§ 3.1.48 - L.R. 24 luglio 1997, n. 28.
Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:24/07/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 3.  (Attività delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 4.  (Uffici di biglietteria).
Art. 5.  (Delega alle Province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe).
Art. 6.  (Funzioni di vigilanza e controllo).
Art. 7.  (Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 8.  (Domande per il rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali).
Art. 9.  (Variazioni delle condizioni).
Art. 10.  (Chiusura temporanea dell'agenzia).
Art. 11.  (Deposito cauzionale e garanzia assicurativa).
Art. 12.  (Redazione dei programmi di viaggio).
Art. 13.  (Requisiti del responsabile tecnico).
Art. 14.  (Accertamento dei requisiti mediante titoli).
Art. 15.  (Corsi professionali ed esami per direttore tecnico).
Art. 16.  (Elenco dei possessori dei requisiti di direttore tecnico).
Art. 17.  (Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri).
Art. 18.  (Registro delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 19.  (Associazioni senza scopo di lucro).
Art. 20.  (Sanzioni amministrative. Decadenza.).
Art. 21.  (Norme transitorie e finali).
Art. 22.  (Rapporti finanziari. Delega).
Art. 23.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.48 - L.R. 24 luglio 1997, n. 28. [1]

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

(B.U. 13 agosto 1997, n. 13).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro di cui agli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), in attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") e del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria).

 

     Art. 2. (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate agenzie, le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.

 

     Art. 3. (Attività delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Le agenzie, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del decreto legislativo 111/1995.

     2. E' attività propria delle agenzie l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti dal decreto legislativo 111/1995.

     3. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

     a) trasporto;

     b) alloggio;

     c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.

     4. Le agenzie possono svolgere anche le seguenti attività:

     a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e di giri di città con ogni mezzo di trasporto;

     b) prenotazione e vendita di biglietti, anche speciali, per conto delle imprese italiane ed estere che eserciscono trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei ed altri tipi di trasporto;

     c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;

     d) prenotazione di servizi presso strutture ricettive e della ristorazione ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

     e) informazione e propaganda di iniziative turistiche;

     f) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

     g) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     h) prenotazione del noleggio, nell'ambito delle attività turistiche, di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

     i) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari (traveller's chèque) e di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

     j) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni autorizzate ad operare sull'intero territorio nazionale, di polizze a garanzia di ogni rischio connesso al servizio prestato;

     k) organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

     l) distribuzione e vendita al turista di guide, piante, opere illustrative ed altre pubblicazioni;

     m) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

     n) organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;

     o) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

     Le attività indicate nel presente comma possono essere svolte dalle agenzie nonché da altri soggetti, nel rispetto delle leggi che le regolano e munendosi delle necessarie autorizzazioni, ove previste [2].

     5. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Detta dislocazione è comunicata preventivamente alla Provincia competente per territorio [3].

     6. Le agenzie possono prestare la propria attività in occasione di mostre, borse e fiere o simili manifestazioni, dandone comunicazione preventiva alla Provincia nel cui territorio si svolge l'iniziativa [4].

 

     Art. 4. (Uffici di biglietteria).

     1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto o di quelli di altre imprese estere, di cui esse siano stabili rappresentanti, mediante l'apertura di propri distinti uffici, non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5. (Delega alle Province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe).

     1. L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione, è delegato alle Province competenti per territorio.

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale).

 

     Art. 6. (Funzioni di vigilanza e controllo).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie sono esercitate dalla Provincia territorialmente competente, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

 

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

 

     Art. 7. (Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.

     2. (Omissis) [5].

     3. La Provincia verifica il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni [6].

     4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento, mediante apposita istruttoria, del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 13.

     5. La Provincia accerta che la denominazione prescelta, non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione [7]

     6. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di Comuni o Regioni italiani.

     7. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea è subordinato al nullaosta dello Stato, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     8. L'autorizzazione ha validità di un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento della tassa annuale di cui al comma 11. Il mancato pagamento comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione e la sua decadenza decorsi novanta giorni dal termine ultimo in cui bisognava effettuarlo.

     9. L'apertura di una filiale di agenzia di viaggio è comunicata, preventivamente, alla Provincia competente per territorio, specificando gli estremi dell'autorizzazione relativi alla sede e dichiarando che l'assicurazione di cui all'articolo 11, comma 6, è stata estesa all'attività della filiale nonché che i locali posseggono i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 [8].

