizzato a conferire, con le stesse modalità previste nel comma precedente, nel numero massimo di trenta, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici. L'incarico può avere durata anche inferiore ad un anno.

     La facoltà di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi è limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno [1] .

     Spetta anche al Ministro per la sanità il conferimento dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, ed all'art. 2 del regio decreto 2 maggio 1940, numero 1045, che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre. L'incarico è annuale per i medici delegati e può avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori.

     Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a L. 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

     Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e quarto comma il compenso è corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a lire 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico [2] .

     I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato.

     (Omissis) [3]

 

          Art. 3.

     Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui agli articoli precedenti, le dotazioni organiche del personale del Ministero della sanità, delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, sono così aumentate:

 

 

Posti n.

a) ruolo dei ragionieri

26

b) ruolo dei segretari tecnici

40

c) ruolo del personale di archivio

26

d) ruolo dei dattilografi

26

e) ruolo delle guardie di sanità

120

Totale

238

 

     I vincitori dei concorsi pubblici per il conferimento dei posti suindicati saranno assegnati agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, indicati nel bando di concorso, e non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione, un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

     In deroga a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti occupati da personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera che, nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo, si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei secondo l'ordine di graduatoria stessa.

 

          Art. 4.

     Per le occorrenze di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 240 milioni.

     All'onere relativo all'anno 1974 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta, per lo stesso anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, lettera A, della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1976, n. 862.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1976, n. 862.

[3]  Comma soppresso dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1976, n. 862.