§ 94.1.c29 - L. 6 aprile 2004, n. 101.
Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:06/04/2004
Numero:101


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Competenze regionali
Art. 4.  Copertura finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 94.1.c29 - L. 6 aprile 2004, n. 101.

Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

(G.U. 23 aprile 2004, n. 95 – S.O. n. 73)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

 

     Art. 3. Competenze regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4. Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

 

Adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Roma, 2001

 

Traduzione non ufficiale

 

Preambolo

Le Parti contraenti,

Convinte della speciale natura delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e delle loro particolari caratteristiche e problemi che richiedono soluzioni specifiche;

Allarmate per la continua erosione di queste risorse;

Consapevoli del fatto che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura costituiscono una preoccupazione comune di tutti i paesi nella misura in cui essi dipendono tutti ampiamente dalle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura provenienti da altrove;

Riconoscendo che la conservazione, la prospezione, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura svolgono un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi figuranti nella Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale e nel Piano d'azione del Vertice mondiale dell'alimentazione e nello sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future, e che conviene rafforzare con urgenza la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per questi compiti;

Rilevando che il Piano d'azione mondiale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è un quadro di riferimento approvato a livello internazionale per tali attività;

Riconoscendo inoltre che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sono la materia prima indispensabile per il miglioramento genetico delle piante coltivate , sia mediante la selezione degli agricoltori, con metodi classici di miglioramento delle piante sia con bio-tecnologie moderne, e che esse svolgono un ruolo essenziale nell'adattamento ai cambiamenti ecologici ed alle evoluzioni imprevedibili dei bisogni umani;

Asserendo che il contributo passato, presente e futuro che gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli che vivono nei centri di origine e di diversità forniscono alla conservazione, al miglioramento ed alla disponibilità di tali risorse, costituisce il fondamento dei diritti degli agricoltori;

Affermando inoltre che i diritti riconosciuti dal presente Trattato di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di fattoria ed altri materiali di moltiplicazione, e di partecipare al processo decisionale concernente l'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché ad una ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano sono elemento fondamentale della materializzazione dei diritti degli agricoltori, nonché della promozione dei diritti degli agricoltori a livello nazionale ed internazionale;

Riconoscendo che il presente Trattato e gli altri accordi internazionali pertinenti dovrebbero essere complementari al fine di garantire un'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare;

Affermando che nulla nel presente Trattato deve essere interpretato nel senso di comportare in qualsiasi maniera una modifica dei diritti e degli obblighi inerenti alle Parti contraenti a titolo di altri accordi internazionali;

Considerando che il suddetto esposto non mira a stabilire una gerarchia fra il Trattato ed altri accordi internazionali;

Consapevoli del fatto che le questioni relative alla gestione delle risorse fitogenefiche per l'alimentazione e l'agricoltura sono al crocicchio fra l'agricoltura, l'ambiente ed il commercio, e convinte che dovrebbe esservi una sinergia fra questi settori;

Consapevoli delle loro responsabilità nei riguardi delle generazioni presenti e future per la conservazione della diversità mondiale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

Riconoscendo che iiell'esercizio del loro diritti sovrani sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, gli Stati possono reciprocamente avvantaggiarsi della creazione di un efficace sistema multilaterale che faciliti l'accesso ad una parte già negoziata di queste risorse, nonché una condivisione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione; e

Auspicando concludere un accordo internazionale nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di seguito denominata F.A.O., a titolo dell'Articolo XIV del suo Atto istitutivo;

Hanno convenuto quanto segue:

 

Parte I - Introduzione

 

Articolo 1 Obiettivi.

1.1 Gli obiettivi del presente Trattato sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché un'equa e giusta condivisione dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, in armonia con la Convenzione sulla diversità biologica, per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare.

1.2 Questi obiettivi si ottengono stabilendo stretti legami fra il presente Trattato e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nonché la Convenzione sulla diversità biologica.

 

Articolo 2 Uso dei termini.

Ai fini del presente Trattato, i termini in appresso hanno il significato indicato nel presente Articolo. Le definizioni non includono il commercio internazionale dei prodotti.

«Conservazione in situ» significa la conservazione degli eco-sistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni di specie viabili nel loro ambiente naturale, e, nel caso di specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui i loro caratteri distintivi si sono sviluppati.

«Conservazione ex situ» significa la conservazione di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale;

«Risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura» significa il materiale genetico di origine vegetale, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura;

«Materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell'eredità.

«Varietà» significa un insieme vegetale avente un taxon botanico al più basso livello conosciuto, definito dall'espressione riproducibile dei suoi caratteri distintivi e di altri caratteri genetici .

«Raccolta ex situ» significa una raccolta di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura conservate fuori dal loro ambiente naturale.

«Centro d'origine» significa una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta i suoi caratteri distintivi.

«Centro di diversità vegetale» significa una zona geografica contenente un elevato livello di diversità genetica per le specie coltivate in condizioni in situ.

 

Articolo 3 Portata di applicazione.

Il presente Trattato verte sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

 

Parte II - Disposizioni generali

 

Articolo 4 Obblighi generali.

Ciascuna Parte contraente vigila affinché le sue leggi, regolamenti e procedure siano conformi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.

 

Articolo 5 Conservazione. prospezione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

5.1 Ciascuna Parte contraente, fatta salva la propria legislazione nazionale, ed in cooperazione con altre Parti contraenti, a seconda di come convenga, promuove un approccio integrato della prospezione, della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed in particolare si adopera, a seconda di come convenga, a:

a) censire ed inventariare le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in considerazione dello stato e del grado di variazione in seno alle popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e, ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse;

b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'informazione pertinente associata alle risorse fitogenetiche a repentaglio o che sono potenzialmente utilizzabili;

c) incoraggiare o sostenere, a seconda di come convenga, gli sforzi degli agricoltori e delle comunità locali per preservare nelle aziende agricole le loro risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

d) promuovere la conservazione in situ delle specie selvatiche affini i piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, ivi compreso nelle zone protette, appoggiando in modo particolare gli sforzi delle comunità locali ed autoctone;

e) cooperare in modo da promuovere la realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex situ, p restando tutta l'attenzione richiesta alla necessità di una documentazione di una caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione appropriate, e promuovere l'elaborazione, ed il trasferimento di tecnologie appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

f) sorvegliare il mantenimento della fattibilità, del grado di variazione e dell'integrità genetica delle raccolte di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

5.2 Le Parti contraenti prendono, a seconda di come convenga, provvedimenti per limitare o se possibile eliminare i rischi che gravano sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

 

Articolo 6 Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche.

6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono, politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura può in particolare comportare le seguenti misure:

a) elaborare politiche agricole leali, che incoraggiano, come opportuno , la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli differenziati che favoriscono un uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali;

b) effettuare più ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica, ottimizzando la variazione intra-ed interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di quelli che creano ed utilizzano le loro varietà ed applicano principi ecologici di mantenimento della fertilità del suolo e di lotta contro malattie, malerba, e organismi nocivi;

c) promuovere, come opportuno , con la partecipazione degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i tentativi di selezione che rafforzano la capacità di elaborare varietà specificamente adattate alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche, ivi compreso nelle zone marginali;

d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori;

e) promuovere, a seconda di come convenga, un maggiore uso delle piante coltivate delle varietà e delle specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle condizioni locali;

f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un maggiore uso della diversità delle varietà e specie nella gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante coltivate nelle aziende agricole, e creare stretti legarni fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista di ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e l'erosione genetica, e promuovere una maggiore produzione mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile;

g) sorvegliare come opportuno, le strategie di selezione è le regolamentazioni relative alla messa in vendita delle varietà ed alla distribuzione delle sementi.

 

Articolo 7 Impegni nazionali e cooperazione internazionale.

7.1 Ciascuna Parte contraente, come opportuno incorpora nelle sue politiche e nei suoi programmi agricoli e di sviluppo rurale, le attività di cui agli Articoli 5 e 6, e coopera con le altre Parti contraenti, direttamente o tramite la FAO ed altre organizzazioni internazionali competenti, nei settori della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

7.2 La cooperazione internazionale ha come oggetto, in particolare:

a) formare o rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per quanto concerne la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

b) rafforzare le attività internazionali volte a promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la selezione vegetale, la moltiplicazione delle sementi nonché, conformemente alla Parte IV, la ripartizione , l'accesso a, e lo scambio di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e di informazioni e tecnologie appropriate;

c) mantenere e rafforzare le intese istituzionali di cui alta Parte V; e

d) attuare la strategia di finanziamento dell'articolo 18,

 

Articolo 8 Assistenza tecnica.

Le Parti contraenti convengono di promuovere la concessione di un'assistenza tecnica alle Parti contraenti, in particolare a quelle che sono paesi in via di sviluppo o paesi in transizione, per mezzo dell'aiuto bilaterale o delle organizzazioni internazionali appropriate, al fine di favorire la messa in opera del presente Trattato.

 

Parte III - Diritti degli agricoltori

 

Articolo 9 Diritti degli agricoltori.

9.1 Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunità locali ed autoctone, nonché gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in particolare quelli dei centri di origine e di diversità, delle piante coltivate, hanno fornito e continueranno a fornire per la conservazione e la valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla base della produzione alimentare ed agricola nel mondo intero.

9.2 Le Parti contraenti convengono che spetta ai governi la responsabilità dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi bisogni e priorità ciascuna Parte contraente dovrebbe, a seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione nazionale prendere provvedimenti per tutelare i promuovere i diritti degli agricoltori, ivi compreso:

a) la tutela delle conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

e) il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

9.3. Nulla nel presente Articolo dovrà essere interpretato nel senso di limitare i diritti che possono avere gli agricoltori utilizzare, scambiare e vendere sementi di aziende agricole o materiale di moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale e a seconda di come convenga.

 

Parte IV - Sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei vantaggi

 

Articolo 10 Sistema multilaterale di accesso di ripartizione dei vantaggi.

10.1 Nelle loro relazioni con gli altri Stati , le Parti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle proprie risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ivi compreso il fatto che la facoltà di determinare l'accesso a tali risorse spetta ai governi e dipende dalla legislazione nazionale.

10.2 Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, le Parti contraenti convengono di istituire un sistema multilaterale efficiente, efficace e trasparente sia per favorire l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, sia per condividere in modo giusto ed equo, i vantaggi derivanti dall'uso di dette risorse, in una prospettiva complementare e di reciproco rafforzamento.

 

Articolo 11 Applicazione del sistema multilaterale.

11.1 Per conseguire gli obiettivi di conservazione e di uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e di ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, come indicato all'Articolo 1, il sistema multilaterale si applica alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e numerate all'Annesso I sulla base dei criteri di sicurezza alimentare e d'interdipendenza.

11.2 Il sistema multilaterale, come indicato all'Articolo 11.1, incorpora tutte le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso 1 che sono gestite e amministrate dalle Parti contraenti e che dipendono dal demanio pubblico. Per ottenere un'applicazione la più completa possibile, le Parti invitano tutti gli altri detentori di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I a incorporare tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale.

11.3 Le Parti contraenti convengono inoltre di prendere misure appropriate per incoraggiare le persone fisiche e morali sotto la loro giurisdizione che detengono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I, ad incorporare tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale.

11.4 Entro due anni successivi all'entrata in vigore del Trattato, l'Organo direttivo valuta i progressi realizzati per l'inclusione nel sistema multilaterale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui all'Articolo 11.3. A seguito ai tale valutazione, l'Organo direttivo decide se sia il caso di continuare a facilitare l'accesso alle persone fisiche e giuridiche di cui all'Articolo 12.3 che non hanno incluso tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale o di prendere ogni altro provvedimento che ritiene adeguato.

11.5 Il sistema multilaterale include altresì le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I conservate elle raccolte ex situ dei Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), come previsto all'articolo 15.1.a ed in altre istituzioni internazionali conformemente all'articolo 15.5.

 

Articolo 12 Accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in senso al sistema multilaterale.

12.1 Le Parti contraenti convengono che l'accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale, quale definito all'Articolo 11, si effettua conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

12.2 Le Parti contraenti convengono di prendere misure giuridiche o altre misure appropriate necessarie per la concessione di tale accesso alle altre Parti contraenti grazie al sistema multilaterale. A tal fine questo accesso è altresì concesso alle persone fisiche e giuridiche che dipendono dalla giurisdizione di qualsiasi Parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 12.4.

Questo accesso è concesso conformemente alle condizioni di seguito enunciate:

a) l'accesso è concesso quando ha per unico fine la conservazione e l'utilizzazione ai fini della ricerca, la selezione e la formazione per l'alimentazione e l'agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici, né ad altri usi industriali non alimentari e non foraggieri. Nel caso di piante coltivate per usi multipli (alimentari e non alimentari) la loro inclusione nel sistema multilaterale e l'applicabilità del regime di accesso facilitato dipende dalla loro rilevanza per la sicurezza alimentare;

b) L'accesso è concesso sollecitamente, senza che occorra seguire individualmente le entrate , e gratuitamente; se tuttavia è richiesto un pagamento per le spese, quest'ultimo non deve superare i costi minimi impegnati;

c) tutti i dati di passaporto disponibili e, fatta salvala legislazione in vigore, ogni altra informazione descrittiva associata, disponibile e non riservata, sono messi a disposizione con le risorse fitogenetiche fornite per l'alimentazione e l'agricoltura.

d) i beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto limitante l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura o alle loro parti o componenti genetiche, sotto la forma ammessa del sistema multilaterale;

e) l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di elaborazione, compreso il materiale in corso di messa a punto ad opera degli agricoltori, rimane a discrezione degli ottenenti, durante il periodo della loro messa a punto;

f) l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura tutelate da diritti della proprietà intellettuale e da altri diritti di proprietà è concesso in conformità agli accordi internazionali ed alle leggi nazionali pertinenti;

g) i beneficiari delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per le quali l'accesso è consentito nel quadro del sistema multilaterale e che sono conservate, le tengono a disposizione del sistema multilaterale, in conformità alle disposizioni del presente Trattato;

h) fatte salve le altre disposizioni del presente Articolo, le Parti contraenti convengono che l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in situ, è concessa in conformità alla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, in conformità alle norme che possono essere stabilite dall'Organo direttivo

12.4 A tal fine, l'accesso facilitato, in conformità agli Articoli 12.2 e 12.3 di cui sopra, è concesso conformemente ad un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM ) adottato dall'Organo direttivo e che riprende le norme dell'Articolo 12.3a, d e g, nonché le disposizioni relative alla ripartizione dei vantaggi enunciati all'articolo 13.2 d ii) e le altre disposizioni pertinenti di questo Trattato, nonché la disposizione indicante che il beneficiario delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione o l'agricoltura deve richiedere che le condizioni dell'ATM si applichino al trasferimento delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ad un'altra persona o entità, nonché ad ogni altro ulteriore trasferimento di tali risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

12.5 Le Parti contraenti vigilano affinché sia possibile fare ricorso, in conformità alle disposizioni giurisdizionali applicabili, nel loro sistema giuridico, in caso di controversie contrattuali derivanti da tali ATM, riconoscendo che gli obblighi derivanti da questi contratti ATM incombono esclusivamente ai beneficiari degli stessi.

12.6 In situazioni di emergenza dovute a :calamità naturali, le Parti contraenti convengono di concedere un accesso agevolato alle risorse fitogenetiche appropriate per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale, al fine di contribuire al ripristino dei sistemi agricoli, in cooperazione con i coordinatori dei soccorsi.

 

Articolo 13 Ripartizione dei vantaggi nel sistema multilaterale.

13.1 Le Parti contraenti riconoscono che l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale, costituisce di per sé un rilevante vantaggio del sistema multilaterale e stabiliscono di comune accordo che i vantaggi che ne risultano siano ripartiti in modo equo e giusto, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

13.2 Le Parti contraenti, stabiliscono di comune accordo che i vantaggi derivanti dall'utilizzazione, ivi compresa commerciale, delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale siano ripartiti in modo giusto ed equo per mezzo dei seguenti meccanismi: scambio d'informazioni, accesso alle tecnologie e trasferimento di queste ultime, rafforzamento delle capacità, ripartizione dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione, in considerazione dei settori di attività prioritarie del Piano d'azione mondiale ad evoluzione costante e secondo gli orientamenti dell'Organo direttivo:

a) Scambio d'informazioni

Le Parti contraenti convengono di rendere disponibili le informazioni che comprendono, in modo particolare, i cataloghi e gli inventari, le informazioni sulle tecnologie ed i risultati della ricerca tecnica, scientifica e socioeconomica, compresa la caratterizzazione, la valutazione e l'utilizzazione concernenti le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale. Queste informazioni sono rese disponibili, sempre che non siano riservate, fatto salvo il diritto applicabile ed in conformità alle capacità nazionali. Tali informazioni sono messe a disposizione di tutte le Parti contraenti del presente Trattato per mezzo del sistema d'informazione, come previsto all'Articolo 17.

b) Accesso alle tecnologie e trasferimento di tecnologie

i) Le Parti contraenti s'impegnano a concedere e/o a facilitare l'accesso alle tecnologie miranti alla conservazione, alla caratterizzazione, alla valutazione ed all'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale. Riconoscendo che alcune tecnologie possono essere trasferite solo con materiale genetico, le Parti contraenti concedono e/o agevolano l'accesso a queste tecnologie ed al materiale genetico incluso nel sistema multilaterale, nonché alle varietà migliorate ed al materiale genetico elaborato grazie all'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 12. L'accesso a queste tecnologie, alle varietà migliorate ed al materiale genetico è concesso o agevolato nel rispetto dei diritti di proprietà e delle leggi applicabili concernenti l'accesso, e conformemente alle capacità nazionali.

ii) L'accesso alle tecnologie ed il loro trasferimento ai paesi, in particolare ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi in transizione, sono assicurati grazie ad un insieme di misure quali la creazione ed il funzionamento di gruppi tematici per piante coltivate sull'uso delle risorse fitogenefiche per l'alimentazione e l'agricoltura, è la partecipazione a questi gruppi, tutti i tipi di partenariato relativi alla ricerca - sviluppo ed alle imprese commerciali congiunte relative al materiale ricevuto, la valorizzazione delle risorse umane e l'accesso effettivo agli impianti di ricerca.

iii) L'accesso alle tecnologie, ivi comprese le tecnologie protette dai diritti della proprietà intellettuale ed il loro trasferimento, come indicato ai capoversi i) e ii) precedenti, ai paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti, in particolare ai paesi meno progrediti ed ai paesi in transizione, sono assicurati e/o facilitati a condizioni giuste e maggiormente favorevoli, in particolare nel caso di tecnologie utilizzate a fini di conservazione, nonché di tecnologie destinate agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare i paesi meno avanzati ed i paesi in transizione, anche a condizioni di favore e preferenziali, se cosi è stato reciprocamente convenuto soprattutto grazie a partenariati di ricerca-sviluppo nel quadro del sistema multilaterale. Tale accesso e trasferimento avverranno in condizioni tali da garantire una protezione efficace ed adeguata dei diritti della proprietà intellettuale e che siano conformi a questi ultimi.

c) Rafforzamento delle capacità

In considerazione dei bisogni dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, riflessi dalla priorità che essi concedono al rafforzamento delle capacità in materia di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nei loro piani e programmi, qualora esistano, concernenti le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura previste dal sistema multilaterale, le Parti contraenti convengono di dare priorità i) alla messa in opera e/o al rafforzamento di programmi d'insegnamento e di formazione scientifici e tecnici in materia di conservazione e di uso sostenibile delle, risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; ii) allo sviluppo ed al consolidamento degli impianti destinati alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione; e, iii) alla ricerca scientifica, preferibilmente svolta, ove possibile, nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione, in cooperazione con le istituzioni di questi paesi, nonché allo sviluppo della capacità di svolgere tali ricerche nei settori in cui sono necessarie.

d) Ripartizione dei vantaggi monetari e di altri benefici derivanti dalla commercializzazione

i) Le Parti contraenti convengono, nell'àmbito del sistema multilaterale, di prendere provvedimenti per garantire la ripartizione dei vantaggi commerciali, grazie all'intervento dei settori privato e pubblico nelle attività determinate nel presente Articolo, per mezzo di partenariati e di collaborazioni, soprattutto con il settore privato dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per la ricerca e la messa a punto di tecnologie;

ii) Le Parti contraenti convengono che l'accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM), di cui all'articolo 12.4 deve contenere una disposizione a titolo della quale un beneficiario che commercializza un prodotto che é una risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura, e che incorpora del materiale al quale tale beneficiario ha avuto accesso grazie al sistema multilaterale, è richiesto di versare al meccanismo di cui all'Articolo 19.3 f una parte equa dei benefici derivanti dalla commercializzazione di tale prodotto, a meno che questo prodotto sia disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione, nel qual caso il beneficiario che commercializza il prodotto è sollecitato ad effettuare il pagamento.

