§ 5.2.24 - L.R. 2 gennaio 1979, n. 2.
Norme per il bilancio pluriennale della Regione ed altre norme di carattere finanziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:02/01/1979
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      In deroga al disposto dell'art. 1, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, il disegno di legge concernente il primo bilancio pluriennale della Regione sarà presentato entro il 30 aprile [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4. 
Art. 5.      Le spese relative a limiti di impegno e quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse che risultano impegnate alla chiusura dell'esercizio 1978, sono riportate nel conto dei [...]
Art. 6.      Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1978 sui capitoli delle spese autorizzate dalle LL.RR.: 12 giugno 1976, n. 78, art. 1, lett. b); 16 maggio 1978, n. 8, art. 19; 28 luglio 1978, [...]
Art. 7.      Le spese autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1978 dalle LL.RR. 4 dicembre 1978, n. 52, 4 dicembre 1978, n. 57, modificata dalla legge n. 58 recante la stessa data, e 4 dicembre 1978, [...]
Art. 8.      Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, su capitoli di spesa del bilancio della Regione, sono [...]
Art. 9.      L'importo indicato all'art. 7 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 9, è aumentato, a decorrere dal 1979, a lire 2.000 per abitante.
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 20 della L.R. 6 dicembre 1963, n. 33, è abrogato.
Art. 11.      Le disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, prorogate con la L.R. 29 dicembre 1976, n. 87, sono ulteriormente prorogate per l'anno finanziario 1979.
Art. 12.      In deroga alle norme di cui alla L. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche l'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia è autorizzato a rinnovare per il 1979 le convenzioni per i servizi di [...]
Art. 13.      A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'importo del contributo annuale destinato alla scuola di fisica «Ettore Majorana» di cui alle LL.RR. 23 marzo 1967, n. 26, art. 3, secondo comma, e 10 giugno [...]
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1979.


§ 5.2.24 - L.R. 2 gennaio 1979, n. 2.

Norme per il bilancio pluriennale della Regione ed altre norme di carattere finanziario.

(G.U.R. 6 gennaio 1979, n. 1).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     In deroga al disposto dell'art. 1, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, il disegno di legge concernente il primo bilancio pluriennale della Regione sarà presentato entro il 30 aprile 1979.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     L'art. 15 della L.R. 10 luglio 1978, n. 16, è abrogato.

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     Le spese relative a limiti di impegno e quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse che risultano impegnate alla chiusura dell'esercizio 1978, sono riportate nel conto dei residui dell'esercizio 1979.

     Gli impegni assunti a valere su limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni dell'Amministrazione regionale scadenti entro l'esercizio finanziario 1979 sono eliminati dal bilancio alla chiusura dell'esercizio medesimo. Al rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1979 è allegato un elenco degli impegni eliminati a norma del presente comma, distintamente per capitolo [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5].

     Le annualità ricadenti nell'anno finanziario 1979 relative ai limiti di impegno autorizzati per gli anni finanziari 1973 e 1974 per le finalità della L.R. 30 dicembre 1965, n. 42, sono soppresse.

     Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi secondo le modalità indicate nel D.P.Reg. 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, un nuovo limite trentacinquennale d'impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire 1.000.000, il cui termine iniziale è di lire 99.000.000.

 

     Art. 6.

     Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1978 sui capitoli delle spese autorizzate dalle LL.RR.: 12 giugno 1976, n. 78, art. 1, lett. b); 16 maggio 1978, n. 8, art. 19; 28 luglio 1978, n. 23; 10 agosto 1978, n. 34; 18 agosto 1978, n. 37, possono essere utilizzate nell'esercizio 1979 e comunque entro il termine del 10 settembre per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti Amministrazioni.

     All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1978.

     Il termine previsto dall'art. 4, primo comma, della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119, è prorogato, limitatamente alle economie di spesa relative alla L.R. 6 giugno 1975, n. 42, alla data del 10 settembre 1979.

 

     Art. 7.

     Le spese autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1978 dalle LL.RR. 4 dicembre 1978, n. 52, 4 dicembre 1978, n. 57, modificata dalla legge n. 58 recante la stessa data, e 4 dicembre 1978, n. 60, escluse quelle autorizzate dall'art. 4 per le finalità dell'art. 3 della L.R. 3 giugno 1975, n. 25, modificata dalla L.R. 3 giugno 1975, n. 26, sono differite all'esercizio finanziario 1979.

     L'onere relativo è posto a carico del fondo globale per provvedimenti legislativi in corso, cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, ed è compreso nell'elenco n. 5 annesso al bilancio medesimo.

     In detto elenco sono altresì compresi gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 derivanti dalle leggi regionali approvate dall'Assemblea regionale successivamente alla presentazione del bilancio stesso e che trovano copertura finanziaria in maggiori entrate o minori spese dell'anno finanziario 1979.

     Le spese previste dalla L.R. 4 dicembre 1978, n. 57, modificata dalla L.R. 4 dicembre 1978, n. 58, sono fissate, per l'anno finanziario 1979, nello stesso importo previsto per l'anno finanziario 1978.

 

     Art. 8.

     Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, su capitoli di spesa del bilancio della Regione, sono iscritte, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al cap. n. 60751 - fondo globale per provvedimenti legislativi in corso - del bilancio per l'anno finanziario 1979, fino alla concorrenza dell'importo di lire 41 mila milioni [6], anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1978.

 

     Art. 9.

     L'importo indicato all'art. 7 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 9, è aumentato, a decorrere dal 1979, a lire 2.000 per abitante.

 

     Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 20 della L.R. 6 dicembre 1963, n. 33, è abrogato.

     Il fondo costituito in favore dell'Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, determinato a norma dell'art. 24 della L.R. 20 marzo 1972, n. 11, è ripartito quanto al 60% in favore dell'Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo e quanto al 40% in favore del Teatro Massimo Bellini di Catania.

 

     Art. 11.

     Le disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, prorogate con la L.R. 29 dicembre 1976, n. 87, sono ulteriormente prorogate per l'anno finanziario 1979.

 

     Art. 12.

     In deroga alle norme di cui alla L. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche l'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia è autorizzato a rinnovare per il 1979 le convenzioni per i servizi di cassa e di tesoreria in essere nel 1978.

     Alle predette convenzioni si applicano le condizioni generali e le prescrizioni previste dall'art. 2 della L. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.

 

     Art. 13.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'importo del contributo annuale destinato alla scuola di fisica «Ettore Majorana» di cui alle LL.RR. 23 marzo 1967, n. 26, art. 3, secondo comma, e 10 giugno 1974, n. 15, art. 1, secondo comma, è elevato a lire 500 milioni.

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1979.

 

 


[1] Sostituisce primo comma art. 1 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[2] I primi tre commi dell'articolo, rispettivamente, sostituiscono il terzo comma dell'art. 1 e modificano il quarto comma dell'art. 4 ed il primo comma dell'art. 23 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[3] Sostituisce ultimo comma art. 12 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 L.R. 27 maggio 1980, n. 47.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[6] Importo così elevato dall'art. 25 L.R. 5 marzo 1979, n. 17.