§ 3.7.39 - L.R. 13 giugno 2011, n. 14.
Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:13/06/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Recepimento della direttiva n. 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport)
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 3/2003)
Art. 3.  (Integrazione all’articolo 9 della l.r. 3/2003)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 3/2003)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 17 della l.r. 3/2003)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 3/2003)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 3/2003)
Art. 8.  (Modifica all’articolo 20 della l.r. 3/2003)
Art. 9.  (Modifica all’articolo 22 della l.r. 3/2003)
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 3/2003)
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 3/2003)
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 3/2003)
Art. 13.  (Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 3/2003)
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 3/2003)
Art. 15.  (Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 3/2003)
Art. 16.  (Modifica all’articolo 29 della l.r. 3/2003)
Art. 17.  (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 3/2003)
Art. 18.  (Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 3/2003)
Art. 19.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 23/2009)
Art. 20.  (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 23/2009)
Art. 21.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 23/2009)
Art. 22.  (Integrazione dell’articolo 9 della l.r. 23/2009)
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 37/2007)
Art. 24.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 37/2007)
Art. 25.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 37/2007)
Art. 26.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 37/2007)
Art. 27.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 37/2007)
Art. 28.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 37/2007)
Art. 29.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 37/2007)
Art. 30.  (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 37/2007)
Art. 31.  (Modifiche al Titolo III e all’articolo 11 della l.r. 37/2007)
Art. 32.  (Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 37/2007)
Art. 33.  (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 37/2007)
Art. 34.  (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 37/2007)
Art. 35.  (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 37/2007)
Art. 36.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 37/2007)
Art. 37.  (Modifica all’articolo 21 della l.r. 37/2007)
Art. 38.  (Semplificazione amministrativa in agricoltura)
Art. 39.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 44/1999)
Art. 40.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 44/1999)
Art. 41.  (Modifica all’articolo 9 della l.r. 44/1999)
Art. 42.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 44/1999)
Art. 43.  (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 44/1999)
Art. 44.  (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 2/2008)
Art. 45.  (Modifica all’articolo 20 della l.r. 2/2008)
Art. 46.  (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 2/2008)
Art. 47.  (Modifica all’articolo 24 della l.r. 2/2008)
Art. 48.  (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 2/2008)
Art. 49.  (Modifica all’articolo 27 della l.r. 2/2008)
Art. 50.  (Modifica all’articolo 49 della l.r. 2/2008)
Art. 51.  (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 2/2008)
Art. 52.  (Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 2/2008)
Art. 53.  (Modifiche all’articolo 57 della l.r. 2/2008)
Art. 54.  (Modifiche all’articolo 58 della l.r. 2/2008)
Art. 55.  (Modifica all’articolo 59 della l.r. 2/2008)
Art. 56.  (Modifica all’articolo 62 della l.r. 2/2008)
Art. 57.  (Modifiche all’articolo 63 della l.r. 2/2008)
Art. 58.  (Modifica all’articolo 64 della l.r. 2/2008)
Art. 59.  (Modifica all’articolo 66 della l.r. 2/2008)
Art. 60.  (Modifica all’articolo 14 della l.r. 28/1997)
Art. 61.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/1997)
Art. 62.  (Modifica all'articolo 3 della l.r. 12/1998)
Art. 63.  (Norme finali e transitorie)


§ 3.7.39 - L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

(B.U. 15 giugno 2011, n. 10)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Recepimento della direttiva n. 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport)

     1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge detta disposizioni di modifica della legislazione regionale in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità, il corretto ed uniforme funzionamento del mercato ed eliminare limitazioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione europea nel territorio regionale se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003, N. 3 (RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARTIGIANATO)

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 3. (Integrazione all’articolo 9 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 3/2003)

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2003 le parole: “ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo” sono soppresse.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 17 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [5].

     2. (Omissis) [6].

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [7].

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [8].

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [9].

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [10].

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [11].

 

     Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 3/2003)

     1. L’articolo 26 della l.r. 3/2003 è abrogato.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [12].

 

     Art. 15. (Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 3/2003)

     1. L’articolo 28 della l.r. 3/2003 è abrogato.

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 29 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [13].

 

     Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [14].

 

     Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 3/2003)

     1. (Omissis) [15].

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009, N. 23 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 174)

 

     Art. 19. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 23/2009)

     1. (Omissis) [16].

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 23/2009)

     1. (Omissis) [17].

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 23/2009)

     1. (Omissis) [18].

 

     Art. 22. (Integrazione dell’articolo 9 della l.r. 23/2009)

     1. (Omissis) [19].

