§ 71.2.7C - Legge 5 febbraio 1976, n. 16.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:05/02/1976
Numero:16


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708, [...]


§ 71.2.7C - Legge 5 febbraio 1976, n. 16.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri.

(G.U. 19 febbraio 1976, n. 45)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, le parole: "I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente".

     All'art. 1, secondo comma, le parole: "e dei giudici popolari supplenti" sono soppresse e le parole: "di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "di Forlì e di Palmi".

     All'art. 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".

     All'art. 2, le parole: "di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle altre: "di Forlì e di Palmi".

     All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

     "La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".

     La tabella C allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)