Nella sua prima riunione, l'Organo direttivo determina l'ammontare, la forma e le modalità di pagamento, in conformità alle prassi commerciali. L'Organo direttivo può decidere di stabilire vari importi di pagamento per le diverse categorie di beneficiari che commercializzano tali prodotti; esso può inoltre decidere di esonerare da tali pagamenti i piccoli agricoltori de i paesi invia di sviluppo e dei paesi in transizione. L'Organo direttivo può, ogni tanto, controllare gli importi di pagamento al fine di addivenire ad una ripartizione giusta ed equa dei benefici e può altresì valutare, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, se la disposizione dell'ATM che prevede un pagamento obbligatorio si applica anche ai casi in cui questi prodotti commercializzati sono, senza restrizioni, a disposizione di altri beneficiari per fini di ricerca e di selezione.

13.3 Le Parti contraenti convengono che i vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ripartiti nel quadro del sistema multilaterale devono innanzitutto convergere, direttamente ed indirettamente, verso gli agricoltori di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, che conservano ed utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

13.4 Nella sua prima riunione, l'Organo direttivo analizza una politica e criteri pertinenti volti a fornire un'assistenza specifica nel quadro della strategia di finanziamento concordata, stabilita all'Articolo 18, per la conservazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione, il cui contributo alla diversità delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale è rilevante e/o che hanno particolari bisogni.

13.5 Le Parti contraenti riconoscono che la capacità dei paesi invia di sviluppo, in particolare dei paesi in transizione, di applicare pienamente il Piano d'azione mondiale, dipende in gran parte dall'applicazione effettiva del presente Articolo e dalla strategia di finanziamento prevista all'Articolo 18.

13.6 Le Parti contraenti analizzano le modalità di una strategia di contribuzione volontaria alla ripartizione dei vantaggi, in forza della quale le industrie alimentari che utilizzano le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura contribuiscono al sistema multilaterale.

 

Parte V - Elementi di sostegno

 

Articolo 14 Piano d'azione mondiale.

Riconoscendo che il Piano d'azione mondiale ad evoluzione costante per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura è importante per il presente Trattato, e Parti contraenti dovrebbero promuoverne un'adeguata messa in opera, in particolare per mezzo di azioni nazionali e, a seconda di come convenga, per mezzo della cooperazione internazionale, in modo da fornire un quadro coerente, in particolare per il rafforzamento delle capacità, il trasferimento di tecnologie e lo scambio d'informazioni, fatte salve le norme dell'articolo 13.

 

Articolo 15 Raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura detenute dai Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale e da altre istituzioni internazionali.

15.1 Le Parti contraenti riconoscono la rilevanza, per il presente trattato, delle raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura detenute a titolo fiduciario dai Centri internazionali di ricerca agronomica (CIRA) del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI). Le Parti contraenti esortano i CIRA a firmare accordi con l'Organo direttivo per quanto concerne le raccolte ex situ, in conformità alle seguenti condizioni:

a) le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I del presente Trattato e detenute dai CIRA sono disponibili conformemente alle disposizioni enunciate nella Parte IV del presente Trattato;

b) le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, diverse da quelle enumerate all'Annesso 1 del presente Trattato e raccolte prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, che sono detenute dai CIRA, sono disponibili conformemente alle disposizioni dell'ATM attualmente in vigore secondo gli accordi conclusi fra i CIRA e la FAO. Questo ATM è emendato mediante una decisione dell'Organo direttivo, al più tardi nella sua seconda sessione ordinaria, in consultazione con i CIRA, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente Trattato, in particolare gli Articoli 12 e 13, ed alle seguenti condizioni:

i) CIRA informano periodicamente l'Organo direttivo degli ATM conclusi in conformità ad un calendario da stabilirsi dall'Organo direttivo;

ii) Le Parti contraenti sul cui territorio le risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura sono state raccolte in situ, ricevono campioni di tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a domanda, senza ATM;

iii) I vantaggi stipulati nel suddetto ATM e destinati al meccanismo di cui all'Articolo 19.3f si applicano in particolare alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura in questione, specialmente nei programmi nazionali e regionali dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, e soprattutto nei centri di diversità e nei paesi meno progrediti;

iv) I CIRA prendono ogni provvedimento appropriato in loro potere per garantire il rispetto costante delle condizioni stabilite negli accordi di trasferimento di materiale e informano con diligenza l'Organo direttivo riguardo ai casi di non-applicazione.

c) I CIRA riconoscono all'Organo direttivo il potere di tornire indicazioni generali sulle raccolte in situ che detengono e che sono assoggettate alle norme del presente Trattato.

d) Gli impianti scientifici e tecnici in cui queste raccolte ex situ sono conservate, rimangono sotto l'autorità dei CIRA, che si impegnano a gestire e ad amministrare tali raccolte ex situ in conformità alle norme accettate sul piano internazionale in particolare le norme relative alle banche genetiche, come approvate dalla Commissione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della F.A.O.

e) Su richiesta di un CIRA, il Segretario si adopera per fornire un approccio tecnico adeguato.

f) Il Segretario ha in qualsiasi momento il diritto ad accedere agli impianti e quello d'ispezionare tutte le attività che concernono direttamente la conservazione e lo scambio del materiale di cui al presente Articolo, che vi sono effettuate.

g) Qualora la regolare conservazione di queste raccolte ex situ detenute dai CIRA sia impedita o minacciata da un qualsiasi avvenimento, ivi compresa la forza maggiore, il Segretario, con il consenso del paese ospitante, aiuta ad evacuarle o a trasferirle in tutta la misura del possibile.

15.2 Le Parti contraenti convengono ai garantire un accesso, facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nell'Annesso I nel quadro del sistema multilaterale, ai CIRA del GCRAI che hanno firmato accordi con l'Organo direttivo in conformità al presente Trattato. Questi, centri sono iscritti in una lista detenuta dal Segretario e messa a disposizione delle Parti contraenti che ne fanno domanda.

15.3 Il materiale diverso da quello enumerato all'Annesso I, che è ricevuto e conservato dai CIRA dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, è accessibile a condizioni compatibili con quelle reciprocamente convenute fra i CIRA che ricevono il materiale ed il paese di origine di tali risorse, o il paese che acquisito tali risorse conformemente alla Convenzione sulla diversità biologica o ad un'altra legislazione applicabile.

15.4 Le Parti contraenti sono incoraggiate a concedere ai CIRA che hanno firmato accordi con l'Organo direttivo l'accesso a condizioni reciprocamente convenute, alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di piante coltivate non enumerate all'Annesso I, che sono rilevanti per i programmi e le attività dei CIRA.