     10. La mancanza dei requisiti di cui al comma 9 comporta la chiusura della filiale sino alla regolarizzazione degli stessi [9].

     11. (Omissis) [10].

     12. La Provincia dà comunicazione dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni nonché dell'apertura di filiali alla Regione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo, entro trenta giorni [11].

 

     Art. 8. (Domande per il rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali).

     1. La domanda diretta ad ottenere la autorizzazione di cui all'articolo 7, da inoltrarsi alla Provincia competente, deve contenere le complete generalità dell'imprenditore o del legale rappresentante in caso di società, il codice fiscale o la partita IVA, la denominazione prescelta, l'indicazione delle attrezzature e dell'organizzazione predisposte per la gestione dei servizi, l'ubicazione dei locali di esercizio, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS. Nella domanda deve essere dichiarato il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti professionali di cui all'articolo 13.

     2. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnico- illustrativa della sistemazione dei locali.

     3. Le agenzie che svolgono attività di vendita al pubblico devono avere:

     a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali;

     b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività della stessa;

     c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

     4. (Omissis) [12].

     5. La Provincia adotta l'atto finale entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

     6. Il dirigente regionale competente approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di domanda per l'apertura di agenzia.

     7. Le agenzie devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, anche in occasione di partecipazione a mostre, borse e fiere.

 

     Art. 9. (Variazioni delle condizioni).

     1. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di presentare domanda alla Provincia per ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

     2. La cessione o l'affitto, per atto tra vivi o a causa di morte, di impresa o di suo ramo esercente attività di agenzia di viaggio e turismo, comportano il cambio di titolarità, a favore degli aventi causa, che devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, per la quale sono da presentare unicamente i documenti relativi ai requisiti del nuovo titolare. L'autorizzazione può essere rilasciata purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di cambio, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

     3. Nei casi di cui al comma 2, il deposito cauzionale in essere può essere volturato in capo ai nuovi titolari, sempreché vi sia il benestare regionale in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.

     4. Il cambio di titolarità a seguito di modificazione societaria, la sostituzione del legale rappresentante, la modificazione della denominazione dell'agenzia, della ragione sociale, il trasferimento dei locali di esercizio in ambito regionale, la sostituzione del direttore tecnico comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce alla stessa che, se necessario, viene trasferita alla Provincia competente.

     5. Nelle fattispecie previste dal comma 4, deve essere presentata immediata domanda di aggiornamento alla Provincia competente. La presentazione della domanda consente la prosecuzione dell'attività sino all'accoglimento o al rigetto della stessa da parte della Provincia che avviene entro 45 giorni a decorrere dal suddetto momento. La mancata presentazione comporta la sospensione dell'autorizzazione e la sua decadenza decorsi inutilmente sei mesi.

 

     Art. 10. (Chiusura temporanea dell'agenzia).

     1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiore a tre mesi, devono essere preventivamente comunicati alla Provincia. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

 

TITOLO III

TUTELA DELL'UTENTE

 

     Art. 11. (Deposito cauzionale e garanzia assicurativa).

     1. (Omissis) [13].

     2. (Omissis) [14].

     3. (Omissis) [15].

     4. (Omissis) [16].

     5. (Omissis) [17].

     6. L'agenzia deve stipulare, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'articolo 20 del decreto legislativo 111/1995. La Provincia acquisisce l'originale della polizza assicurativa prima del rilascio dell'autorizzazione.

     7. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 6, comporta la decadenza dall'autorizzazione.

     8. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, attiva la predisposizione di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.

 

     Art. 12. (Redazione dei programmi di viaggio).

     1. I programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, devono contenere tutti gli elementi previsti dalla direttiva CEE n. 314/1990, come attuata dall'articolo 9 del decreto legislativo 111/1995.

     2. Gli inserti pubblicitari, gli annunci, i manifesti e simili, rivolti al consumatore, devono far richiamo per il dettaglio, ai programmi formulati in conformità del comma 1.

     3. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

     4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, a qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento.

     5. E' fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto, sul prezzo e sulle altre condizioni applicate al contratto, sia che dette informazioni siano rese per iscritto o attraverso immagini o tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale divieto è applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali opuscoli informativi sul viaggio.

     6. Le amministrazioni competenti possono, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle disposizioni della presente legge.

 

TITOLO IV

RESPONSABILITA' TECNICA

 

     Art. 13. (Requisiti del responsabile tecnico).

