§ 3.4.10 - Direttiva 13 giugno 1990, n. 314.
Direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.4 politica delle imprese
Data:13/06/1990
Numero:314


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici «tutto [...]
Art. 2.      Ai fini della presente direttiva si intende per
Art. 3.      1. Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall'organizzatore o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono [...]
Art. 4.      1. a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto, le informazioni di carattere generale [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione [...]
Art. 6.      Il caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante locale se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate
Art. 7.      L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il [...]
Art. 8.      Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore
Art. 9.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione
Art. 10.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.4.10 - Direttiva 13 giugno 1990, n. 314.

Direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

(G.U.C.E. 23 giugno 1990, n. L 158).

 

Art. 1.

     La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici «tutto compreso» venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

     a) trasporto,

     b) alloggio,

     c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso». La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva;

     2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore;

     3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore;

     4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso («il contraente principale») o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso («gli altri beneficiari») o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso («il cessionario»);

     5) contratto: l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore.

 

     Art. 3.

     1. Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall'organizzatore o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli. 2. Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare in maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le informazioni adeguate per quanto riguarda:

     a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;

     b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato membro di destinazione interessato;

     c) i pasti forniti (meal plan);

     d) l'itinerario;

     e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione in materia di passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;

     f) l'importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

     g) l'indicazione che occorre un numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tutto compreso e, in tal caso, la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento.

Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore, a meno che:

     - prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse; l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra;

     - si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto.

 

     Art. 4.

     1. a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto, le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;

     b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio, le informazioni seguenti:

     i) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; posto assegnato al viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con cuccette o vagone letto sul treno;

     ii) nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore e/o del venditore o, se non esiste, nome, indirizzo e numero di telefono degli uffici locali suscettibili di aiutare il consumatore in caso di difficoltà;

Se tali rappresentanti e organismi non esistono, il consumatore deve in ogni caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore e/o il venditore;

     iii) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero, informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile locale del suo soggiorno;

     iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

     2. Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i principi seguenti:

     a) a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell'allegato;

     b) tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto; il consumatore ne riceve copia;

     c) la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione tardiva o «all'ultimo momento» di prenotazioni o di contratti.

     3. Il consumatore che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso, può cedere la propria prenotazione - dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza - ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio. La persona che cede il proprio servizio tutto compreso e il cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell'organizzatore o del venditore parte del contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.

     4. a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei:

     - costi di trasporto, compreso il costo del carburante;

     - diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

     - tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione;

     b) il prezzo stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista per la partenza.

     5. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto quale il prezzo, deve notificarlo al più presto al consumatore per permettergli di prendere le appropriate decisioni, in particolare:

     - recedere dal contratto senza pagamento di penali,

     - oppure accettare una clausola aggiuntiva al contratto la quale precisi le modifiche apportate e la loro incidenza sul prezzo. Il consumatore deve informare quanto prima l'organizzatore o il venditore della propria decisione.

     6. Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l'organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:

     a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

     b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto.

In tal caso, ove indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato dall'organizzatore o dal venditore, secondo quanto dispone la legge dello Stato membro interessato, per inadempienza contrattuale, tranne nel caso in cui:

     i) il servizio tutto compreso sia annullato a motivo di un numero di prenotazioni inferiore al numero minimo di partecipanti richiesto, sempre che il consumatore sia informato dell'annullamento, per iscritto, entro i termini indicati nella descrizione del servizio tutto compreso; oppure

     ii) l'annullamento, ad esclusione dell'eccesso di prenotazioni, sia dovuto a cause di forza maggiore, ossia a circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata;

     7. Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto non viene fornita al consumatore oppure l'organizzatore si rende conto di non essere in grado di fornirla, l'organizzatore predispone soluzioni alternative senza supplemento di prezzo a carico del consumatore, affinché il servizio tutto compreso possa continuare ed eventualmente risarcire il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle fornite.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il consumatore non l'accetta per validi motivi, l'organizzatore, ove necessario, fornisce senza supplemento al consumatore un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e, ove indicato, lo risarcisce.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

     2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:

     - le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore,

     - tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile,

     - tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere.

Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà. Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.

Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.

     3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale.

     4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al venditore.

Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o preciso.

 

     Art. 6.

     Il caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante locale se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate.

 

     Art. 7.

     L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore.

 

     Art. 8.

     Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica detti testi agli altri Stati membri.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Elementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il servizio tutto compreso considerato:

     a) destinazione o destinazioni del viaggio; qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo, con relative date di inizio e fine;

     b) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto utilizzate, data, ora e luogo della partenza e del ritorno;

     c) quando il servizio tutto compreso include la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica o il livello di comfort nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante in questione, il numero dei pasti forniti (meal plan);

     d) se il servizio tutto compreso richiede per la sua effettuazione un numero minimo di persone, in questo caso, data limite per informare il consumatore in caso di annullamento;

     e) itinerario;

     f) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del servizio tutto compreso;

     g) nome e indirizzo dell'organizzazione, del venditore e, se del caso, dell'assicuratore;

     h) prezzo del servizio tutto compreso, indicazione di qualsiasi eventuale revisione del prezzo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 e indicazioni degli eventuali diritti e tasse su determinati servizi (tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti, tasse di soggiorno) se esse non sono incluse nel prezzo del servizio tutto compreso;

     i) scadenze e modalità di pagamento;

     j) particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato;

     k) termini entro cui il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto.