§ 5.3.222 - L.R. 22 maggio 1980, n. 46.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:22/05/1980
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del [...]
Art. 2.      E' approvato in lire 4.453.891,1 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980, [...]
Art. 4.      E' approvata in lire 39.985,5 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1980 del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine».
Art. 5.      Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco 2 annesso [...]
Art. 6.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, [...]
Art. 7.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, [...]
Art. 8.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1980, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei [...]
Art. 9.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione [...]
Art. 10.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 21255 ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova [...]
Art. 11.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento del fondo iscritto al cap. 60760 dello stato di previsione della spesa ai [...]
Art. 12.      E' autorizzata la spesa di lire 16.912 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 19808 che si iscrive al [...]
Art. 13.      I pagamenti sui capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale sono effettuati in relazione alle disponibilità di cassa ed alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del Fondo sanitario [...]
Art. 14.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 800 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.
Art. 15.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 4.000 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti [...]
Art. 16.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 800 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.
Art. 17.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 con i relativi allegati.
Art. 18.      L'«indice cronologico degli atti» è allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
Art. 19.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 20.      A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'annesso n. 1 relativo ai capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa [...]
Art. 21.      I residui risultanti al 31 dicembre 1979 sui capitoli di competenza del bilancio della Regione e relativa appendice per l'anno finanziario 1979 o sui capitoli aggiunti al bilancio stesso, non [...]
Art. 22.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 23.      Lo stanziamento del cap. 60759, limitatamente all'importo di lire 30.000 milioni, non è utilizzabile fino a quando lo Stato non determinerà formalmente l'ammontare delle ritenute IRPEF relativo [...]
Art. 24.      E' approvato in lire 11.648.523,5 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1980-1982.
Art. 25.      E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1980-1982, allegato al bilancio pluriennale della Regione.
Art. 26.      Le entrate di cui al cespite 01.01.01.09., derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974 relative all'anno 1981, non sono utilizzabili per la [...]
Art. 27.      Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1981 e 1982 costituiscono sede per il riscontro [...]
Art. 28.      Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1980- 1982, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, [...]
Art. 29.      I provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale con copertura finanziaria a carico del Fondo di solidarietà nazionale devono assicurare la puntuale attuazione del disposto di cui [...]
Art. 30.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 maggio 1980.


§ 5.3.222 - L.R. 22 maggio 1980, n. 46.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982.

(G.U.R. 22 maggio 1980, n. 22).

 

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

 

Art. 1.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1980, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

 

     Art. 2.

     E' approvato in lire 4.453.891,1 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980.

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

Disposizioni generali

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     E' approvata in lire 39.985,5 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1980 del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine».

     Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 5.

     Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco 2 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 6.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 7.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 8.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1980, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, ovvero ai capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di competenza fossero stati soppressi, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 4317 e 4331 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 21255 ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, del Fondo sanitario regionale per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del servizio sanitario nazionale, nonché alla riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica «Fondo sanitario regionale» dell'Assessorato regionale della sanità, nonché ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è inoltre autorizzato ad iscrivere al predetto cap. 21255 le somme che affluiranno al cap. 3651 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento del fondo iscritto al cap. 60760 dello stato di previsione della spesa ai capitoli per revisione prezzi delle varie amministrazioni..

 

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

 

     Art. 12.

     E' autorizzata la spesa di lire 16.912 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 19808 che si iscrive al cap. 56901.

 

Assessorato regionale della sanità.

 

     Art. 13.

     I pagamenti sui capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale sono effettuati in relazione alle disponibilità di cassa ed alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del Fondo sanitario nazionale.

 

  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

 

     Art. 14.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 800 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

 

     Art. 15.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 4.000 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704.

 

     Art. 16.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 800 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

 

Quadro generale riassuntivo

 

     Art. 17.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 con i relativi allegati.

 

Indice cronologico degli atti

 

     Art. 18.

     L'«indice cronologico degli atti» è allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

Azienda delle foreste demaniali

 

     Art. 19.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

Capitoli aggiunti

 

     Art. 20.

     A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'annesso n. 1 relativo ai capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1980.

 

Disposizioni diverse

 

     Art. 21.

     I residui risultanti al 31 dicembre 1979 sui capitoli di competenza del bilancio della Regione e relativa appendice per l'anno finanziario 1979 o sui capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, si intendono trasferiti a capitoli aventi lo stesso oggetto.

 

     Art. 22.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1980, con riferimento agli indici demografici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro - capite.

     Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

 

     Art. 23.

     Lo stanziamento del cap. 60759, limitatamente all'importo di lire 30.000 milioni, non è utilizzabile fino a quando lo Stato non determinerà formalmente l'ammontare delle ritenute IRPEF relativo al periodo 1974- 1979 spettanti alla Regione in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974, iscritte al cap. 1028 dello stato di previsione dell'entrata [1].

     Lo stanziamento del cap. 60751, limitatamente all'importo di lire 35.000 milioni, non è utilizzabile per la copertura finanziaria dei disegni di legge appresso elencati e per gli importi a fianco indicati, fino a quando lo stato non determinerà formalmente l'ammontare delle entrate di cui al precedente comma:

     - provvedimenti straordinari per l'edilizia abitativa, lire 12.500 milioni;

     - provvedimenti straordinari per l'occupazione, lire 12.500 milioni;

     - interventi in favore dei lavoratori autonomi, lire 10.000 milioni.

 

BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 24.

     E' approvato in lire 11.648.523,5 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1980-1982.

 

     Art. 25.

     E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1980-1982, allegato al bilancio pluriennale della Regione.

 

     Art. 26.

     Le entrate di cui al cespite 01.01.01.09., derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974 relative all'anno 1981, non sono utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese fino a quando le entrate medesime non saranno formalmente determinate dallo Stato.

     In dipendenza del precedente comma, le spese di cui agli «elementi di programma» appresso elencati, e limitatamente agli importi a fianco indicati, non sono utili per il riscontro della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47:

     04904902.02. - DD Piano per la lotta all'inquinamento e per la difesa dell'ambiente (onere di competenza dei Comuni):

     a) depuratori;

     b) impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi;

     c) rete fognante ed idrica, anno finanziario 1981 L. 25.000 milioni.

     05.02902903. - DDL Ristrutturazione consorzi industriali ZIR e ASI anno finanziario 1981 L. 15.400 milioni.

     06902.01.01 - Funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia di servizi (cap. 10723) Anno finanziario 1981 L. 30.000 milioni.

     06.02.01902. - Funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia di investimenti (cap. 50462), anno finanziario 1981 L. 30.000 milioni.

     Totale anno finanziario 1981 L. 100.400

 

     Art. 27.

     Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1981 e 1982 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi, con esclusione di quelle di cui al precedente art. 26, secondo comma.

 

     Art. 28.

     Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1980- 1982, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impiego e al pagamento delle spese.

 

     Art. 29.

     I provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale con copertura finanziaria a carico del Fondo di solidarietà nazionale devono assicurare la puntuale attuazione del disposto di cui all'art. 38 dello Statuto siciliano.

 

     Art. 30.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 maggio 1980.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegati.

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 2 gennaio 1981, n. 2.