§ 1.1.754 - Direttiva 26 novembre 2009, n. 145.
Direttiva n. 2009/145/CE della Commissione, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:26/11/2009
Numero:145


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Varietà da conservare
Art. 4.  Condizioni essenziali
Art. 5.  Norme procedurali
Art. 6.  Inammissibilità di ecotipi e varietà
Art. 7.  Denominazione
Art. 8.  Regione di origine
Art. 9.  Selezione conservatrice
Art. 10.  Certificazione
Art. 11.  Verifica
Art. 12.  Analisi delle sementi
Art. 13.  Regione di produzione delle sementi
Art. 14.  Condizioni di commercializzazione
Art. 15.  Restrizioni quantitative
Art. 16.  Applicazione di restrizioni quantitative
Art. 17.  Chiusura degli imballaggi
Art. 18.  Etichettatura
Art. 19.  Controlli ufficiali a posteriori
Art. 20.  Monitoraggio
Art. 21.  Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
Art. 22.  Condizioni essenziali
Art. 23.  Norme procedurali
Art. 24.  Inammissibilità di ecotipi e varietà
Art. 25.  Denominazione
Art. 26.  Verifica
Art. 27.  Analisi delle sementi
Art. 28.  Restrizioni quantitative
Art. 29.  Chiusura degli imballaggi
Art. 30.  Etichettatura
Art. 31.  Controlli ufficiali a posteriori
Art. 32.  Monitoraggio
Art. 33.  Relazioni
Art. 34.  Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche
Art. 35.  Valutazione
Art. 36.  Recepimento
Art. 37.  Entrata in vigore
Art. 38.  Destinatari


§ 1.1.754 - Direttiva 26 novembre 2009, n. 145.

Direttiva n. 2009/145/CE della Commissione, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà

(G.U.U.E. 27 novembre 2009, n. L 312)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva n. 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [1], in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 44, paragrafo 2 e l’articolo 48, paragrafo 1, lettera b),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un’importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica [2], la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura [3], il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 [4], e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [5]. Occorre fissare condizioni specifiche a titolo della direttiva 2002/55/CE per tener conto di questi elementi nell’ambito della commercializzazione delle sementi di ortaggi.

 

(2) Al fine di garantire la conservazione in situ e l’utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, gli ecotipi e le varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica ("varietà da conservare") vanno coltivate e commercializzate anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi. Oltre all’obiettivo generale di tutelare le risorse fitogenetiche, l’interesse particolare di tutelare tali varietà risiede nel fatto che esse sono particolarmente ben adatte a condizioni locali particolari.

 

(3) Al fine di garantire l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, le varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari) devono essere coltivate e commercializzate anche quando non soddisfino le prescrizioni generali per quanto riguarda l’ammissione delle varietà e la commercializzazione delle sementi. Oltre all’obiettivo generale di tutelare le risorse fitogenetiche, il particolare interesse di tutelare tali varietà risiede nel fatto che esse sono adatte ad essere coltivate in particolari condizioni climatiche, pedologiche o agrotecniche (ad esempio, cure manuali, raccolti ripetuti).

 

(4) Al fine di preservare le varietà da conservare e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, occorre prevedere deroghe per quanto riguarda l’ammissione di tali varietà nonché la produzione e la commercializzazione delle loro sementi.

 

(5) Tali deroghe devono concernere le condizioni essenziali per l’ammissione di una varietà e le norme procedurali stabilite dalla direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie vegetali [6].

 

(6) Agli Stati membri va in particolare concesso di adottare disposizioni interne proprie in tema di distinguibilità, stabilità e omogeneità. Per quanto riguarda in particolare i primi due aspetti, tali disposizioni devono basarsi quanto meno sulle caratteristiche enunciate nel questionario tecnico che il richiedente deve compilare all’atto della domanda di ammissione di una varietà, come previsto agli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE. Qualora l’omogeneità sia stabilita sulla base dell’accertamento dei fuori tipo, le disposizioni dovranno fondarsi su norme definite.

 

(7) È necessario definire requisiti procedurali per l’ammissione, senza esame ufficiale, di una varietà da conservare o di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Per quanto riguarda la denominazione di tali varietà, è inoltre necessario prevedere deroghe agli obblighi definiti dalla direttiva 2002/55/CE e dal regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi [7].

 

(8) Quanto alle varietà da conservare, occorre prevedere restrizioni per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione delle sementi, in particolare riguardo alla regione d’origine, al fine di garantire che la commercializzazione delle sementi avvenga nel contesto della conservazione in situ e dell’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. In questo contesto, gli Stati membri devono avere la possibilità di approvare regioni supplementari nelle quali le sementi in eccesso rispetto alla quantità necessaria alla conservazione della varietà interessata nella relativa regione d’origine possono essere commercializzate, a condizione che tali regioni supplementari siano analoghe dal punto di vista dell’habitat naturale e seminaturale. Allo scopo di preservare il legame con la regione d’origine, la disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia approvato ulteriori regioni di produzione.

 

(9) Occorre fissare restrizioni quantitative per la commercializzazione di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

 

(10) Nel caso delle varietà da conservare, le quantità di sementi di ogni varietà immesse in commercio non devono superare la quantità necessaria a produrre ortaggi della varietà in questione su una superficie limitata definita in funzione dell’importanza della coltivazione della specie interessata. Per far sì che siano rispettati tali quantitativi, è opportuno che gli Stati membri impongano ai produttori l’obbligo di comunicare le quantità di sementi delle varietà da conservare che essi intendono produrre, nonché, se del caso, assegnare loro determinate quote.

 

(11) Quanto alle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, le restrizioni quantitative devono tradursi nell’obbligo di commercializzare le sementi in imballaggi di piccole dimensioni, dato che il prezzo relativamente elevato delle sementi vendute in imballaggi di piccole dimensioni comporta una limitazione quantitativa.

 

(12) Per le varietà da conservare e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, la tracciabilità delle sementi deve essere garantita tramite disposizioni adeguate in materia di chiusura e di etichettatura.

 

(13) Per garantire che la presente direttiva sia correttamente applicata, occorre che le colture di sementi delle varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfino le condizioni specifiche in materia di certificazione e di verifica delle sementi. Sulle sementi vanno effettuati controlli ufficiali a tutti gli stadi della produzione e della commercializzazione. I fornitori devono comunicare agli Stati membri e questi, a loro volta, alla Commissione le quantità di sementi delle varietà da conservare immesse in commercio.

 

(14) La Commissione deve valutare, dopo tre anni, l’efficacia delle misure previste dalla presente direttiva, in particolare le disposizioni relative alle restrizioni quantitative applicabili alla commercializzazione delle sementi delle varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

 

(15) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

 

Art. 1. Oggetto

1. Per quanto riguarda le specie vegetali di cui alla direttiva n. 2002/55/CE, la presente direttiva prevede alcune deroghe in materia di conservazione in situ e di utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

 

a) per l’ammissione, nei cataloghi nazionali, delle varietà di specie vegetali, conformemente alla direttiva 2002/55/CE, di ecotipi e di varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica (di seguito "varietà da conservare"); e

 

b) per l’ammissione, nei cataloghi di cui alla lettera a), di varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (di seguito "varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari"); e

 

c) per la commercializzazione delle sementi di tali varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

 

2. Salvo disposizioni contrarie previste dalla presente direttiva, si applica la direttiva 2002/55/CE.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a) "conservazione in situ", la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

 

b) "erosione genetica", perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all’interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell’intervento umano o di un cambiamento climatico;

 

c) "ecotipi", un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

 

CAPO II

Varietà da conservare

 

Sezione I

Ammissione delle varietà da conservare

 

     Art. 3. Varietà da conservare

1. Gli Stati membri ammettono varietà da conservare ove siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5.

 

2. Le varietà da conservare sono ammesse in base alle seguenti modalità:

 

a) gli Stati membri possono ammettere una varietà quale varietà le cui sementi possono essere o certificate come "sementi certificate di una varietà da conservare" oppure verificate come "sementi standard di una varietà da conservare". La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come "varietà da conservare le cui sementi devono essere certificate conformemente all’articolo 10 della direttiva 2009/145/CE della Commissione oppure verificate conformemente all’articolo 11 di tale direttiva";

 

b) gli Stati membri possono ammettere una varietà quale varietà le cui sementi possono essere verificate come "sementi standard di una varietà da conservare". La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come "varietà da conservare le cui sementi devono essere verificate conformemente all’articolo 11 della direttiva 2009/145/CE della Commissione".

 

     Art. 4. Condizioni essenziali

1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservare un ecotipo o una varietà di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

 

2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/91/CE, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l’omogeneità delle varietà da conservare.

 

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

 

a) nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per le specie elencate nell’allegato I della direttiva 2003/91/CE, applicabili alle specie in questione; o

 

b) nei questionari tecnici delle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) per le specie elencate nell’allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

 

Per la valutazione dell’omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE.

 

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

 

     Art. 5. Norme procedurali

In deroga al disposto della prima frase dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE, non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l’ammissione delle varietà da conservare:

 

a) la descrizione della varietà da conservare e la sua denominazione;

 

b) i risultati di esami non ufficiali;

 

c) le conoscenze acquisite con l’esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l’impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;

 

d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

 

     Art. 6. Inammissibilità di ecotipi e varietà

Una varietà da conservare non è ammessa nel catalogo nazionale delle varietà se:

 

a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali, ma non come "varietà da conservare", o è stata soppressa dal catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o durante il periodo concesso conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE; oppure

 

b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio [8] o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

 

     Art. 7. Denominazione

1. Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà da conservare conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell’articolo 2 di tale regolamento.

 

2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

 

     Art. 8. Regione di origine

1. Quando uno Stato membro accetta una varietà da conservare, esso determina la località (o le località), la regione (o le regioni) in cui si coltiva per tradizione tale varietà e alle cui condizioni essa sia naturalmente adatta (di seguito "regione di origine"). Esso tiene conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

 

Se la regione d’origine è situata in più Stati membri, essa è determinata di comune accordo dagli Stati interessati.

 

2. Lo Stato membro o gli Stati membri che procedono all’identificazione della regione di origine notificano alla Commissione la regione identificata.

 

     Art. 9. Selezione conservatrice

Gli Stati membri garantiscono che la selezione conservatrice di una varietà da conservare avvenga obbligatoriamente nella sua regione d’origine.

 

Sezione II

Produzione di sementi e commercializzazione delle varietà da conservare

 

     Art. 10. Certificazione

In deroga all’articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono disporre che le sementi di una varietà da conservare possano essere certificate come "sementi certificate di una varietà da conservare" a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:

 

a) le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell’ambito della selezione volta a conservare la varietà;

 

b) le sementi soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle "sementi certificate" stabilite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/55/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l’esame ufficiale o l’esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale;

 

c) le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

 

     Art. 11. Verifica

In deroga all’articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono disporre che le sementi di una varietà da conservare siano verificate come "sementi standard di una varietà da conservare" a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:

 

a) le sementi soddisfano i requisiti relativi alla commercializzazione delle "sementi standard" di cui alla direttiva 2002/55/CE, tranne che per i requisiti in materia di purezza varietale minima;

 

b) le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

 

     Art. 12. Analisi delle sementi

1. Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11.

 

2. Tali analisi di cui al paragrafo 1 vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che i campioni per le analisi di cui al paragrafo 1 siano prelevati da lotti omogenei. Essi vigilano sull’applicazione delle norme relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE.

 

     Art. 13. Regione di produzione delle sementi

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d’origine.

 

Se le sementi non possono essere prodotte in tale regione a motivo di un problema specifico connesso all’ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia sono utilizzate unicamente nella regione d’origine.

 

2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l’intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.

 

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all’esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Una decisione viene adottata conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE per definire, se del caso, le restrizioni o le condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.

 

Nell’ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.

 

     Art. 14. Condizioni di commercializzazione

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

 

a) siano state prodotte nella loro regione di origine o in una delle regioni di cui all’articolo 13;

 

b) siano commercializzate nella loro regione di origine.

 

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può approvare ulteriori regioni sul proprio territorio ai fini della commercializzazione di sementi di una varietà da conservare, a condizione che tali regioni siano comparabili alla regione d’origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione.

 

Gli Stati membri, qualora approvino tali regioni supplementari, garantiscono che il quantitativo di sementi, necessario alla produzione della quantità minima di sementi di cui all’articolo 15, sia riservato alla conservazione della varietà nella sua regione di origine.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’approvazione di tali regioni supplementari.

 

3. Uno Stato membro che approvi ulteriori regioni ai fini della produzione di sementi in conformità dell’articolo 13, non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

 

     Art. 15. Restrizioni quantitative

Ogni Stato membro vigila affinché, per ogni varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzate annualmente non superi la quantità necessaria per produrre ortaggi sul numero di ettari fissato all’allegato I per le specie interessate.

 

     Art. 16. Applicazione di restrizioni quantitative

1. Gli Stati membri provvedono a che i produttori comunichino loro, prima che inizi la stagione di produzione, la superficie e l’ubicazione della zona di produzione delle sementi.

 

2. Se, in base alle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1, sussiste la possibilità che siano superate le quantità fissate dagli Stati membri conformemente all’articolo 15, gli Stati membri assegnano a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione di cui trattasi.

 

     Art. 17. Chiusura degli imballaggi

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi opportunamente sigillati.

 

2. Gli imballaggi di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del fornitore o sull’imballaggio.

 

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l’aggiunta dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.

 

     Art. 18. Etichettatura

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservare siano muniti di un’etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

 

a) la dicitura "norme CE";

 

b) il nome e l’indirizzo del responsabile dell’etichettatura o il suo numero di identificazione;

 

c) l’anno della chiusura, nei seguenti termini: "chiuso …" (anno) oppure l’anno dell’ultimo prelievo di campioni per l’ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: "campione prelevato …" (anno);

 

d) la specie;

 

e) la denominazione della varietà da conservare;

 

f) la menzione "sementi certificate di una varietà da conservare" o "sementi standard di una varietà da conservare";

 

g) la regione di origine:

 

h) se la regione di produzione delle sementi è diversa dalla regione di origine, l’indicazione della regione di produzione delle sementi;

 

i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’apposizione dell’etichetta;

 

j) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di sementi;

 

k) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura del trattamento chimico o dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o semi puri e il peso totale.

 

     Art. 19. Controlli ufficiali a posteriori

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di una varietà da conservare commercializzate a titolo della presente direttiva siano soggette a un controllo ufficiale a posteriori tramite ispezioni casuali destinate a verificarne l’identità e la purezza varietali.

 

Il controllo ufficiale a posteriori di cui al primo comma viene effettuato conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato

 

     Art. 20. Monitoraggio

Gli Stati membri garantiscono, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capitolo, con una particolare attenzione alla varietà, ai luoghi di produzione delle sementi e alle quantità.

 

CAPO III

 

Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

 

Sezione I

 

Ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

 

     Art. 21. Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. Gli Stati membri possono ammettere varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari ove siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23.

 

2. Gli Stati membri possono ammettere una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari come una varietà le cui sementi possono essere unicamente verificate come "sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari". La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come una "varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari le cui sementi devono essere verificate conformemente all’articolo 26 della direttiva 2009/145/CE della Commissione".

 

     Art. 22. Condizioni essenziali

1. Per essere ammessa come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, come è previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

 

Una varietà viene considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se è stata sviluppata per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche o pedologiche.

 

2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/91/CE, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l’omogeneità delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

 

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

 

a) nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell’allegato I della direttiva 2003/91/CE, applicabili alle specie in questione; o

 

b) nei questionari tecnici delle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell’allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

 

Per la valutazione dell’omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE.

 

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

 

     Art. 23. Norme procedurali

In deroga al disposto della prima frase dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE, non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l’ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari:

 

a) la descrizione della varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e la sua denominazione;

 

b) i risultati di esami non ufficiali;

 

c) le conoscenze acquisite con l’esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l’impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;

 

d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

 

     Art. 24. Inammissibilità di ecotipi e varietà

Una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non può essere ammessa nel catalogo nazionale delle varietà se:

 

a) essa figura già nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come una varietà diversa da una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è stata eliminata dal catalogo comune delle varietà di specie vegetali negli ultimi due anni, oppure se il periodo concesso a titolo dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE è scaduto da meno di due anni; oppure

 

b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

 

     Art. 25. Denominazione

1. Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell’articolo 2 di tale regolamento.

 

2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

 

Sezione II

 

Commercializzazione di sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

 

     Art. 26. Verifica

In deroga all’articolo 20 della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono prevedere che le sementi di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari possano essere verificate come sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se soddisfano le condizioni seguenti:

 

a) le sementi soddisfano i requisiti per la commercializzazione di "sementi standard" di cui alla direttiva 2002/55/CE, ad eccezione di quelli relativi alla purezza varietale minima;

 

b) le sementi presentano una purezza varietale sufficiente.

 

     Art. 27. Analisi delle sementi

1. Gli Stati membri vigilano affinché vengano effettuate prove per controllare che le sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfino i requisiti di cui all’articolo 26.

 

2. Tali analisi di cui al paragrafo 1 vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

 

     Art. 28. Restrizioni quantitative

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari siano commercializzate in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all’allegato II per le varie specie.

 

     Art. 29. Chiusura degli imballaggi

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari vengano commercializzate unicamente in imballaggi chiusi e sigillati.

 

2. Gli imballaggi di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del fornitore o sull’imballaggio.

 

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l’aggiunta dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.

 

     Art. 30. Etichettatura

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi di sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari siano muniti di un’etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

 

a) la dicitura "norme CE";

 

b) il nome e l’indirizzo del responsabile dell’etichettatura o il suo numero di identificazione;

 

c) l’anno della chiusura, nei seguenti termini: "chiuso …" (anno) oppure l’anno dell’ultimo prelievo di campioni per l’ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: "campione prelevato …" (anno);

 

d) la specie;

 

e) la denominazione della varietà;

 

f) la dicitura: "varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari";

 

g) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’apposizione dell’etichetta;

 

h) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di sementi;

 

i) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura del trattamento chimico o dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o semi puri e il peso totale.

 

     Art. 31. Controlli ufficiali a posteriori

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari siano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggio per verificarne l’identità e la purezza varietali.

 

Il controllo ufficiale a posteriori di cui al primo comma viene effettuato conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.

 

     Art. 32. Monitoraggio

Gli Stati membri vigilano, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capitolo, con particolare attenzione alla varietà e alle quantità.

 

CAPO IV

 

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 33. Relazioni

Gli Stati membri vigilano affinché i fornitori che operano sul loro territorio indichino, per ogni stagione di produzione, la quantità di sementi di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari immesse in commercio.

 

Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la quantità di sementi di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari immesse in commercio sul loro territorio.

 

     Art. 34. Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

Gli Stati membri segnalano alla Commissione le organizzazioni riconosciute di cui all’articolo 5, lettera d), all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 23, lettera d).

 

     Art. 35. Valutazione

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 36. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 37. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 38. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

 

[2] GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

 

[3] GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

 

[4] GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

 

[5] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

 

[6] GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11.

 

[7] GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10.

 

[8] GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi delle varietà da conservare di cui all’articolo 15

 

Nome botanico

Numero massimo di ettari per Stato membro per la produzione di ortaggi, per varietà da conservare

 

 

Allium cepa L. – (varietà Cepa) Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim)

40

 

 

Allium cepa L. (varietà Aggregatum) Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L.

20

 

 

Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Zea mays L. (partim)

10

 

 

 

ALLEGATO II

 

Peso netto massimo per imballaggio, come è indicato all’articolo 28

 

Nome botanico

Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi

 

 

Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim)

250

 

 

Allium cepa L. (varietà Cepa, Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

 

 

Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (tutte) Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. Lycopersicon esculentum Mill. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L. Solanum melongena L.

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