§ 98.1.27463 - D.L. 25 ottobre 1971, n. 854 .
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/10/1971
Numero:854


Sommario
Art. 1.      Gli abbuoni previsti dall'art. 7 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, non si applicano all'acquavite di vino prodotta [...]
Art. 2.      L'art. 8 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Al vermut impostato dall'estero, prodotto dal 1° novembre 1971 sotto vigilanza finanziaria, e fabbricato conformemente alle disposizioni del decreto-legge 11 gennaio [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27463 - D.L. 25 ottobre 1971, n. 854 [1] .

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

(G.U. 26 ottobre 1971, n. 271)

 

     Art. 1.

     Gli abbuoni previsti dall'art. 7 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, non si applicano all'acquavite di vino prodotta dal 1° novembre 1971.

     Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione brandy, stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel comma aggiunto con l'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è ridotto ad un anno [2] .

 

          Art. 2.

     L'art. 8 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito dal seguente:

     "Sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vino prodotta dall'entrata in vigore della presente legge, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superano il cinque per cento all'anno".

 

          Art. 3.

     Al vermut impostato dall'estero, prodotto dal 1° novembre 1971 sotto vigilanza finanziaria, e fabbricato conformemente alle disposizioni del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 si applicano le agevolazioni previste per il vermut di produzione nazionale dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, fermo restando il pagamento del diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro [3] .

     I requisiti per fruire dei benefici di cui al precedente comma devono risultare da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e del Ministro per il commercio con l'estero.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 6 dicembre 1971, n. 1039.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.