§ 2.10.848 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 267.
Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:30/12/2010
Numero:267


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Varietà da conservazione
Art. 4.  Condizioni essenziali per l'ammissione
Art. 5.  Norme procedurali
Art. 6.  Inammissibilità di varietà da conservazione
Art. 7.  Denominazione
Art. 8.  Zona di origine
Art. 9.  Selezione conservatrice
Art. 10.  Certificazione
Art. 11.  Controllo delle sementi standard
Art. 12.  Analisi delle sementi
Art. 13.  Zona di produzione delle sementi
Art. 14.  Condizioni di commercializzazione
Art. 15.  Restrizioni quantitative
Art. 16.  Applicazione di restrizioni quantitative
Art. 17.  Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
Art. 18.  Etichettatura
Art. 19.  Controlli ufficiali a posteriori
Art. 20.  Monitoraggio
Art. 21.  Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
Art. 22.  Condizioni essenziali per l'ammissione
Art. 23.  Norme procedurali
Art. 24.  Inammissibilità di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
Art. 25.  Denominazione
Art. 26.  Controllo delle sementi standard
Art. 27.  Analisi delle sementi
Art. 28.  Restrizioni quantitative
Art. 29.  Chiusura degli imballaggi
Art. 30.  Etichettatura
Art. 31.  Controlli ufficiali a posteriori
Art. 32.  Monitoraggio
Art. 33.  Notifiche
Art. 34.  Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche
Art. 35.  Disposizioni applicative
Art. 36.  Clausola di cedevolezza
Art. 37.  Clausola d'invarianza finanziaria


§ 2.10.848 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 267. [1]

Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonchè di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

(G.U. 11 febbraio 2011, n. 34)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

     Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservazione;

     Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonchè per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

     Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

     Vista la direttiva n. 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonchè di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, con la quale è stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

     Vista la direttiva 2002/55/CE, del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie orticole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonchè dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

     a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole di ecotipi e varietà tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, in seguito varietà da conservazione;

     b) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, in seguito varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

     c) per la commercializzazione delle sementi di tali varietà da conservazione e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

     b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

     c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

 

Capo II

Ammissione delle varietà da conservazione

 

     Art. 3. Varietà da conservazione

     1. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione» degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 10 del presente decreto ovvero controllate conformemente all'articolo 11.

     2. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione», degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 1, comma, 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 11.

 

     Art. 4. Condizioni essenziali per l'ammissione

     1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservazione un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

     2. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano alle varietà da conservazione almeno i caratteri previsti nei:

     a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio Comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o,

     b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie.

     3. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

 

     Art. 5. Norme procedurali

     1. L'ammissione delle varietà da conservazione nei registri nazionali delle varietà non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:

     a) descrizione della varietà da conservazione e sua denominazione;

     b) risultati di esami non ufficiali;

     c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal richiedente l'iscrizione;

     d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

 

     Art. 6. Inammissibilità di varietà da conservazione

     1. Una varietà da conservazione non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

     a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante orticole, ma non come varietà da conservazione, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

     b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.

 

     Art. 7. Denominazione

     1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

     2. E' ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

 

     Art. 8. Zona di origine

     1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la zona (o le zone) di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.

     2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione è stabilita di comune accordo.

     3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione europea.

 

     Art. 9. Selezione conservatrice

     1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

 

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

 

     Art. 10. Certificazione

     1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, è stabilito che le sementi di varietà da conservazione possono essere certificate come sementi certificate di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

     2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento della selezione conservatrice.

     3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.

     4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

 

     Art. 11. Controllo delle sementi standard

     1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è stabilito che le sementi di varietà da conservazione possono essere controllate come sementi standard di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

     2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.

     3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

 

     Art. 12. Analisi delle sementi

     1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.

     2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.

 

     Art. 13. Zona di produzione delle sementi

     1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile procedere alla produzione, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste altre zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.

     2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.

 

     Art. 14. Condizioni di commercializzazione

     1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

     a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 13;

     b) sono commercializzate nella loro zona di origine;

     c) soddisfano i requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria vigente.

     2. In deroga al comma 1, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tal caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità minima, di cui all'articolo 15, è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

     3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 13, comma 1, non si può fare ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 2.

 

     Art. 15. Restrizioni quantitative

     1. Per ciascuna varietà da conservazione, la quantità di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato I per le specie interessate.

 

     Art. 16. Applicazione di restrizioni quantitative

     1. I produttori di sementi di varietà da conservazione, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

     2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 15, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

 

     Art. 17. Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

     1. Le sementi delle varietà da conservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi e appositamente sigillati.

     2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio.

     3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

 

     Art. 18. Etichettatura

     1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:

     a) la dicitura «norme CE»;

     b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

     c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» cui segue l'indicazione dell'anno oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;

     d) la specie;

     e) la denominazione della varietà da conservazione;

     f) l'indicazione «sementi certificate di varietà da conservazione» o «sementi standard di varietà da conservazione»;

     g) la zona di origine;

     h) se la zona di produzione delle sementi è diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;

     i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;

     l) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato di semi;

     m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale.

 

     Art. 19. Controlli ufficiali a posteriori

     1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varietà da conservazione mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale.

