§ 3.14.18 - L.R. 29 dicembre 1976, n. 87.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:29/12/1976
Numero:87


Sommario
Art. 1.      Le richieste per la concessione del contributo di cui all'art. 4, lett. d, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, debbono essere presentate dalle cooperative entro il 31 gennaio dell'anno [...]
Art. 2.      Il contributo di cui all'art. 4, lett. b, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive integrazioni e modificazioni, è concesso, a titolo di sussidio straordinario ed in base ad un piano di [...]
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 38 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, sono prorogate al 31 dicembre 1978.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.14.18 - L.R. 29 dicembre 1976, n. 87.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(G.U.R. 31 dicembre 1976, n. 68).

 

Art. 1.

     Le richieste per la concessione del contributo di cui all'art. 4, lett. d, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, debbono essere presentate dalle cooperative entro il 31 gennaio dell'anno finanziario in cui i contributi vengono richiesti.

     Il secondo comma dell'art. 37 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, è abrogato.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui all'art. 4, lett. b, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive integrazioni e modificazioni, è concesso, a titolo di sussidio straordinario ed in base ad un piano di ripartizione presentato dagli organismi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del D.L.vo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

     Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 38 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, sono prorogate al 31 dicembre 1978.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.