§ 3.7.37 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:02/01/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari degli interventi regionali).
Art. 3.  (Coordinamento e attuazione degli interventi).
Art. 4.  (Imprenditore artigiano).
Art. 5.  (Definizione di impresa artigiana).
Art. 6.  (Limiti dimensionali).
Art. 7.  (Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane).
Art. 8.  (Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato)
Art. 9.  (Composizione delle Commissioni).
Art. 10.  (Funzioni delle Commissioni).
Art. 11.  (Organizzazione e funzionamento delle Commissioni).
Art. 12.  (Funzioni della Regione).
Art. 13.  (Composizione).
Art. 14.  (Funzioni).
Art. 15.  (Organizzazione e strutture).
Art. 16.  (Funzioni della Regione).
Art. 17.  (Istituzione dell’Albo).
Art. 18.  (Iscrizione all’Albo)
Art. 19.  (Comunicazioni di modificazione, di sospensione e di cessazione di attività artigiana
Art. 20.  (Cancellazione dall’Albo).
Art. 21.  (Separata sezione dell’Albo delle imprese artigiane).
Art. 22.  (Ricorsi).
Art. 23.  (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 24.  (Attività di estetista).
Art. 25.  (Esercizio dell’attività di estetista)
Art. 26.  (Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista).
Art. 27.  (Regolamento comunale)
Art. 28.  (Composizione e funzioni della Commissione comunale).
Art. 29.  (Norme igienico-sanitarie).
Art. 30.  (Formazione professionale).
Art. 31.  (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 32.  (Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)
Art. 33.  (Norma transitoria).
Art. 34.  (Norma finanziaria).
Art. 35.  (Finalità).
Art. 36.  (Osservatorio regionale dell’artigianato).
Art. 37.  (Attività dell’Osservatorio).
Art. 38.  (Disciplina del Fondo).
Art. 39.  (Gestione del Fondo).
Art. 40.  (Comitato tecnico per l’artigianato).
Art. 41.  (Programma triennale).
Art. 42.  (Contenuti).
Art. 43.  (Piano annuale degli interventi).
Art. 44.  (Disciplina degli interventi).
Art. 45.  (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano).
Art. 46.  (Centri di assistenza).
Art. 47.  (Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica).
Art. 48.  (Finalità).
Art. 49.  (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e tipico di qualità).
Art. 50.  (Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità).
Art. 51.  (Interventi).
Art. 52.  (Soggetti attuatori).
Art. 53.  (Interventi per la formazione).
Art. 54.  (Botteghe-scuola).
Art. 55.  (Maestro artigiano).
Art. 56.  (Promozione occupazionale).
Art. 57.  (Sostegno ai giovani imprenditori artigiani).
Art. 58.  (Interventi).
Art. 59.  (Interventi tramite gli organismi fidi).
Art. 60.  (Statuti degli organismi fidi).
Art. 61.  (Interventi tramite l’Artigiancassa S.p.A.).
Art. 62.  (Fondo regionale di garanzia).
Art. 63.  (Norme transitorie e finali).
Art. 64.  (Abrogazioni).
Art. 65.  (Norma finanziaria).


§ 3.7.37 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

(B.U. 15 gennaio 2003, n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

FINALITÀ, COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria attribuisce particolare importanza al settore dell’artigianato e disciplina le proprie attribuzioni nella materia al fine di:

     a) tutelare, sviluppare e valorizzare le attività artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche e tradizionali;

     b) assicurare autonoma rappresentanza e autotutela al settore mediante le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato nonché mediante la tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane;

     c) coordinare e rendere più efficaci gli interventi pubblici volti alla tutela e allo sviluppo del settore anche mediante la predisposizione di piani di intervento;

     d) razionalizzare le competenze di intervento tra i vari soggetti operanti nel settore onde facilitare i rapporti delle imprese con la Regione, con il sistema delle autonomie locali, con gli organismi interessati.

 

          Art. 2. (Beneficiari degli interventi regionali).

     1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, le imprese singole, i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa.

     2. L’imprenditore e l’impresa artigiana devono possedere i requisiti e i limiti dimensionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

     3. Gli interventi finanziari, al fine di favorire la nascita di nuove imprese artigiane, sono disposti anche a favore di soggetti che ottengano l’iscrizione al competente Albo provinciale entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

     4. Le provvidenze possono essere disposte a favore di imprese aventi una sede operativa in Liguria e che riguardino iniziative realizzate in tale ambito territoriale.

 

          Art. 3. (Coordinamento e attuazione degli interventi).

     1. La Regione Liguria esercita la programmazione, l’attuazione ed il controllo degli interventi a favore dell’artigianato.

     2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e l’impiego delle risorse disponibili mediante la predisposizione di organici programmi di intervento pluriennali e piani annuali che favoriscano la partecipazione finanziaria anche di altri soggetti pubblici e dei privati sulla base di obiettivi prioritari volti a promuovere la nascita, la qualificazione ed il rafforzamento delle imprese artigiane.

     3. L’attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto dell’artigianato può essere delegata a Enti strumentali e/o funzionali regionali o affidata a organismi di diritto pubblico o a idonee strutture operative esterne secondo quanto previsto dalla presente legge.

     4. Per la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento di insediamenti artigiani si applicano le disposizioni di cui ai capi V - Sportello Unico - e VI - Procedure per le attività produttive - della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "Sviluppo Economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione Scolastica" e "Formazione Professionale").

 

TITOLO II

TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

CAPO I

DEFINIZIONE E REQUISITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI

LORO CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E ASSOCIAZIONI

 

          Art. 4. (Imprenditore artigiano).

     1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

     2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione.

     3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.

     4. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

 

          Art. 5. (Definizione di impresa artigiana).

     1. È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all’articolo 6, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all’esercizio dell’impresa.

     2. È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui all’articolo 6 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le Società per Azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

     3. È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui all’articolo 6 e con gli scopi di cui al comma 1:

     a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 4 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

     b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 4 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

     4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle Società di cui al comma 3, l’impresa mantiene la qualifica artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.

     5. L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

     6. L’impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali.

     7. La Commissione regionale per l’artigianato individua le attività, in particolare legate alle nuove professioni o caratterizzate per l’impiego di nuove tecniche produttive, che possono rientrare nell’esercizio dell’impresa artigiana.

 

          Art. 6. (Limiti dimensionali).