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [20].

     2. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: “ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)” sono soppresse.

     3. (Omissis) [21].

 

     Art. 24. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [22].

     2. (Omissis) [23].

 

     Art. 25. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [24].

     2. (Omissis) [25].

 

     Art. 26. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [26].

     2. (Omissis) [27].

     3. (Omissis) [28].

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 37/2007)

     1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 37/2007 le parole: “previste dal regolamento” sono soppresse.

 

     Art. 28. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [29].

 

     Art. 29. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [30].

     2. (Omissis) [31].

     3. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è abrogato.

     4. (Omissis) [32].

     5. (Omissis) [33].

     6. (Omissis) [34].

     7. (Omissis) [35].

     8. (Omissis) [36].

     9. La lettera d) del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è abrogata.

     10. (Omissis) [37].

 

     Art. 30. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [38].

 

     Art. 31. (Modifiche al Titolo III e all’articolo 11 della l.r. 37/2007)

     1. Nel Titolo III della l.r. 37/2007 le parole: “pescaturismo e” sono soppresse.

     2. Nella rubrica dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: “di pescaturismo e” sono soppresse.

     3. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: “di pescaturismo e” sono soppresse.

     4. (Omissis) [39].

     5. (Omissis) [40].

     6. (Omissis) [41].

     7. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: “pescaturismo e” sono soppresse.

     8. (Omissis) [42].

     9. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: “e degli elenchi regionali nonché” e le parole: “Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni.” sono soppresse.

     10. Il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 è abrogato.

 

     Art. 32. (Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [43].

 

     Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [44].

 

     Art. 34. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 37/2007)

     1. (Omissis) [45].

     2. (Omissis) [46].

     3. (Omissis) [47].

     4. (Omissis) [48].

     5. (Omissis) [49].

 

     Art. 35. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 37/2007)

     1. Nella rubrica dell’articolo 15 della l.r. 37/2007 le parole: “dell’autorizzazione” sono soppresse.

     2. (Omissis) [50].

     3. (Omissis) [51].

     4. (Omissis) [52].

 

     Art. 36. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 37/2007)

     1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 37/2007 le parole: ”con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate” sono soppresse.

 

     Art. 37. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 37/2007)

     1. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 37/2007 è abrogato.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

 

     Art. 38. (Semplificazione amministrativa in agricoltura)

     1. Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti, non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di competenza dell’amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.

     2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo II della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal relativo regolamento di attuazione.

     3. Il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell’istanza da parte del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta.

     4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)

 

     Art. 39. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 44/1999)

     1. (Omissis) [53].

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.

     3. (Omissis) [54].

     4. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: “presso la propria Provincia” e le parole: “Tale ultima possibilità è esercitabile anche dagli accompagnatori turistici.” sono soppresse.

     5. (Omissis) [55].

     6. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.

     7. Il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.

     8. (Omissis) [56].

 

     Art. 40. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 44/1999)

     1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 44/1999 è abrogata.

 

     Art. 41. (Modifica all’articolo 9 della l.r. 44/1999)

     1. (Omissis) [57].

 

     Art. 42. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 44/1999)

     1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 44/1999 è abrogata.

 

     Art. 43. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 44/1999)

     1. (Omissis) [58].

     2. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 44/1999 è abrogato.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI)

 

     Art. 44. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [59].

     2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dell’autorizzazione all’esercizio” sono soppresse.

 

     Art. 45. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [60].

 

     Art. 46. (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [61].

     2. (Omissis) [62].

 

     Art. 47. (Modifica all’articolo 24 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [63].

 

     Art. 48. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [64].

     2. (Omissis) [65].

 

     Art. 49. (Modifica all’articolo 27 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [66].

 

     Art. 50. (Modifica all’articolo 49 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [67].

 

     Art. 51. (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [68].

     2. Al comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dell’autorizzazione all’esercizio” sono soppresse.

 

     Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [69].

 

     Art. 53. (Modifiche all’articolo 57 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [70].

     2. (Omissis) [71].

     3. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dell’autorizzazione all’esercizio” sono soppresse.

 

     Art. 54. (Modifiche all’articolo 58 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [72].

     2. (Omissis) [73].

     3. (Omissis) [74].

     4. Al comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività” sono soppresse.

 

     Art. 55. (Modifica all’articolo 59 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [75].

 

     Art. 56. (Modifica all’articolo 62 della l.r. 2/2008)

     1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e” sono soppresse.

 

     Art. 57. (Modifiche all’articolo 63 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [76].

