§ 5.3.12 - L.R. 12 novembre 2013, n. 17.
Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 tributi
Data:12/11/2013
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Oggetto della tassa
Art. 2.  Obbligo e termini di pagamento
Art. 3.  Riscossioni e pagamenti
Art. 4.  Anagrafe tributaria regionale per le tasse sulle concessioni regionali
Art. 5.  Sanzioni ed interessi
Art. 6.  Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni
Art. 7.  Riscossione coattiva mediante ruolo
Art. 8.  Tutela giurisdizionale
Art. 9.  Termini per accertamento e rimborsi
Art. 10.  Rivalutazione
Art. 11.  Rinvio e normative di settore. Efficacia delle legge
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 5.3.12 - L.R. 12 novembre 2013, n. 17.

Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 16 novembre 2013, n. 30)

 

Art. 1. Oggetto della tassa

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa allegata alla presente legge, adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dalla Regione, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali [1].

 

     Art. 2. Obbligo e termini di pagamento

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e deve essere corrisposta non oltre la consegna dell'atto stesso all'interessato.

 

2. La tassa di rinnovo deve essere corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere. Le tasse sulle concessioni regionali annuali si corrispondono entro il 31 gennaio di ogni anno, ove non stabilito diversamente nella tariffa allegata.

 

3. I provvedimenti di concessione di nuova emanazione devono indicare espressamente le modalità di pagamento nonché la somma da corrispondere per la tassa di rilascio.

 

4. Per il primo anno successivo all'istituzione, le tasse sulle concessioni regionali annuali si corrispondono entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, pena l'applicazione di sanzioni ed interessi legali.

 

     Art. 3. Riscossioni e pagamenti

1. Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento in apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione o con altra modalità che è indicata con provvedimento del dirigente competente in materia.

 

     Art. 4. Anagrafe tributaria regionale per le tasse sulle concessioni regionali

1. È istituita l'anagrafe tributaria regionale per le tasse sulle concessioni regionali.

 

2. Gli enti e gli uffici cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tariffa allegata alla presente legge, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro il termine del 30 aprile di ogni anno, a comunicare al Servizio regionale competente in materia di tributi gli estremi dei provvedimenti posti in essere nell'anno precedente, a mezzo di elenchi distinti per categoria e destinatari identificabili con codice fiscale o partita IVA.

 

     Art. 5. Sanzioni ed interessi

1. Chi eserciti un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto il rilascio dell'atto stesso ed aver assolto la tassa di rilascio o la tassa annuale è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro [2].

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) alle violazioni delle disposizioni concernenti la tassa sulle concessioni regionali, di cui alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), per le quali vale il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 18 della legge regionale stessa;

b) alle violazioni delle disposizioni concernenti la tassa sulle concessioni regionali, di cui alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), per le quali vale il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 6 della legge regionale stessa;

c) alle violazioni delle disposizioni concernenti la tassa sulle concessioni regionali per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per le quali vale il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [3].

 

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

 

3. Chi esegue in parte o in ritardo i versamenti dovuti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.

 

4. La sanzione di cui al comma 3 è ridotta, purchè la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità previste nell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

 

5. Sugli importi non pagati o pagati in ritardo sono dovuti gli interessi legali, ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

 

     Art. 6. Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni

1. Le violazioni delle norme della presente legge possono essere constatate mediante processo verbale o segnalazione, oltre che dagli organi individuati dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche da funzionari regionali nell'esercizio dei compiti del loro ufficio.

 

2. Il processo verbale di constatazione o la segnalazione sono trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono i soggetti che hanno effettuato la constatazione, all'ufficio tributi della Regione per l'avvio del procedimento di accertamento.

 

3. Nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei tributi, l'ufficio tributi della Regione può inviare un avviso bonario finalizzato all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo ed alla determinazione del corrispondente debito tributario.

 

4. L'accertamento della violazione e l'irrogazione delle sanzioni relative sono demandati al Dirigente del Servizio della Regione competente per i tributi.

 

5. Il procedimento di accertamento può essere avviato anche d'ufficio, senza previo processo verbale o segnalazione, dal Servizio regionale competente per i tributi, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della tassa.

 

6. L'avviso di accertamento contiene:

 

a) gli estremi delle disposizioni di legge violate;

 

b) la motivazione dell'accertamento del tributo;

 

c) la determinazione del tributo dovuto;

 

d) la quantificazione degli interessi e delle spese di notifica;

 

e) le modalità di estinzione del debito tributario;

 

f) i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.

 

7. Il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento comporta la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate e la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento.

 

8. La riduzione ad un terzo dell'importo delle sanzioni irrogate è possibile anche nel caso in cui l'avviso di accertamento contesti esclusivamente le sanzioni, con le stesse modalità previste al comma 7.

 

9. Entro il termine di trenta giorni possono essere presentate deduzioni difensive al Servizio competente per i tributi della Regione.

 

10. Se non interviene acquiescenza, o non sono presentate deduzioni difensive o queste ultime non sono accolte con atto espresso, o non è presentato ricorso al giudice tributario, il Servizio competente per i tributi della Regione provvede alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 7. Riscossione coattiva mediante ruolo

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8. Tutela giurisdizionale

1. Contro l'avviso di accertamento in materia di tasse sulle concessioni regionali è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alle commissioni tributarie, a norma del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

     Art. 9. Termini per accertamento e rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, anche a seguito di segnalazione dei competenti uffici, deve essere eseguito a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

 

2. Il contribuente può chiedere al servizio della Regione competente per la formazione ed il rilascio dell'atto amministrativo la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al giorno del versamento, dimostrando l'avvenuto indebito pagamento.

 

     Art. 10. Rivalutazione

1. La Regione può stabilire, con legge regionale, di rivalutare gli importi indicati nella tariffa approvata con d.lgs. n. 230/1991, applicabili nel territorio.

 

2. La legge regionale di cui al comma 1 deve entrare in vigore entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e gli importi così aggiornati hanno effetto nell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore.

 

     Art. 11. Rinvio e normative di settore. Efficacia delle legge

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali e regionali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti che esercitano funzioni conferite dalla Regione, nonché le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

2. Le disposizioni della presente legge, nonché gli importi di cui alla tariffa allegata, prevalgono sulle leggi regionali di settore che prevedono tasse sulle concessioni regionali [4].

3. Gli importi di cui alla tariffa allegata alla presente legge sono applicati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

     Art. 12. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

 

a) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2;

 

b) la legge regionale 13 maggio 1976, n. 16;

 

c) la legge regionale 15 marzo 1983, n. 10.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

ALLEGATO [5]


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 22.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 22.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 28 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

[5] Sostituito dall'allegato alla L.R. 12 settembre 2016, n. 10.