     1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

     2. La responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al titolare che, oltre al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS, deve dimostrare, in relazione all'attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche tecnico-professionali per la conduzione dell'agenzia ed in particolare:

     a) conoscenza dell'amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;

     b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

     c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra quelle maggiormente diffuse in Europa.

     3. Qualora il titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, o non possegga i requisiti professionali di cui al comma 2, gli stessi devono essere posseduti dal direttore tecnico.

     4. (Omissis) [18].

     5. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Provincia, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, procede alla sospensione dell'autorizzazione.

     6. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione alla Provincia. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni, deve comunicare il nominativo del nuovo direttore tecnico, già iscritto nell'elenco di cui all'articolo 16. Decorso infruttuosamente tale termine, la Provincia sospende l'autorizzazione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.

     7. E' comunque fatto obbligo al direttore tecnico dell'agenzia di informare tempestivamente la Provincia in caso di assenza prolungata che, comunque, non può superare trenta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente [19].

     8. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere alla Provincia copia del contratto di lavoro del direttore tecnico, che può avere per oggetto un rapporto di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata, quando si chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e ogni volta che si procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.

 

     Art. 14. (Accertamento dei requisiti mediante titoli).

     1. Per i cittadini di uno Stato membro della Unione Europea che hanno svolto le attività di cui alla presente legge, in Italia o all'estero, la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, di cui all'articolo 13 comma 2, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in Italia o in un altro Stato membro, dell'attività in agenzia, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 392/1991.

     2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

     a) per almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'agenzia;

     b) per almeno tre o quattro anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

     c) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver svolto, a titolo dipendente, l'attività in oggetto presso un'agenzia per almeno cinque anni;

     d) per almeno cinque o sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente per almeno tre o due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

     3. Per i cittadini italiani, al fine dell'accertamento di cui al comma 2, sono equiparati ai dirigenti i quadri che abbiano avuto la responsabilità di almeno un reparto, inquadrati al primo o secondo livello del contratto collettivo di lavoro della categoria. Sono altresì equiparati ai dirigenti, o ai dipendenti, a seconda dell'attività svolta, i titolari di agenzia e i loro institori, ovvero i soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia in modo esclusivo e continuativo.

     4. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2, l'attività non può essere interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

     5. Le certificazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

     6. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal comma 2, svolte in forma indipendente e dipendente in Italia, sono rilasciati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

     7. La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 1, ai richiedenti se titolari, soci o dipendenti di agenzie operanti in Liguria. A tale scopo la Giunta regionale determina le modalità e la documentazione necessarie a comprovare la sussistenza dei suddetti requisiti professionali e formativi [20].

 

     Art. 15. (Corsi professionali ed esami per direttore tecnico).

     1. I soggetti attuatori previsti dalla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) organizzano corsi di formazione professionale per operatore di agenzia di viaggio, inseriti nei programmi annuali delle Province. Ai corsi sono ammessi i soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, con la conoscenza delle lingue straniere previste dall'articolo 13 comma 2 lettera c).

     2. I medesimi soggetti organizzano altresì corsi di aggiornamento professionale rivolti ad operatori delle agenzie la cui sede sia in un comune della regione. Per la partecipazione sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 e un'anzianità nel settore di almeno un anno.

     3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2 o ad analoghi corsi effettuati in altre Regioni e che, nella fattispecie prevista dal comma 1, abbiano svolto un tirocinio lavorativo di almeno un anno presso un'agenzia, possono partecipare ad un apposito esame per direttore tecnico, indetto dalle Province.

     4. Al fine del conteggio del periodo di tirocinio di cui al comma 3, valgono anche eventuali periodi pratici effettuati nell'ambito del corso di formazione.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate direttive alle Province contenenti l'esame di cui al comma 3.

 

     Art. 16. (Elenco dei possessori dei requisiti di direttore tecnico).

     1. La Regione tiene l'elenco dei possessori dei requisiti di direttore tecnico. In detto elenco è annotata la modalità con cui sono stati accertati i requisiti.

     2. (Omissis) [21].

     3. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio:

     a) coloro ai quali è stato verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 14;

     b) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 15 comma 3;

     c) coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 luglio 1986, n. 15 e successive modificazioni.

     4. Coloro che hanno conseguito presso altre Regioni italiane il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di direttore tecnico e che intendono essere iscritti nell'elenco della Regione Liguria devono produrre domanda alla stessa per la ricognizione della loro qualità. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguito riconoscimento e le modalità del conseguimento. La Regione assume l'atto entro sessanta giorni.