15.5 L'Organo direttivo si adopera altresì per instaurare accordi ai fini indicati nel presente Articolo con altre istituzioni internazionali competenti.

 

Articolo 16 Le reti internazionali di risorse fitgenetiche.

16.1 La cooperazione esistente nell'àmbito di reti internazionali di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è incoraggiata o sviluppata, in funzione degli accordi esistenti e conformemente alle disposizioni del presente Trattato, in modo da assicurarnela più completa applicazione alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

16.2 Le Parti contraenti incoraggiano, a seconda di come convenga, tutte le istituzioni pertinenti, istituzioni governative, private, non governative, istituzioni di ricerca o di selezione, o altre istituzioni a partecipare alle reti internazionali.

 

Articolo 17 Sistema mondiale d'informazione sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

17.1 Le Parti contraenti cooperano allo scopo sviluppare e rafforzare un sistema mondiale d'informazioni in modo da facilitare gli scambi d'informazioni sulla base dei sistemi d'informazione esistenti, sulle questioni scientifiche tecniche ed ambientali relative alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nella convinzione che tali scambi d'informazioni contribuiscano alla condivisione dei vantaggi, rendendo disponibili a tutte le Parti contraenti le informazioni sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Nel sviluppare il sistema mondiale d'informazioni, si ricerca la cooperazione con il Centro di scambi della Convenzione sulla diversità biologica.

17.2 In base ad una notifica delle Parti contraenti ed in caso di pericolo che metta a repentaglio il mantenimento efficace delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, dovrà essere rapidamente dato l'allarme allo scopo di salvaguardare il materiale genetico.

17.3 Le Parti contraenti cooperano con la Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO nella sua regolare rivalutazione dello stato delle risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura nel mondo, in modo da facilitare l'attuazione del Piano d'azione mondiale ad evoluzione costante di cui all'Articolo 14.

 

Parte VI - Disposizioni finanziarie

 

Articolo 18 Risorse finanziarie.

18.1 Le Parti contraenti si impegnano a mettere in opera una strategia di finanziamento per l'applicazione del presente Trattato conformemente alle disposizioni del presente Articolo.

18.2. Gli obiettivi della strategia di finanziamento sono di rafforzare la disponibilità, la trasparenza, l'efficienza è l'efficacia della fornitura di risorse finanziarie per la messa in opera delle attività di competenza del presente Trattato.

18.3 Al fine di mobilitare fondi per attività, piani e programmi prioritari, concernenti in particolare i paesi in via di sviluppo ed i paesi in transizione, e tenendo conto del Piano d'azione mondiale, l'Organo direttivo stabilisce periodicamente un obiettivo in materia di finanziamento.

18.4 Conformemente a questa strategia, di finanziamento:

a) le Parti contraenti prendono le misure necessarie ed appropriate, nel quadro degli organi direttivi dei meccanismi dei fondi e degli organi internazionali pertinenti, affinché siano concesse la priorità e l'attenzione richiesta allo stanziamento effettivo di risorse prevedibili e stabilite di comune accordo per la messa in opera dei piani e dei programmi di competenza del presente Trattato.

b) La misura in cui le Parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e le Parti contraenti in transizione adempiono effettivamente ai loro obblighi a norma del presente Trattato, dipende dall'effettivo stanziamento, soprattutto ad opera delle Parti contraenti che sono paesi progrediti, delle risorse di cui nel presente Articolo. I paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti e le Parti contraenti in transizione danno tutta la priorità richiesta, nei loro piani e programmi, al rafforzamento delle loro capacità in materia di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

c) Le Parti contraenti che sono paesi progrediti forniscono anche, e le Parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo, come pure le Parti contraenti in transizione, beneficiano delle risorse finanziarie per l'attuazione del presente Trattato con mezzi bilaterali, regionali e multilaterali. Tali mezzi comprendono il meccanismo di cui all'articolo 19.3f.

d) Ciascuna Parte contraente s'impegna ad intraprendere attività nazionali per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed a stanziare per queste attività, risorse finanziarie secondo le sue capacità ed i suoi mezzi finanziari. Le risorse finanziarie stanziate non saranno utilizzate per fini non conformi alle norme del presente Trattato, in particolare in settori connessi al commercio internazionale dei prodotti.

e) Le Parti contraenti convengono che i vantaggi finanziari derivanti dall'Articolo 13.2d fanno parte della strategia di finanziamento.

f) Contributi volontari possono anche essere forniti dalle Parti contraenti, dal settore privato, fatte salve le disposizioni dell'Articolo, 13, delle organizzazioni non governative e da altre fonti. Le Parti contraenti convengono che l'Organo direttivo studi le modalità di una strategia volta ad incoraggiare tali contributi.

18.5 Le Parti contraenti convengono di dare priorità alla messa in opera dei piani e dei programmi stabiliti di comune accordo per gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo ed in particolare dei paesi meno progrediti, nonché dei paesi in transizione che conservano ed utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

 

Parte VII - Disposizioni istituzionali

 

Articolo 19 Organo direttivo.

19.1 È istituito, per il presente Trattato, un Organo direttivo composto da tutte le Parti contraenti.

19.2 Tutte le decisioni dell'Organo direttivo sono adottate per consenso, a meno che venga approvato, mediante consenso, un altro metodo per il processo decisionale relativo ad alcune misure, tranne le questioni di cui agli articoli 23 e 24, per le quali il consenso rimane sempre necessario.

19.3 Organo direttivo ha come funzione quella di promuovere la piena realizzazione del presente Trattato in considerazione degli obiettivi di quest'ultimo, ed in modo particolare di:

a) fornire indicazioni ed orientamenti generali per seguire ed adottare le raccomandazioni necessarie per la messa in opera del presente Trattato ed in particolare il funzionamento del sistema multilaterale;

b) adottare piani e programmi per la messa in opera del presente Trattato;

c) adottare nella sua prima sessioni, ed esaminare periodicamente la strategia di finanziamento per la realizzazione del presente Trattato, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 18;

d) adottare il bilancio preventivo del presente Trattato;

e) prevedere e stabilire, fatta salva la disponibilità dei fondi necessari, gli organi sussidiari che ritiene necessari, il loro, mandato e la loro rispettiva composizione;

f) creare, come opportuno, un meccanismo appropriato, come un conto fiduciario, per raccogliere ed utilizzare le risorse finanziarie che riceve ai fini della messa in opera del presente trattato;

g) stabilire e mantenere una cooperazione con le altre organizzazioni internazionali competenti e con gli organi creati dai trattati, in particolare la Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica nei settori previsti dal presente Trattato, compresa la loro partecipazione alla strategia di finanziamento;

h) esaminare ed adottare, a seconda di come convenga, emendamenti al presente Trattato, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 23;

i) esaminare ed adottare, a seconda di come convenga, emendamenti agli annessi al presente Trattato, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 24;

j) prevedere le modalità di una strategia volta ad incoraggiare i contributi volontari, in particolare per quanto concerne gli articoli 13 e 18;

k) adempiere ad ogni altra funzione necessaria alla realizzazione degli obiettivi del presente Trattato;

l) prendere nota delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica, e di altre organizzazioni internazionali competenti ed organi di trattati;

m) informare, come opportuno, la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, e altre organizzazioni internazionali competenti ed organi di trattati, circa le questioni relative alla messa in opera del presente Trattato;

n) approvare i termini degli accordi con i CIRA e le altre istituzioni internazionali di cui all'Articolo 15, e riesaminare ed emendare l'ATM di cui all'Articolo 15.

