§ 1.3.49 - L.R. 10 luglio 1978, n. 16.
Norme per la programmazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:10/07/1978
Numero:16


Sommario
Art. 13.      La Direzione della programmazione di cui all'art. 7 della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le competenze ivi previste:
Art. 14.      Alla Direzione della programmazione sono assegnati, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni per il personale del ruolo amministrativo, dipendenti del ruolo amministrativo e dei ruoli [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      I componenti del Comitato regionale per la programmazione nominati nella prima applicazione della presente legge durano in carica fino alla conclusione della legislatura regionale in corso.
Art. 17.      Restano ferme le procedure di programmazione settoriale e gli organi competenti alla elaborazione dei relativi atti, previsti da vigenti disposizioni di legge, sino all'esaurimento delle somme [...]
Art. 18.      Nella prima applicazione della presente legge il Presidente della Regione provvederà alla nomina degli esperti, di cui alla lett. a) dell'art. 7, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della [...]
Art. 19.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 300.000.000 cui si provvede quanto a lire 200.000.000 con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto [...]
Art. 20.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.3.49 - L.R. 10 luglio 1978, n. 16.

Norme per la programmazione regionale.

(G.U.R. 15 luglio 1978, n. 30).

 

 

TITOLO I [*]

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis).

 

 

TITOLO II [*]

COMITATO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE

 

     Artt. 6. - 12.

     (Omissis).

TITOLO III [*]

DIREZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

 

Art. 13.

     La Direzione della programmazione di cui all'art. 7 della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le competenze ivi previste:

     a) svolge per il Comitato regionale per la programmazione funzioni tecniche, attività di segreteria e di assistenza, assicurando tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni del Comitato;

     b) cura e predispone la raccolta, la conservazione e l'aggiornamento dei dati necessari per la completa analisi della situazione socio-economica della Regione;

     c) elabora lo schema di relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione.

     Il Direttore della programmazione assiste ai lavori del Comitato regionale per la programmazione.

 

     Art. 14.

     Alla Direzione della programmazione sono assegnati, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni per il personale del ruolo amministrativo, dipendenti del ruolo amministrativo e dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale.

     Presso la stessa potranno essere comandati dirigenti tecnici di enti pubblici regionali.

     Il Presidente della Regione, per i compiti della Direzione della programmazione, può avvalersi di uffici dell'Amministrazione regionale, di intesa con l'Assessore competente.

     Gli uffici dell'Amministrazione regionale sono, altresì, tenuti a fornire alla Direzione della programmazione documenti ed ogni altro elemento utile richiesto, compresi quelli relativi ad aziende, enti ed istituti sottoposti al controllo della Regione.

     Il Presidente della Regione, anche in relazione ad indicazioni del Comitato e per l'espletamento di attività connesse con la Direzione della programmazione, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti, estranei all'Amministrazione, in numero non superiore a dieci [2]. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della L.r. 10 aprile 1978, n. 2.

     Il Presidente della Regione, sentito il Comitato, può autorizzare la stipula di convenzioni con enti ed istituti specializzati per l'espletamento di attività connesse con i compiti propri della Direzione.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 15.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 16.

     I componenti del Comitato regionale per la programmazione nominati nella prima applicazione della presente legge durano in carica fino alla conclusione della legislatura regionale in corso.

 

     Art. 17.

     Restano ferme le procedure di programmazione settoriale e gli organi competenti alla elaborazione dei relativi atti, previsti da vigenti disposizioni di legge, sino all'esaurimento delle somme stanziate.

 

     Art. 18.

     Nella prima applicazione della presente legge il Presidente della Regione provvederà alla nomina degli esperti, di cui alla lett. a) dell'art. 7, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 19.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 300.000.000 cui si provvede quanto a lire 200.000.000 con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto a lire 100.000.000 con parte delle disponibilità del cap. 44651 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 20.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[*] Titolo I e II abrogati con art. 24 L.R. 19 maggio 1988, n. 6. Sono abrogate anche le disposizioni del titolo III incompatibili con L.R. 6/1988.

[*] Titolo I e II abrogati con art. 24 L.R. 19 maggio 1988, n. 6. Sono abrogate anche le disposizioni del titolo III incompatibili con L.R. 6/1988.

[*] Titolo I e II abrogati con art. 24 L.R. 19 maggio 1988, n. 6. Sono abrogate anche le disposizioni del titolo III incompatibili con L.R. 6/1988.

[2] V. art. 11 L.R. 19 maggio 1988, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 L.R. 2 gennaio 1979, n. 2.