     1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

     a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

     b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

     c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato;

     d) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.

     e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

     2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

     a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell’apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

     b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

     c) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;

     d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;

     e) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;

     f) sono computati i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

 

          Art. 7. (Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane).

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all’albo di cui all’articolo 17.

     2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purchè in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell’Albo di cui all’articolo 21 a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

     3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell’Albo i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

 

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL’ARTIGIANATO

 

          Art. 8. (Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato) [1]

     1. Sono costituite la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l’artigianato quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell’artigianato con funzioni anche di controllo sul rispetto della disciplina relativa all’accesso e all’esercizio delle attività artigianali.

 

SEZIONE I

COMMISSIONI PROVINCIALI PER L’ARTIGIANATO

 

          Art. 9. (Composizione delle Commissioni).

     1. I componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. e si compongono di quattordici membri di cui:

     a) sei titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria;

     b) due esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative della Provincia;

     c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della Provincia;

     d) un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

     e) un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;

     f) il Conservatore del Registro delle imprese o suo delegato.

     1 bis. Nel caso in cui la Commissione provinciale per l’artigianato debba adottare provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui al comma 1, lettera a), che operino nel medesimo settore di attività delle imprese interessate dalla decisione sono tenuti ad astenersi dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche [2].

     2. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione provinciale purché siano pervenute alla Regione almeno sette designazioni, salvo l’integrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.

     3. In mancanza di almeno sette designazioni nel termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro apposito termine, nomina un Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l’artigianato.

     4. I componenti di una Commissione provinciale per l’artigianato di cui alle lettere b), c), e) del comma 1 non possono far parte di un’altra Commissione Provinciale.

     5. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all’articolo 11, comma 2, per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

     6. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano di età, che la presiede, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione, ai componenti della Commissione, del decreto di nomina. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede il Dirigente regionale competente.

     7. Il Presidente della Commissione provinciale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti fra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

     Qualora nella prima votazione non sia raggiunta tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento, viene eletto il Vicepresidente.

     8. Le Commissioni provinciali durano in carica cinque anni.

     9. I componenti delle Commissioni provinciali decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale a seguito di tempestiva comunicazione del Presidente della Commissione stessa.

     10. I componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 cessati dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di nuove designazioni.

     11. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione provinciale.

     12. Le funzioni di segreteria della Commissione provinciale, che dispone di una propria struttura organizzativa funzionalmente dipendente dal Presidente della Commissione stessa, vengono svolte da un funzionario della Camera di Commercio avente idonea qualifica ed appositamente incaricato dalla Direzione della Camera stessa, previa intesa con il Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato.

 

     Art. 10. (Funzioni delle Commissioni).

     1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato, sulla base della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi della Regione:

     a) curano la tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione ed in particolare: - accertano i requisiti di legge anche ai fini della formazione degli elenchi previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); - provvedono all’iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione delle imprese dall’albo [3];

     b) formulano proposte alla Commissione regionale per l’artigianato e all’Osservatorio regionale dell’artigianato per lo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e per la predisposizione di documentazione sulle attività artigiane;

     c) formulano proposte ed esprimono pareri alla Commissione regionale per l’artigianato per la promozione di iniziative volte alla ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo delle attività delle imprese artigiane, di aggiornamento tecnologico delle aziende e per la commercializzazione dei prodotti artigiani.

     2. Le Commissioni provinciali, in collaborazione con i Comuni, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, assicurano che le attività artigiane siano esercitate da imprese regolarmente iscritte all’albo provinciale di cui all’articolo 17.

     Le Commissioni provinciali per l’artigianato assicurano la divulgazione delle informazioni all’utenza relativamente ai compiti loro assegnati in materia di tutela delle attività artigiane.

 

     Art. 11. (Organizzazione e funzionamento delle Commissioni).

     1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.

     2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato, entro tre mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

     3. Le spese per il funzionamento e per le attività delle Commissioni provinciali, dedotto l’ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 5 riscossi dalle Camere di Commercio, sono a carico della Regione e i rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposita convenzione.

     4. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono delegate alle Camere di Commercio le quali sono tenute:

     a) a trasmettere, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull’andamento delle funzioni delegate nell’anno precedente;

     b) a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     5. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (norme per l’aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni, sugli atti e certificati di competenza delle Commissioni provinciali per l’artigianato, spettano alle Camere di Commercio.

 

     Art. 12. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali.

     2. Nel caso in cui la Commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione provinciale e nomina un Commissario straordinario.

     3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale fino alla ricostituzione della Commissione stessa che deve avvenire entro sei mesi.

 

SEZIONE II

COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

 

          Art. 13. (Composizione).

     1. I componenti della Commissione regionale per l’artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Essa è composta da:

     a) i presidenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato della Liguria;

     b) due esperti designati dalla Regione;

     c) quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle associazioni regionali artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro con struttura regionale operante in Liguria.

     3. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione regionale, salvo l’integrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.

     4. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all’articolo 15, comma 6, per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

     5. Il Presidente della Commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.

     6. La Commissione regionale dura in carica cinque anni.

     7. I componenti della Commissione regionale decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

     8. Per i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 cessati dalla carica per qualsiasi causa si provvede alla sostituzione sulla base di nuova designazione.

     9. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

     10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente alla categoria D nominato con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1.

 

          Art. 14. (Funzioni).

     1. La Commissione regionale per l’artigianato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli indirizzi della Regione:

     a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato in materia di iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane;

     b) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione nonché di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell’artigianato in Liguria avvalendosi dell’Osservatorio regionale dell’artigianato;

     c) esprime pareri in merito alla programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato;

     d) coordina l’attività e le iniziative delle Commissioni provinciali per l’artigianato mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese nonché mediante l’emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;

     e) formula proposte alla Giunta regionale, comprese quelle di tipo promozionale, rivolte alla tutela, valorizzazione sviluppo dell’artigianato, in particolare di quello artistico, anche in collaborazione con le Commissioni provinciali per l’artigianato;

     f) provvede in ordine ad ogni altro compito attribuitole dalla legge;

     g) provvede agli adempimenti di cui all’articolo 51 per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;

     h) attribuisce la qualifica di "Maestro artigiano" di cui all’articolo 55 previo accertamento del possesso dei requisiti.

     2. Per le attività di cui alla lettera g) del comma 1 la Commissione regionale può avvalersi delle Camere di Commercio.

 

          Art. 15. (Organizzazione e strutture).