19.4 Fatto salvo l'Articolo 19.6, ciascuna Parte contraente dispone di un voto e può essere rappresentata alle sessioni dell'Organo direttivo da un delegato, il quale può essere accompagnato da un supplente nonché da esperti e consiglieri. 1 supplenti, gli esperti ed i consiglieri possono partecipare alle deliberazioni dell'Organo direttivo ma non dispongono del diritto di voto, salvo nei casi in cui sono debitamente autorizzati a sostituire un delegato.

19.5 L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure qualsiasi Stato che non è Parte contraente al presente Trattato, possono essere rappresentate in qualità di osservatori alle sessioni dell'Organo direttivo. Ogni altra istanza o istituzione, a prescindere se sia governativa o non governativa, avente competenza nei settori relativi alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentata in quanto osservatore ad una sessione dell'Organo direttivo, può essere ammessa in tale qualità, salvo obiezione di almeno un terzo delle Parti contraenti presenti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori è regolamentata dal Regolamento interno adottato dall'Organo direttivo.

19.6 Un'Organizzazione Membro della FAO che è Parte contraente e gli Stati membri di tale Organizzazione Membro che sono Parti contraenti, esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi connessi alla loro qualità di membro conformemente, mutatis mutandis, all'Atto istitutivo ed al Regolamento generale della FAO.

19.7 L'Organo direttivo può, se del caso, adottare e modificare il proprio Regolamento interno ed il suo Regolamento finanziario, che non devono essere incompatibili con le norme del presente Trattato.

19.8 Per costituire un quorum in qualsiasi sessione dell'Organo direttivo, è necessaria la presenza di delegati che rappresentano una maggioranza di Parti contraenti.

19.9 L'Organo direttivo tiene sessioni ordinarie almeno una volta ogni due anni. Queste sessioni dovrebbero, per quanto possibile, svolgersi immediatamente prima o dopo le sessioni ordinarie della Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della F.A.O.

19.10 Hanno luogo sessioni straordinarie dell'Organo direttivo quando quest'ultimo lo ritiene necessario o su domanda scritta di una Parte contraente, a condizione che questa domanda abbia il sostegno di almeno un terzo delle Parti contraenti.

19.11 L'Organo direttivo elegge il Presidente ed i Vice-presidenti (che costituiscono collettivamente l'Ufficio di Presidenza) in conformità al suo Regolamento interno.

 

Articolo 20 Segretariato.

20.1 Il Segretario dell'Organo direttivo è nominato dal Direttore generale della FAO, con l'approvazione dell'Organo direttivo. Il Segretario dispone dei collaboratori che possono essere necessari.

20.2 Il Segretario adempie alle seguenti funzioni:

a) organizzare sessioni dell'Organo direttivo e degli organi sussidiari che potrebbero essere istituiti, e fornire loro un sostegno amministrativo;

b) aiutare l'Organo direttivo ad adempiere alle sue funzioni, ed espletare tutte le mansioni specifiche che l'Organo direttivo decide di affidargli;

c) fare rapporto sulle sue attività all'Organo direttivo.

20.3 Il Segretario comunica a tutte le Parti contraenti ed al Direttore generale:

a) le decisioni dell'Organo direttivo entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla loro adozione;

b) le informazioni ricevute dalle Parti contraenti conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

20.4 Il Segretario fornisce la documentazione per le sessioni dell'Organo direttivo nelle sei lingue dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

20.5 Il Segretario coopera con le altre organizzazioni ed organi di trattati, soprattutto il Segretariato della Convenzione sulla diversità biologica, per la realizzazione degli obiettivi del presente Trattato.

 

Articolo 21 Applicazione.

L'Organo direttivo, nella sua prima riunione, esamina ed adotta efficaci procedure di cooperazione e meccanismi operativi, in vista di favorire l'applicazione delle norme del presente Trattato e trattare le questioni in materia d'inosservanza. Tali procedure e meccanismi comportano un monitoraggio e l'offerta di pareri o di assistenza, compresi i pareri legali o l'assistenza giuridica, ove necessario, specialmente a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione.

 

Articolo 22 Soluzione delle controversie.

22.1 In caso di controversia fra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, le parti interessate ricercano soluzioni per mezzo di negoziazioni.

22.2 Se le Parti interessate non possono addivenire ad un accordo per via negoziale, esse possono congiuntamente fare appello ai buoni uffizi o alla mediazione di una terza parte.

22.3 Al momento di ratificare, accettare o approvare il presente Trattato o di aderirvi, ed in qualsiasi momento successivo, ogni Parte contraente può dichiarare per iscritto presso il Depositario che, nel caso di una controversia che non sia stata risolta conformemente all'Articolo 22.1 o 22.2 precedente, essa accetta di considerare come obbligatoria l'una o l'altra delle modalità di soluzione di seguito indicate, o entrambe:

a) l'arbitrato, conformemente alla procedura enunciata alla Parte 1 dell'Annesso II del presente Trattato;

b) il deferimento della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia;

22.4 Se le Parti non hanno accettato la stessa procedura o qualsiasi altra procedura, conformemente all'Articolo 22.3 precedente, la controversia è sottoposta a conciliazione conformemente alla Parte 2 dell'Annesso Il del presente Trattato, salvo se le Parti convengono diversamente.

 

Articolo 23 Emendamenti al Trattato.

23.1 Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato.

23.2 Gli emendamenti al presente Trattato sono adottati in una sessione dell'Organo direttivo. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno sei mesi prima della sessione in cui la proposta è presentata per adozione.

23.3 Ogni emendamento al presente Trattato può essere effettuato solo con il consenso delle Parti contraenti presenti alla sessione dell'Organo direttivo.

23.4 Ogni emendamento adottato dall'Organo direttivo entra in vigore fra le Parti contraenti che l'hanno ratificato, accettato o approvato, il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da due terzi almeno delle Parti contraenti. Successivamente, l'emendamento entra in vigore riguardo ad ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo il deposito da detta Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento.

23.5 Ai fini del presente Articolo, uno strumento depositato da una Organizzazione Membro della FAO non è considerato come essendo in aggiunta agli strumenti depositati dagli Stati Membri di questa Organizzazione.

 

Articolo 24 Annessi.