 

     Art. 20. Monitoraggio

     1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capo III, con particolare attenzione alla varietà, alle zone di produzione delle sementi e alle quantità.

 

Capo IV

Ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

 

     Art. 21. Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

     1. E' ammessa l'iscrizione, delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, nei registri nazionali delle varietà delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varietà sono ammesse nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole come «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 26.

 

     Art. 22. Condizioni essenziali per l'ammissione

     1. Per essere ammessa in quanto varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Una varietà è considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se è stata costituita per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche.

     2. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano, alle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, almeno i caratteri previsti nei:

     a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o,

     b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie.

     3. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

 

     Art. 23. Norme procedurali

     1. L'ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei registri nazionali delle varietà non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:

     a) descrizione della varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e sua denominazione;

     b) risultati di esami non ufficiali;

     c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal richiedente l'iscrizione;

     d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

 

     Art. 24. Inammissibilità di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

     1. Una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

     a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante orticole, ma non come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune negli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

     b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tale senso.

 

     Art. 25. Denominazione

     1. Per le denominazioni delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

     2. E' ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

 

     Art. 26. Controllo delle sementi standard

     1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è stabilito che le sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere controllate come sementi della categoria standard se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

     2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.

     3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

 

     Art. 27. Analisi delle sementi

     1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 26, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.

 

     Art. 28. Restrizioni quantitative

     1. La commercializzazione delle sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato II per le specie interessate.

 

     Art. 29. Chiusura degli imballaggi

     1. Le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi e sigillati.

     2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio.

     3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

 

     Art. 30. Etichettatura

     1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:

     a) la dicitura «norme CE»;

     b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

     c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» cui segue l'indicazione dell'anno oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;

     d) la specie;

     e) la denominazione della varietà;

     f) la dicitura «varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari»;

     g) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;

     h) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato di semi;

     i) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale.

 

     Art. 31. Controlli ufficiali a posteriori

     1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale.

 

     Art. 32. Monitoraggio

     1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capo IV, con particolare attenzione alla varietà, alle quantità e ai requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria vigente.

 

Capo V

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 33. Notifiche

     1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione e per ciascuna varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

     2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservazione e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

 

     Art. 34. Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, lettera d).

 

     Art. 35. Disposizioni applicative

     1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite disposizioni applicative per definire le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

 

     Art. 36. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

     Art. 37. Clausola d'invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Allegato I [2]

 

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all’articolo 15

 

Nome botanico

Numero massimo di ettari per la produzione di ortaggi per varietà da conservazione

 

 

Allium cepa L. (varietà Cepa)

40

Brassica oleracea L.

40

Brassica rapa L.

40

Capsicum annuum L.

40

Cichorium intybus L.

40

Cucumis melo L.

40

Cucurbita maxima Duchesne

40

Cynara cardunculus L.

40

Daucus carota L.

40

Lactuca sativa L.

40

Solanum lycopersicum L.

40

Phaseolus vulgaris L.

40

Pisum sativum L. partim

40

Vicia faba L. partim

40

Allium cepa L. (varietà Aggregatum)

20

Allium porrum L.

20

Allium sativum L.

20

Beta vulgaris L.

20

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai

20

Cucumis sativus L.

20

Cucurbita pepo L.

20

Foeniculum vulgare Mill.

20

Solanum melongena L.

20

Spinacia oleracea L.

20

Allium fistulosum L.

10

Allium schoenoprasum L.

10

Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.

10

Apium graveolens L.

10

Asparagus officinalis L.

10

Cichorium endivia L.

10

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill

10

Phaseolus coccineus L.

10

Raphanus sativus L.

10

Rheum rhabarbarum L.

10

Scorzonera hispanica L.

10

Valerianella locusta (L.) Laterr.

10

Zea mays L. (partim)

10

 

 

Allegato II [3]

 

Peso netto massimo per imballaggio di cui all’articolo 28.

 

Nome botanico

Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi

 

 

Phaseolus coccineus L.

250

Phaseolus vulgaris L.

250

Pisum sativum L. partim

250

Vicia faba L. partim

250

Spinacia oleracea L.

250

Zea mays L. (partim)

250

Allium cepa L. (varietà Cepa, Aggregatum)

25

Allium fistulosum L.

25

Allium porrum L.

25

Allium sativum L.

25

Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.

25

Beta vulgaris L.

25

Brassica rapa L.

25

Cucumis sativus L.

25

Cucurbita maxima Duchesne

25

Cucurbita pepo L.

25

Daucus carota L.

25

Lactuca sativa L.

25

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill

25

Raphanus sativus L.

25

Scorzonera hispanica L.

25

Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

Allium schoenoprasum L.

5

Apium graveolens L.

5

Asparagus officinalis L.

5

Brassica oleracea L. (tutte)

5

Capsicum annuum L.

5

Cichorium endivia L.

5

Cichorium intybus L.

5

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai

5

Cucumis melo L.

5

Cynara cardunculus L.

5

Solanum lycopersicum L.

5

Foeniculum vulgare Mill.

5

Rheum rhabarbarum L.

5

Solanum melongena L.

5

 


[1] Abrogato dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.

[2] Allegato così modificato dall'art. 5 del D.M. 20 dicembre 2013.

[3] Allegato così modificato dall'art. 5 del D.M. 20 dicembre 2013.