     1. La Commissione regionale per l’artigianato ha sede presso la Regione.

     2. Per le funzioni di segreteria e i compiti tecnico - amministrativi la Commissione regionale si avvale della struttura regionale competente per materia ai sensi delle norme sull’ordinamento degli uffici regionali. Il segretario della Commissione dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione per quanto attiene i compiti della Commissione stessa.

     3. Le spese per il funzionamento e l’attività della Commissione regionale sono a carico della Regione. La Giunta regionale, ove occorra, può procedere per tali spese a mezzo di un funzionario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia.

     4. La Commissione regionale predispone entro il 30 settembre di ogni anno un programma annuale di attività che viene approvato dalla Giunta regionale. Tale programma comprende anche le attività dell’Osservatorio regionale dell’artigianato di cui all’articolo 36, nonché le previsioni di spesa per il funzionamento e lo svolgimento delle attività della Commissione regionale relative all’esercizio finanziario dell’anno cui fa riferimento il programma.

     5. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale presenta alla Giunta regionale il consuntivo dell’attività svolta nell’anno precedente.

     6. La Commissione regionale, entro tre mesi dalla sua prima costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dota di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

 

          Art. 16. (Funzioni della Regione).

     1. Nel caso in cui la Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione stessa e nomina un Commissario straordinario.

     2. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale fino alla sua ricostituzione che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di nomina del Commissario.

 

CAPO III

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

          Art. 17. (Istituzione dell’Albo).

     1. Sono istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli Albi provinciali delle imprese artigiane con la loro separata sezione cui sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane.

     2. Le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge nonché i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa aventi i requisiti di cui all’articolo 7, sono tenuti ad iscriversi, rispettivamente, all’Albo di cui al primo comma e alla sua separata sezione.

     3. L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che opera nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui all’articolo 5, comma 1, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società [4].

     4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo di cui al comma 1, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all’articolo 4 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

     5. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno, i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 6, mantengono l’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 del presente articolo.

     6. Per la vendita nei locali produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’Albo di cui al presente articolo le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione di vendita e di orario di vendita.

     7. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se essa non è iscritta all’Albo di cui al comma 1; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.

     8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 23.

     9. È garantito lo scambio gratuito dei dati in materia nei confronti della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni e della FI.L.S.E. S.p.A.

     10. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l’artigianato trattano, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), anche con l’ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

 

          Art. 18. (Iscrizione all’Albo) [5]

     1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 17, l’impresa artigiana comunica la sussistenza dei requisiti di legge mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, presentata in via telematica. L’Ufficio del Registro delle imprese trasmette alla Commissione provinciale per l’artigianato competente la comunicazione concernente l’iscrizione all’Albo.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'Albo con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di cancellazione e di variazione.

     3. La Commissione provinciale per l’artigianato dispone accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti,  adotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l’adozione dei motivati provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

     5. La Commissione provinciale può provvedere, altresì, all’iscrizione d’ufficio nell’Albo, previa audizione dei soggetti interessati, i quali possono farsi assistere o rappresentare, tramite delega, dalle associazioni di categoria o da persona di propria fiducia.

 

          Art. 19. (Comunicazioni di modificazione, di sospensione e di cessazione di attività artigiana [6]).

     1. I soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, sono tenuti a comunicare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell’impresa, la sospensione e la cessazione dell’attività entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento alla Commissione provinciale per l’artigianato della provincia dove ha sede l’impresa [7].

 

          Art. 20. (Cancellazione dall’Albo).

     1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato, sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 19, dispongono la cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo medesimo fatta salva la facoltà dell’impresa di conservare su richiesta l’iscrizione all’Albo nei casi e nei modi previsti dal comma 4 dell’articolo 17 [8].

     2. La cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell’attività o dalla perdita dei requisiti così come accertato dalla deliberazione della Commissione provinciale per l’artigianato.

     3. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che nell’esercizio delle loro funzioni riscontrino l’inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 nei riguardi di imprese iscritte all’Albo ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per l’artigianato ai fini degli accertamenti d’ufficio e delle relative decisioni in merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche all’organismo che ha effettuato la comunicazione.

     4. Le Commissioni provinciali provvedono alla cancellazione d’ufficio dall’Albo a seguito della perdita da parte dell’impresa dei requisiti di cui all’articolo 5 previa convocazione per l’audizione dei soggetti interessati che possono farsi assistere o rappresentare dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di propria fiducia.

 

          Art. 21. (Separata sezione dell’Albo delle imprese artigiane).

     1. Per l’iscrizione, la modificazione, la sospensione e la cancellazione da effettuare nella separata sezione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 in quanto compatibili.

     2. Le relative domande e denunce devono essere presentate dagli amministratori che hanno la rappresentanza del consorzio o della società consortile.

 

          Art. 22. (Ricorsi).

     1. Contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l’artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte di eventuali terzi interessati, degli ispettorati del lavoro, degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata [9].

     2. Il ricorso contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato non sospende l’esercizio dell’attività artigiana.

     3. I ricorsi in via amministrativa alla Commissione regionale per l’artigianato sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modificazioni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato, senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso al Tribunale competente per territorio.

     4. Le Commissioni provinciali per l’artigianato provvedono d’ufficio a eseguire le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della Commissione regionale per l’artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

 

          Art. 23. (Sanzioni amministrative pecuniarie). [10]

     1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo o alla cessazione dell’attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;

     b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo o alla cessazione dell’attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

     c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell’attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;

     d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all’Albo o alla separata sezione dello stesso.

     2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all’applicazione delle sanzioni.

     4. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all’applicazione delle sanzioni.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DI SPECIFICHE ATTIVITÀ ARTIGIANE

 

CAPO I

ATTIVITÀ DI ESTETISTA

 

          Art. 24. (Attività di estetista). [11]

     1. L’attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista) e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 9 e 10 del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni dalla l. 40/2007 e del regolamento comunale di cui all’articolo 27.

     2. Sono assoggettati alle norme del presente Capo le prestazioni ed i trattamenti di cui all’articolo 1 della l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. È esclusa dall’attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

 

          Art. 25. (Esercizio dell’attività di estetista) [12]

     1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare, da parte dell’interessato che sia in possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

     2. La sospensione e la cessazione dell’attività di estetista, il trasferimento della sede ed il subingresso nell’attività sono soggetti a comunicazione secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di cui all’articolo 27.

 

          Art. 26. (Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista). [13]

     (Omissis)

 

          Art. 27. (Regolamento comunale) [14]

     1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:

     a) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali, dei locali nei quali viene svolta l’attività di estetista, le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

     b) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l’attività di estetista presso il domicilio dell’esercente o in apposita sede designata dal committente;

     c) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura, nonché l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

     d) le procedure da rispettare in caso di sospensione o cessazione dell’attività, trasferimento di sede o subingresso nell’attività per cessione dell’azienda o per causa di morte;

     e) i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività emanati ai sensi dell’articolo 32.

 

          Art. 28. (Composizione e funzioni della Commissione comunale). [15]

     (Omissis)

 

          Art. 29. (Norme igienico-sanitarie).

     1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l’attività di estetista e accertano l’idoneità sanitaria degli operatori addetti.

     2. I relativi rapporti sono inviati al comune competente per territorio per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 32, o l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 31 [16].

     3. Nei locali dove viene svolta l’attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso in conformità al modello approvato dalla Regione che richiami l’attenzione dell’utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

 

          Art. 30. (Formazione professionale).

     1. Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l’attività di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 1/1990 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

 

          Art. 31. (Sanzioni amministrative pecuniarie). [17]

     1. L’esercizio dell’attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla sopracitata legge.

     2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l’esercizio dell’attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della presente legge, per la mancata osservanza delle norme di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), nonché per la mancata affissione dell’avviso di cui all’articolo 29, comma 3;

     b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all’uopo trasmessi al Comune ai sensi dell’articolo 29.

     3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, le funzioni relative all’accertamento e all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai Comuni che vi provvedono ai sensi della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 32. (Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività) [18]

     1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio dell’attività di estetista ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio imponendo, se del caso, la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

     2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l’artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

     3. Qualora l’attività di estetista sia svolta in assenza dei requisiti professionali o di altro requisito necessario per l’esercizio dell’attività ovvero sia svolta in contrasto con la normativa vigente, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione provinciale per l’artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

     4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per l’artigianato.

 

          Art. 33. (Norma transitoria).

     1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all’articolo 27 le imprese che già esercitano l’attività di estetista sono autorizzate a continuare l’attività stessa ai sensi dell’articolo 11 della l. 1/1990.

     2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all’articolo 27 il Comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari

 

          Art. 34. (Norma finanziaria).

     1. Per l’esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai Comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 31.

 

TITOLO IV

OSSERVATORIO REGIONALE DELL’ARTIGIANATO

 

CAPO I

ISTITUZIONE E ATTIVITÀ

 

     Art. 35. (Finalità).

     1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell’ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale.

 

          Art. 36. (Osservatorio regionale dell’artigianato).

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 35, la Regione istituisce, nell’ambito delle attività riguardanti l’artigianato, l’Osservatorio regionale dell’artigianato, di seguito denominato Osservatorio.

     2. L’Osservatorio opera in stretto collegamento con le Strutture competenti per le attività economiche, per la statistica e per il sistema informativo e con gli altri Osservatori regionali.

     3. Le funzioni dell’Osservatorio per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 37 sono svolte dalla Commissione regionale per l’artigianato integrata da:

     a) il Direttore, o suo delegato, dell’Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria;

     b) il Direttore, o suo delegato, di FI.L.S.E. S.p.A.;

     c) il Direttore regionale, o suo delegato, della cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa;

     d) i Dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti o interessate per materia.

     4. Nella prima seduta la Commissione adotta a maggioranza un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

     5. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo all’attività dell’Osservatorio stesso.

     6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate alla Struttura regionale preposta all’artigianato.

 

          Art. 37. (Attività dell’Osservatorio).

     1. L’Osservatorio provvede:

     a) alla individuazione e all’analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale;

     b) alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel Programma statistico regionale di cui alla legge regionale 6 agosto 1996 n. 34 (norme sull’attività statistica regionale);

     c) alla progettazione, costituzione e aggiornamento, nell’ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore contenente l’archivio delle imprese artigiane e quanto necessario per realizzare il quadro di riferimento dell’artigianato in Liguria;

     d) a fornire una base di conoscenza capace di costituire un valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili;

     e) a realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attuati, sia per l’analisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali;

     f) ad assicurare la partecipazione della Liguria al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell’artigianato, di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399 (norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), mediante il collegamento della rete regionale collegata alla rete informatica del sistema in modo da rendere disponibili agli altri soggetti del Sistema e al Ministero i risultati delle attività realizzate in Liguria;

     g) a diffondere, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio - economiche nonché i servizi relativi alla realtà artigiana ligure presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e tutti i soggetti interessati, anche attraverso l’organizzazione di specifiche attività di aggiornamento e di studio;

     h) a favorire la cooperazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla costituzione della base informativa del settore artigiano anche mediante la collocazione nell’infrastruttura telematica "Liguria in rete".

     2. La Regione per la realizzazione delle attività dell’Osservatorio può stipulare convenzioni con enti e loro associazioni, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria.

 

TITOLO V

RISORSE FINANZIARIE

 

CAPO I

FONDO REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

 

          Art. 38. (Disciplina del Fondo).

     1. È istituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E.) il "Fondo regionale per l’artigianato" finalizzato ad incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane singole o associate.

     2. Al Fondo confluiscono le disponibilità finanziarie destinate al comparto dell’artigianato dalla Regione, ivi compresa la quota parte del Fondo unico regionale per l’industria di cui all’articolo 11 della l.r. 9/1999, quelle recate da altre leggi statali o da programmi comunitari ad eccezione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 51, 58. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati.

     3. Il Fondo è articolato in apposite sezioni comprendenti ciascuna una o più funzioni obiettivo tenuto conto degli eventuali vincoli di destinazione determinati dalle relative norme di riferimento.

 

          Art. 39. (Gestione del Fondo).

     1. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che dovrà prevedere:

     a) le modalità operative per la costituzione del Fondo;

     b) la precisazione delle fonti e delle entità delle risorse finanziarie che in esso devono confluire, con le eventuali specifiche finalizzazioni;

     c) le modalità e i tempi del conferimento alla FI.L.S.E. nonchè della gestione delle risorse stesse;

     d) gli obblighi generali e specifici della FI.L.S.E. per la gestione operativa del Fondo;

     e) le modalità di informazione periodica e di rendicontazione alla Regione delle attività svolte;

     f) le modalità degli interventi di ispezione e controllo e di eventuale revoca della gestione da parte della Regione;

     g) la quantificazione degli oneri di gestione da riconoscere alla FI.L.S.E. e le modalità di liquidazione degli stessi.