24.1 Gli annessi al presente Trattato sono parte integrante di questo Trattato ed ogni riferimento al presente Trattato rinvia altresì ai suoi annessi.

24.2 Le disposizioni dell'Articolo 23 concernenti gli emendamenti al presente Trattato si applicano all'emendamento degli annessi.

 

Articolo 25 Firma.

Il presente Trattato è aperto alla firma presso la FAO, dal 3 novembre 2001 al 4 novembre 2002 per tutti i Membri della FAO e tutti gli Stati i quali, pur non essendo Membri della FAO, sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

 

Articolo 26 Ratifica. accettazione o approvazione.

Il presente Trattato è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di Membri e non Membri della FAO menzionati all'Articolo 25. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono consegnati al Depositario.

 

Articolo 27 Adesione.

Il presente Trattato è aperto all'adesione di tutti i Membri della FAO e di tutti gli Stati i quali, pur non essendo Membri della FAO, sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a decorrere dalla data in cui il Trattato non è più aperto alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Depositario.

 

Articolo 28 Entrata in vigore.

28.1 Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 29.2, il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione siano stati depositati da Membri della FAO.

28.2 Per ciascun Membro della FAO e per ogni Stato il quale, pur non essendo Membro della FAO, é membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica che ratifica, accetta ed approva il presente Trattato o vi aderisce, dopo il deposito, conformemente all'Articolo 28.1, del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

Articolo 29 Organizzazioni Membri della FAO.

29.1 Quando una Organizzazione Membro della FAO deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione per il presente Trattato, l'Organizzazione Membro deve, conformemente alle disposizioni dell'Articolo II, par.7 dell'Atto istitutivo della FAO, notificare qualsiasi cambiamento concernente la ripartizione delle competenze nella dichiarazione di competenza che ha sottoposto a norma dell'Articolo II, par. 5 dell'Atto istitutivo della FAO, se ciò è necessario, in considerazione della sua accettazione del presente Trattato. Ogni Parte contraente del presente Trattato può in qualsiasi momento chiedere ad una Organizzazione Membro della FAO che è Parte contraente del presente Trattato, di indicare chi, nell'Organizzazione Membro o fra i suoi Stati membri, è responsabile dell'attuazione di tale o tal'altra questione prevista dal presente Trattato. L'Organizzazione Membro deve fornire tale informativa entro un termine ragionevole.

29.2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di denuncia depositati da una Organizzazione Membro della FAO non sono considerati come essendo in aggiunta agli strumenti depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione Membro.

 

Articolo 30 Riserve.

Nessuna riserva può essere fatta al presente Trattato.

 

Articolo 31 Non - Parti.

Le Parti contraenti incoraggiano ogni Stato Membro della FAO o ogni altro Stato che non è Parte contraente del presente Trattato ad aderire a quest'ultimo.

 

Articolo 32 Denuncia.

32.1 Ciascuna delle Parti contraenti può, in qualsiasi momento, trascorsi due anni a decorrere dalla data alla quale il presente Trattato è entrato in vigore nei suoi confronti, notificare al Depositario per iscritto il suo recesso dal presente Trattato. Il Depositario ne informa immediatamente tutte le Parti contraenti.

32.2 La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica.

 

Articolo 33 Cessazione.

33.1 Il presente Trattato si estingue automaticamente se, e nel momento in cui, a seguito di denunce, il numero di Parti contraenti scende sotto quaranta, salvo diversa decisione delle rimanenti Parti contraenti, adottata all'unanimità.

33.2 Il Depositario informa tutte le rimanenti Parti contraenti quando il numero delle Parti contraenti è sceso a quaranta.

33.3 In caso di estinzione del Trattato, l'assegnazione degli averi è regolamentata dalle disposizioni del Regolamento finanziario adottato dall'Organo direttivo.

 

Articolo 34 Depositario.

Il Direttore generale della FAO è il Depositario del presente Trattato

 

Articolo 35 Testi autentici.

I testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola del presente Trattato fanno ugualmente fede.

 

 

APPENDICE I

LISTA DELLE SPECIE COLTIVATE COPERTE DAL SISTEMA MULTILATERALE

 

Specie coltivate

 

Specie coltivate 

Genere 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

Albero da pane 

Artocarpus 

Solamente albero da pane 

Asparago 

Asparagus 

 

Avena 

Avena 

 

Barbabietola 

Beta 

 

Complesso delle Brassica 

Brassica e altri 

Sono compresi i generi: Brassica, 

 

 

Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe , 

 

 

Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepi di um, 

 

 

Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa e 

 

 

Sinapis. Si tratta di oleaginosi e legumi 

 

 

come il cavolo, la colza, la senape, il 

 

 

crescione, la ruchetta, i ravanelli, le rape. 

 

 

La specie Lepidium meyenii (maca) non è 

 

 

inclusa. 

Pisello 

Cajanus 

 

Ceci 

Cicer 

 

Agrumi 

Citrus 

Ivi comprese, come talee, Poncirus e 

 

 

Fortunella 

Noce di cocco 

Cocos 

 

Principali aracee 

Colocosia, 

Principali aracee: taro, colacase, cavolo 

 

Xanthosoma 

caraibico 

Carota 

Daucus 

 

Igname 

Dioscorea 

 

Miglio eleusina 

Eleusina 

 

Fragola 

Fragaria 

 

Girasole 

Helianthus 

 

Orzo 

Hordeum 

 

Patata dolce 

Ipomoea 

 

Cicerchia 

Lathyrus 

 

Lenticchia 

Lens 

 

Mela 

Malus 

 

Manioca 

Manihot 

Solo Manihot esculenta 

Banana/banana piantaggine 

Musa 

salvo Musa textilis 

Riso 

Oryza 

 

Miglio perlato 

Pennisetum 

 

Fagiolo 

Phaseolus 

Salvo Phaseolus polyanthus 

Pisello 

Pisum 

 

Segale 

Secale 

 

Patata 

Solanum 

ivi compresa sezione Tuberosa, salvo 

 

 

Solanum phureja 

Melanzana 

Solanum 

ivi compresa sezione Melongena 

Sorgo 

Sorghum 

 

Triticale 

Triticosecale 

 

Frumento 

Triticum e altri 

ivi compresi Agropyron, Elymus e 

 

 

Secale 

Fava/Vescia 

Vicia 

 

Niebé e altri 

Vigna 

 

Granoturco 

Zea 

non compresi Zea perennis, Zea 

 

 

Diploperennis e Zea luxurians 

 

FORAGGI

 

Genere 

Specie 

 

 

 

 

LEGUMINOSE 

 

Astragalus 

chinensis, cicer, arenarius 

Canavalia 

ensifornis 

Coronilla 

varia 

Hedysarum 

coronarium 

Lathyrus 

cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus odoratus, sativus 

Lespedeza 

cuneata, striatam stipulacea 

Lotus 

corniculatus, subbiflorus, uliginosus 

Lupinus 

albus, angustifolius, luteus 

Medicago 

arborea, falcata, sativa, scutellata, rifidula, 

truncatula 

 

Melilotus 

albus, officinalis 

Onobrychis 

viciifolia 

Ornithopus 

sativus 

Prosopis 

affinis, alba, chilensis, nigra, pallida 

Pueraria 

phaseoloides 

Trifolium 

alexandrinum, alpiestre, ambiguum, angustifolium, 

arvense, 

 

 

agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, 

 

repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, 

 

subterraneum 

 

vesiculosum. 

