§ 95.10.1B - Legge 22 dicembre 1980, n. 891.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:22/12/1980
Numero:891


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e delle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle [...]
Art. 3.      Il settimo comma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Le disposizioni di cui alla presente legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 95.10.1B - Legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria.

(G.U. 30 dicembre 1980, n. 355)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate".

     All'articolo 4, le parole: "per il periodo d'imposta 1980 la determinazione dei redditi imponibili", sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 1980 la determinazione dei redditi".

     Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

     "Art. 5 bis.

     Il quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dai seguenti:

     "I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

     Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze può consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni"".

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "La ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari che siano:

     1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti da 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1981;

     2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981;

     3) emessi da società le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981.

     Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

     Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonchè a titoli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi".

     Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 6 bis.

     Gli importi di cui alla lettera a) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

     La misura massima degli interessi indicata alla lettera b) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti.

     Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° ottobre 1980".

     "Art. 6 ter.

     Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali".

     "Art. 6 quater.

     Le società cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre società cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'art. 12 dello stesso decreto".

     All'articolo 7.

     nel primo comma, le parole: " l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta versata,", sono sostituite con le seguenti: "e l'ammontare dell'imposta versata,";

     dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Le amministrazioni statali non sono tenute all'adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo".

     All'articolo 8,

     nel primo comma, il n. 1) è sostituito dal seguente:

     "1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè di case rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ancorchè non ultimati, purchè permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici;";

     nel primo comma, al n. 3), la parola: "per" è sostituita con le seguenti: "destinati ad essere collegati con" e sono aggiunte, in fine, le parole: "anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;";

     nel primo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente:

     "5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) ed al successivo n. 6);";

     nel secondo comma, le parole: "materiali impermeabilizzati e bitumosi;" sono sostituite con le seguenti: "materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati;";

     nel terzo comma, le parole: "dall'art. 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni", sono sostituite con le seguenti: "dalle leggi vigenti";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Ove non ricorrano i requisiti necessari alla applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma si applica, in luogo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di assegnazione di abitazioni di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 per cento.

     Le norme previste dai commi terzo, quarto e quinto si applicano anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta al momento della registrazione dell'atto di assegnazione".

     Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

     "Art. 8 bis.

     "Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

     "8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico''".

     All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: "indicati nella stessa tabella A", sono sostituite dalle seguenti: "indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A".

     Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

     "Art. 9 bis.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1), parte terza, della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di noleggio di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. La disposizione ha effetto dal 1° ottobre 1980.".

     Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

     "Art. 12 bis.

     Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni effettuate dalle mense interaziendali dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980 con l'applicazione delle aliquote previste per le prestazioni di cui al n. 6) della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni".

     All'articolo 17, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

     "La presente disposizione si applica alle ditte che non abbiano presentato la denuncia relativa alle giacenze detenute alle ore 24 del 30 settembre 1980, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687.".

     Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

     "Art. 17 bis.

     Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e dall'art. 3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, sono ridotte al 60 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     La disposizione del presente articolo si applica anche ai prodotti che all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano ancora assolto il tributo.".

     All'articolo 18, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     "Per le ditte di cui al secondo comma dell'art. 17 che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687, la denuncia delle giacenze deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

     Dopo l'articolo 22, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 22 bis.

     Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti.".

     "Art. 22 ter.

     La parola "perdita" prevista dall'art. 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonchè dall'art. 37 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto.

     La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'art. 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.".

     All'articolo 24, al primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La fidejussione può essere rilasciata anche da una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955 n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.".

     Dopo l'articolo 26, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 26 bis.

     I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono ridotti alla metà.

     I contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici, stabiliti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 44, per la Valle d'Aosta, sono ridotti del 20 per cento.".

     "Art. 26 ter.

     All'art. 11 della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "Le istanze, le dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso."".

     "Art. 26 quater.

     Le società di fatto esistenti alla data del 31 ottobre 1980 possono essere regolarizzate, ai soli fini dell'imposta di registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1 per cento.

     Il valore imponibile è costituito dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, formata sulla base delle scritture contabili obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, o, in mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo la prova dell'esistenza della società di fatto deve risultare da dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 ottobre 1980 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'iscrizione delle società nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non può essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.".

 

          Art. 2.

     In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e delle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi, fino al 30 giugno 1981 per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui trattamenti di missione stabiliti nell'art. 1 di detta legge. A tal fine è consentito il trasferimento le somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.

     La disposizione del precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.

     Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 3.

     Il settimo comma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

     "Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta".

     I commi decimo ed undicesimo dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la installazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonchè di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri.

     Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonchè di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale.

     I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio".

     Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

     I turni di lavoro in relazione alle esigenze operative dei centri di servizio sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui alla presente legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.