 

          Art. 40. (Comitato tecnico per l’artigianato).

     1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato tecnico per l’artigianato composto da:

     a) un dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione che lo presiede, designato dall’Assessore regionale competente;

     b) un esperto individuato dall’Ente gestore;

     c) due esperti nelle materie economiche, giuridiche e aziendali, designati dalle Confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;

     d) il direttore per la Liguria della S.p.A. Artigiancassa;

     e) un esperto designato da Unioncamere Liguri;

     f) il Presidente della Commissione regionale per l’artigianato (C.R.A.).

     2. I soggetti aventi titolo provvedono altresì a designare contestualmente i membri supplenti che sostituiscono i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

     3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi del programma triennale e del piano annuale degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 41 e 43 nonché sulle istruttorie predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari, ai fini della concessione dei contributi.

     4. Il Comitato si dota di un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

     5. Le funzioni di segreteria del Comitato e le spese di funzionamento sono assicurate dal soggetto gestore nel rispetto della normativa regionale in materia di compensi e rimborsi spese per i membri di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.

 

TITOLO VI

DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

 

CAPO I

PROGRAMMA TRIENNALE E PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE

 

          Art. 41. (Programma triennale).

     1. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell’attività dell’Osservatorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e sentite l’Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria (Unioncamere), la Commissione regionale per l’artigianato, le organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigiani e dei lavoratori, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, propone il programma triennale al Consiglio regionale per l’approvazione.

     2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso comunque tale termine la Giunta regionale, effettuata la valutazione "ex ante", secondo i criteri e le norme vigenti in materia di programmazione, propone il programma al Consiglio regionale per l’approvazione.

 

          Art. 42. (Contenuti).

     1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e determina:

     a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

     b) i criteri per l’utilizzazione delle risorse disponibili.

     2. Il programma triennale può essere aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con le procedure previste per la sua approvazione, per adattarlo all’evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni di sua realizzabilità.

 

          Art. 43. (Piano annuale degli interventi).

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, approva il piano annuale degli interventi elaborato sulla base del programma triennale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente recate dal bilancio stesso.

     2. Il piano individua i settori di intervento, le agevolazioni e i loro limiti, la determinazione delle tipologie degli investimenti ammissibili, le modalità per l’erogazione dei contributi.

 

          Art. 44. (Disciplina degli interventi).

     1. I contributi possono essere concessi secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al regolamento (CE) n. 70/2001della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. In alternativa, le imprese possono richiedere che i contributi siano concessi secondo la regola "de minimis".

     2. Le domande per l’ottenimento delle provvidenze di cui alla presente legge relative a interventi localizzati nelle aree eligibili alle agevolazioni previste dai programmi comunitari e agli stessi conformi per tipologia di investimento e per settore di attività del proponente, non possono essere presentate nel periodo di vigenza dei bandi relativi ai precitati programmi comunitari.

 

CAPO II

PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL’ARTIGIANATO

 

          Art. 45. (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano).

     1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno delle imprese artigiane, concede contributi a favore dell’Ente Bilaterale Ligure dell’artigianato (EBLIG), gestore del Fondo Intercategoriale di Sostegno (FIS), per le seguenti finalità:

     a) sostegno alle imprese ad ai loro dipendenti nel caso di sospensione temporanea dell’attività produttiva causata da eventi straordinari quali:

     1) calamità naturali;

     2) incendi;

     3) interruzione di fonti energetiche non imputabile alle parti in causa;

     b) sostegno alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti nei casi di riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa determinate da:

     1) crisi congiunturale;

     2) riorganizzazione e ristrutturazione produttiva;

     3) mancanza di lavoro non riconducibile a flessioni stagionali o ricorrenti;

     4) mancato approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati per eventi non imputabili alle parti in causa;

     c) sostegno agli imprenditori ed ai loro dipendenti, ivi compresi i soci lavoratori ed i collaboratori, colpiti da sinistri nel corso dell’attività lavorativa. Sono escluse le imprese non in regola con la vigente normativa sull’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e le imprese non in regola con l’applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive integrazioni o modificazioni;

     d) sostegno alla diffusione di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale ed in materia di sicurezza, in particolare servizi di studio, informazione, consulenza e formazione rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane;

     e) sostegno allo sviluppo e al consolidamento della formazione continua fra gli imprenditori artigiani e dei loro dipendenti. In particolare i contributi saranno finalizzati alle seguenti attività:

     1) ricerche ed analisi dei fabbisogni formativi;

     2) definizione degli standard formativi;

     3) monitoraggio e controllo della qualità;

     4) progettazione e sperimentazione di interventi e di metodologie didattiche innovative in ambito formativo;

     5) individuazione, formazione e coordinamento degli imprenditori artigiani le cui attività produttive vengano messe a disposizione per attività formative;

     f) promozione di interventi in materia occupazionale.

     2. Le imprese artigiane ammesse al beneficio devono essere in regola con le disposizioni vigenti per l’esercizio della relativa attività ed applicare integralmente i contratti nazionali e regionali di lavoro.

     3. Il contributo è concesso dalla Regione subordinatamente alla presentazione da parte dell’EBLIG del rendiconto di cui al comma 4.

     4. Entro il primo trimestre di ogni anno l’EBLIG presenta alla Regione il rendiconto analitico relativo all’anno precedente da cui risultino le tipologie di intervento ammesse a contributo con l’utilizzo delle risorse regionali e per ciascuna di esse contenente:

     a) i soggetti beneficiari;

     b) gli importi dei relativi contributi concessi;

     c) le modalità operative seguite per l’erogazione dei finanziamenti.

 

          Art. 46. (Centri di assistenza).

     1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane liguri, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese.

     2. I centri di assistenza sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL e sul territorio di ciascuna Provincia.

     3. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall’esistenza di una pluralità di strutture operative.

     4. I centri sono autorizzati dalla Regione all’esercizio delle attività previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

     5. I centri non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività dirette:

     a) all’assistenza tecnica;

     b) alla formazione e all’aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;

     c) alla gestione economica e finanziaria di impresa;

     d) all’accesso ai finanziamenti anche comunitari;

     e) alla sicurezza e alla tutela dei consumatori;

     f) alla tutela dell’ambiente;

     g) alla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro;

     h) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;

     i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.

