§ 5.3.227 - L.R. 2 gennaio 1981, n. 2.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1980 (II provvedimento).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:02/01/1981
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono rispettivamente introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle A e B.
Art. 2.      La spesa annua autorizzata dall'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 1979, n. 243 è elevata, a decorrere dal 1980, a lire 7.200.000, al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui all'art. 8, terzo comma, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni, che si iscrive al [...]
Art. 4.      Al fine di procedere all'analisi dei campioni di burro in applicazione del regolamento CEE n. 262/79 e delle relative norme di attuazione contenute all'art. 12 del DM 2 marzo 1979, modificato [...]
Art. 5.      Per le finalità dell'art. 3, terzo comma, e 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1980, le ulteriori spese di lire 3 milioni e 400 milioni che [...]
Art. 6.      La spesa autorizzata per le finalità previste dall'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60 è elevata, per l'esercizio finanziario 1980, di lire 2.600 milioni e si iscrive al cap. [...]
Art. 7.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno [...]
Art. 8.      Lo stanziamento del cap. 50463 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 3.500 milioni da erogare a favore del comune di Lipari, per il completamento, [...]
Art. 9.      Lo stanziamento del cap. 50465 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 3.650 milioni da erogare quanto a lire 3.500 milioni a favore del comune di [...]
Art. 10.      Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore limite trentacinquennale d'impegno di lire 30 milioni, che si iscrive al cap. [...]
Art. 11.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lett. d della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive [...]
Art. 12.      Per le finalità previste dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni, che si [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Sugli stanziamenti disposti dalla presente legge, le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 5.3.227 - L.R. 2 gennaio 1981, n. 2.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1980 (II provvedimento).

(G.U.R. 3 gennaio 1981, n. 1).

 

Art. 1.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono rispettivamente introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle A e B.

 

     Art. 2.

     La spesa annua autorizzata dall'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 1979, n. 243 è elevata, a decorrere dal 1980, a lire 7.200.000, al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio all'ammontare degli assegni vitalizi previsti dalla legge medesima - Presidenza della Regione.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'art. 8, terzo comma, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni, che si iscrive al cap. 10717 - Presidenza della Regione.

 

     Art. 4.

     Al fine di procedere all'analisi dei campioni di burro in applicazione del regolamento CEE n. 262/79 e delle relative norme di attuazione contenute all'art. 12 del DM 2 marzo 1979, modificato dal DM del 13 agosto 1979, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 2 milioni che si iscrive al cap. 14612 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 5.

     Per le finalità dell'art. 3, terzo comma, e 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1980, le ulteriori spese di lire 3 milioni e 400 milioni che si iscrivono rispettivamente ai capitoli 34351 e 34403 - Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 6.

     La spesa autorizzata per le finalità previste dall'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60 è elevata, per l'esercizio finanziario 1980, di lire 2.600 milioni e si iscrive al cap. 41703 - Assessorato regionale della sanità [1].

 

     Art. 7.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 47653 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

 

     Art. 8.

     Lo stanziamento del cap. 50463 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 3.500 milioni da erogare a favore del comune di Lipari, per il completamento, nell'isola di Panarea, degli impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, nonché per le opere di collegamento viario degli impianti stessi con il centro abitato.

     Restano ferme le attribuzioni e le obbligazioni anche finanziarie dell'Ente nazionale per l'energia elettrica per la realizzazione degli impianti.

 

     Art. 9.

     Lo stanziamento del cap. 50465 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 3.650 milioni da erogare quanto a lire 3.500 milioni a favore del comune di Patti per l'attuazione di un programma straordinario di opere pubbliche nella zona di Tindari - Locanda, e quanto a lire 150 milioni a favore del comune di Montevago per lavori di completamento del Centro culturale e ricreativo dei giovani.

 

     Art. 10.

     Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore limite trentacinquennale d'impegno di lire 30 milioni, che si iscrive al cap. 68561 - Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 11.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lett. d della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1980, di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 75203 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni, che si iscrive al cap. 88864 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

 

     Art. 13. [2].

 

     Art. 14.

     Sugli stanziamenti disposti dalla presente legge, le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli enti destinatari delle assegnazioni previste dalla presente legge sono autorizzati ad apportare variazioni ai propri bilanci per l'anno medesimo e ad assumere impegni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle.

     (Omissis).

 

 


[1] Vedi l'art. 5 della L.R. 6 aprile 1981, n. 50, per l'interpretazione del presente articolo.

[2] Sostituisce il primo comma dell'art. 23 della L.R. 22 maggio 1980, n. 46.