§ 2.8.3D - Legge 4 agosto 1971, n. 592.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/08/1971
Numero:592


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, con le seguenti modificazioni:


§ 2.8.3D - Legge 4 agosto 1971, n. 592. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura.

(G.U. 14 agosto 1971, n. 205)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Per l'attuazione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

 

Milioni

Art. 2 - Attuazione di iniziative ed interventi nei settori della ricerca e della sperimentazione

3.000

Art. 5 - Esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrativa e di assistenza

2.000

Art. 6 - Assunzione e promozione di iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione

1.000

Art. 7 - Difesa fitosanitaria

2.000

Art. 8 - Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

6.000

Art. 9 - Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

8.000

Art. 10 - Impianti di interesse pubblico

2.000

Art. 11 - Interventi per la concessione di crediti di conduzione

12.000

Di detto stanziamento lire 6 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali.

 

Art. 12 - Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

12.000

Art. 13 - Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia

12.000

Art. 14 (primo e secondo comma) - Iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico

3.000

Art. 16 - Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali

23.000

Di tale stanziamento lire 10 miliardi sono destinati agli interventi di cui ai commi quarto e quinto del predetto articolo 16.

 

Art. 17 - Piano di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico

13.000

Art. 18 - Costituzione e potenziamento di aziende silvo-pastorali

3.000

Art. 19 - Sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola

8.000

Art. 20 - Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica

14.500

Art. 24 - Opere pubbliche di bonifica montana

4.500

Art. 26 - Rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana

3.200

Art. 35 - Applicazione del regolamento comunitario 17/64

27.000

Art. 37 - Spese generali

4.000

Art. 57 - Relazione annuale

200".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabiliti per l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno:

 

Milioni

Art. 6 (secondo comma) - Contributi nella spesa per assegni al personale dirigente delle cooperative agricole, stalle sociali e loro consorzi

250

Art. 6 (terzo comma) - Concorso negli interessi sui mutui straordinari una tantum a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli

1.400

Art. 16 - Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario

3.000

Art. 23 - Estinzione passività consorzi di bonifica

100

Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano anche alle passività in essere alla data del 31 dicembre 1970.

 

Art. 35 - Concorso negli interessi sui mutui integrativi per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64

3.000".

     Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 2 bis.

     E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione di regolamenti e direttive comunitari in materia di ristrutturazione frutticola e per la riconversione di impianti frutticoli con varietà e specie più rispondenti alle prospettive di mercato e adatte alla conservazione e trasformazione, nonchè per la sostituzione dei frutticoli con altre colture secondo criteri ed orientamenti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni.

Art. 2 ter.

     Nelle iniziative di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle assunte dalle casse rurali, limitatamente al settore agricolo.

     I mutui straordinari una tantum di cui all'art. 6 - terzo comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dall'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese le stalle sociali, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1970 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto o da prestiti di soci risultanti in bilancio.

     Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Art. 2 quater.

     A carico delle autorizzazioni di spesa relative all'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di funzionamento: 1) ad enti e società comunque costituiti che, nella gestione di strutture commerciali assicurino la prestazione di effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2) agli enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse pubblico realizzati ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     I contributi previsti al numero 1) potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 1.000 milioni, previa assunzione di formale impegno di assicurare i servizi indicati nel precedente comma.

Art. 2 quinquies.

     I prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno accordati preferenzialmente alle cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli che svolgano attività a favore dei propri associati.

     Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si intendono le macchine motrici ed operatrici nonchè le attrezzature pertinenti ai lavori e alle dotazioni aziendali ivi comprese le attrezzature di stalle, con esclusione delle macchine e delle attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Art. 2 sexies.

     Le agevolazioni contributive e creditizie previste dagli articoli 13 e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concesse anche per l'attuazione di iniziative zootecniche riguardanti gli allevamenti equini, sia ai fini della produzione della carne, sia a scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine.

Art. 2 septies.

     I contributi in conto capitale di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi anche per la sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.

     Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di più aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del predetto art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere elevato rispettivamente al 50 per cento e al 60 per cento nei territori specificati nella norma stessa.

     Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie e contributive per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agrarie e fondiarie saranno valutate con particolare considerazione le iniziative a carattere collettivo concernenti la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione artificiale.

Art. 2 octies.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede in via istituzionale al servizio delle ricerche di mercato in agricoltura per la raccolta, la elaborazione e la divulgazione adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura ed a orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri.

     Lo svolgimento delle suindicate attività può essere affidato all'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola - mediante apposite convenzioni, previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura. Le convenzioni dovranno stabilire le modalità relative allo svolgimento del servizio ed ai conseguenti controlli della spesa.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste esercita nei riguardi dell'IRVAM i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile.

     Il Ministro può altresì disporre ispezioni straordinarie per assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione del suo patrimonio.