GRAMINACEE 

 

Andropogon 

gayanus, 

Agropyron 

cristatuni, desertorum 

Agrostis 

stolonifera, tenuis 

Alopecurus 

pratensis 

Arrhenatherum 

elatius 

Dactylis 

glomerata 

Festuca 

arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, 

pratensis,rubra 

 

Lolium 

hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, 

temulentum 

 

Phalaris 

aquatica, arundinacea 

Phleum 

pratense 

Poa 

alpina, annua, pratensis 

Tripsacum 

laxum 

 

 

ALTRI FORAGGI 

 

A triplex 

halimus, nummularia 

Salsola 

vermiculata 

 

 

APPENDICE II

 

Parte I

Arbitrato

 

Articolo primo

La Parte ricorrente notifica al Segretario che le Parti in causa rinviano la controversia ad arbitrato conformemente all'Articolo 22. La notifica indica l'oggetto dell'arbitrato ed in particolare gli articoli del Trattato la cui interpretazione o applicazione é oggetto del litigio. Se le parti alla controversia non raggiungono un accordo sull'oggetto del litigio prima della designazione del Presidente del Tribunale arbitrale, è quest'ultimo che lo determina. Il Segretario comunica le informazioni in tal modo ricevute a tutte le Parti contraenti del presente Trattato.

 

Articolo 2

1. In caso di controversia fra due parti, il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle parti alla controversia nomina un arbitro; i due arbitri in tal modo designati nominano di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del Tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla controversia, né avere la propria residenza abituale sul territorio di una delle parti alla controversia, né essere al servizio di una di esse, né avere già trattato il caso a qualsiasi titolo.

2. In caso di controversia fra più di due Parti contraenti, le parti alla controversia aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.

3. In caso di posto vacante, vi sarà provveduto secondo la procedura prevista per la nomina iniziale.

 

Articolo 3

1. Se entro un termine di due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è designato, il Direttore generale della FAO procede, su richiesta di una parte alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

2. Se entro un termine di due mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle parti alla controversia non ha nominato un arbitro, l'altra Parte può adire il Direttore generale della FAO, il quale procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.

 

Articolo 4

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni in conformità alle disposizioni del presente Trattato ed al diritto internazionale.

 

Articolo 5

Salvo se le parti alla controversia decidono diversamente il Tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.

 

Articolo 6

Su richiesta di una delle parti alla controversia, il Tribunale arbitrale può raccomandare le misure cautelari indispensabili.

 

Articolo 7

Le parti alla controversia facilitano i lavori del Tribunale arbitrale e in particolare utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:

a) fornire al Tribunale tutti i documenti, informazioni e le agevolazioni necessarie;

b) consentire al Tribunale, in caso di bisogno, di far comparire testimoni o esperti, e di registrare la loro deposizione.

 

Articolo 8

Le parti alla controversia e gli arbitri sono tenuti a preservare il carattere riservato di ogni informazione che ottengono confidenzialmente durante le udienze del Tribunale arbitrale.

 

Articolo 9

Salvo se il Tribunale arbitrale decide diversamente per via di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono a carico, in parti uguali, delle parti alla controversia. Il tribunale conserva un resoconto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle parti alla controversia.

 

Articolo 10

Ogni Parte contraente che abbia, per quanto concerne l'oggetto della controversia, un interesse di natura giuridica suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

 

Articolo 11

Il Tribunale può trattare e decidere i contro ricorsi direttamente collegati all'oggetto della controversia.

 

Articolo 12

Le decisioni del Tribunale arbitrale relative sia alla procedura che al merito sono adottate alla maggioranza dei voti dei suoi membri.

 

Articolo 13

Se una delle parti alla controversia non si presenta dinanzi al Tribunale arbitrale o non difende la propria causa, l'altra parte a può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle parti alla controversia non si sia presentata dinanzi al giudice o si sia astenuta dal far valere i propri diritti non ostacola la procedura. Prima di pronunciare la sua sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda è valida sia per quanto riguarda i fatti sia in diritto.

 

Articolo 14

Il Tribunale pronuncia la sua sentenza definitiva non oltre cinque mesi a decorrere dalla data in cui è stato istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per un periodo che non dovrà superare cinque mesi supplementari.

 

Articolo 15

La sentenza definitiva del Tribunale è limitata alla questione che è oggetto della controversia ed è motivata. Essa contiene il nome dei membri che hanno partecipato alla delibera e la data in cui quest'ultima è stata pronunciata. Ogni membro del tribunale vi può allegare un parere distinto o una opinione divergente.

 

Articolo 16

La sentenza è obbligatoria per le parti alla controversia. Essa è inappellabile, a meno che le parti non si siano intese precedentemente su una procedura di appello.

 

Articolo 17

Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le parti alla controversia relativamente all'interpretazione o all'esecuzione del lodo arbitrale può essere sottoposta da una delle parti alla controversia al Tribunale arbitrale che l'ha pronunciato.

 

Parte 2

Conciliazione

 

Articolo primo

Una Commissione di conciliazione è istituita su richiesta di una delle parti alla controversia. Salvo se le parti alla controversia decidono diversamente, la Commissione si compone di cinque membri, ciascuna parte interessata ne designa due ed il Presidente viene scelto di comune accordo dai membri in tal modo designati.

 

Articolo 2

In caso di controversia fra più di due Parti contraenti, le parti alla controversia, le parti alla controversia aventi lo stesso interesse, nominano di comune accordo i loro membri della commissione. Quando almeno due parti alla controversia hanno interessi indipendenti o quando sono in disaccordo sul fatto di sapere se hanno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.

 

Articolo 3

Se, entro un termine di due mesi dopo la domanda di istituire una commissione di conciliazione, tutti i membri della commissione non sono stati nominati dalle parti alla controversia, il Direttore generale della FAO, su richiesta della parte alla controversia che ne ha fatto domanda, procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

 

Articolo 4

Se entro un termine di due mesi dopo l'ultima nomina di un membro della Commissione, quest'ultima non ha scelto il suo Presidente, il Direttore generale della FAO, su richiesta di una parte alla controversia, procede alla nomina del Presidente entro un nuovo termine di due mesi.

 

Articolo 5

La Commissione di conciliazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti dei suoi membri. A meno che le parti alla controversia non convengano diversamente, essa stabilisce la propria procedura. Essa presenta una proposta di soluzione della controversia che le parti esaminano in buona fede.

 

Articolo 6

In mancanza di accordo riguardo alla competenza della Commissione di conciliazione, quest'ultima decide se è competente o meno.