§ 10.3.52 - D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.
Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:23/11/1991
Numero:392


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione)
Art. 2.  (Definizione)
Art. 3.  (Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria)
Art. 4.  (Capacità professionale)
Art. 5.  (Certificazione dell'attività svolta)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 10.3.52 - D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392. [1]

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)

(G.U. 12 dicembre 1991, n. 291, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Campo di applicazione)

     1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea per quanto concerne le attività di agente di viaggio, sia esso "titolare indipendente con funzione di direttore tecnico" o "direttore tecnico", prestate presso un'agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente.

 

          Art. 2. (Definizione)

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.

     2. L'esercizio delle attività di cui sopra è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

     3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniranno ai cittadini comunitari ogni informazione sulla regolamentazione da cui sono disciplinate le attività considerate.

     4. Eventuali attività diverse da quelle elencate al comma 1 rimangono regolate dalle rispettive norme di settore anche se esercitate da agenzie di viaggio e turismo.

 

          Art. 3. (Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria)

     1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività di cui al presente decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità o di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti anzidetti.

     2. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.

     3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio del Paese di origine o di provenienza che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta in tal caso anche ad un organismo professionale competente del Paese di origine o di provenienza.

     4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante e, se richiesto dalla legge, dai componenti del consiglio d'amministrazione, nonché, in ogni caso, dal direttore tecnico.

     5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.

     6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

     7. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri Stati membri saranno ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da banche ed istituti di credito italiani.

     8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della esibizione.

 

          Art. 4. (Capacità professionale)

     1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di cui all'art. 2, comma 1.

     2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

     a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;

     b) ovvero:

     per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

     per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

     c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;

     d) ovvero:

     per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

     per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

     3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

     4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.

 

          Art. 5. (Certificazione dell'attività svolta)

     1. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente decreto, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività di cui al presente decreto, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

 

          Art. 6. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.