§ 3.7.6 - L.R. 6 luglio 1978, n. 38.
Fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:06/07/1978
Numero:38


Sommario
Art. 1.      La Regione, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, al fine di agevolare l'accesso delle imprese artigianali al credito a medio termine, assiste con garanzia fidejussoria i [...]
Art. 2.      Le fidejussioni prestate dalla Regione, per una durata massima di dieci anni, non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 60.000.000.000
Art. 3.      L'ammissione alla garanzia nonché il pagamento delle passività di cui al 3° comma dell'art. 2 sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente di cui all'art. 8 [...]
Art. 4.      Possono presentare domanda per l'ammissione alla garanzia le imprese artigiane, singole, associate o consorziate
Art. 5.      Ai fini del 3° comma dell'art. 2 gli istituti di credito procedono alla notifica del precetto cambiario o di altre azioni giudiziarie volte al recupero del credito trascorsi non più di cinque [...]
Art. 6.      Dopo aver deliberato in merito alla concessione del finanziamento, l'istituto di credito trasmette alla Regione, entro un termine che verrà stabilito nella convenzione, l'estratto del relativo [...]
Art. 7.      La garanzia è inefficace qualora risulti che l'istituto di credito
Art. 8.      Sono abrogati gli artt. dall'1 al 5 della l.r. 24 luglio 1973, n. 26, nonché gli artt. dall'1 al 6 del reg. Reg. 20 agosto 1973, n. 1 ed i relativi allegati, concernenti l'istituzione e il [...]
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 3.7.6 - L.R. 6 luglio 1978, n. 38.

Fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane.

(B.U. 19 luglio 1978, n. 29).

 

Art. 1.

     La Regione, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, al fine di agevolare l'accesso delle imprese artigianali al credito a medio termine, assiste con garanzia fidejussoria i finanziamenti concessi a tali imprese in base alle disposizioni di legge sul credito per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché la costituzione di scorte.

 

     Art. 2.

     Le fidejussioni prestate dalla Regione, per una durata massima di dieci anni, non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 60.000.000.000 [1].

     Le imprese artigiane possono usufruire della garanzia regionale solamente per la parte del finanziamento che non possono coprire con le garanzie di cui dispongono richieste dall'istituto finanziatore. Solo nel caso che non possano prestare alcuna garanzia la fidejussione della Regione copre l'intero finanziamento.

     Essa si estende, per la parte di finanziamento garantita, fino al cento per cento delle passività che gli istituti di credito convenzionati dimostrino di aver sofferto per capitale, interessi e spese dopo aver esperito tutte le procedure di recupero coattivo nei confronti dell'impresa finanziaria.

     La garanzia regionale prestata solamente per una parte del finanziamento si estingue con il rientro delle prime quote del capitale pari alla somma garantita dalla Regione.

 

     Art. 3.

     L'ammissione alla garanzia nonché il pagamento delle passività di cui al 3° comma dell'art. 2 sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente di cui all'art. 8 della l.r. 24 luglio 1973, n. 26.

 

     Art. 4.

     Possono presentare domanda per l'ammissione alla garanzia le imprese artigiane, singole, associate o consorziate.

     La domanda deve essere redatta in triplice copia sul modello di cui all'allegato «A» della presente legge e presentata ad uno degli Istituti di credito convenzionati con la Regione, al quale è richiesto il finanziamento.

 

     Art. 5.

     Ai fini del 3° comma dell'art. 2 gli istituti di credito procedono alla notifica del precetto cambiario o di altre azioni giudiziarie volte al recupero del credito trascorsi non più di cinque mesi dalla seconda rata consecutiva non pagata, salvo proroghe espressamente autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente, e devono continuare l'azione legale con l'ordinaria diligenza.

     Gli istituti di credito, prima di procedere all'esperimento di eventuali procedure concorsuali, devono richiedere il nulla osta della Giunta regionale che decide in merito, sentito il comitato consultivo competente.

     Alla chiusura delle procedure gli istituti di credito richiedono alla Giunta regionale il rimborso delle perdite definitivamente accertate.

     Qualora, dopo la liquidazione delle passività, la situazione patrimoniale del debitore presentasse nuove possibilità di recupero, gli istituti di credito convenzionati, previo assenso della Regione, devono procedere alle ulteriori azioni esecutive.

     I rapporti tra le Regioni e gli istituti di credito relativi alla prestazione della garanzia sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     Dopo aver deliberato in merito alla concessione del finanziamento, l'istituto di credito trasmette alla Regione, entro un termine che verrà stabilito nella convenzione, l'estratto del relativo provvedimento unitamente al modulo di cui all'allegato «B» della presente legge.

     La Giunta regionale comunica all'istituto finanziatore l'ammissione alla garanzia entro dieci giorni dalla intervenuta esecutività della relativa deliberazione. Gli istituti di credito convenzionati comunicano alla Giunta regionale, per ogni singolo finanziamento:

     a) la data di stipulazione e l'importo totale del finanziamento nonché l'importo e la scadenza delle rate relative alla parte del finanziamento garantito;

     b) le rinunce ai finanziamenti già ammessi alla garanzia e le estinzioni anticipate per la parte garantita dalla Regione.

     La Giunta regionale comunica bimestralmente agli istituti di credito convenzionati l'ammontare complessivo delle garanzie concesse indicando, altresì, la residua capacità di garanzia ai sensi della presente legge.

 

     Art. 7.

     La garanzia è inefficace qualora risulti che l'istituto di credito:

     a) abbia erogato il mutuo ad imprese artigiane che, al momento della stipula del contratto, non erano iscritte all'albo provinciale di cui all'art. 9 della l. 25 luglio 1956, n. 869 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) abbia erogato il mutuo, sulla base della documentazione prodotta, per impieghi non rientranti fino all'inizio nelle finalità produttive dell'impresa quali risultano dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

     c) non abbia provveduto a comunicare alla Regione la eventuale cancellazione della impresa mutuataria dall'albo provinciale di cui all'art. 9 della l. 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni ed integrazioni o la eventuale revoca del contributo in conto interessi disposta dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane entro nove mesi dalla fine dell'anno solare in cui tali fatti si sono verificati;

     d) non abbia osservato ed esperito tutte le azioni e le cautele necessarie per il recupero del credito.

     La Giunta regionale, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al comma precedente, dichiara l'inefficacia della garanzia concessa, sentito il comitato consultivo competente, previa contestazione all'istituto bancario interessato ed esame delle controdeduzioni che lo stesso può presentare nel termine di quarantacinque giorni.

 

     Art. 8.

     Sono abrogati gli artt. dall'1 al 5 della l.r. 24 luglio 1973, n. 26, nonché gli artt. dall'1 al 6 del reg. Reg. 20 agosto 1973, n. 1 ed i relativi allegati, concernenti l'istituzione e il funzionamento del fondo di garanzia per i mutui a medio termine contratti da imprese artigiane.

     Conseguentemente il capitale e gli interessi al netto delle spese di detto fondo, nell'ammontare risultante al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono introitati nello stato di previsione dell'entrata in bilancio per l'esercizio 1978.

 

     Art. 9. [2]

     (Omissis).

 

     Art. 10. [3]

     (Omissis).

 

 

Allegato "A" alla legge regionale.................................

...................................., li..........................

                                     Spett.le REGIONE LIGURIA

                                     GENOVA

La sottoscritta impresa artigiana.................................

..................................................................

con sede in....................................(Prov.............)

via............................................n. ................

                                  DOMANDA

che il finanziamento di L. ......................, richiesto alla

Banca.............................................................

in data..........................per la durata di anni............

da utilizzare per i seguenti scopi................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

possa usufruire della garanzia fideiussoria istituita con la legge

regionale.........................................................

Distinti saluti.

                                  ..............................

                                              (Firma)

 

 

 


[1] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 1979, n. 10 e successivamente dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 1982 n. 41.

[2] Reca disposizioni finanziarie.

[3] Reca dichiarazione d'urgenza.