     2. (Omissis) [77].

     3. (Omissis) [78].

 

     Art. 58. (Modifica all’articolo 64 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [79].

 

     Art. 59. (Modifica all’articolo 66 della l.r. 2/2008)

     1. (Omissis) [80].

 

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1997, N. 28 (ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)

 

     Art. 60. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 28/1997) [81]

     1. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "se residenti in Liguria ovvero" sono soppresse.

 

     Art. 61. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/1997)

     1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1998, N.12 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)

 

     Art. 62. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 12/1998)

     1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "per i tecnici residenti nel proprio territorio" sono soppresse.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 63. (Norme finali e transitorie) [82]

     1. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell’agriturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall’articolo 33 della presente legge.

     1 bis. Il regolamento regionale 23 settembre 2008, n. 4 (Disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37) è abrogato dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall’articolo 33 della presente legge [83].

     2. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell’ittiturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall’articolo 33 della presente legge.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Ai procedimenti in corso relativi alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le norme vigenti alla data del loro avvio.

     5. Gli operatori iscritti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9 della l.r. 37/2007 sono registrati d’ufficio nella Banca dati regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9 della l.r. 37/2007 come modificato dall’articolo 29 della presente legge.

     6. Restano valide le autorizzazioni comunali di cui all’articolo 10 della l.r. 37/2007 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[2] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 9 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[3] Sostituisce il comma 3 dell'art. 17 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[4] Sostituisce l'art. 18 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[5] Modifica la rubrica dell'art. 19 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[6] Modifica il comma 1 dell'art. 19 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[7] Modifica il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[8] Modifica il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[9] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[10] Sostituisce l'art. 24 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[11] Sostituisce l'art. 25 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[12] Sostituisce l'art. 27 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[13] Modifica il comma 2 dell'art. 29 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[14] Sostituisce l'art. 31 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[15] Sostituisce l'art. 32 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[16] Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 5 giugno 2009, n. 23.

[17] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 5 giugno 2009, n. 23.

[18] Sostituisce il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 5 giugno 2009, n. 23.

[19] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 9 della L.R. 5 giugno 2009, n. 23.

[20] Modifica il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[21] Modifica il comma 5 dell'art. 2 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[22] Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[23] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 3 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[24] Modifica il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[25] Modifica il comma 7 dell'art. 4 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[26] Modifica il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[27] Modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[28] Modifica il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[29] Modifica il comma 5 dell'art. 8 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[30] Modifica la rubrica dell'art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[31] Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[32] Sostituisce il comma 3 dell'art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[33] Sostituisce il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[34] Modifica il comma 5 dell'art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[35] Sostituisce il comma 6 dell'art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[36] Modifica il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[37] Inserisce il comma 7 bis nell'art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[38] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[39] Modifica il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[40] Sostituisce il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[41] Inserisce i commi 4 bis e 4 ter nell'art. 11 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[42] Modifica il comma 6 dell'art. 11 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[43] Inserisce l'art. 11 bis nella L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[44] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[45] Sostituisce le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[46] Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[47] Modifica la lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[48] Modifica la lettera h) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[49] Modifica la lettera k) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[50] Sostituisce il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[51] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 15 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[52] Sostituisce il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[53] Modifica il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 44.

[54] Modifica il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 44.

[55] Sostituisce il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 44.

[56] Modifica il comma 9 dell'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 44.

[57] Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 44.

[58] Modifica il comma 4 dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 44.

[59] Modifica il comma 1 dell'art. 19 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[60] Modifica il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[61] Modifica il comma 1 dell'art. 23 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[62] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 23 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[63] Modifica il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[64] Modifica il comma 1 dell'art. 25 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[65] Sostituisce il comma 2 dell'art. 25 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[66] Sostituisce il comma 3 dell'art. 27 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[67] Modifica il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[68] Modifica il comma 3 dell'art. 51 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[69] Sostituisce l'art. 56 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[70] Modifica la rubrica dell'art. 57 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[71] Modifica il comma 1 dell'art. 57 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[72] Modifica la rubrica dell'art. 58 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[73] Modifica il comma 1 dell'art. 58 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[74] Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 58 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[75] Modifica il comma 2 dell'art. 59 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[76] Modifica il comma 1 dell'art. 63 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[77] Sostituisce il comma 6 dell'art. 63 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[78] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 63 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[79] Sostituisce il comma 4 dell'art. 64 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[80] Modifica il comma 1 dell'art. 66 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[81] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 1 aprile 2014, n. 7.

[82] Vedi note da 1 a 47 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37.

[83] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.