     Alla copertura della spesa per l'esercizio 1971, determinata in lire 1.300 milioni, si farà fronte con le somme previste dal fondo occorrente alla copertura degli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2 novies.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie dell'olio di oliva, degli agrumi e del vino, nonchè di propaganda alimentare.

     In particolare le attività saranno rivolte al conseguimento delle sottoindicate finalità:

     rendere edotti i produttori delle norme di qualità, delle prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate, degli orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni con i mercati, nonchè della esigenza di un più diffuso associazionismo agricolo;

     formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto il profilo delle cognizioni dietetiche, sia per la conoscenza dei marchi di qualità e di standards qualitativi, nonchè per orientare le domande di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che uniscono all'elevato potere nutritivo condizioni favorevoli di acquisto;

     ampliamento del volume della domanda dei mercati esteri attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni italiane.

     Per la realizzazione delle predette attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi, con apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto per le ricerche di mercato e valorizzazione della produzione agricola, nonchè degli altri enti, pubblici e privati, specializzati nel settore di cooperative agricole e loro consorzi per la produzione dei propri associati.

     Per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 2 decies.

     Per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zonali di cui all'art. 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, da parte di enti di sviluppo, a norma dell'art. 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di piani di valorizzazione agraria, è autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 11.000 milioni.

Art. 2 undecies.

     Le domande di contributi o concorsi per la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per la realizzazione di progetti con il concorso finanziario del FEOGA, ai termini rispettivamente degli articoli 9 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, debbono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite delle regioni che esprimeranno il proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative.

     Gli interventi per gli impianti di interesse pubblico, per il completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, nonchè per i piani zonali di cui rispettivamente agli articoli 10, 20, 24 e 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono adottati, per le autorizzazioni di spesa previste dal presente decreto, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere delle regioni nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere.

Art. 2 duodecies.

     Per la coordinata applicazione degli interventi di cui al presente decreto valgono, in quanto non contrastanti, i criteri generali emanati, ai sensi dell'art. 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con il decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Art. 2 terdecies.

     Al pagamento di somme dovute in forza sia di sentenze, sia di transazioni conseguenti a decisioni della Corte costituzionale, in dipendenza di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, si provvede mediante rilascio di titoli del prestito per la Riforma fondiaria redimibile 5 per cento di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, da emettere con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro per il tesoro del 28 giugno 1951, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 30 successivo.

     Nello stesso modo si provvede per il versamento all'Ente delta padano - ente di sviluppo -, della somma di lire 1.800 milioni che devono essere impiegati, nei limiti del ricavato dalla negoziazione dei titoli per fronteggiare maggiori spese occorrenti per la bonifica dei territori vallivi con utilizzo di manodopera nel basso ferrarese, nonchè per interventi a favore delle residue valli da pesca non soggette a bonifica, attraverso forme di gestione che l'Ente delta padano - ente di sviluppo - promuoverà anche in vista dell'attuazione dei programmi di valorizzazione e di ristrutturazione dell'azienda valli di Comacchio.

     All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste allegherà alla prescritta richiesta di titoli da inviare alla Direzione generale del debito pubblico apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato dell'importo nominale dei titoli da emettere.

Art. 2 quaterdecies.

     La norma di cui all'art. 15 bis introdotto dalla legge 12 febbraio 1971, n. 8, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, la quale dispone l'abolizione sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo di aeromobili dei diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni, va intesa nel senso che si applica per le merci esportate in qualsiasi paese compresi quelli non facenti parte della Comunità economica europea.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "All'onere recato dagli articoli 1, 2 bis, 2-novies e 2-decies del presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "All'onere relativo all'art. 2 del presente decreto per l'anno finanziario 1971, si provvede, quanto a lire 6.250 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 1.500 milioni, con le disponibilità risultanti dall'applicazione del comma seguente.

     L'annualità dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975".

     Dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 5 bis.

     Sono esenti dalle imposte e sovraimposte afferenti al reddito dominicale, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i proprietari di fondi concessi in affitto, per i terreni affittati, purchè i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.

     I redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione dell'imponibile per le imposte sul reddito, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma.

     Per conseguire l'esenzione, i proprietari devono presentare documentata istanza ai competenti uffici delle imposte dirette, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dev'essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 5 ter.

     I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'art. 14 della stessa legge.

     E' inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

     La norma di cui all'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che dispone l'abrogazione dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, va intesa nel senso che è altresì abrogata la lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Art. 5 quater.

     La proroga prevista nel primo comma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, non si applica nei confronti del proprietario emigrato al momento della concessione in affitto e successivamente rimpatriato ovvero nei confronti dell'orfano minore d'età, che dichiarino di assumere la diretta coltivazione del fondo affittato.

     La cessazione della proroga ha effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento del diciottesimo anno di età.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.