     5. La cancellazione dall'elenco avviene su richiesta dell'interessato o in caso di morte.

 

     Art. 17. (Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri).

     1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano necessità di utilizzare le professionalità indicate nell'articolo 11 della legge 217/1983, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate. Analogo obbligo sussiste per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 19 comma 1, salvo la possibilità di avvalersi dell'apporto di soggetti interni all'associazione, senza compenso e senza carattere di professionalità, esclusivamente a favore dei soci, purché in possesso di apposito documento rilasciato dall'associazione.

     2. Le agenzie e le associazioni senza scopo di lucro,

nell'espletamento dell'attività di cui all'articolo 3, comma 4 lettera c), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 1, quando si avvalgono di proprio personale dipendente, munito di apposito attestato di identificazione rilasciato dalla competente Provincia.

 

     Art. 18. (Registro delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo. Esso costituisce, ad ogni effetto della presente legge, il registro dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ad esercitare l'attività di cui all'articolo 3.

     2. Per ogni agenzia registrata sono indicati: la denominazione, la sede, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, gli estremi dell'autorizzazione e gli aggiornamenti della stessa [22].

     2 bis. Nel registro sono altresì annotate le filiali delle agenzie operanti sul territorio ligure [23].

     3. Il registro è aggiornato dalla Regione, è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo - per la pubblicazione di cui all'articolo 9 della legge 217/1983.

 

TITOLO V

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

 

     Art. 19. (Associazioni senza scopo di lucro).

     1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose e sociali sono autorizzate ad organizzare e/o vendere viaggi e soggiorni, esclusivamente per i propri associati anche se appartenenti ad associazioni straniere similari legate fra di loro a livello comunitario da accordi internazionali di collaborazione. Rimane esclusa ogni intermediazione e vendita al pubblico.

     2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano indicati:

     a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;

     b) la sede legale e le sedi operative operanti nella regione Liguria;

     c) le generalità del legale rappresentante;

     d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione.

     3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.

     4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla CCV e dal decreto legislativo n. 111/1995.

     5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:

     a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;

     b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;

     c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.

     6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi delle lettere b) o c) del comma 5, non può essere inviata nuova richiesta, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.

     7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.

     8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 3 comma 2,devono servirsi di agenzie. Possono peraltro promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione [24].

     9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, vacanze sociali in Italia presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate ai propri associati purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate dalle associazioni ai sensi del comma 4.

     10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la descrizione delle iniziative.

     11. Le scuole, gli istituti e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3 comma 3, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e quindi devono avvalersi di agenzie sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici [25].

     12. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse non presentino carattere turistico.

 

TITOLO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 20. (Sanzioni amministrative. Decadenza.).

     1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le norme del presente articolo.

     2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000.000 a lire 30.000.000 [26].

     3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3 e degli articoli 13, 16 comma 2, e 19 comma 9 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 4.000.000 a lire 12.000.000.

     4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000, oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena della decadenza dall'autorizzazione.

     5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000. In caso di recidiva nelle violazioni, l'autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, ne viene pronunciata la decadenza.

     6. Le infrazioni delle norme di cui agli articoli 17 comma 2 e 19 comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

     7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le norme previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. (Norme transitorie e finali).

     1. Le agenzie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazione sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui all'articolo 18 ed adeguano il deposito cauzionale alla misura prevista dall'articolo 11 comma 1, entro sei mesi con decorrenza dal suddetto momento.

     2. Le associazioni di cui all'articolo 19 comma 1, devono inviare la dichiarazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 21 luglio 1986, n. 15, 8 marzo 1988, n. 10 e 6 giugno 1989, n. 13.

 

     Art. 22. (Rapporti finanziari. Delega).

     1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge è riconosciuta a ciascuna Provincia, oltre ai finanziamenti di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 13, una somma pari al 50 per cento del totale delle tasse sulle concessioni regionali versate annualmente dalle agenzie di viaggio della provincia, nonché l'intero ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 1 aprile 2014, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[10] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 7 dicembre 2001 n. 44.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[12] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[13] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 7 dicembre 2001 n. 44.

[14] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 7 dicembre 2001 n. 44.

[15] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 7 dicembre 2001 n. 44.

[16] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 7 dicembre 2001 n. 44.

[17] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 7 dicembre 2001 n. 44.

[18] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[20] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[21] Comma abrogato dall'art. 61 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

[22] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[23] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[24] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[25] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33.

[26] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 1999, n. 33. La Corte Costituzionale con sentenza 12 marzo 1998, n. 50 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro.