§ 1.15.2 - Legge Regionale 13 maggio 1976, n. 16.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi
Data:13/05/1976
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse.
Art. 2.  Termine di pagamento.
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Riscossione coattiva.
Art. 5.  Effetto del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Interessi moratori.
Art. 8.  Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie.
Art. 9.  Decadenza, prescrizione e rimborsi.
Art. 10.  Rinvio alle leggi dello stato.
Art. 11.  Abrogazioni di norme regionali.
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...]


§ 1.15.2 - Legge Regionale 13 maggio 1976, n. 16. [1]

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. n. 10 del 1 giugno 1976).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse.

     I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa annessa alla presente legge, adottati dalla Regione Molise nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, sono soggetti, nella misura indicata nella tariffa stessa, alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Molise con la legge 16 febbraio 1972, n. 12.

 

     Art. 2. Termine di pagamento.

     La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tale formalità.

     Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità superi l'anno, sono soggetti ad una tassa annuale, da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è emesso.

 

     Art. 3. Modalità di pagamento.

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono in modo ordinario con versamento sul c/c postale numero 6/6470 intestato all'Ufficio del Registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma (tasse sulle concessioni regionali per la Regione Molise).

     Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati relativi all'ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva.

     Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 5. Effetto del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.

     Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a L. 2.000.

     Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

     Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

     a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

     b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

 

     Art. 7. Interessi moratori.

     Sulle somme dovute dai contribuenti alla Regione Molise a titolo di tasse sulle concessioni, nonchè su quelle pagate da contribuenti medesimi e ritenute non dovute a seguito di provvedimenti in sede amministrativa e giudiziaria, si applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità previste dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147.

 

     Art. 8. Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie.

     La competenza ad accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali è attribuita, oltre che agli uffici di cui all'art. 14 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2, anche ai funzionari, impiegati e militari menzionati nelle disposizioni legislative statali in materia di Lasse sulle concessioni governative.

     Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario nella percentuale ad esso attribuita.

 

     Art. 9. Decadenza, prescrizione e rimborsi.

     L'accertamento delle violazioni alle norme del Titolo III della legge 16 febbraio 1972, n. 2, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza i tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     Il Contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

     Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il ale sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 10. Rinvio alle leggi dello stato.

     Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2, si applicano le norme di leggi statali disciplinanti le tasse sulle concessione governative.

     Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni previste dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

 

     Art. 11. Abrogazioni di norme regionali.

     Sono abrogate le norme concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali contenute nella legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2, che non siano compatibili con le norme della presente legge.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono gli allegati con le voci della tariffa delle tasse sulle varie concessioni regionali).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 12 novembre 2013, n. 17.