§ 1.15.7 - Legge Regionale 15 marzo 1983, n. 10.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi
Data:15/03/1983
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse.
Art. 2.  Obbligo del pagamento.
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Riscossione coattiva.
Art. 5.  Mancato o ritardato pagamento delle tasse.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Accertamento e definizione delle violazioni.
Art. 8.  Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.
Art. 9.  Ricorsi amministrativi.
Art. 10.  Delega.
Art. 11.  Decadenza e rimborsi.
Art. 12.  Norme abrogate.
Art. 13.  Rinvio alle norme legislative dello stato.
Art. 14.  Norme transitorie.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 1.15.7 - Legge Regionale 15 marzo 1983, n. 10. [1]

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. n. 6 del 1 aprile 1983).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse.

     I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa, adottati dalla Regione Molise nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla Regione Molise con la legge 13 maggio 1976, n. 16, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

 

     Art. 2. Obbligo del pagamento.

     La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione va corrisposta nei termini stabiliti nella tariffa stessa.

     Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

     La frazione degli importi di tassa inferiore a L. 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o 1.000 superiori.

 

     Art. 3. Modalità di pagamento.

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva.

     Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 5. Mancato o ritardato pagamento delle tasse.

     Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria di un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

     Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

     Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

     a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla data della scadenza;

     b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

 

     Art. 7. Accertamento e definizione delle violazioni.

     Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione Regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonchè limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

     I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di sua competenza.

     Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

     Art. 8. Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.

     Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta Regionale per violazione alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 detta legge.

 

     Art. 9. Ricorsi amministrativi.

     I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

     Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     Contro la decisione del Presidente della Giunta Regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.

     Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

     D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, il Presidente della Giunta Regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

     Art. 10. Delega.

     Il Presidente della Giunta Regionale può delegare l'Assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

     Sentito lo stesso Assessore, il Presidente può delegare inoltre il Responsabile del Servizio alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 11. Decadenza e rimborsi.

     L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

     Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 12. Norme abrogate.

     Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, concernente la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

     Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

 

     Art. 13. Rinvio alle norme legislative dello stato.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 14. Norme transitorie.

     Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata Tariffa, le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1982, nella misura indicata nella precedente Tariffa, annessa alla legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, non è dovuta alcuna integrazione.

     Il pagamento delle tasse indicate nell'allegata Tariffa e non previste nella precedente Tariffa annessa alla legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, deve essere effettuato a favore della Regione Molise entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Tariffa allegata alla legge regionale sulla

disciplina delle tasse regionali

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 12 novembre 2013, n. 17.