§ 4.3.46 - L.R. 30 dicembre 1965, n. 42.
Provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative edilizie regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:30/12/1965
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Alla concessione dei mutui previsti dall'art. 2 del D.Legisl.Pres. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche, sono ammessi esclusivamente i dipendenti dei ruoli centrali e periferici [...]
Art. 2.      L'ammissione ai mutui non può avere luogo in alcun caso per un importo superiore ai
Art. 3.      La ritenuta di cui all'art. 6 della L. 20 marzo 1959, n. 8, non viene considerata agli effetti della determinazione della quota cedibile nei casi previsti dalla L. 13 settembre 1956, n. 47.
Art. 4.      Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con il Banco di Sicilia e con la Cassa centrale di risparmio V.E. apposite convenzioni per la concessione dei mutui da destinarsi alla [...]
Art. 5.      Ai dipendenti statali che non abbiano usufruito di analoghe concessioni da parte dello Stato o di altri enti e facenti parte delle cooperative edilizie regionali alla data del 13 dicembre 1965, [...]
Art. 6.      Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1965 e per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, il limite trentacinquennale di spesa costituito dalla somma dei termini [...]
Art. 7.      All'onere di lire 129.500.000 ricadente nell'anno finanziario in corso in dipendenza della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento dal cap. 607 del corrente esercizio finanziario; [...]
Art. 8.      L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a stipulare apposita convenzione con uno degli istituti di credito operanti in Sicilia per la concessione, al dipendente personale di [...]
Art. 9.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.46 - L.R. 30 dicembre 1965, n. 42.

Provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative edilizie regionali.

(G.U.R. 31 dicembre 1965, n. 58).

 

Art. 1.

     Alla concessione dei mutui previsti dall'art. 2 del D.Legisl.Pres. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche, sono ammessi esclusivamente i dipendenti dei ruoli centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, nonché i dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana.

     E' consentita la costituzione di cooperative edilizie tra i dipendenti dei ruoli periferici dell'Amministrazione regionale; gli stessi dipendenti possono far parte delle cooperative previste dall'art. 2 del D.Legisl.Pres. 18 aprile 1951, n. 20.

     Il beneficio del mutuo può essere fruito una sola volta, in armonia con quanto disposto dall'art. 31 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

     L'ammissione ai mutui è regolata da apposita graduatoria annuale, comprendente tutto il personale dei ruoli centrali, dei ruoli periferici dell'Amministrazione regionale, nonché dell'Assemblea regionale siciliana, da approvarsi con decreto del Presidente della Regione.

     La graduatoria è compilata con riguardo all'anzianità di servizio e prevalentemente alla consistenza del nucleo familiare degli aspiranti, avuto riguardo alla situazione maturata al 1° settembre dell'anno precedente. Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di un punto al personale che presta servizio in Comuni capoluogo di province con popolazione superiore a 250.000 abitanti ed un punteggio inferiore al personale che presta servizio negli altri capoluoghi di provincia; a parità di punteggio la precedenza nella graduatoria sarà determinata dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mutuo.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge.

     Sia le graduatorie che i singoli provvedimenti di ammissione ai mutui sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 2.

     L'ammissione ai mutui non può avere luogo in alcun caso per un importo superiore ai

     - lire 9.000.000 per i dipendenti regionali con sede di servizio nei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

     - lire 7.000.000 per i dipendenti regionali con sede di servizio negli altri Comuni capoluogo di provincia della Regione, nonché in quelli con popolazione superiore a 40 mila abitanti;

     - lire 5.000.000 per i dipendenti regionali con sede di servizio nei rimanenti Comuni della Regione.

     Ai fini di cui al comma precedente la sede di servizio di ogni dipendente regionale sarà quella risultante all'atto dell'emissione del provvedimento formale di concessione.

     Non è consentita l'ammissione a mutui integrativi.

     Non può accedere al mutuo più di un componente dello stesso nucleo familiare.

 

     Art. 3.

     La ritenuta di cui all'art. 6 della L. 20 marzo 1959, n. 8, non viene considerata agli effetti della determinazione della quota cedibile nei casi previsti dalla L. 13 settembre 1956, n. 47.

     Ai dipendenti che abbiano contratto il prestito di cui alla L. 13 settembre 1956, n. 47, ed abbiano ceduto l'intero quinto della retribuzione, è consentita l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con il Banco di Sicilia e con la Cassa centrale di risparmio V.E. apposite convenzioni per la concessione dei mutui da destinarsi alla costruzione di stabili sociali ed all'acquisto di appartamenti, a termini della L. 20 marzo 1959, n. 8.

 

     Art. 5.

     Ai dipendenti statali che non abbiano usufruito di analoghe concessioni da parte dello Stato o di altri enti e facenti parte delle cooperative edilizie regionali alla data del 13 dicembre 1965, nel primo quinquennio dell'applicazione della presente legge può essere concessa un'aliquota di mutui pari al 10 per cento delle concessioni annuali.

     Ai dipendenti statali sono applicate tutte le modalità previste per i dipendenti regionali.

 

     Art. 6.

     Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1965 e per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, il limite trentacinquennale di spesa costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire 3.700.000, il cui termine iniziale è di lire 129.500.000 e per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974, il limite trentacinquennale di spesa costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire 3.300.000, il cui termine iniziale è di lire 115.500.000.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 129.500.000 ricadente nell'anno finanziario in corso in dipendenza della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento dal cap. 607 del corrente esercizio finanziario; all'onere ricadente in ciascun esercizio finanziario dal 1966 al 1974 si farà fronte annualmente mediante la legge del bilancio.

 

     Art. 8.

     L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a stipulare apposita convenzione con uno degli istituti di credito operanti in Sicilia per la concessione, al dipendente personale di ruolo, di mutui edilizi alle condizioni e con le modalità stabilite per il personale

dell'Amministrazione regionale.

     Gli stanziamenti annuali del bilancio dell'Azienda per la predetta finalità non possono superare il limite del 10 per cento della somma annualmente stanziata nel bilancio della Regione per il personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.