     6. La Regione può avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

 

          Art. 47. (Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica).

     1. La Regione Liguria promuove il rilancio della produzione vetraria manuale ed artistica.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede, per un periodo di cinque anni, alla Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell’arte vetraria", con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal comma 6.

     3. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione e la Fondazione, che prevede la costituzione entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa, di un consorzio tra le imprese operanti nel settore della lavorazione del vetro.

     4. L’attuazione e la gestione delle iniziative previste dal comma 6, devono rientrare tra i compiti dell’organizzazione consortile.

     5. La convenzione di cui al comma 3 viene stipulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa deve indicare, tra l’altro:

     a) le modalità ed i tempi di erogazione e di revoca dei contributi;

     b) i termini entro cui devono essere intraprese le iniziative previste dal comma 6;

     c) la percentuale di contributo erogabile per fare fronte alla spesa sostenuta per l’attuazione di ciascuna di tali iniziative;

     d) l’importo massimo erogabile per ognuna di esse;

     e) le modalità per l’esercizio dei controlli regionali sull’attuazione delle iniziative ammesse alla contribuzione.

     6. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per:

     a) l’attivazione di forni per la produzione del vetro;

     b) l’acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie per poter avviare la produzione vetraria;

     c) l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali;

     d) l’impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria;

     e) la ricerca di materiali e tecniche da utilizzarsi nella lavorazione del vetro.

     7. La Regione concede contributi direttamente alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell’arte vetraria" per lo svolgimento di azioni pubblicitarie, per l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale compreso la realizzazione del marchio di origine e qualità così come previsto all’articolo 50.

     8. La Regione concede altresì un contributo alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell’arte vetraria" per le spese sostenute per la gestione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.

     9. La Regione indica, nell’ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), criteri per l’istituzione di corsi formativi rivolti a coloro che intendono operare nel settore della lavorazione del vetro.

     10. L’ammontare dei contributi regionali varia tra il 40 per cento e l’80 per cento delle spese necessarie per perseguire le finalità previste dai commi 6, 7 e 8, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

     11. La Regione concede i contributi entro un mese dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di cui al comma 6 sono deliberati successivamente alla costituzione del consorzio di cui al comma 3.

     12. La Regione liquida i contributi secondo le modalità indicate nella convenzione e, comunque, a seguito della presentazione, ad opera della Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell’arte vetraria", di idonea documentazione contabile comprovante l’ammontare delle spese sostenute.

     13. Per facilitare l’avvio delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8, la Giunta può liquidare, su richiesta della Fondazione, un congruo anticipo del contributo concesso, che non può comunque superare il 40 per cento dell’importo totale annuale.

     14. Su richiesta della Fondazione, i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento delle iniziative ammesse alla contribuzione, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile.

     15. La Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell’arte vetraria", entro il 31 maggio di ogni anno, presenta alla Regione un rendiconto di tutti i contributi ricevuti, con l’indicazione delle iniziative realizzate e di quelle in corso di realizzazione.

     16. La Regione esercita, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al comma 3, il controllo sulla realizzazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. In particolare, la Regione può richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sull’attività svolta in attuazione della presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute.

     17. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal contributo concesso e dispone il rimborso di quanto già eventualmente corrisposto nei casi di:

     a) scioglimento del consorzio entro il quinquennio di cui al comma 2;

     b) modificazione dell’atto costitutivo consistente nell’eliminazione dagli scopi consortili delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8;

     c) mancato avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione, delle iniziative ammesse alla contribuzione;

     d) inosservanza degli obblighi o degli oneri posti dalla convenzione.

 

CAPO III

ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E TIPICO DI QUALITÀ

 

     Art. 48. (Finalità).

     1. La Regione promuove la tutela delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualità.

     2. Ai fini della presente legge sono considerate:

     a) lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica;

     b) lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale pur con le innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento;

     c) lavorazioni tipiche di qualità le produzioni e le attività che possiedono meriti tecnici, estetici o bontà di ideazione e di fattura, realizzate con attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell’applicazione delle tecniche esecutive.

     3. Le suddette attività debbono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale; è tuttavia ammesso l’ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l’esclusione di processi di lavorazione in serie, salve particolari lavorazioni identificate dalla Commissione regionale per l’artigianato.

 

          Art. 49. (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e tipico di qualità).

     1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate dalla Commissione regionale per l’artigianato (C.R.A.), ai sensi dell’articolo 50 comma 1, possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità inoltrando apposita domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato competente per territorio.

     2. La Commissione provinciale per l’artigianato, qualora sussistano i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle attività esercitate dai richiedenti, provvede ad una apposita annotazione nell’albo delle imprese artigiane riportando, altresì, la descrizione della particolare lavorazione attuata.

 

          Art. 50. (Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità).

     1. Per le lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, individuate dalla Commissione regionale per l’artigianato (C.R.A.), sono predisposti appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, per ciascun settore di attività, sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

     2. I disciplinari vengono approvati dalla Commissione regionale per l’artigianato, che si può avvalere di esperti e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale vigente.

     3. Alle imprese artigiane iscritte con apposita annotazione all’Albo provinciale delle imprese artigiane del settore, è riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità.

     4. La Commissione regionale per l’artigianato definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità che dovrà comunque riportare la dicitura "Regione Liguria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" o "tradizionale" o "tipica di qualità" e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

     5. La Commissione provinciale per l’artigianato vigila sul corretto uso del marchio e, previa diffida, può sospendere e, nei casi di reiterata violazione, revocare la concessione all’uso del marchio di origine e qualità.

     6. È vietata l’apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

 

          Art. 51. (Interventi).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 48 la Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all’articolo 52, promuove:

     a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione;

     b) la progettazione, organizzazione, registrazione e promozione di marchi di origine e qualità;

     c) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;

     d) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;

     e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità;

     f) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale e/o culturale sul territorio nazionale;

     g) l’allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;

     h) l’acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;

     i) la successione di impresa in caso di cessazione dell’attività, sopravvenuta invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore artigiano, a favore dei familiari, dei dipendenti o dei soci a condizione che abbiano almeno tre anni di specifica esperienza lavorativa di tipo artigianale nel settore;

     j) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.

 

          Art. 52. (Soggetti attuatori).

     1. Le Camere di Commercio, le Associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL ed operanti in tutte le province liguri, le imprese artigiane in forma associata appartenenti al settore dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, l’EBLIG, possono presentare progetti per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 51.

     2. Le iniziative di cui all’articolo 51 sono indicate nel Piano annuale di cui all’articolo 43.

 

CAPO IV

FORMAZIONE E ISTRUZIONE ARTIGIANA

 

          Art. 53. (Interventi per la formazione).

     1. La Regione, nell’ambito della programmazione delle attività formative, definisce le iniziative da assumere nel settore dell’artigianato, favorendo l’integrazione tra i sistemi formativi e l’alternanza scuola-lavoro, nonché la formazione a distanza e in azienda con particolare riguardo alle imprese del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità.

     2. Le imprese artigiane possono essere chiamate a concorrere all’attuazione dell’istruzione artigiana, in qualità di centri formativi aziendali, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa aziendale.

 

          Art. 54. (Botteghe-scuola).

     1. Sono denominati "Botteghe-scuola" i laboratori delle imprese del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità diretti da un Maestro artigiano.

     2. La Regione, sentita la Commissione regionale per l’artigianato, precisa in particolare le caratteristiche e le modalità di costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette da un Maestro artigiano.

     3. Le Botteghe-scuola svolgono compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. Le Botteghe-scuola possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative ai sensi dell’articolo 53.

     4. Nell’ambito della Bottega-scuola, il Maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacità tecnica adeguata.

 

          Art. 55. (Maestro artigiano).

     1. La qualifica di Maestro artigiano è attribuita, su richiesta dell’interessato, dalla Commissione regionale per l’artigianato al titolare di impresa del settore dell’artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all’attività.

     2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

     a) anzianità professionale di almeno sette anni, maturata in qualità di titolare, di socio lavoratore o di dipendente qualificato di un’impresa definita artigiana ai sensi dell’articolo 5 operante nei settori di cui al comma 1;

     b) per i titolari di impresa, elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile dall’aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

     3. La Commissione regionale per l’artigianato rilascia la qualifica di Maestro artigiano dopo aver verificato l’effettiva professionalità conseguita, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e l’attitudine personale del richiedente ad esercitare tale funzione.

 

          Art. 56. (Promozione occupazionale).

     1. Al fine di promuovere e sostenere l’occupazione si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente.

 

          Art. 57. (Sostegno ai giovani imprenditori artigiani).

     1. La Regione Liguria favorisce la nascita di nuove imprese artigiane formate da giovani attraverso una pluralità di agevolazioni.

     2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

     a) imprese individuali il cui titolare abbia un’età non superiore ai trentacinque anni;

     b) società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un’età non superiore ai trentacinque anni;

     c) società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un’età non superiore ai trentacinque anni [19].

     3. Gli interventi e le modalità di sostegno sono definiti nel Programma Triennale previsto dall’articolo 41 e sono finanziati con il Fondo Regionale per l’artigianato di cui all’articolo 38, al cui interno è costituita, per le finalità del presente articolo, una sezione apposita.

 

CAPO V

AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO

 

          Art. 58. (Interventi).

     1. La Regione agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane con i seguenti interventi:

     a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

     b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi sulle iniziative attivate, gestite per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori;

     c) concessione di garanzie mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n.1068 (istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al Capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), gestito per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori.

     2. FI.L.S.E., Confart ed Artigiancassa S.p.A., nell’ambito delle reciproche autonomie, coordinano la rispettiva attività anche attraverso rapporti convenzionali.

 

          Art. 59. (Interventi tramite gli organismi fidi).

     1. La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia o dal Confart stesso:

     a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi;

     b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale, vincolare fondi a garanzia, prestare fideiussioni;

     c) realizzare attività a favore delle cooperative e dei soci delle stesse, dirette all’assistenza tecnica, all’informazione tecnico-finanziaria, all’aggiornamento, all’attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all’incentivazione dell’artigianato nonché all’elaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell’artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell’ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d’area e degli accordi di programma;

     d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative.

     2. Il programma triennale indica la dotazione finanziaria degli interventi al Confart nonché le modalità di concessione delle provvidenze.

 

          Art. 60. (Statuti degli organismi fidi).

     1. Ai fini dell’accesso ai benefici di cui all’articolo 59 della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Confart provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

     a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

     b) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione Liguria, un membro in rappresentanza dell’Unioncamere Liguri e quattro membri, due per ciascuna Associazione regionale dell’artigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentatività a livello regionale ed in tutte le province liguri;

     c) designazione da parte della Regione Liguria di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili;

     d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini indicati dall’assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

     2. Ai fini dell’accesso ai benefici dell’articolo 59 della presente legge, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le Cooperative provvedono ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

     a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

     b) presenza nel consiglio di amministrazione di: un membro in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente e un membro per ciascuna Associazione provinciale dell’artigianato rappresentata nel CNEL ed avente adeguata rappresentatività sul territorio;

     c) designazione da parte della Provincia, nel cui territorio ha sede la cooperativa, di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili;

     d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini indicati dall’assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

 

          Art. 61. (Interventi tramite l’Artigiancassa S.p.A.).

     1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni già stipulate tra i competenti Ministeri e Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali), la Regione effettua conferimenti alla sezione del Fondo previsto dalla l. 949/1952, attingendo anche da fondi comunitari.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

     3. La Regione destina altresì propri conferimenti alla predetta sezione del Fondo per realizzare le finalità di cui al comma 4.

     4. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale, con il piano annuale definisce le tipologie di intervento e le modalità di gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:

     a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;

     b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;

     c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

     5. Per l’attuazione degli interventi dei cui al comma 4, l’Artigiancassa S.p.A. si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione nella composizione stabilita con la deliberazione in data 24 maggio 2001 della Conferenza Unificata ex articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.

 

          Art. 62. (Fondo regionale di garanzia).

     1. La Regione effettua propri conferimenti al Fondo regionale di Garanzia di cui alla l. 1068/1964 per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della l. 949/1952 e successive modificazioni.

     2. Il piano annuale degli interventi indica le modalità per la concessione dei conferimenti.

     3. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni stipulate tra i competenti Ministeri e l’Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 112/1998, la gestione degli interventi di cui al comma 1 è effettuata dall’Artigiancassa S.p.A. ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il Confart.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

CAPO I

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 63. (Norme transitorie e finali).

     1. Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato, anche nella sua composizione integrata, nonché il Comitato tecnico consultivo per l’artigianato e il Comitato tecnico regionale presso l’Artigiancassa S.p.A. sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine continuano ad operare le Commissioni, i Comitati e gli altri organi consultivi previsti dalla previgente normativa.

     2. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti sul bilancio 2002 sono utilizzati fino al termine dell’esercizio ai sensi delle medesime disposizioni.

     3. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi della medesima nonché per la loro revoca prescindendo dal parere dei Comitati consultivi per l’artigianato soppressi ai sensi della presente legge.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma triennale di cui all’articolo 41 deve essere proposto dalla Giunta al Consiglio regionale, per l’approvazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Sono fatti salvi i rapporti già attivati mediante la concessione della garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale 6 luglio 1978 n. 38 e si prescinde, per la dichiarazione di decadenza ed inefficacia della garanzia nonché per la liquidazione delle competenze a favore degli Istituti di credito interessati, dal parere dei Comitati consultivi per l’artigianato soppressi ai sensi della presente legge.

     6. Ai componenti delle Commissioni e dei Comitati previsti dalla presente legge, con esclusione dei dipendenti regionali, sono attribuiti i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni.

     7. Lo schema di convenzione di cui all’articolo 47, comma 3, da stipulare tra la Regione Liguria e la Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell’arte vetraria", con sede in Altare, è quello approvato dalla Giunta regionale in data 7 giugno 2002 quale proposta al Consiglio n. 18 e la somma di Euro 30.987, 57 impegnata sul capitolo 7820 "Contributi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica" del bilancio per l’esercizio 2001, è destinata esclusivamente alla attuazione delle iniziative previste dall’articolo 47, comma 7.

 

CAPO II

ABROGAZIONI

 

          Art. 64. (Abrogazioni).

     1. Nella legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") sono abrogati gli articoli 5, 6, 7.

     2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     - legge regionale 15 giugno 1973 n. 19 (norme per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato);

     - legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 (interventi per lo sviluppo dell’artigianato);

     - legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 (interventi finanziari a favore dell’artigianato);

     - legge regionale 16 giugno 1978 n. 28 (modifica e rifinanziamento della legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e rifinanziamento della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 riguardanti interventi per l’artigianato);

     - legge regionale 28 marzo 1979 n. 10 (aumento della fidejussione sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alla l.r. 6 luglio 1978 n. 38);

     - legge regionale 24 marzo 1980 n. 17 (disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

     - legge regionale 2 novembre 1982 n. 41 (aumento della fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alle leggi regionali 6 luglio 1978 n. 38 e 28 marzo 1979 n. 10);

     - legge regionale 22 giugno 1983 n. 25 (interventi volti all’incentivazione di operazioni di leasing per l’incremento della produttività delle imprese artigiane);

     - legge regionale 17 dicembre 1984 n. 53 (tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico);

     - legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 (norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per l’istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

     - legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 (interventi per lo sviluppo dell’associazionismo economico tra imprese artigiane);

     - legge regionale 23 novembre 1992 n. 33 (costituzione delle Commissioni provinciali per l’artigianato);

     - legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria);

     - legge regionale 14 settembre 1993 n. 50 (norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell’attività di estetista");

     - legge regionale 9 gennaio 1995 n. 1 (modifica della legge 28 agosto 1989 n. 41 "Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per l’istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane");

     - legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2 (interventi regionali a favore del Fondo intercategoriale di sostegno (F.I.S.));

     - legge regionale 6 aprile 1995 n. 22 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria" e della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 "Interventi per lo sviluppo dell’associazionismo economico tra imprese artigiane");

     - legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 (norme per l’elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l’artigianato);

     - legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 (provvedimenti per l’assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane);

     - legge regionale 30 ottobre 1995 n. 50 (modifica della legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 "Norme per l’elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l’artigianato");

     - legge regionale 1 marzo 1996 n. 8 (modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per l’assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");

     - legge regionale 11 aprile 1996 n. 19 (modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e alla legge regionale 16 giugno 1978 n.28, recante interventi finanziari a favore dell’artigianato);

     - legge regionale 3 dicembre 1996 n. 50 (norme in materia di nomina di componenti delle Commissioni provinciali e ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1995 n. 30);

     - legge regionale 20 gennaio 1997 n. 4 (modificazione alla legge regionale 14 settembre 1993 n. 50 recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell’attività di estetista");

     - legge regionale 28 maggio 1997 n. 20 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria");

     - legge regionale 6 novembre 1997 n. 43 (istituzione dell’Osservatorio Regionale dell’Artigianato);

     - legge regionale 11 dicembre 1997 n. 47 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria");

     - legge regionale 27 dicembre 1999 n 45 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per l’assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");

     - legge regionale 28 gennaio 2000 n. 4 (modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per l’assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");

     - legge regionale 15 novembre 2001 n. 39 (interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica).

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 65. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall’anno finanziario 2003, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - area XVI "Artigianato" alle seguenti Unità Previsionali di Base:

     U.P.B. 16.101 Interventi a tutela dell’artigianato (ridenominata)

     U.P.B. 16.201 Politiche di sviluppo dell’artigianato (ridenominata)

     2. Agli oneri per l’esercizio 2003 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

     3. Agli oneri derivanti dall’articolo 63, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento".

     4. Agli oneri derivanti dall’articolo 11 "Organizzazione e funzionamento delle Commissioni" si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe agli Enti Locali".

     5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4, per gli esercizi successivi, si provvede con i relativi bilanci.

     6. Sono mantenute nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale area XVI "Artigianato", in relazione a quanto previsto dall’articolo 64 "Abrogazioni", fino ad esaurimento della loro funzione e dei relativi stanziamenti le seguenti Unità Previsionali di Base:

     U.P.B. 16.103 - Agevolazioni al credito per l’artigianato.

     U.P.B. 16.202 - Interventi promozionali per l’artigianato - contributi in annualità.

     U.P.B. 16.203 - Agevolazioni al credito per l’artigianato.

     U.P.B. 16.204 - Agevolazioni al credito per l’artigianato - contributi in annualità.

     U.P.B. 16.205 - Sviluppo associazionismo nell’artigianato.

     U.P.B. 16.206 - Sviluppo associazionismo nell’artigianato - contributi in annualità.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[3] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[6] Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[9] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[15] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[16] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[19] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1.